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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8541 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 4003/2019 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto lesione personale
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Agli Astroni, 232 – C.F. , elett.te dom.ta in Napoli al Vico C.F._1
Cacciottoli n° 58, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Raniero ANTINO (C.F.
), che la rapp.ta e difende, come in atti. C.F._2
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) residente in [...] C.F._3
Vicinale Micca, 19.
CONVENUTO CONTUMACE
CONTRO
(P. IV ) in pers. del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 elett.te dom.to per la carica in Borgaro Torinese (TO) alla Via Lanzo, 29, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Vitiello (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Riviera di Chiaia, 53, come in atti.
CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: a) dichiari la responsabilità civile del convenuto SI. , nella produzione del sinistro de quo;
b) per Controparte_1
l'effetto, condanni i convenuti in solido e/o disgiuntamente al risarcimento, in favore della concludente di tutti i danni fisici patiti dalla stessa, in via principale nella misura della CTP attorea redatta dal Dott. secondo le Persona_1 tabelle de Tribunale di Milano 2019 in vigore al momento dell'evento per la somma pari ad Euro 109.972,00 per danno biologico e morale con aumento personalizzato del 38% su Euro 86.092,00 (21% di postumi invalidanti su soggetto di anni 24 al momento del sinistro); Euro 2.970,00 (30 giorni per ITT - danno da invalidità temporanea totale;
Euro 4.455,00 (60 giorni per ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 75%); Euro 2.970,00 (60 giorni per ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 50%); Euro 1.485,00 (60 giorni per ITP – danno da invalidità temporanea parziale al 25%); Euro 728,16 per spese mediche documentate, per un totale di Euro 122.580,16 (Euro 98.700,16 senza personalizzazione); in via secondaria nella misura della CTU attorea redatta dal Dott. secondo le tabelle del Tribunale di Milano Persona_2
2024 in vigore al momento dell'evento per la somma pari ad Euro 76.212,00 per danno biologico e morale con aumento personalizzato del 41% su Euro 56.875,00 (18% di postumi invalidanti su soggetto di anni 24 al momento del sinistro); Euro 1.380,00 (12 giorni per ITT, da invalidità temporanea parziale); Euro 5.175,00 (60 ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 75%); Euro 3.450,00 (60 giorni per ITP - danno da invalidità temporanea parziale al 50%); Euro 366,00 per spese mediche documentate, per un totale di Euro 109.902,00 (Euro 86.583,00 senza personalizzazione); il tutto oltre danno esistenziale, quale compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, come la serenità familiare, da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice, danno psicologico e alla vita di relazione che il Giudice adito vorrà valutare secondo il suo prudente apprezzamento, sempre nei limiti massimi della domanda, danno estetico che il Giudice adito vorrà valutare secondo il suo prudente apprezzamento, sempre nei limiti massimi della domanda, danno patrimoniale, derivante da tutte le evoluzioni lavorative successive al verificarsi del sinistro subito dalla SI.ra , il tutto entro il limite massimo della Parte_1 domanda di Euro 260.000,00; c) condanni la al Controparte_3 pagamento di tutte le spese di lite, dei diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore dell'attore, comprese le spese di entrambe le C.T.U. per fattone anticipo di cui alla prodotta nota spese.
Conclusioni parte convenuta:
1. Dichiarare la nullità della domanda, art. 164 c.p.c. co.4, art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; 2. Dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs 209/2005. Nel merito:
3. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto priva di elementi probatori e giuridici.
4. voglia concludere per la infondatezza delle avverse pretese rigettando in toto condannando alle spese processuali e alla refusione, in favore della Compagnia convenuta, oltre che delle spese, diritti ed onorari di causa, ivi incluse IVA , CPA e spese forfettarie al 12,5%, di una somma equitativamente determinata, art 1226 cc , a titolo di risarcimento per il danno patito per la gestione dell'intero sinistro e per la costituzione nel presente giudizio.
7. in caso di accoglimento dell'avversa pretesa, tenere presente lo status di mora ex artt. 1207 e 1209 cod. civ. Pt_2 in cui versa parte attrice, per l'effetto riducendo proporzionalmente il quantum di cui alla condanna da effettuare al netto di interessi e rivalutazione non imputabili alla Compagnia.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_1 giudizio il SI. e la per Controparte_1 Controparte_2 sentir condannare i convenuti in solido e/o disgiuntamente, al risarcimento di tutti i danni fisici subiti dall'attrice, nel sinistro per cui è causa.
A sostegno della domanda assumeva che il giorno 29/11/2016, alle ore 23.40 circa, in Napoli, alla Via G. B. Marino, altezza fermata dell'autobus, di fronte al Mc Donald's, l'autovettura OPEL CORSA tg. BX 016 XC, di proprietà del SI. , a seguito di un'azzardata ed imprudente manovra Controparte_1 compiuta ripartendo dal parcheggio dello Stadio San Paolo, perdendo il controllo finiva con le ruote anteriori sul marciapiede ed impennandosi investiva la SI.ra , la quale era ferma sul detto marciapiede. Parte_1
A seguito del detto urto la SI.ra , rovinava al suolo, ovvero Parte_1 sotto l'autovettura, riportando danni fisici per i quali doveva ricorrere al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Napoli, per le cure mediche del caso, presso cui veniva trasportata a mezzo unità del 118.
Incardinatosi il giudizio, rinnovata diverse volte la notifica dell'atto di citazione, anche a cagione dell'intervenuta emergenza sanitaria, rimasto contumace il convenuto responsabile civile, si costituiva la sola Compagnia assicuratrice.
In prosieguo, concessi i termini di cui all'art. 183 Bis cpc, ammessa ed espletata prova per testi, veniva nominato quale C.T.U. il Dott. che prestava Persona_3 giuramento di rito all'udienza del 24.02.2023; stante il mancato rispetto da parte del CTU dei termini concessi ai sensi dell'art. 195 c.p.c. e stanti le eccezioni formulate da parte attrice circa il merito delle conclusioni a cui giungeva la relazione di CTU, la causa era rinviata per chiarimenti all'udienza del 23.02.2024; stante la successiva ed ingiustificata assenza del CTU, quest'ultimo veniva nuovamente convocato, per i chiarimenti, all'udienza del 31.05.2024, alla quale ugualmente non compariva. Veniva quindi dichiarata la nullità dell'elaborato tecnico del Dott. e si disponeva la Persona_3 rinnovazione della CTU medico-legale, nominando nuovo CTU nella persona del Dott. ; successivamente, stante il regolare deposito Persona_2 dell'elaborato peritale, il G.I., ravvisando sufficienti elementi per una bonaria definizione della vertenza, invitava le parti a formalizzare proposta transattiva per la valutazione della quale rinviava all'udienza del 28.03.2025; con note del 24.03.2025 parte attrice provvedeva al deposito di proposta transattiva, rimasta senza esito;
con ordinanza del 29.04.2025 il G.I., preso atto della mancata conciliazione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2026; tuttavia, stante la sostituzione del Giudice Dott. Giovanni Giordano con il sottoscritto redattore, veniva disposta anticipazione dell' udienza ex art. 281 sexies cpc al 27.06.2025, data in cui la causa veniva assegnata in decisione con la concessione di giorni 30 per il deposito di note riepilogative e conclusive.
La domanda è fondata e va accolta.
Va preliminarmente rilevato che in virtù della documentazione prodotta risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui agli artt. 145/148 D. Lgs 209/2005 in quanto parte attrice ha provveduto alla richiesta formale di risarcimento come ivi richiesto ed a successivo invito alla negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. D.L. 132/14 (conv. con modificazione in L. 162/14).
In merito alla eccezione che l'attrice non si sarebbe sottoposta a visita medico legale presso il fiduciario della compagnia convenuta, va rilevato che l'invito a visita depositato, risulta inviato tardivamente in data 11.04.2019 (e pertanto già in pendenza del presente giudizio), ovvero oltre i termini previsti dalla legge atteso che la richiesta di risarcimento danni è stata ricevuta dalla CP_2 in data 15.06.2017.
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione.
In particolare la teste ha dichiarato quanto segue: “Nel Testimone_1 parcheggio antistante la fermata dell'autobus, vi era un'autovettura di marca Opel e di colore scuro, che stava facendo una serie di testacoda, accelerazioni e sgommate circolari. Ad un certo punto, il conducente della predetta autovettura, perdeva il controllo del veicolo e si proiettava in direzione del marciapiede ove eravamo fermi, salendo con le ruote anteriori sul marciapiede medesimo, impennandosi ed andando a travolgere che, intanto, sentendo
Pt_1 il rombo del motore, si stava voltando per capire di che si trattasse, ma veniva investita finendo sotto l'auto. Devo precisare che non finiva
Pt_1 completamente sotto l'auto ma solo fino all'altezza del bacino. Devo precisare che per estrarre da sotto al veicolo, è stata necessario sollevare l'auto
Pt_1 con l'aiuto di presenti e passanti. lamentava dolori alla gamba sinistra
Pt_1 il cui ginocchio era pieno di sangue e non poteva alzarsi da terra, oltre ad avere il pantalone tutto strappato. Un passante ha provveduto a chiamare il 118 e di lì a poco è giunta un'autoambulanza che ha trasportato in
Pt_1
Ospedale”. Il secondo teste escusso, , ha confermato le Testimone_2 medesime circostanze, dichiarando quanto segue: “Nel parcheggio dello stadio, vi era un'autovettura Opel Corsa di colore nero, il cui conducente, un ragazzo, stava eseguendo accelerazioni, testacoda e sgommate, quando ad un certo punto perdeva il controllo del veicolo e si proiettava verso il marciapiede impennandosi dove sostavamo, andando ad investire che, intanto,
Pt_1 nell'udire il rombo del motore si stava voltando, finendo così sotto di essa fino all'altezza del bacino. Per estrarre si era necessario sollevare il veicolo
Pt_1 con l'aiuto di altri passanti. Posso precisare che lamentava forti dolori
Pt_1 specialmente alla gamba sinistra che si presentava ustionata e piena di sangue, mentre il pantalone ed il giubbino che indossava, completamente lacerati. Un passante ha provveduto a chiamare l'autoambulanza che di lì a poco è giunta trasportando in Ospedale. Il conducente del veicolo investitore si è
Pt_1 fermato dopo l'incidente a constatare le condizioni di , ha seguito
Pt_1
l'autoambulanza fino in ospedale ed ha atteso con noi fino ad avere notizie sullo stato di salute di mia sorella. Quella sera stava piovigginando per cui il manto stradale era bagnato”.
Non irrilevante, infine, la relazione di CTU Dott. la quale ha Persona_2 riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con l'incidente e dichiarandola affetta da postumi. Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico.
Risulta pertanto acclarata la piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta, che ha investito parte attrice, semplicemente ferma sul marciapiede, mentre era intento ad effettuare spericolate e pericolose manovre con l'autovettura. Non vi è dubbio che, nel caso di specie è stato violato il generale principio informatore della circolazione disciplinato dall'art. 140 del Codice della Strada, secondo il quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
L'importo di Euro 122.580,16 chiesto a titolo di risarcimento appare tuttavia eccessivo. Circa il quantum, la CTU medico legale redatta dal Dott.
[...]
ha identificato le lesioni riportate dall'attrice come segue: “estesa Persona_2 area cicatriziale di forma irregolarmente ovalare (10x 22 cm) in corrispondenza della superficie antero-mediale della coscia sinistra , infossata nella sua porzione centrale, ad effetto retraente sui tessuti circostanti, adesa ai piani sottostanti, a margini irregolari a tendenza cheloidea con note di sofferenza vascolare cronica periferica, deficit antalgico dei movimenti articolari dell'anca e del ginocchio sinistro oltre a segni e sintomi riconducibili ad una sindrome da stress post-traumatico. Area cicatriziale coscia destra sede del prelievo cutaneo. Tali postumi sono da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di ulteriore miglioramento”.
A tale descrizione segue la quantificazione: Danno biologico permanente 18%; inabilità temporanea totale 12 GG;
inabilità temporanea parziale, 60 GG al 75%, 60 GG al 50%.
Il CTU inoltra ha acclarato la presenza di esiti di natura psicologica, e precisamente ha certificato quanto segue: “La SI.ra presenta Parte_1
Depressione Reattiva in seguito ad incidente stradale, con componente post traumatica Stress Disorder”. Andrà pertanto riconosciuto anche il danno morale, da quantificarsi nella misura del 29,6%, come da tabella unica nazionale di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 e art. 138, DLGS 209/2005.
Sulla base della CTU, il danno (biologico + danno morale) viene quindi così calcolato:
• Danno biologico 18% per anni 24 € 59.241,04 +
• Danno morale € 17.535,35 +
• Invalidità totale 12 gg. € 662,88 +
• Invalidità parziale al 75% 60 gg. € 2.485,80 +
• Invalidità parziale al 50% 60 gg. € 1.657,20 =
TOTALE € 81.582,27
Tale somma appare equa in relazione al danno come provato in giudizio. A tale importo andranno aggiunti €. 366,00 per le spese mediche come quantificate dalla CTU, oltre alle spese di CTU.
In merito alla spese ed onorari di causa seguono la soccombenza e verranno liquidati ex DM 55/2014 come da dispositivo.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione (Cass. civ. sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto per la causazione del sinistro per cui è lite.
-2) Per l'effetto condanna (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
P. IV ) in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 in solido tra loro, al risarcimento dei danni all'attrice, che vengono quantificati in Euro 81.948,27 per tutti i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
-3) Condanna (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3 [...]
P. IV ) in persona del l.r.p.t., in solido Controparte_2 P.IVA_1 tra loro, al pagamento delle spese legali, liquidate in Euro 374,54 per spese ed Euro 8.637,60 per onorari, oltre spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
-4) Pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di C.T.U.
Così deciso in Napoli, 30.09.2025
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria