Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore
Dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4239 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
AVV. c.f. ) e AVV. CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), quali amministratori di sostegno di
[...] C.F._2
c.f. CF. ), con il patrocinio Persona_1 C.F._3 dell'avv. LUGLI NICOLO' e dell'avv. MORSELLI ALESSANDRO, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Morselli Alessandro
RICORRENTE nei confronti di:
(c.f. ) CP_3 C.F._4
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/08/2000 in
CA (MO) e dalla loro unione sono nati i figli in data 31/01/2001, Per_2
maggiorenne, e in data 31/05/2013, minorenne. Per_3
2. I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale in data 11/04/2017 e la separazione consensuale è stata omologata con decreto n. cronol. 1297/2017 del 19/04/2017, reso nell'ambito della procedura iscritta al n. 1939/2017 R.G.
3. Successivamente, con decreto n. cronol. 3225/2020 del 03/06/2020 (R.G.
n. 2506/2017), si è provveduto alla modifica delle condizioni di separazione.
4. Con sentenza n. 4/2021 del 24/02/2021, la Corte di Assise d'Appello di
Bologna ha condannato alla pena dell'ergastolo per CP_3
l'omicidio del padre e dello zio della sig.ra e lo ha dichiarato Per_1
decaduto dalla responsabilità genitoriale.
5. Con decreto provvisorio il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna
di Bologna ha disposto l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità del minore e confermato, quanto Per_3
all'affidamento del medesimo, ciò disposto nel decreto del 09/09/2021, con cui, tra l'altro, la sig.ra è stata sospesa dall'esercizio della Per_1
responsabilità genitoriale.
2 6. Con provvedimento del 23/09/2021, il Giudice Tutelare di Modena ha nominato gli avv.ti e co-amministratori di CP_1 CP_2
sostegno di . Persona_1
7. Con provvedimento del 05/04/2024, il Giudice Tutelare di Modena ha autorizzato i predetti co- amministratori di sostegno a conferire incarico per instaurare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi. Conseguentemente, con ricorso depositato in data
30/08/2024, gli amministratori di sostegno di Persona_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al resistente, presso la Casa Circondariale di Biella, dove il sig. è CP_3
attualmente detenuto.
8. All'udienza del 12/02/2025, presente personalmente la sig.ra i Per_1
procuratori hanno dato atto che il figlio minore con decreto Per_3
provvisorio 09/09/2021 del Tribunale per i Minorenni di Bologna, è stato affidato al Servizio Sociale e che, attualmente, vive con il fratello maggiore,
economicamente autosufficiente, e al suo mantenimento provvede la ricorrente con euro 800,00 mensili oltre alle spese straordinarie. Si insiste solo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto gli aspetti relativi all'affidamento del minore sono regolati dal Per_3
3 provvedimento del Tribunale dei Minori. Nessuno è comparso per parte resistente. La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione.
§
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia nel presente procedimento di cui il ricorso introduttivo e il decreto CP_3
di fissazione dell'udienza sono stati debitamente notificati.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
26/08/2000 a CA (MO) con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologazione n. cronol. 1297/2017 del
19/04/2017 (R.G. 1939/2017), senza che le parti si siano riappacificate né
abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domanda.
Si rileva, altresì, che gli aspetti relativi all'affidamento del figlio minore sono attualmente già regolati dal decreto provvisorio del Per_3
09/09/2021 del Tribunale dei Minorenni di Bologna.
Le spese legali devono essere poste a carico del resistente, la cui mancata
4 costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Dichiara la contumacia di CP_3
2. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/08/2000 a CA (MO) tra nata Persona_1
a MODENA (MO) in data 30/01/1973 e nato CP_3
a ZA (BN) il 04/04/1960;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune: Anno 2000, Atto n. 9, P. II Serie A;
4. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
5. condanna alla rifusione in favore della CP_3
ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a.,
c.p.a.;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 18/02/2025.
5 Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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