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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/10/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1356/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
30/04/1982, residente in [...]26/6 16043 CHIAVARI ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BARBIERI LUIGI (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]26 16043 CHIAVARI ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BARBIERI LUIGI (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CHIAVARI il 20/04/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto non richiedono alcun contributo economico.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con un regime di Per_1 frequentazione paritario delle parti, realizzando un sistema di affido condiviso perfetto e di mantenimento diretto.
3) La figlia minore sarà collocata presso la madre in Chiavari, Via Bancalari n. 24/3 a Per_1 decorrere dalla data di trasferimento della madre in detta nuova residenza.
4) Il padre potrà vedere e prendere con sé la bambina in ogni momento considerate le sue esigenze lavorative e quelle della madre. Nello stesso senso si procederà per i pernottamenti, nonché per le feste religiose, civili, vacanze estive seguendo il criterio dell'alternanza.
5) Il Sig. si impegnerà a pagare, fino al raggiungimento dell'indipendenza Parte_1 economica della figlia, il canone mensile di locazione di euro 750,00 per l'immobile sito in Chiavari, via Bancalari n. 24/3 in cui la Sig.ra trasferirà la sua residenza. Parte_2
6) Il Sig. sosterrà integralmente tutte le spese straordinarie relative alla figlia Parte_1 così come individuate nel protocollo di intesa emesso dal Tribunale di Genova in data 15/09/2016.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2019,
Numero 18, Parte I, Serie I, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
30/04/1982, residente in [...]26/6 16043 CHIAVARI ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BARBIERI LUIGI (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...]26 16043 CHIAVARI ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BARBIERI LUIGI (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CHIAVARI il 20/04/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto non richiedono alcun contributo economico.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con un regime di Per_1 frequentazione paritario delle parti, realizzando un sistema di affido condiviso perfetto e di mantenimento diretto.
3) La figlia minore sarà collocata presso la madre in Chiavari, Via Bancalari n. 24/3 a Per_1 decorrere dalla data di trasferimento della madre in detta nuova residenza.
4) Il padre potrà vedere e prendere con sé la bambina in ogni momento considerate le sue esigenze lavorative e quelle della madre. Nello stesso senso si procederà per i pernottamenti, nonché per le feste religiose, civili, vacanze estive seguendo il criterio dell'alternanza.
5) Il Sig. si impegnerà a pagare, fino al raggiungimento dell'indipendenza Parte_1 economica della figlia, il canone mensile di locazione di euro 750,00 per l'immobile sito in Chiavari, via Bancalari n. 24/3 in cui la Sig.ra trasferirà la sua residenza. Parte_2
6) Il Sig. sosterrà integralmente tutte le spese straordinarie relative alla figlia Parte_1 così come individuate nel protocollo di intesa emesso dal Tribunale di Genova in data 15/09/2016.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2019,
Numero 18, Parte I, Serie I, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba