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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Valeria Rosetti giudice estensore
DR.SSA Viviana Criscuolo giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1417 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. MASCOLO FLAVIA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E ata 05/09/1968 a PROCIDA CF Controparte_1 C.F._2
Difensore avv DI SCALA MARIA GRAZIA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data19/01/2022 , la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi, senza alcuna determinazione accessoria, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con n PROCIDA il 8/10/1992 (atto n. 44, P. II, Controparte_1
Serie. A, uff 1 anno 1992 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano ed Per_1 Per_2
(22.1.95 e 14.7.99) maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e Controparte_1
chiedendo:
- la conferma del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non Per_2
economicamente indipendente statuito in separazione in 400,00 € mensili - un assegno divorzile in proprio favore da quantificare in euro 1500,00 mensili;
- vittoria di spese con attribuzione
I coniugi comparivano in data 16.5.22 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, non rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti e rimetteva gli atti al giudice istruttore.
Concessi i termini ex art 183 cpc, con ordinanza che il collegio condivide del 19.4.23 si ammetteva parzialmente la prova orale che si assumeva all'udienza del 9.11.23 e del 7.3.24.
All'udienza cartolare del 31.10.24 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc.
Il Pm concludeva come in atti in data 2.12.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (22.4.16) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui alla sentenza n° 966/21 pubblicata in data 1.12.21 RG 29284715
RG) , che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alla richiesta di contributo al mantenimento in favore della figlia , ribadita in sede di Per_2
conclusioni da parte della resistente, si evidenzia che in ossequio con la più recente giurisprudenza di legittimità si osserva che (Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183, Cassazione civile, sez.
I, 25 luglio 2022, n. 23132 e 11 settembre 2024 n. 24391, 16 settembre 2024 n. 24731) alla luce del principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
Infatti, raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ovvero di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. (Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2022, n. 23132)
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del beneficiario del mantenimento;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente il mantenimento ( o di colui che si oppone alla revoca dello stesso ) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario;
sarà invece più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti.
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che :
• è un giovane 25enne che pertanto ha conseguito la maggiore età da 7 anni;
Per_2
• è trascorso un tempo non certo breve dalla conclusione degli studi superiori , benchè certamente segnato in parte anche dall'emergenza sanitaria, (non essendo stato dedotto da alcuna delle parti, neanche in separazione, che abbia intrapreso un percorso universitario);
• La resistente si limita a riferire la non indipendenza economica della figlia pur riferendo fin dalla comparsa di costituzione che la stessa lavora con reddito di 700 € mensili (vedi foglio sei della comparsa di memoria di costituzione),
• La resistente (che in sede presidenziale invocava la conferma dell'assegno di mantenimento in favore della figlia non tanto in ragione della non indipendenza economica della stessa ma in ragione della necessità di tale entrata che affermava di utilizzare per le spese di gestione della casa, vedi verbale di udienza presidenziale) nulla riferisce, e men che mai prova, in ordine alle aspirazioni migliorative dalla figlia nutrite ed attitudini conseguite , né in ordine ai tentativi eventualmente fatti per la ricerca di una occupazione più soddisfacente.
• già in separazione (vedi foglio sei della sentenza) si riferiva che la giovane non aveva intrapreso alcun percorso post scolastico ed - avendo già all'epoca iniziato un'attività lavorativa - solo sulla scorta della riferita temporaneità della stessa, venivano confermati gli obblighi contributivi al suo mantenimento a carico del padre già statuiti dall'ordinanza presidenziale provvisoria.
• È stata documentata in questa sede la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte di (vedi certificato unilav). Per_2
Il Collegio pertanto rileva che per – anche se il Tribunale aveva ritenuto ragionevole in sede Per_2
separativa, a ridosso della grave emergenza sanitaria con significative ripercussioni occupazionali, riconoscere un obbligo contributivo a carico del padre - attualmente invece tale contribuzione non può essere riconosciuta con conseguente revoca dalla domanda di quanto riconosciuto in sede separativa . Il Collegio ad abundantiam osserva che se la revoca dell'assegno di mantenimento creasse una situazione di indigenza resterebbe semmai applicabile la sola obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso con oneri verosimilmente inferiori e da ripartirsi tra più soggetti (v. Cass. Sez. 1 n. 38366-21, Cass. Sez.
1 n. 10455-22)”.
In ordine alla richiesta di assegno divorzile il Collegio ritiene raggiunta la prova, nel corso del giudizio, della attuale relazione affettiva e stabile che la donna mantiene con un altro uomo quantomeno dal 2015 (relazione peraltro riconosciuta dalla che nega la rilevanza della CP_1
stessa ai fini della decisione).
Ritenuta provata la relazione sentimentale, si evidenzia che la stessa non è certo un elemento indifferente ai fini della decisione in quanto è sufficiente che la stessa si protragga (o si sia protratta) per periodo significativo, quand'anche con soluzione di continuità, a riprova della relazione di reciproca assistenza morale e materiale, da riconoscersi finanche nel caso in cui i partners mantengano, come sembra nel caso di specie, domicilio e residenza diversi, in quanto la rilevanza di tali relazioni prescinde dalla prova di integrale condivisione delle spese (in questo senso Cassazione
11064/20).
Osserva il Collegio, pertanto, che la domanda di assegno divorzile appare valutabile esclusivamente rispetto alla applicazione o meno del c.d. criterio compensativo e ciò in relazione alla raggiunta prova, come sopra evidenziato, della attuale relazione affettiva e stabile che la donna mantiene con un altro uomo, oggettivamente sintomatica della sussistenza di un legame affettivo con caratteri di stabilità nel tempo, e dunque di condivisione di progetti e dinamiche di vita, tutti elementi assolutamente incompatibili con il permanere di qualsiasi obbligazione di natura postmatrimoniale, che trovi origine nel principio di solidarietà postconiugale, se non con riferimento eventuale al riconoscimento di un assegno divorzile che sia calcolato, limitatamente al periodo di convivenza matrimoniale, facendo applicazione del solo criterio c.d. “compensativo” (cfr. Cass. n. 32198 del 5 novembre 2021 che ha mutato il precedente e più restrittivo orientamento che invece faceva discendere in via automatica la perdita di tale diritto per effetto dell'accertamento della relazione affettiva instaurata dopo il matrimonio Cass. 29317/2019).
Ciò posto, la domanda va effettivamente vagliata soltanto in relazione al criterio compensativo e per l'effetto in merito alle dedotte condizioni di salute della ( con riferimento alle patologie CP_1
ortopediche documentate) va evidenziata la sostanziale irrilevanza ai fini della decisione, atteso che le motivazioni esposte sul limite di accertamento della fondatezza della domanda al mero criterio compensativo, le rende di fatto inconferenti ai fini del decidere sullo specifico tema di indagine.
Non sfugge al Collegio che in sede separativa il Tribunale aveva ritenuto di aderire all'indirizzo di legittimità , rimasto minoritario, Cass. Civ. 16405/2019 e 26084/19 che riteneva di dovere riconoscere all'assegno di mantenimento , come nel divorzio, una funzione mista assistenziale-compensativa- perequativa che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2,
3 e 29 Cost.) anticipando già in quella sede la valutazione della funzione compensativa dell'invocato assegno che veniva esclusa affermando che nei periodi di imbarco del marito la si è dovuta CP_1
occupare da sola delle figlie, ma nulla risultava rappresentato sull'incidenza di tale situazione e sulle ripercussioni sull'attività della moglie che anzi durante la convivenza matrimoniale appare avere intrapreso molteplici attività e conseguito diversi diplomi che certamente le consentono di integrare
l'attività lavorativa già ammessa sia pur per periodi temporanei tanto anche in considerazione che nelle more è divenuta libera dagli impegni familiari relativi alle cure delle figlie maggiorenni.
Già in sede separativa veniva rigettata la domanda di assegno di mantenimento ritenendo l'insussistenza anche della componente compensativa-perequativa (secondo il predetto orientamento)
e anche nel presente giudizio non risulta prova alcuna che durante la vita matrimoniale ella abbia rinunciato ad aspettative professionali , avendo sempre svolto lavori precari ed occasionali, prevalentemente stagionali (memoria di costituzione (fl 2)) e conseguito abilità nel decupage e nella pittura (che la riferisce essere solo un hobby come sembrerebbe però smentito dai rilievi CP_1
fotografici di parte ricorrente)
Ciò lascia intendere in modo incontrovertibile che la vita matrimoniale non la ha pregiudicata in alcun modo tanto più che il marito era prevalentemente imbarcato e risulta che la stessa era coadiuvata dalla madre nella gestione delle figlie.
La non ha fornito invero prova alcuna;
CP_1
- del sacrificio durante il matrimonio delle proprie aspettative ed ambizioni lavorative,
- della rinuncia durante il matrimonio ad opportunità lavorative;
Tanto premesso si rigetta la domanda.
In ordine al regime delle spese si osserva che la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal Giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 2719/15).
Nel caso di specie, trattandosi di procedura giudiziale in cui vi è stata la soccombenza della resistente si condanna la (la quale peraltro non aveva accettato la vantaggiosa proposta conciliativa CP_1
del ricorrente allegata alla prima memoria ex art 183 cpc in data 5.12.22 ) al pagamento delle spese liquidate calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a €
52.000) ridotte del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e n PROCIDA il 09/10/1992 (atto n. 44, P. II, Serie. A, uff 1 Controparte_1 anno 1992 ).
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PROCIDA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 44, P. II, Serie. A, uff 1 anno 1992 ),
c) rigetta per il resto.
d) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro €. 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 24.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Valeria Rosetti giudice estensore
DR.SSA Viviana Criscuolo giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1417 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. MASCOLO FLAVIA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E ata 05/09/1968 a PROCIDA CF Controparte_1 C.F._2
Difensore avv DI SCALA MARIA GRAZIA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data19/01/2022 , la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi, senza alcuna determinazione accessoria, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con n PROCIDA il 8/10/1992 (atto n. 44, P. II, Controparte_1
Serie. A, uff 1 anno 1992 ), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano ed Per_1 Per_2
(22.1.95 e 14.7.99) maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e Controparte_1
chiedendo:
- la conferma del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non Per_2
economicamente indipendente statuito in separazione in 400,00 € mensili - un assegno divorzile in proprio favore da quantificare in euro 1500,00 mensili;
- vittoria di spese con attribuzione
I coniugi comparivano in data 16.5.22 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, non rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti e rimetteva gli atti al giudice istruttore.
Concessi i termini ex art 183 cpc, con ordinanza che il collegio condivide del 19.4.23 si ammetteva parzialmente la prova orale che si assumeva all'udienza del 9.11.23 e del 7.3.24.
All'udienza cartolare del 31.10.24 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc.
Il Pm concludeva come in atti in data 2.12.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (22.4.16) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui alla sentenza n° 966/21 pubblicata in data 1.12.21 RG 29284715
RG) , che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alla richiesta di contributo al mantenimento in favore della figlia , ribadita in sede di Per_2
conclusioni da parte della resistente, si evidenzia che in ossequio con la più recente giurisprudenza di legittimità si osserva che (Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183, Cassazione civile, sez.
I, 25 luglio 2022, n. 23132 e 11 settembre 2024 n. 24391, 16 settembre 2024 n. 24731) alla luce del principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
Infatti, raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ovvero di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. (Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2022, n. 23132)
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del beneficiario del mantenimento;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente il mantenimento ( o di colui che si oppone alla revoca dello stesso ) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario;
sarà invece più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti.
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che :
• è un giovane 25enne che pertanto ha conseguito la maggiore età da 7 anni;
Per_2
• è trascorso un tempo non certo breve dalla conclusione degli studi superiori , benchè certamente segnato in parte anche dall'emergenza sanitaria, (non essendo stato dedotto da alcuna delle parti, neanche in separazione, che abbia intrapreso un percorso universitario);
• La resistente si limita a riferire la non indipendenza economica della figlia pur riferendo fin dalla comparsa di costituzione che la stessa lavora con reddito di 700 € mensili (vedi foglio sei della comparsa di memoria di costituzione),
• La resistente (che in sede presidenziale invocava la conferma dell'assegno di mantenimento in favore della figlia non tanto in ragione della non indipendenza economica della stessa ma in ragione della necessità di tale entrata che affermava di utilizzare per le spese di gestione della casa, vedi verbale di udienza presidenziale) nulla riferisce, e men che mai prova, in ordine alle aspirazioni migliorative dalla figlia nutrite ed attitudini conseguite , né in ordine ai tentativi eventualmente fatti per la ricerca di una occupazione più soddisfacente.
• già in separazione (vedi foglio sei della sentenza) si riferiva che la giovane non aveva intrapreso alcun percorso post scolastico ed - avendo già all'epoca iniziato un'attività lavorativa - solo sulla scorta della riferita temporaneità della stessa, venivano confermati gli obblighi contributivi al suo mantenimento a carico del padre già statuiti dall'ordinanza presidenziale provvisoria.
• È stata documentata in questa sede la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte di (vedi certificato unilav). Per_2
Il Collegio pertanto rileva che per – anche se il Tribunale aveva ritenuto ragionevole in sede Per_2
separativa, a ridosso della grave emergenza sanitaria con significative ripercussioni occupazionali, riconoscere un obbligo contributivo a carico del padre - attualmente invece tale contribuzione non può essere riconosciuta con conseguente revoca dalla domanda di quanto riconosciuto in sede separativa . Il Collegio ad abundantiam osserva che se la revoca dell'assegno di mantenimento creasse una situazione di indigenza resterebbe semmai applicabile la sola obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso con oneri verosimilmente inferiori e da ripartirsi tra più soggetti (v. Cass. Sez. 1 n. 38366-21, Cass. Sez.
1 n. 10455-22)”.
In ordine alla richiesta di assegno divorzile il Collegio ritiene raggiunta la prova, nel corso del giudizio, della attuale relazione affettiva e stabile che la donna mantiene con un altro uomo quantomeno dal 2015 (relazione peraltro riconosciuta dalla che nega la rilevanza della CP_1
stessa ai fini della decisione).
Ritenuta provata la relazione sentimentale, si evidenzia che la stessa non è certo un elemento indifferente ai fini della decisione in quanto è sufficiente che la stessa si protragga (o si sia protratta) per periodo significativo, quand'anche con soluzione di continuità, a riprova della relazione di reciproca assistenza morale e materiale, da riconoscersi finanche nel caso in cui i partners mantengano, come sembra nel caso di specie, domicilio e residenza diversi, in quanto la rilevanza di tali relazioni prescinde dalla prova di integrale condivisione delle spese (in questo senso Cassazione
11064/20).
Osserva il Collegio, pertanto, che la domanda di assegno divorzile appare valutabile esclusivamente rispetto alla applicazione o meno del c.d. criterio compensativo e ciò in relazione alla raggiunta prova, come sopra evidenziato, della attuale relazione affettiva e stabile che la donna mantiene con un altro uomo, oggettivamente sintomatica della sussistenza di un legame affettivo con caratteri di stabilità nel tempo, e dunque di condivisione di progetti e dinamiche di vita, tutti elementi assolutamente incompatibili con il permanere di qualsiasi obbligazione di natura postmatrimoniale, che trovi origine nel principio di solidarietà postconiugale, se non con riferimento eventuale al riconoscimento di un assegno divorzile che sia calcolato, limitatamente al periodo di convivenza matrimoniale, facendo applicazione del solo criterio c.d. “compensativo” (cfr. Cass. n. 32198 del 5 novembre 2021 che ha mutato il precedente e più restrittivo orientamento che invece faceva discendere in via automatica la perdita di tale diritto per effetto dell'accertamento della relazione affettiva instaurata dopo il matrimonio Cass. 29317/2019).
Ciò posto, la domanda va effettivamente vagliata soltanto in relazione al criterio compensativo e per l'effetto in merito alle dedotte condizioni di salute della ( con riferimento alle patologie CP_1
ortopediche documentate) va evidenziata la sostanziale irrilevanza ai fini della decisione, atteso che le motivazioni esposte sul limite di accertamento della fondatezza della domanda al mero criterio compensativo, le rende di fatto inconferenti ai fini del decidere sullo specifico tema di indagine.
Non sfugge al Collegio che in sede separativa il Tribunale aveva ritenuto di aderire all'indirizzo di legittimità , rimasto minoritario, Cass. Civ. 16405/2019 e 26084/19 che riteneva di dovere riconoscere all'assegno di mantenimento , come nel divorzio, una funzione mista assistenziale-compensativa- perequativa che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2,
3 e 29 Cost.) anticipando già in quella sede la valutazione della funzione compensativa dell'invocato assegno che veniva esclusa affermando che nei periodi di imbarco del marito la si è dovuta CP_1
occupare da sola delle figlie, ma nulla risultava rappresentato sull'incidenza di tale situazione e sulle ripercussioni sull'attività della moglie che anzi durante la convivenza matrimoniale appare avere intrapreso molteplici attività e conseguito diversi diplomi che certamente le consentono di integrare
l'attività lavorativa già ammessa sia pur per periodi temporanei tanto anche in considerazione che nelle more è divenuta libera dagli impegni familiari relativi alle cure delle figlie maggiorenni.
Già in sede separativa veniva rigettata la domanda di assegno di mantenimento ritenendo l'insussistenza anche della componente compensativa-perequativa (secondo il predetto orientamento)
e anche nel presente giudizio non risulta prova alcuna che durante la vita matrimoniale ella abbia rinunciato ad aspettative professionali , avendo sempre svolto lavori precari ed occasionali, prevalentemente stagionali (memoria di costituzione (fl 2)) e conseguito abilità nel decupage e nella pittura (che la riferisce essere solo un hobby come sembrerebbe però smentito dai rilievi CP_1
fotografici di parte ricorrente)
Ciò lascia intendere in modo incontrovertibile che la vita matrimoniale non la ha pregiudicata in alcun modo tanto più che il marito era prevalentemente imbarcato e risulta che la stessa era coadiuvata dalla madre nella gestione delle figlie.
La non ha fornito invero prova alcuna;
CP_1
- del sacrificio durante il matrimonio delle proprie aspettative ed ambizioni lavorative,
- della rinuncia durante il matrimonio ad opportunità lavorative;
Tanto premesso si rigetta la domanda.
In ordine al regime delle spese si osserva che la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal Giudice a carico del soccombente anche d'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 2719/15).
Nel caso di specie, trattandosi di procedura giudiziale in cui vi è stata la soccombenza della resistente si condanna la (la quale peraltro non aveva accettato la vantaggiosa proposta conciliativa CP_1
del ricorrente allegata alla prima memoria ex art 183 cpc in data 5.12.22 ) al pagamento delle spese liquidate calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a €
52.000) ridotte del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e n PROCIDA il 09/10/1992 (atto n. 44, P. II, Serie. A, uff 1 Controparte_1 anno 1992 ).
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PROCIDA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 44, P. II, Serie. A, uff 1 anno 1992 ),
c) rigetta per il resto.
d) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro €. 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 24.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino