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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 12/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12210/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e anche in proprio, rappresentati e Parte_2 difesi, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Francesco Maria Piccolo;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Lucia Orsingher;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002775054, notificata in data 2.12.2024, con cui
1 l' ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 5.088,05, CP_1 comprensiva di spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2021
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: la mancata notifica dell'atto di accertamento;
che l'ordinanza ingiunzione opposta, anche nell'ipotesi di regolare notifica dell'atto di accertamento, è illegittima per palese violazione dell'art. 14 della legge 689/1981; che in via subordinata si eccepisce la sproporzione tra il mancato versamento e l'importo sanzionato - Richiesta di annullamento e/o riduzione dell'ordinanza ingiunzione irrogata.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: NEL MERITO, ritenere e dichiarare, per le ragioni tutte sopra esposte, l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-002775054, non dovute le relative somme, e, per l'effetto, dichiarare nulla, annullare, ovvero, con qualsiasi altra formula, privare di efficacia in toto l'opposta ordinanza ingiunzione, i relativi interessi ed accessori, ogni altro atto connesso e/o consequenziale, per i motivi esposti in seno al presente atto. - IN VIA
SUBORDINATA ED ANCORA NEL MERITO, Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o infondatezza dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-0027775054 per la sproporzione che sussiste tra il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali e l'importo sanzionato, riducendola e commisurandola alla effettiva consistenza della infrazione.
CP_ La resistente nel costituirsi in giudizio deduceva che considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499 e del parere CP_1 sugli adempimenti legali reso dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, posto che la contestazione dell'illecito risulta consegnata oltre i termini di legge ex art.14 l.
689/1981, si è provveduto in autotutela all'annullamento della Ordinanza Ingiunzione opposta.
CP_ L' concludeva quindi chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Nelle note depositate in data 11.12.2025 parte ricorrente dichiarava di associarsi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla
2 Ordinanza – Ingiunzione opposta, chiedendo che il Giudice disponesse in ordine alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 12.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
CP_ Osserva il decidente l' nel costituirsi in giudizio ha dedotto che considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. CP_1
27/01/2025.0001499 e del parere sugli adempimenti legali reso dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, ha annullato in autotutela l'Ordinanza Ingiunzione opposta, nonché ha richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Osserva, altresì, il decidente che nelle note depositate in data 11.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dedotto di non opporsi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia che venisse pronunciata condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Orbene, sulla base di quanto allegato e richiesto da entrambe le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Orbene, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata
3 la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d. “soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, operata la predetta valutazione prognostica relativamente ai motivi di ricorso deve ritenersi che il ricorso sarebbe stato accolto, infatti non v'è dubbio che le eccezioni sollevate dal ricorrente fossero fondate, come peraltro riconosciuto dallo stesso che ha dichiarato di provvedere all'annullamento delle Controparte_2 ordinanze ingiunzioni impugnate.
CP_ Tuttavia, in considerazione del comportamento processuale tenuto dall' che ha prontamente dedotto di provvedere all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ritiene il decidente essere sussistenti validi motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite che nella residua metà, liquidate come da CP_ dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ compensa per metà le spese di lite condannando l' alla rifusione della residua metà in favore della ricorrente che liquida in € 1.353,00 di cui € 1.310,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, se dovute, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 13 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 12/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12210/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e anche in proprio, rappresentati e Parte_2 difesi, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Francesco Maria Piccolo;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Lucia Orsingher;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002775054, notificata in data 2.12.2024, con cui
1 l' ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 5.088,05, CP_1 comprensiva di spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2021
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: la mancata notifica dell'atto di accertamento;
che l'ordinanza ingiunzione opposta, anche nell'ipotesi di regolare notifica dell'atto di accertamento, è illegittima per palese violazione dell'art. 14 della legge 689/1981; che in via subordinata si eccepisce la sproporzione tra il mancato versamento e l'importo sanzionato - Richiesta di annullamento e/o riduzione dell'ordinanza ingiunzione irrogata.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: NEL MERITO, ritenere e dichiarare, per le ragioni tutte sopra esposte, l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-002775054, non dovute le relative somme, e, per l'effetto, dichiarare nulla, annullare, ovvero, con qualsiasi altra formula, privare di efficacia in toto l'opposta ordinanza ingiunzione, i relativi interessi ed accessori, ogni altro atto connesso e/o consequenziale, per i motivi esposti in seno al presente atto. - IN VIA
SUBORDINATA ED ANCORA NEL MERITO, Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o infondatezza dell'ordinanza - ingiunzione n. OI-0027775054 per la sproporzione che sussiste tra il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali e l'importo sanzionato, riducendola e commisurandola alla effettiva consistenza della infrazione.
CP_ La resistente nel costituirsi in giudizio deduceva che considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499 e del parere CP_1 sugli adempimenti legali reso dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, posto che la contestazione dell'illecito risulta consegnata oltre i termini di legge ex art.14 l.
689/1981, si è provveduto in autotutela all'annullamento della Ordinanza Ingiunzione opposta.
CP_ L' concludeva quindi chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Nelle note depositate in data 11.12.2025 parte ricorrente dichiarava di associarsi alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla
2 Ordinanza – Ingiunzione opposta, chiedendo che il Giudice disponesse in ordine alle spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 12.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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CP_ Osserva il decidente l' nel costituirsi in giudizio ha dedotto che considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente, visto il messaggio n. 4144 del 6.12.24 DCE, alla luce delle indicazioni di cui alla PEI della Direzione regionale della Direzione regionale Sicilia 5580. CP_1
27/01/2025.0001499 e del parere sugli adempimenti legali reso dal Coordinatore dell'Ufficio legale di Catania, ha annullato in autotutela l'Ordinanza Ingiunzione opposta, nonché ha richiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Osserva, altresì, il decidente che nelle note depositate in data 11.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dedotto di non opporsi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia che venisse pronunciata condanna alle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Orbene, sulla base di quanto allegato e richiesto da entrambe le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Orbene, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata
3 la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d. “soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, operata la predetta valutazione prognostica relativamente ai motivi di ricorso deve ritenersi che il ricorso sarebbe stato accolto, infatti non v'è dubbio che le eccezioni sollevate dal ricorrente fossero fondate, come peraltro riconosciuto dallo stesso che ha dichiarato di provvedere all'annullamento delle Controparte_2 ordinanze ingiunzioni impugnate.
CP_ Tuttavia, in considerazione del comportamento processuale tenuto dall' che ha prontamente dedotto di provvedere all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ritiene il decidente essere sussistenti validi motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite che nella residua metà, liquidate come da CP_ dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ compensa per metà le spese di lite condannando l' alla rifusione della residua metà in favore della ricorrente che liquida in € 1.353,00 di cui € 1.310,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, se dovute, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 13 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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