Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2025, proposto da:
NT PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Riccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe è proprietario, in virtù di atto compravendita del 30/04/2021, rep. n. 3561, di un appartamento ubicato in Scafati; disposto su due livelli e più precisamente piano interrato nonché piano terra o rialzato composto da due vani, cucina ed accessori vari, con annesso terrazzo coperto, della complessiva consistenza catastale di vani 4,5 e della superficie catastale totale di mq.113, catastalmente identificato al foglio 25, p.lla 1792, sub 8. 0.2.
Con ordinanza prot. n. 2436 del 13/12/2024, il Comune ingiunge la rimozione di alcune opere edilizie.
Avverso l’ordine de quo insorge il ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (SEGNATAMENTE 3 DEL D.P.R. N. 380/2001) PER DIFETTO E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ
Secondo l’assunto attoreo, l'unica planimetria catastale rinvenibile presso l'Agenzia del Territorio, Catasto Fabbricati, Ufficio Provinciale di Salerno, risalente al 14/11/2011, rappresenta un impianto perfettamente conforme all’attuale stato dei luoghi quale accertato dall'ente locale in virtù dell'accesso effettuato il 7/10/2024. Ed invero dall'esame della richiamata planimetria catastale emerge l'esistenza di tutti i manufatti contestati.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3, 6 E 22 D.P.R. N. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE PER AVERE CONSIDERATO ILLEGITTIME "OPERE INTERNE" PER LE QUALI NON NECESSITA ALCUN TITOLO EDILIZIO
Secondo la prospettazione attorea, la trasformazione di un balcone a terrazzo utilizzato come ingresso all'appartamento di proprietà del ricorrente non avrebbe determinato una variazione di tipo plano volumetrica ed architettonica dell'immobile e sarebbe assimilabile, per le proprie caratteristiche, ad un pergolato piuttosto che ad una veranda, sicché non soggiace al preventivo rilascio di permesso di costruire.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 380/2001 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE
La parte ricorrente lamenta che le opere e manufatti identificati alle lettere B) e C) non necessitano del permesso a costruire e pertanto non soggiacciono alla misura sanzionatoria di tipo demolitoria/ripristinatoria ma tutt'al più a quella pecuniaria.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 380/2001 - VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
La parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, stante la mancata comunicazione di avvio procedimentale.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
Va, poi, soggiunto che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati.
Il giudice è senz'altro tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse (T.A.R. Campobasso, sez. I, 19/04/2021, n.149; Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Peraltro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato sez. II, 22/04/2021, n.3260).
Traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, ne discende che, come da verbale di udienza, la parte ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
Per quanto premesso ed in linea con i su esposti arresti giurisprudenziali, il Collegio, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell'interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514).
E tanto basta al Collegio.
Stante la natura processuale della presente decisione, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AN AR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO