Art. 29. Caricazione oltre la marca di bordo libero
L' articolo 1217 del Codice della navigazione e sostituto dal seguente:
"Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico e' punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico.
Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, e' punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice".
L' articolo 1217 del Codice della navigazione e sostituto dal seguente:
"Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico e' punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico.
Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, e' punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice".