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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/11/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 532/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III - FAMIGLIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa con oggetto Cessazione effetti civili del matrimonio proposta da:
Sig. nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Massa, Piazza Aranci 29, presso lo studio dell'Avv. F. Gaggi che lo rappresenta e difende come a mandato in calce all'atto di appello
- Appellante -
-
contro
-
Sig.ra nata a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata in Massa, Galleria Leonardo Da Vinci 49, presso lo studio dell'Avv. F. Rinaldi che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso del primo grado, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
-Appellata -
Con l'intervento ex lege della Procura Generale presso la Corte d'Appello avverso la sentenza n. 282/2025 del Tribunale di Massa pubblicata il 28.5.2025 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, attese le causali di cui sopra e previa ammissione delle prove come dedotte in atto del primo grado di giudizio: in principalità
-in parziale riforma della impugnata sentenza disporre che il Sig. sia tenuto a Pt_1 versare, viste le di lui capacità reddituali e comunque le di lui condizioni personali e familiari, la somma di €.150,00 per ciascun figlio o comunque una somma inferiore a quanto stabilito in sentenza;
in subordine
-laddove la Corte d'Appello ritenesse di confermare gli importi quanto al contributo per i figli stabiliti in sentenza di primo grado, disporre che l'assegno unico universale venga percepito al 50% da entrambi i genitori
Vinte le spese del presente grado di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello: respingere integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 282/2025 pronunciata dal Tribunale di Massa e pubblicata il 28.05.2025 nel procedimento n. 333/22 RG”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La signora in data 17.2.2022 depositava ricorso con il quale Controparte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Massa il signor al fine di ottenere Parte_1 lo scioglimento del matrimonio con lui contratto in data 9.10.2011 e di chiedere l'affidamento condiviso dei figli e confermare altresì le condizioni concordate con il marito in sede di separazione consensuale.
A tal fine deduceva: che dal matrimonio erano nati tre figli, (19.11.2011), Per_1
(16.7.2015) e (17.6.2018); che nel 2019 i coniugi avevano Per_2 Per_3 concordato la separazione con accordo omologato in data 8.10.2019, accordo che prevedeva, per quel che rileva, l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale e con diritto di visita del padre e possibilità di tenerli con sé liberamente secondo il calendario ivi indicato;
determinava in €.
1.000 l'assegno da corrispondersi dal padre alla madre quale contributo per il mantenimento dei figli, somma da considerarsi comprensiva di aggiornamento Istat e spese straordinarie;
che da allora non avevano mai ripreso la convivenza ed era esclusa ogni possibilità di riconciliazione.
La ricorrente chiedeva che, essendo aumentate le esigenze dei figli, fosse prevista la corresponsione in suo favore anche del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il signor non opponendosi alla richiesta di Pt_1 scioglimento di matrimonio, ma richiedendo condizioni diverse da quelle ex adverso pretese.
Affermava al riguardo che al momento della separazione era in corso l'avvio di un progetto professionale che gli avrebbe permesso di sostenere il mantenimento dei figli, motivo per il quale si era assunto l'impegno di provvedere al versamento di euro 1000,00 mensili in loro favore e che tale sbocco professionale però aveva subito un arresto dovuto alla pandemia da covid-19, comportando un drastico peggioramento delle sue condizioni economiche sicchè, trovandosi nell'impossibilità di poter far fronte al pagamento della somma indicata nelle condizioni dell'omologa, per qualche mese non aveva potuto versare alcuna somma e per altri aveva versato un importo inferiore, servendosi anche l'aiuto dei genitori, tanto da essere stato beneficiario del reddito di cittadinanza.
Ricordava poi il convenuto che, nonostante il tentativo di trovare un accordo con controparte, la signora aveva agito per il recupero delle somme tramite CP_1 pignoramento sull'unica proprietà immobiliare del che costituiva la sua Pt_1 abitazione: chiedeva quindi una riduzione della misura del mantenimento, che fosse congrua alle sue possibilità economiche.
Sottolineava ancora che la signora aveva visto migliorare la propria condizione CP_1 reddituale avendo trovato un lavoro presso la concessionaria Ford di Avenza come segretaria.
Quanto al regime di affidamento, chiedeva venissero confermate le condizioni previste in sede di separazione, domandando, in relazione al protocollo di visita dei figli, una maggiore frequentazione dei figli anche per venire incontro alla ex moglie e quindi aiutarla nella gestione e nella crescita dei figli e quindi che lo stesso potesse averli con sé un giorno in più alla settimana.
Il Tribunale di Massa, con la sentenza impugnata, dichiarava lo scioglimento del matrimonio, confermava l'affido condiviso con collocazione presso la madre, disponeva un contributo al mantenimento a carico del signor di euro 750,00 Pt_1 mensili complessivi e poneva le spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, prevedendo che l'assegno unico fosse assegnato interamente alla signora CP_1
Il Giudice di primo grado evidenziava in particolare che non potesse riscontrarsi una modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto a quanto statuito in sede di separazione.
Proponeva appello il signor sostenendo che la sentenza avesse Parte_1 totalmente disatteso i provvedimenti temporanei e urgenti riproducendo parzialmente le condizioni a suo tempo stabilite in sede di separazione con l'unica eccezione per le spese straordinarie che non fossero inserite nel contributo mensile a carico del padre e con riduzione quindi dell'importo da €.333,33 per ciascun figlio ad €.250,00.
Affidava la propria impugnazione ai seguenti motivi:
1) "ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER ERRATA VALUTAZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO ACQUISITO AL GIUDIZIO. ILLOGICITA' DELLA SENTENZA"
L'appellante riteneva che il Tribunale fosse giunto ad un giudizio sulle capacità reddituali ed economiche dello stesso senza compiere alcuna istruttoria come dimostrava il fatto che pur avendo elencato redditi del signor di importi Pt_1 modestissimi, affermava che non risultavano modificate le sue condizioni reddituali rispetto alla fase precedente alla separazione.
Rilevava che la collaborazione con la società non era andata a buon Controparte_2 fine e che infatti si era conclusa il 20.2.24 e che nel 2024, aveva rinvenuto un lavoro a termine presso una ditta percependo un reddito annuo complessivo di €.11.000,00.
Affermava poi che nel 2025 non aveva svolto alcuna attività lavorativa salvo costituire con altri due soci a ridosso della stagione estiva la società EN che assumeva la gestione fino al mese di ottobre di un bar ristorante dello stabilimento balneare dell'associazione marinai d'Italia di Marina di Massa, ma evidenziava che si trattava di attività stagionale che non gli avrebbe consentito di migliorare la propria condizione.
Secondo l'appellante la sentenza sarebbe stata poi viziata nel punto in cui da una parte affermava la tardività della produzione della dell'atto costitutivo della società CP_1
EN e dall'altro traeva fonte di prova contro dalla circostanza che lo stesso Pt_1 ne avesse taciuto la costituzione e che in ogni caso tale circostanza non corrisponderebbe al vero perché il signor aveva dichiarato l'avvio dell'attività Pt_1
e lo aveva potuto fare solo dopo la costituzione della stessa e cioè negli atti conclusivi.
2) "ERRONEA ATTRIBUZIONE ALLA APPELLATA DELL'ASSEGNO UNICO NELLA MISURA DEL 100%. ERRATA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI
REDDITUALI DELLA APPELLATA"
La sentenza avrebbe errato assegnando interamente l'assegno unico alla signora CP_1 in quanto non avrebbe tenuto conto degli introiti della che comprendevano CP_1 anche l'assegno di frequenza di che la stessa gestiva a proprio piacimento Per_2 ed anche per espressa ammissione del giudice di prime cure che la stessa aveva CP_1 introiti dalla stessa non dichiarati.
L'appellante chiedeva infine la sospensione dell'efficacia provvisoria della sentenza impugnata.
Si costituiva per la sospensiva la signora rilevando che: Pt_2
- è lo stesso a confermare con il proprio assunto che la ex moglie a causa delle Pt_1 di lei condizioni economiche non sarebbe stata in grado di restituire quanto percepito;
- il signor conviveva con nuova compagna che quantomeno può contribuire Pt_1 nelle spese di gestione familiare ed era proprietario di un supermercato e ha la gestione di un ramo di stabilimento balneare;
- il pignoramento era stato poi rinunciato sulla base di un accordo intercorso fra le parti e controparte aveva taciuto l'acquisto di un nuovo immobile avvenuto con rogito del
27/09/2023;
- l'appellante disertava tutti gli incontri con gli psicologi, non si era mai presentato ai colloqui con professori ed insegnanti, non partecipava alle recite dei figli e non aveva partecipato alla comunione di non paga le spese. Per_3 La Corte, con ordinanza emessa in data 10.7.2025, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.
Si costituiva anche nel giudizio di merito la signora , Controparte_1 sostenendo:
- quanto al primo motivo, che era un dato di fatto che il signor avesse taciuto Pt_1 la costituzione della nuova società e che la sua dichiarazione fosse avvenuta solo dopo che controparte aveva sollevato la questione. Inoltre rilevava non è stata allegata nessuna prova a sostegno della doglianza riguardante la mancata indagine sulle condizioni di vita dei figli precedenti alla separazione.
- relativamente al secondo motivo, riteneva che fosse corretta la statuizione del Tribunale circa la percezione dell'intero assegno da parte della signora ciò Pt_2 perché in sede di separazione nulla era stato disposto perché su accordo delle parti gli assegni familiari era stati da sempre percepiti dalla madre;
in sede di divorzio la signora aveva richiesto l'assegno unico nella misura del 100% senza che da controparte CP_1 fosse mai stata avanzata richiesta del 50% o contestazione sull'attribuzione del 100% a favore della ex moglie.
La domanda sarebbe stata quindi, a suo dire, inammissibile perché introdotta per la prima volta in appello.
Richiamava infine i propri atti precedenti al fine di ribadire la situazione riguardo le condizioni di vita e gli introiti familiari e chiedeva il rigetto integrale dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
Depositate da entrambe le difese le rispettive note difensive le parti precisavano le loro conclusioni per l'udienza del 12.11.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, e la causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
***
L'appello è solo in parte fondato e merita pertanto accoglimento nei limiti che seguono.
Ed invero, per quanto attiene al primo motivo, ritiene la Corte di condividere il quantum determinato dal Giudice di primo grado e posto a carico del signor a titolo di Pt_3 contributo al mantenimento dei figli, pari ad Euro 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. In aggiunta al fondamentale rilievo che non sono neppure in questa sede esattamente determinabili le complessive situazioni economiche dalle odierne parti in giudizio (non vi è, infatti, da un lato, alcuna certificazione che attesti l'asserito odierno stato di disoccupazione dell'appellante né, dall'altra parte, se l'appellata stia o meno sopportando oneri alloggiativi) si ritiene infatti di evidenziare che:
-in primo luogo ed in astratto appare maggiormente corretto scorporare, come ha fatto il Giudice di primo grado, il contributo al mantenimento ordinario da porre a carico del genitore non collocatario dalla percentuale a cui lo stesso è tenuto a contribuire alle spese straordinarie: si veda sul punto la decisione n, 1562/2020 della Suprema Corte a mente della quale “In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”, ciò a maggior ragione quando i figli sono più grandi ed è quindi notorio che le spese straordinarie (visite mediche specialistiche, tasse scolastiche, attività sportive) aumentino;
- in concreto, raffrontando la somma che le parti avevano concordato in sede di separazione sei anni fa, pari ad Euro 333,33 per ciascun figlio (già comprensiva delle spese straordinarie) essa appare tuttora congrua, ed anzi vicina al minimo, anche a prescindere della esatta quantificazione delle rispettive situazioni economiche dei genitori, se si pone mente al fatto che nel frattempo, è altrettanto notorio che le esigenze dei figli, che hanno sei anni in più, sono aumentate;
- le parti sono ancora giovani e quindi è esigibile da parte di entrambe, - e soprattutto dal genitore non collocatario che peraltro è meno gravato dagli oneri quotidiani di accudimento e mantenimento diretto -, che si inseriscano attivamente nel mondo del lavoro, anche al fine di assicurare ai propri figli, tanto più come nel caso in esame minorenni, una vita dignitosa.
Da qui l'infondatezza del primo motivo di appello.
A diverse conclusioni ritiene la Corte di pervenire con riguardo al secondo motivo. Se infatti è vero che anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” (ord. N. 4672/2025, citata anche dal Giudice di primo grado), deve tuttavia condividersi l'assunto difensivo del secondo il quale “non si comprenderebbe Pt_1 perché avrebbe dovuto chiedere il 50% dell'assegno unico quando detto Pt_1 appannaggio è per legge. Semmai avrebbe dovuto espressamente rinunciarvi, ma mai vi ha rinunciato”.
Si veda sul punto il disposto di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. N. 230/2021:
“L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilita' genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”.
Non essendo infatti mai stata oggetto di contestazione l'esercizio condiviso della responsabilità genitore da entrambe le parti ed essendo i tempi di frequentazione del padre con i figli piuttosto regolari e non esigui, in mancanza di espressa rinuncia, appare conforme alla legge istitutiva dello stesso che l'assegno unico universale spetti in pari misura tra coloro che appunto esercitano la responsabilità genitoriale e quindi al 50% tra entrambe le odierne parti in causa.
Da qui l'accoglimento del motivo in esame e l'attribuzione del medesimo in misura pari al 50% in favore del sig. Pt_1
Sussistono tuttavia giusti motivi, data dalla natura della causa, dall'accoglimento solo parziale dell'appello ed anche al fine di non incrementare ulteriormente la conflittualità tra le parti, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza appellata, n. 282/2025 del Tribunale di Massa pubblicata il 28.5.2025
- Dispone che l'assegno unico universale venga percepito al 50% da entrambi i genitori, signori e , Parte_1 Controparte_1 - Fermo il resto,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Genova, il 13.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Franco Davini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III - FAMIGLIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente -
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa con oggetto Cessazione effetti civili del matrimonio proposta da:
Sig. nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Massa, Piazza Aranci 29, presso lo studio dell'Avv. F. Gaggi che lo rappresenta e difende come a mandato in calce all'atto di appello
- Appellante -
-
contro
-
Sig.ra nata a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata in Massa, Galleria Leonardo Da Vinci 49, presso lo studio dell'Avv. F. Rinaldi che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso del primo grado, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
-Appellata -
Con l'intervento ex lege della Procura Generale presso la Corte d'Appello avverso la sentenza n. 282/2025 del Tribunale di Massa pubblicata il 28.5.2025 Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, attese le causali di cui sopra e previa ammissione delle prove come dedotte in atto del primo grado di giudizio: in principalità
-in parziale riforma della impugnata sentenza disporre che il Sig. sia tenuto a Pt_1 versare, viste le di lui capacità reddituali e comunque le di lui condizioni personali e familiari, la somma di €.150,00 per ciascun figlio o comunque una somma inferiore a quanto stabilito in sentenza;
in subordine
-laddove la Corte d'Appello ritenesse di confermare gli importi quanto al contributo per i figli stabiliti in sentenza di primo grado, disporre che l'assegno unico universale venga percepito al 50% da entrambi i genitori
Vinte le spese del presente grado di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello: respingere integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 282/2025 pronunciata dal Tribunale di Massa e pubblicata il 28.05.2025 nel procedimento n. 333/22 RG”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La signora in data 17.2.2022 depositava ricorso con il quale Controparte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Massa il signor al fine di ottenere Parte_1 lo scioglimento del matrimonio con lui contratto in data 9.10.2011 e di chiedere l'affidamento condiviso dei figli e confermare altresì le condizioni concordate con il marito in sede di separazione consensuale.
A tal fine deduceva: che dal matrimonio erano nati tre figli, (19.11.2011), Per_1
(16.7.2015) e (17.6.2018); che nel 2019 i coniugi avevano Per_2 Per_3 concordato la separazione con accordo omologato in data 8.10.2019, accordo che prevedeva, per quel che rileva, l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale e con diritto di visita del padre e possibilità di tenerli con sé liberamente secondo il calendario ivi indicato;
determinava in €.
1.000 l'assegno da corrispondersi dal padre alla madre quale contributo per il mantenimento dei figli, somma da considerarsi comprensiva di aggiornamento Istat e spese straordinarie;
che da allora non avevano mai ripreso la convivenza ed era esclusa ogni possibilità di riconciliazione.
La ricorrente chiedeva che, essendo aumentate le esigenze dei figli, fosse prevista la corresponsione in suo favore anche del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il signor non opponendosi alla richiesta di Pt_1 scioglimento di matrimonio, ma richiedendo condizioni diverse da quelle ex adverso pretese.
Affermava al riguardo che al momento della separazione era in corso l'avvio di un progetto professionale che gli avrebbe permesso di sostenere il mantenimento dei figli, motivo per il quale si era assunto l'impegno di provvedere al versamento di euro 1000,00 mensili in loro favore e che tale sbocco professionale però aveva subito un arresto dovuto alla pandemia da covid-19, comportando un drastico peggioramento delle sue condizioni economiche sicchè, trovandosi nell'impossibilità di poter far fronte al pagamento della somma indicata nelle condizioni dell'omologa, per qualche mese non aveva potuto versare alcuna somma e per altri aveva versato un importo inferiore, servendosi anche l'aiuto dei genitori, tanto da essere stato beneficiario del reddito di cittadinanza.
Ricordava poi il convenuto che, nonostante il tentativo di trovare un accordo con controparte, la signora aveva agito per il recupero delle somme tramite CP_1 pignoramento sull'unica proprietà immobiliare del che costituiva la sua Pt_1 abitazione: chiedeva quindi una riduzione della misura del mantenimento, che fosse congrua alle sue possibilità economiche.
Sottolineava ancora che la signora aveva visto migliorare la propria condizione CP_1 reddituale avendo trovato un lavoro presso la concessionaria Ford di Avenza come segretaria.
Quanto al regime di affidamento, chiedeva venissero confermate le condizioni previste in sede di separazione, domandando, in relazione al protocollo di visita dei figli, una maggiore frequentazione dei figli anche per venire incontro alla ex moglie e quindi aiutarla nella gestione e nella crescita dei figli e quindi che lo stesso potesse averli con sé un giorno in più alla settimana.
Il Tribunale di Massa, con la sentenza impugnata, dichiarava lo scioglimento del matrimonio, confermava l'affido condiviso con collocazione presso la madre, disponeva un contributo al mantenimento a carico del signor di euro 750,00 Pt_1 mensili complessivi e poneva le spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, prevedendo che l'assegno unico fosse assegnato interamente alla signora CP_1
Il Giudice di primo grado evidenziava in particolare che non potesse riscontrarsi una modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto a quanto statuito in sede di separazione.
Proponeva appello il signor sostenendo che la sentenza avesse Parte_1 totalmente disatteso i provvedimenti temporanei e urgenti riproducendo parzialmente le condizioni a suo tempo stabilite in sede di separazione con l'unica eccezione per le spese straordinarie che non fossero inserite nel contributo mensile a carico del padre e con riduzione quindi dell'importo da €.333,33 per ciascun figlio ad €.250,00.
Affidava la propria impugnazione ai seguenti motivi:
1) "ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER ERRATA VALUTAZIONE DEL COMPENDIO PROBATORIO ACQUISITO AL GIUDIZIO. ILLOGICITA' DELLA SENTENZA"
L'appellante riteneva che il Tribunale fosse giunto ad un giudizio sulle capacità reddituali ed economiche dello stesso senza compiere alcuna istruttoria come dimostrava il fatto che pur avendo elencato redditi del signor di importi Pt_1 modestissimi, affermava che non risultavano modificate le sue condizioni reddituali rispetto alla fase precedente alla separazione.
Rilevava che la collaborazione con la società non era andata a buon Controparte_2 fine e che infatti si era conclusa il 20.2.24 e che nel 2024, aveva rinvenuto un lavoro a termine presso una ditta percependo un reddito annuo complessivo di €.11.000,00.
Affermava poi che nel 2025 non aveva svolto alcuna attività lavorativa salvo costituire con altri due soci a ridosso della stagione estiva la società EN che assumeva la gestione fino al mese di ottobre di un bar ristorante dello stabilimento balneare dell'associazione marinai d'Italia di Marina di Massa, ma evidenziava che si trattava di attività stagionale che non gli avrebbe consentito di migliorare la propria condizione.
Secondo l'appellante la sentenza sarebbe stata poi viziata nel punto in cui da una parte affermava la tardività della produzione della dell'atto costitutivo della società CP_1
EN e dall'altro traeva fonte di prova contro dalla circostanza che lo stesso Pt_1 ne avesse taciuto la costituzione e che in ogni caso tale circostanza non corrisponderebbe al vero perché il signor aveva dichiarato l'avvio dell'attività Pt_1
e lo aveva potuto fare solo dopo la costituzione della stessa e cioè negli atti conclusivi.
2) "ERRONEA ATTRIBUZIONE ALLA APPELLATA DELL'ASSEGNO UNICO NELLA MISURA DEL 100%. ERRATA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI
REDDITUALI DELLA APPELLATA"
La sentenza avrebbe errato assegnando interamente l'assegno unico alla signora CP_1 in quanto non avrebbe tenuto conto degli introiti della che comprendevano CP_1 anche l'assegno di frequenza di che la stessa gestiva a proprio piacimento Per_2 ed anche per espressa ammissione del giudice di prime cure che la stessa aveva CP_1 introiti dalla stessa non dichiarati.
L'appellante chiedeva infine la sospensione dell'efficacia provvisoria della sentenza impugnata.
Si costituiva per la sospensiva la signora rilevando che: Pt_2
- è lo stesso a confermare con il proprio assunto che la ex moglie a causa delle Pt_1 di lei condizioni economiche non sarebbe stata in grado di restituire quanto percepito;
- il signor conviveva con nuova compagna che quantomeno può contribuire Pt_1 nelle spese di gestione familiare ed era proprietario di un supermercato e ha la gestione di un ramo di stabilimento balneare;
- il pignoramento era stato poi rinunciato sulla base di un accordo intercorso fra le parti e controparte aveva taciuto l'acquisto di un nuovo immobile avvenuto con rogito del
27/09/2023;
- l'appellante disertava tutti gli incontri con gli psicologi, non si era mai presentato ai colloqui con professori ed insegnanti, non partecipava alle recite dei figli e non aveva partecipato alla comunione di non paga le spese. Per_3 La Corte, con ordinanza emessa in data 10.7.2025, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.
Si costituiva anche nel giudizio di merito la signora , Controparte_1 sostenendo:
- quanto al primo motivo, che era un dato di fatto che il signor avesse taciuto Pt_1 la costituzione della nuova società e che la sua dichiarazione fosse avvenuta solo dopo che controparte aveva sollevato la questione. Inoltre rilevava non è stata allegata nessuna prova a sostegno della doglianza riguardante la mancata indagine sulle condizioni di vita dei figli precedenti alla separazione.
- relativamente al secondo motivo, riteneva che fosse corretta la statuizione del Tribunale circa la percezione dell'intero assegno da parte della signora ciò Pt_2 perché in sede di separazione nulla era stato disposto perché su accordo delle parti gli assegni familiari era stati da sempre percepiti dalla madre;
in sede di divorzio la signora aveva richiesto l'assegno unico nella misura del 100% senza che da controparte CP_1 fosse mai stata avanzata richiesta del 50% o contestazione sull'attribuzione del 100% a favore della ex moglie.
La domanda sarebbe stata quindi, a suo dire, inammissibile perché introdotta per la prima volta in appello.
Richiamava infine i propri atti precedenti al fine di ribadire la situazione riguardo le condizioni di vita e gli introiti familiari e chiedeva il rigetto integrale dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
Depositate da entrambe le difese le rispettive note difensive le parti precisavano le loro conclusioni per l'udienza del 12.11.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, e la causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
***
L'appello è solo in parte fondato e merita pertanto accoglimento nei limiti che seguono.
Ed invero, per quanto attiene al primo motivo, ritiene la Corte di condividere il quantum determinato dal Giudice di primo grado e posto a carico del signor a titolo di Pt_3 contributo al mantenimento dei figli, pari ad Euro 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. In aggiunta al fondamentale rilievo che non sono neppure in questa sede esattamente determinabili le complessive situazioni economiche dalle odierne parti in giudizio (non vi è, infatti, da un lato, alcuna certificazione che attesti l'asserito odierno stato di disoccupazione dell'appellante né, dall'altra parte, se l'appellata stia o meno sopportando oneri alloggiativi) si ritiene infatti di evidenziare che:
-in primo luogo ed in astratto appare maggiormente corretto scorporare, come ha fatto il Giudice di primo grado, il contributo al mantenimento ordinario da porre a carico del genitore non collocatario dalla percentuale a cui lo stesso è tenuto a contribuire alle spese straordinarie: si veda sul punto la decisione n, 1562/2020 della Suprema Corte a mente della quale “In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”, ciò a maggior ragione quando i figli sono più grandi ed è quindi notorio che le spese straordinarie (visite mediche specialistiche, tasse scolastiche, attività sportive) aumentino;
- in concreto, raffrontando la somma che le parti avevano concordato in sede di separazione sei anni fa, pari ad Euro 333,33 per ciascun figlio (già comprensiva delle spese straordinarie) essa appare tuttora congrua, ed anzi vicina al minimo, anche a prescindere della esatta quantificazione delle rispettive situazioni economiche dei genitori, se si pone mente al fatto che nel frattempo, è altrettanto notorio che le esigenze dei figli, che hanno sei anni in più, sono aumentate;
- le parti sono ancora giovani e quindi è esigibile da parte di entrambe, - e soprattutto dal genitore non collocatario che peraltro è meno gravato dagli oneri quotidiani di accudimento e mantenimento diretto -, che si inseriscano attivamente nel mondo del lavoro, anche al fine di assicurare ai propri figli, tanto più come nel caso in esame minorenni, una vita dignitosa.
Da qui l'infondatezza del primo motivo di appello.
A diverse conclusioni ritiene la Corte di pervenire con riguardo al secondo motivo. Se infatti è vero che anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore” (ord. N. 4672/2025, citata anche dal Giudice di primo grado), deve tuttavia condividersi l'assunto difensivo del secondo il quale “non si comprenderebbe Pt_1 perché avrebbe dovuto chiedere il 50% dell'assegno unico quando detto Pt_1 appannaggio è per legge. Semmai avrebbe dovuto espressamente rinunciarvi, ma mai vi ha rinunciato”.
Si veda sul punto il disposto di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. N. 230/2021:
“L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilita' genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”.
Non essendo infatti mai stata oggetto di contestazione l'esercizio condiviso della responsabilità genitore da entrambe le parti ed essendo i tempi di frequentazione del padre con i figli piuttosto regolari e non esigui, in mancanza di espressa rinuncia, appare conforme alla legge istitutiva dello stesso che l'assegno unico universale spetti in pari misura tra coloro che appunto esercitano la responsabilità genitoriale e quindi al 50% tra entrambe le odierne parti in causa.
Da qui l'accoglimento del motivo in esame e l'attribuzione del medesimo in misura pari al 50% in favore del sig. Pt_1
Sussistono tuttavia giusti motivi, data dalla natura della causa, dall'accoglimento solo parziale dell'appello ed anche al fine di non incrementare ulteriormente la conflittualità tra le parti, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza appellata, n. 282/2025 del Tribunale di Massa pubblicata il 28.5.2025
- Dispone che l'assegno unico universale venga percepito al 50% da entrambi i genitori, signori e , Parte_1 Controparte_1 - Fermo il resto,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Genova, il 13.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Franco Davini