Art. 15.
L'ammontare massimo dei contributi di ammortamento, di miglioramento e sui materiali, previsti dagli articoli 4, 5, 15, 17, 18 e 27, e' determinato dagli elementi contenuti nelle domande di cui rispettivamente agli articoli 2, 20 e 27. Tuttavia, per le navi di nuova costruzione, il calcolo dell'ammontare massimo dei contributi di ammortamento e sui materiali puo' essere effettuato sugli elementi risultanti dai progetti definitivi, allegati alla domanda di rimessione in termini di cui alla legge 15 dicembre 1949, n. 945 , purche' le caratteristiche tecniche ed economiche delle navi da costruire siano riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato tecnico, superiori a quelle risultanti dalle domande di cui all'art. 2 e quindi meglio realizzanti i fini indicati dall'art. 1 della legge.
Qualora l'ammontare del contributo di ammortamento e del contributo di miglioramento, accertato a lavori ultimati, risulti inferiore ai nove decimi dell'ammontare di esso calcolato a norma del precedente comma, l'ammontare del contributo definitivo e' determinato sottraendo dal doppio dell'ammontare accertato i nove decimi dell'ammontare calcolato.
L'ammontare massimo dei contributi di ammortamento, di miglioramento e sui materiali, previsti dagli articoli 4, 5, 15, 17, 18 e 27, e' determinato dagli elementi contenuti nelle domande di cui rispettivamente agli articoli 2, 20 e 27. Tuttavia, per le navi di nuova costruzione, il calcolo dell'ammontare massimo dei contributi di ammortamento e sui materiali puo' essere effettuato sugli elementi risultanti dai progetti definitivi, allegati alla domanda di rimessione in termini di cui alla legge 15 dicembre 1949, n. 945 , purche' le caratteristiche tecniche ed economiche delle navi da costruire siano riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato tecnico, superiori a quelle risultanti dalle domande di cui all'art. 2 e quindi meglio realizzanti i fini indicati dall'art. 1 della legge.
Qualora l'ammontare del contributo di ammortamento e del contributo di miglioramento, accertato a lavori ultimati, risulti inferiore ai nove decimi dell'ammontare di esso calcolato a norma del precedente comma, l'ammontare del contributo definitivo e' determinato sottraendo dal doppio dell'ammontare accertato i nove decimi dell'ammontare calcolato.