Ordinanza collegiale 17 marzo 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 10/12/2025, n. 22311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22311 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01457/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GR CO SO TI CI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Policari, Mattia Paonessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl MA 6, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C. Damiano Libonati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
4W PS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Giorgia Mento, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in MA, via Antornio Bertoloni 26/B;
Ohana SO TI CI NL, DI NL Associazione per la Riabilitazione ed il Recupero dei Portatori di Handicap, TI CI Prassi e Ricerca Ets, Reseda SO TI CI Integrata ed Ecologica, Alteya TI CI NL, Polisportiva CI LL NL, La Castelluccia TI CI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Commissario Straordinario della SL MA 6 n. 1550 del 14.11.2024, avente ad oggetto “Approvazione dei lavori svolti dalla Commissione per la valutazione delle proposte progettuali ed istituzione dell’elenco dei soggetti ammessi alla fase successiva della co-progettazione per la realizzazione del Progetto: Co-progettare i PTRP del DSM-DP nell’ottica del budget di salute”, pubblicata sull’Albo aziendale fino al 29.11.2024 e mai comunicata alla ricorrente;
- dell’Elenco dei soggetti ammessi e non ammessi alla seconda fase della procedura, pubblicato sul sito della SL MA 6 in data 22.10.2024;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare tutti gli atti, le note e i verbali inerenti la fase di verifica delle regolarità formali delle domande presentate dagli organismi partecipanti alla procedura e relative autodichiarazioni;
nonché
per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ove nelle more sottoscritta, e per l’accertamento del diritto della costituenda ATI capeggiata dalla ricorrente all’accesso al Tavolo di co-progettazione con stipula della relativa convenzione.
Per l’annullamento, per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della deliberazione del Commissario Straordinario della SL MA 6 n. 1550 del 14.11.2024, avente ad oggetto “Approvazione dei lavori svolti dalla Commissione per la valutazione delle proposte progettuali ed istituzione dell’elenco dei soggetti ammessi alla fase successiva della co-progettazione per la realizzazione del Progetto: Co-progettare i PTRP del DSM-DP nell’ottica del budget di salute”, pubblicata sull’Albo aziendale fino al 29.11.2024 e mai comunicata alla ricorrente;
- dell’Elenco dei soggetti ammessi e non ammessi alla seconda fase della procedura, pubblicato sul sito della SL MA 6 in data 22.10.2024;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, tra cui in particolare tutti gli atti, le note e i verbali inerenti la fase di verifica delle regolarità formali delle domande presentate dagli organismi partecipanti alla procedura e relative autodichiarazioni;
nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ove nelle more sottoscritta, e per l’accertamento del diritto della costituenda ATI capeggiata dalla ricorrente all’accesso al Tavolo di co-progettazione con stipula della relativa convenzione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di 4W PS e di Asl MA 6;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025 la dott.ssa AR CR IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio, GR CO SO TI CI ha impugnato la deliberazione del Commissario Straordinario della SL MA 6 n. 1550 del 14.11.2024, avente ad oggetto “ Approvazione dei lavori svolti dalla Commissione per la valutazione delle proposte progettuali ed istituzione dell’elenco dei soggetti ammessi alla fase successiva della co-progettazione per la realizzazione del Progetto: Co-progettare i PTRP del DSM-DP nell’ottica del budget di salute ”, pubblicata sull’Albo aziendale fino al 29.11.2024 e mai comunicata alla ricorrente e l’Elenco dei soggetti ammessi e non ammessi alla seconda fase della procedura, pubblicato sul sito della SL MA 6 in data 22.10.2024.
Ha dedotto, in punto di fatto, che:
- con Avviso pubblico adottato mediante Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1020 del 15.07.2024, la SL MA 6 ha indetto una procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 55 e 56 D.Lgs. n. 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore), finalizzata all’individuazione di partner del Terzo Settore per l’avvio di un percorso di coprogettazione e la realizzazione del Progetto: “Co-progettare i PTRP del DSM DP SL MA 6 nell’ottica del Budget di Salute”;
- scopo della procedura medesima era in particolare l’individuazione di 3 organismi, singoli e/o associati, uno per ciascuno dei seguenti ambiti di intervento: 1) casa-habitat-sociale; 2) formazione-lavoro; 3) apprendimento-relazione-comunicazione per adolescenti con problematiche psichiatriche e per minori affetti da disturbo dello spettro autistico;
- l’Azienda procedente ha dunque previsto che avrebbero potuto presentare domanda di partecipazione gli organismi in possesso di specifici requisiti di idoneità tecnico-professionale, consistenti “nell’avere un’esperienza di almeno tre anni con riferimento agli ambiti di intervento per i quali gli ETS si candidano. Inoltre, è richiesta un’esperienza maturata, nell’ultimo triennio (2020-2023) e in riferimento agli ambiti di intervento, per un importo pari ad almeno: Per Ambito 1: 800.000,00 Per Ambito 2: 400.000,00 Per Ambito 3: 800.000,00”, con la precisazione che “il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere desunto dallo Statuto ovvero da altro atto in possesso dei soggetti interessati, nonché oggetto di autodichiarazione resa dal legale rappresentante del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., all’atto della presentazione della domanda di partecipazione” (art. 6.2 dell’Avviso pubblico).;
- con l’ulteriore previsione che, in caso di partecipazione in composizione plurisoggettiva, “i requisiti di idoneità tecnico-professionale dovranno essere posseduti dall’ETS designato come Capogruppo/Mandatario e da almeno la metà degli altri ETS partecipanti” (art. 5, lett. b, dell’Avviso pubblico);
- entro il termine, inizialmente fissato al 30.08.2024 e poi prorogato al 30.09.2024, sono pervenute 8 domande di partecipazione;
- l’odierna ricorrente GR CO SO TI CI (d’ora in avanti anche solo CO), in qualità di capogruppo mandataria di costituendo raggruppamento temporaneo, ha presentato la propria candidatura con riferimento all’Ambito 2 – Formazione/Lavoro. Per tale ambito hanno partecipato anche l’associazione temporanea con mandataria 4W PS, nonché l’Associazione Nemesi Aces;
- a seguito della verifica di regolarità formale delle domande presentate, tutti e tre i partecipanti al menzionato Ambito sono stati ammessi alla valutazione delle rispettive proposte progettuali, come da elenco pubblicato dal Responsabile del Procedimento in data 22.10.2024 sul sito istituzionale della SL MA 6;
- in esito a tale fase, la Commissione all’uopo costituita ha ritenuto meritevole di accoglimento la proposta progettuale presentata dal raggruppamento capeggiato da 4W PS, con attribuzione in suo favore di 100 punti. Il progetto dell’odierna ricorrente si è invece classificato in seconda posizione in graduatoria con 84,26 punti;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1550 del 14.11.2024, pubblicata sul proprio Albo on line fino al 29.11.2024, la SL MA 6 ha poi approvato i suddetti e ha dunque ammesso al Tavolo di co-progettazione la proposta di 4W PS.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della deliberazione del Commissario Straordinario n. 1550 del 14.11.2024, nonché di tutti gli atti presupposti, con un unico complesso motivo di censura per:
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 56 D.Lgs. n. 117/2017, nonché dell’art. 12 L. n. 241/90. Violazione del DM n. 72/2021, recante le “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”. Violazione delle Linee guida regionali di cui alla DGR Lazio n. 987/2023. Violazione dei principi di efficacia, parità di trattamento, economicità, pubblicità, trasparenza e predeterminazione 5 dei criteri per l’attribuzione di vantaggi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Ingiustizia e irragionevolezza manifeste .”, in quanto:
- il RTI 4W PS avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura in quanto carente dei necessari requisiti di partecipazione a tal fine prescritti dall’Avviso pubblico di indizione; con particolare riguardo alla comprovata “esperienza di almeno tre anni con riferimento agli ambiti di intervento per i quali gli ETS si candidano” (art. 6.2 dell’Avviso) che, in caso di partecipazione in composizione plurisoggettiva, “i requisiti di idoneità tecnico-professionale dovranno essere posseduti dall’ETS designato come Capogruppo/Mandatario e da almeno la metà degli altri ETS partecipanti” (art. 5, lett. b, dell’Avviso);
- oltre alla capogruppo 4W, degli altri 7 ETS componenti il raggruppamento medesimo solo 3 possiedono il suddetto requisito di idoneità tecnico-professionale; mentre i restanti 4 enti - quali in particolare Ohana SO TI CI NL, DI, TI CI Prassi e Ricerca ETS e Reseda SO TI CI integrata ed ecologica - non possono in alcun modo vantare la pregressa esperienza almeno triennale con specifico riferimento all’ambito di intervento “Formazione/ Lavoro”;
- tale esperienza deve essere verificata con riferimento agli specifici obiettivi cui mira la co-progettazione;
- per cogliere l’oggetto del prescritto requisito esperienziale, si debba necessariamente prendere le mosse dall’oggetto e dalle finalità dell’affidamento in questione, e quindi dai Progetti Terapeutici Riabilitativi Personalizzati (PTRP), con specifico riferimento “Destinatari dei PTRP” di cui a pag. 3 dell’Allegato 2; identificazione di tali soggetti che viene ulteriormente declinata e puntualizzata con riferimento allo specifico ambito di intervento interessato (2 – Formazione e Lavoro), a pag. 6 del Progetto di massima;
- è con precipuo riferimento a tali soggetti che vengono dunque declinati gli specifici obiettivi per l’ambito di intervento considerato quali “interventi finalizzati all’avvio di attività di formazione professionale o all’avvio di percorsi di orientamento al lavoro, che possano esitare in un’attività lavorativa supportata (es. tirocini formativi), oppure finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro, piuttosto che a svolgere un’azione prioritariamente di tipo riabilitativo/occupazionale”;
- ai fini del soddisfacimento del requisito previsto dall’art. 6.2 dell’Avviso pubblico di indizione, i partecipanti avrebbero dovuto allegare nelle proprie autodichiarazioni la realizzazione di progettualità del triennio precedente (2021-2023) relative all’inserimento socio-lavorativo di persone con disagio psichico, disabilità cognitiva o con trascorsi di dipendenza da alcol/sostanze stupefacenti, in conformità con quanto previsto dalle definizioni della lex specialis della procedura;
- la mandante Ohana SO TI CI, la stessa nella propria autodichiarazione allega per l’ambito Formazione-Lavoro pregresse esperienze consistenti nello svolgimento di progettualità del tutto incongruenti, quali: 1. Tirocini di Inclusione CI nell’ambito di progettualità connesse alle misure di beneficiari di Reddito di Cittadinanza nell’anno 2021/2022; 2. Progettualità inerenti il sostegno scolastico; trattasi all’evidenza di esperienze che in alcun modo attengono all’ambito della formazione e inserimento lavorativo di persone con disagio psichico, disabilità cognitiva, con trascorsi di dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol;
- discorso analogo vale per la mandante ASSOHANDICAP ONLUS, che ha dichiarato una pregressa esperienza riguardante il Servizio semiresidenziale ex art 26;
- analoghe criticità con riferimento alla mandante PRASSI E RICERCA TI CI ETS, la quale ha dichiarato servizi collegati invece all’accoglienza di persone migranti titolari di accoglienza e servizi per il contrasto alla povertà inseriti nelle misure di reddito di cittadinanza; i progetti in questione non posseggono la specifica di sistemi di accoglienza per la categoria DM (Disagio Mentale), oggetto invece di Progetti di Accoglienza e Integrazione in favore di adulti con disagio mentale e/o psicologico titolari di accoglienza SAI in Centri residenziali gestiti;
- la mandante RESEDA SO TI CI Integrata ed Ecologica, che nella propria dichiarazione ha da un lato allegato progettualità relative al 2024, e dunque estranee allo specifico triennio considerato dall’Avviso di selezione (2021-2023) e, quanto alle progettualità inerenti invece il triennio 2021-2023, le stesse sono incongruenti e inidonee: “Progetto Souff – fattoria agro ecologica, 2023” - “Comunità energetiche solidali, 2023” - “Orti solari familiari nei campi per rifugiati Saharawi, 2023” - “Cantiere ecologia – Formazione in Bioedilizia ed energie rinnovabili, 2022”. - “Cantiere ecologia – Recupero Energetico Residenze, 2021”. - “RiforestiAmo – Formazione, educazione ambientale e vivaio forestale, 2021” - “Un arbol por cada mina, 2021”;
- le Linee guida nazionali adottate con DM n. 72/2021 in materia di co-progettazione con gli ETS, laddove hanno espressamente previsto come risulti imprescindibile lo “svolgimento di procedure comparative ad evidenza pubblica”, la cui osservanza deve essere tra l’altro “finalizzata a verificare il possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti, richiesti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, indicate nel relativo avviso”;
- previsioni sostanzialmente identiche sono replicate anche nelle Linee guida regionali ex DGR Lazio n. 987/2023, pure richiamate dall’Avviso di indizione della procedura;
- il raggruppamento controinteressato risulta carente anche dell’ulteriore requisito, previsto dal menzionato art. 6.2 dell’Avviso di selezione, laddove “è richiesta un’esperienza maturata, nell’ultimo triennio (2020-2023) e in riferimento agli ambiti di intervento, per un importo pari ad almeno: … per Ambito 2: 400.000,00”, da intendersi all’ambito “Formazione-Lavoro relativo al disagio psichiatrico; requisito che, in caso di partecipazione plurisoggettiva, avrebbe dovuto essere assicurato almeno dalla capogruppo, e che invece la mandataria 4W non risulta in grado di assicurare;
- in particolare, in alcun modo attengono a tale specifico ambito di intervento le seguenti referenze: - 2024 Bando Lazio Academy (formazione disoccupati ambito turistico/Alberghiero) –(NB il requisito avrebbe dovuto fare riferimento solo al triennio 2021-2023); - 2023 Formazione per operatori su utenti con bisogni speciali; - 2023 Formazione sviluppo delle competenze; - 2023 Formazione OSS e OEPAC per soggetti fragili; - 2023 Progetto Generazioni creative inclusione giovani e anziani; - 2023 Progetto Welcome Ucraina per l'inclusione socio lavorativa; - 2023 Comunità solidali - piattaforma di coprogettazione territoriale e crowdfunding civico; - 2022 Formazione per operatori su utenti con bisogni speciali; - 2022 Progetto Ministero del lavoro per Sviluppo occupabilità giovani - legge 40; - 2022 Sportello impresa; - 2022 Formazione sviluppo delle competenze; - 2022 ricerca e selezione del personale; - 2022 Formazione su strumenti normativi legge 68/99; - 2022 Progetto Welcome Ucraina per l'inclusione socio lavorativa; - 2021 orientamento lavorativo progetto Regionale V_Games; - 2021 Progetto GIOB Giovani oltre le barriere COVID inclusione sociale; - 2021 Progetto Ministero del lavoro per Sviluppo occupabilità giovani - legge 40;
- infine, l’ammissione del RTI avversario alla fase di co-progettazione risulta altresì illegittima in quanto la mandante TI Alteya non applica nessuno dei “CCNL vigenti sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative”, come richiesto espressamente dalla SL MA 6 (in tal senso, cfr. FAQ n. 3.a, con cui, alla domanda se “si intende come necessaria l'adesione al CCNL sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative delle cooperative sociali a livello nazionale?”, l’amministrazione procedente ha risposto: “sì, si applicano i CCNL vigenti sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative, pertanto ogni organizzazione applicherà il contratto di riferimento”); ciò in linea con quanto stabilito a livello generale dall’art. 16 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per cui “i lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81”, ossia quelli “stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (previsione del tutto analoga si rinviene altresì all’art. 11 del Codice dei contratti pubblici); e, nella stessa prospettiva, le Linee guida regionali di cui alla DGR Lazio n. 987/2023, all’art. 9, prescrivono che “con riferimento all’eventuale apporto lavorativo fornito, deve essere previsto il corretto inquadramento in base al CCNL di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;
- la menzionata TI a pag. 14 del proprio Bilancio sociale 2023 ha dichiarato: “Per i Lavoratori subordinati è stato applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali fino al 30/11/2024 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AS ON dal 01/12/2024” e, tuttavia, come emerge da quanto attestato dal Ministero del Lavoro, tale ultimo CCNL non risulta siglato dalle confederazioni maggiormente rappresentative.
Si è costituita in giudizio l’SL MA 6 in data 20.2.205, con memoria difensiva con la quale ha, in via preliminare, dedotto l’irricevibilità del ricorso per tardività - in quanto l’atto impugnato in via principale e dunque “lesivo” della sfera giuridica della ricorrente è stato pubblicato sul sito istituzionale dalla odierna resistente SL ROMA 6 in data 15.11.2024, dies a quo dal quale decorreva il termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnativa giurisdizionale, da considerarsi spirato già in data 14.01.2025, non rilevando il termine ultimo di pubblicazione del 29.11.2024 come giorno da individuare per il calcolo dei termini, mentre la ricorrente provvedeva alla notifica solo in data 27.01.2025 e, comunque, tenuto conto che parte ricorrente contesta il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 6 dell’Avviso da parte dell’ETS (Enti Terzo Settore) Make4Work, sarebbe stato onere della ricorrente impugnare già a suo tempo, in data 22.10.2024, l’ammissione delle odierne controinteressate alla seconda fase della procedura posta a valle della prima scrematura procedurale consistente nell’approvazione dell’elenco degli ammessi pubblicato sul sito aziendale, nella sezione gare e appalti (ancora visibile), nella quale si dichiarava l’ammissione di 7 delle 8 domande pervenute, a seguito del vaglio dei requisiti di partecipazione oggi contestati – nonché la sua inammissibilità per carenza di legittimazione attiva processuale in relazione a tutti i componenti del RTI - atteso che la ricorrente assume di agire in proprio e quale capogruppo di costituendo RTI composto da SO TI CI Apriti Sesamo, Arcobaleno TI CI Tuscolana di Solidarietà, Ninfea TI CI e, tuttavia, non può ritenere di avere la rappresentanza processuale delle predette mandanti, trattandosi di raggruppamento costituendo e non ancora costituito, con la conseguenza che la designazione della mandataria non basta a conferirle la rappresentanza processuale anche delle mandanti, se il raggruppamento è ancora in fase di costituzione, poiché, così opinando, la si costituirebbe sostituto processuale in violazione dell’art. 81 c.p.c. - e l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza - in quanto non assolve l’onere di dimostrare come da seconda classificata con 84,26 punti possa balzare al primo posto in graduatoria, superando addirittura i 100 punti ottenuti della prima classificata -; nel merito del ricorso ne ha argomentatamente dedotto l’infondatezza, chiedendone la reiezione.
Si è costituita in giudizio MAKE4WORK APS in data 22.2.2025, depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per genericità - in quanto ha proceduto per astratte deduzioni, mancando di dimostrare in concreto quanto dedotto nel gravame, ossia quali elementi dei progetti presentati dalle mandanti non consentivano loro di ricondurre gli stessi nell’Ambito 2 – nonché diffusamente l’infondatezza nel merito dello stesso.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24.2.2025, la ricorrente ha dedotto ulteriori motivi di censura conseguenti alla documentazione trasmessa dalla SL MA 6 solo in data 27.12.2024 per:
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 56 D.Lgs. n. 117/2017, nonché dell’art. 12 L. n. 241/90. Violazione del DM n. 72/2021, recante le “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”. Violazione delle Linee guida regionali di cui alla DGR Lazio n. 987/2023. Violazione della lex specialis della procedura selettiva. Violazione dei principi di efficacia, parità di trattamento, economicità, pubblicità, trasparenza e predeterminazione dei criteri per l’attribuzione di vantaggi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Ingiustizia e irragionevolezza manifeste ”, in quanto:
- come disposto dall’art. 6.1 di tale Avviso, “ possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati ”, tra i quali alla lett. c) è ricompresa la necessaria “ iscrizione nel RUNTS ”; con la specificazione che, in caso di partecipazione alla procedura in composizione plurisoggettiva, ai sensi dell’art. 5, lett. b), è stato prescritto il “ possesso da parte di tutti i componenti dell’aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso ” al citato art. 6.1, tra cui come visto rientra quello inerente l’iscrizione nel RUNTS;
- l’Avviso di indizione all’art. 1, nell’individuare i soggetti a cui si rivolgeva la procedura, ha testualmente qualificato gli “Enti del Terzo Settore (ETS)” come “ i soggetti indicati nell’art. 4 del CTS, iscritti nel RUNTS ”; ed è del resto lo stesso art. 4 del Codice dei Terzo Settore a fare espresso riferimento agli enti “iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;
- è illegittimo che alla procedura in oggetto è stata ammessa l’aggregazione temporanea con mandataria 4W PS, nonostante 2 delle relative mandanti siano del tutto carenti del suddetto requisito; in particolare DI NL Associazione per la riabilitazione ed il recupero dei portatori di handicap, e a Polisportiva sociale LL NL;
- né potrebbe dirsi sufficiente, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, il fatto che i suddetti ETS risultino iscritti in altri albi o registri atteso che, alla stregua del D.Lgs. n. 117/2027, in alcun modo tale iscrizione potrebbe ritenersi sostitutiva o equipollente a quella nel registro unico nazionale del Terzo Settore;
- lo stesso art. 6.1, lett. d), del menzionato Avviso chiarisce che l’iscrizione a diversi albi o registri doveva ritenersi riferita esclusivamente ad “eventuali soggetti terzi, cooptati dagli ETS partecipanti, ove prevista dalla disciplina di riferimento”;
- entrambi gli ETS sopra richiamati si sono testualmente candidati alla procedura selettiva in oggetto “in qualità di mandante” dell’aggregazione temporanea capeggiata da 4W PS (anzi, LL quale pretesa “mandataria”), e non già quali mere cooptate, con la conseguenza che deve trovare applicazione la previsione artt. 5, lett. b), dell’Avviso di indizione laddove ha prescritto il possesso del requisito di iscrizione nel RUNTS “da parte di tutti i componenti dell’aggregazione” (artt. 6.1, lett. c, e 5, lett. b, dell’Avviso).
Alla camera di consiglio del 25.2.2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è stato disposto il rinvio alla c.c. dell’11.3.2025, ai fini del rispetto dei termini a difesa in relazione al predetto ricorso per motivi aggiunti.
L’SL MA 6 e MAKE4WORK APS hanno depositato memorie difensive sul ricorso per motivi aggiunti in data 6.3.2025 e 8.3.2025, deducendo, la prima, l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti - trattandosi di motivi riconnessi a documenti già in possesso e nella piena disponibilità del ricorrente - nonché la sua infondatezza nel merito e, la seconda, l’inammissibilità per violazione del principio di consumazione dell’azione e del divieto di frazionamento dell’impugnazione - atteso che il motivo articolato dal ricorrente, infatti, non deriva dalla sopravvenuta conoscenza di fatti e/o documenti di cui non era in possesso al momento della proposizione del ricorso, bensì attiene sempre all’asserito mancato possesso dei requisiti da parte delle mandanti di cui il RTI CO era perfettamente a conoscenza sin dal momento della notifica del ricorso - nonché per violazione del divieto di venire contra factum proprium - in quanto la Polisportiva sociale LL NL, una delle mandanti dell’esponente ATS, ha partecipato, in qualità di mandante, all’ATS composto da OS TI CI NL, quale mandataria, nonché, tra le altre, da GR CO quale ulteriore mandante del raggruppamento, ATS che ha presentato domanda per l’Ambito di intervento n. 1 (casa-habitat-sociale) aggiudicandoselo quale unico concorrente aderente, laddove entrambi gli ATS, odierno esponente e ATS OS (con CO e LL quali due delle società man danti), avrebbero dovuto essere esclusi rispettivamente dalla selezione dell’Ambito di intervento n. 2 (formazione-lavoro) e n. 2 (casa-habitat-sociale) per mancata iscrizione al RUNTS della loro mandante Polisportiva sociale LL NL - nonché la sua infondatezza nel merito.
Con l’ordinanza cautelare n. 202505453 del 17/03/2025, preso atto della rinuncia di parte ricorrente all’istanza cautelare, è stata fissata l’udienza pubblica di merito alla data del 14.10.2025.
Le parti, in vista dell’udienza pubblica del 14.10.2025, hanno scambiato memorie difensive e repliche, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 14.10.2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti, come da separato verbale di causa.
2 - L’SL ROMA 6, con Avviso pubblico adottato mediante Deliberazione del Commissario straordinario n. 1020 del 15.07.2024 indiceva procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 55 e 56 del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), al fine di individuare Enti appartenenti al Terzo Settore per l’avvio di un percorso di co-progettazione e realizzazione del Progetto ”Co-progettare i PTRP del DSM DP SL MA 6 nell’ottica del Budget di Salute”. La procedura era volta all’individuazione di tre (3) organismi, singoli e/o Associati, per i seguenti ambiti di intervento: 1) casa-habitat sociale; 2) formazione–lavoro; 3) apprendimento-relazione comunicazione per adolescenti con problematiche psichiatriche e per minori affetti da disturbo dello spetto autistico.
Nello specifico, presentavano la propria candidatura con riferimento all’Ambito 2 – Formazione/Lavoro: 1) l’odierna ricorrente GR CO SO TI CI in qualità di capogruppo mandataria di costituendo RTI; 2) l’associazione temporanea con mandataria 4W PS; 3) l’Associazione Nemesi Aces.
A seguito della verifica di regolarità formale delle domande pervenute, ai sensi dell’art. 7.1 dell’Avviso pubblico, si provvedeva a dare corso alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Amministrazione procedente, in data 22.10.2024, dell’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi alla successiva fase della procedura. Successivamente, in data 12.11.2024, si procedeva alla valutazione delle proposte progettuali presentate, fase in esito alla quale la Commissione nominata stilava la graduatoria di merito, ove la Mar4Ws PS è stata collocata prima con un punteggio di 100 punti per la proposta progettuale. La ricorrente GR CO SO TI (d’ora in poi CO), invece, è stata collocata in seconda posizione con un punteggio di 84,26 punti. Infine, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1550 del 14.11.2024, la SL ROMA 6 ha regolarmente approvato gli atti relativi alla procedura e, consequenzialmente, ammesso al Tavolo di co-progettazione la proposta di 4W PS per l’Ambito – Formazione /Lavoro.
Avverso detta delibera è insorta la ricorrente articolando un unico motivo di ricorso, con cui ha lamentato che la controinteressata non doveva essere ammessa alla fase di valutazione progettuale per l’Ambito 2 (Formazione e Lavoro) poiché:
- quattro delle sette mandanti non erano in possesso del requisito di idoneità tecnico-professionale richiesto dall’avviso pubblico all’art. 6.2 (“ avere un’esperienza di almeno tre anni con riferimento agli ambiti di intervento per i quali gli ETS si candidano ”);
- la Capogruppo 4W, non avendo allegato progetti inerenti all’ambito selezionato, non poteva vantare il possesso del requisito economico, individuato sempre all’art. 2.6 dell’avviso pubblico: “ un’esperienza maturata, nell’ultimo triennio (2020-2023) e in riferimento agli ambiti di intervento, per un importo pari ad almeno: … Per Ambito 2: 400.000,00 ”;
- la mandante TI CI Alteya non applicava un CCNL sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, ma il CCNL AS ON.
Con il successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i medesimi atti, articolando un nuovo motivo di censura e deducendo che la controinteressata non doveva essere ammessa alla fase di valutazione progettuale per l’Ambito 2 (Formazione e Lavoro) poiché due delle mandanti di 4W PS, ossia DI NL Associazione e Polisportiva sociale LL NL erano carenti del requisito dell’essere “iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
Con la memoria di cui da ultimo, la controinteressata ha rappresentato che “ nelle more dell’udienza di merito, l’SL MA 6 ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti dell’odierno Ente attuatore partner degli interventi per l’ambito “Formazione-Lavoro”, come autodichiarati nell’ambito della procedura di selezione pubblica, con esito positivo procedendo, quindi, alla sottoscrizione con l’odierna esponente, quale mandataria del RTI, della convenzione per la realizzazione del progetto “Empowerability-Trasfor mare le fragilità in opportunità lavorative” per lo sviluppo dell’ambito “Formazione-Lavoro” del progetto “i PTRP nel DSM-DP nell’ottica del budget di salute ”.
2.1 - Devono essere trattate, in via preliminare, le eccezioni in rito sollevate da parte dell’amministrazione e della controinteressata.
2.1.1 - Quanto all’eccezione di tardività del ricorso introduttivo, la stessa è destituita di fondamento.
L’art. 56 del d. lgs. n. 117/2017 che dichiaratamente l’amministrazione ha ritenuto la fonte normativa della procedura in questione, dispone al comma 3-bis che “ 3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ”.
Il ricorso è, pertanto, tempestivo avuto riguardo alla data di pubblicazione della delibera sul sito web dell’amministrazione della deliberazione di cui trattasi, atteso che tale pubblicazione è avvenuta dal 15.11.2024 ed è perdurata fino al 29.11.2024 e, pertanto, il suddetto termine decadenziale sarebbe scaduto solo il 28.01.2025, alla stregua della pacifica regola per cui “ il termine per la proposizione del ricorso decorre per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento ” (Cons. St., Sez. V, n. 4774/2019), mentre il ricorso è stato notificato in data 27.1.2025.
2.1.2 - Quanto all’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva processuale in relazione a tutti i componenti di tale associazione, si rileva che, comunque, la ricorrente ha agito anche in proprio e, quindi, a tutto concedere, avrebbe comunque piena e indiscutibile legittimazione al ricorso anche solo in tale veste.
2.1.3 - Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, ci si limita a rilevare che la ricorrente, collocatasi al secondo posto della graduatoria, non ha lamentato l’erronea attribuzione di punteggio in favore dell’ATI 4W, prima classificata, ma ha, al contrario, proposto censure di natura escludente della controinteressata, volte cioè a ottenerne l’estromissione dalla graduatoria della controversa procedura selettiva. Non assume alcuna rilevanza, conseguentemente, in questo giudizio, la prova di resistenza invocata in relazione al punteggio conseguito.
2.1.4 - Quanto all’eccezione di inammissibilità per genericità, formulata da parte della controinteressata, la stessa si appalesa infondata atteso che la ricorrente ha individuato in modo puntuale quali fossero le esperienze delle mandanti della ricorrente in relazione alle quali ha ritenuto insussistente il requisito specifico di cui all’avviso (in ricorso ha fatto specifico riferimento alle esperienze indicate ai fini del requisito da parte di ciascun ente nell’ambito della relativa autodichiarazione) e il motivo per il quale le ha ritenute non adeguate al fine e la verifica della correttezza della sua tesi attiene al merito del ricorso e non invece alla sua ammissibilità.
2.1.5 Quanto, infine, alle eccezioni in rito relative al ricorso per motivi aggiunti, valgono le considerazioni che seguono.
In relazione alla tempestività, deve rilevarsi che il motivo di censura trae origine dalla documentazione ostesa da parte dell’amministrazione in data 27.12.2025 e, in particolare, dalle allegate dichiarazioni di DI e LL e, pertanto, il ricorso è tempestivo.
In relazione all’inammissibilità per violazione del principio di consumazione dell’azione e del divieto di frazionamento dell’impugnazione, è lo stesso Codice del processo amministrativo che, all’art. 43, disciplina testualmente la possibilità per il ricorrente di “ introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte ” (cd. motivi aggiunti propri).
In relazione all’inammissibilità per violazione del divieto di venire contra factum proprium , si premette che la parte ricorrente ha controdedotto specificatamente sul punto, rappresentando che “ si tratti di ambito di intervento del tutto diverso da quello per cui oggi è causa, e dunque in sostanza un diverso lotto della procedura, che come noto costituisce gara pienamente autonoma rispetto a quella qui controversa, i cui avvenimenti ed esiti risultano del tutto estranei, inconferenti e inidonei a fondare l’eccezione agitata ex adverso .”.
Al riguardo si premette che la giurisprudenza ha ritenuto che “ Corretta è anche la declaratoria di inammissibilità relativa alla violazione del principio del venire contra factum proprium, con abuso del processo, … avendo il primo giudice fatto condivisibilmente applicazione del principio di diritto già ripetutamente espresso da questa Sezione, in base al quale il divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe in primo luogo l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente: poiché una simile impugnativa viola il generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto, deve escludersi che il ricorrente possa venire contra factum proprium per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo; in ipotesi siffatte, l’iniziativa processuale della ricorrente si concreta in un esercizio dell’azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall’ordinamento, in quanto le tesi giudiziali della ricorrente espresse nelle censure formulate collidono con il contegno dalla medesima tenuto in sede procedimentale, evidenziando una condotta contraddittoria e contraria a buona fede; dal che l’abuso dei mezzi processuali con la conseguente pronuncia di inammissibilità del gravame (Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10362) .” (Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 08093/2025 del 20/10/2025).
Nella fattispecie, la Polisportiva sociale LL NL, mandante della controinteressata, in relazione alla quale si lamenta il mancato possesso del requisito dell’iscrizione al RUNTS, è stata mandante nell’ATS con la ricorrente per l’Ambito di intervento n. 1 (casa-habitat-sociale) aggiudicandoselo quale unico concorrente aderente.
Ne consegue l’inammissibilità, sotto il dedotto profilo, del ricorso per motivi aggiunti, indipendentemente dalla circostanza che l’Ambito di intervento n. 1 non sia stato oggetto di analogo contenzioso e che si tratti, comunque, di due ambiti distinti, atteso che, comunque, entrambi gli ambiti sono assoggettati al medesimo avviso e tenuto conto che il requisito di cui trattasi rileva allo stesso modo per entrambi gli ambiti.
2.2 - Nel merito del ricorso introduttivo, valgono le considerazioni che seguono.
2.2.1 - Con il primo motivo di censura la ricorrente ha dedotto la carenza dei requisiti di idoneità tecnico-professionale prescritti dall’art. 6.2 dell’Avviso pubblico di indizione, relativi al possesso di comprovata “esperienza di almeno tre anni con riferimento agli ambiti di intervento per i quali gli ETS si candidano”: requisiti che, ai sensi dell’art. 5, lett. b), del medesimo Avviso, avrebbero dovuto “essere posseduti dall’ETS designato come Capogruppo/Mandatario e da almeno la metà degli altri ETS partecipanti”, e di cui invece risultano all’evidenza privi ben 4 Enti dei 7 di cui si compone l’aggregazione concorrente oltre alla capogruppo 4W, avendo gli stessi a tal fine allegato referenze del tutto inidonee a dimostrare la pregressa esperienza almeno triennale richiesta ai fini dell’ammissione alla procedura di cui trattasi.
L’Avviso, sotto la rubrica “ 3. ATTIVITÀ OGGETTO DI CO-PROGETTAZIONE E FINALITÀ ”, dispone che “ scopo della presente procedura è individuare tre (3) ETS, singoli e/o associati, a partecipare alle successive fasi del procedimento, nei termini previsti dal presente Avviso e in coerenza con quanto stabilito dal progetto di massima allegato (Allegato 2), il quale descrive gli obiettivi e gli ambiti di intervento per cui si chiede di manifestare il proprio interesse .”.
L’allegato 2 “ progetto di massima ”, “ ha la finalità di definire gli obiettivi generali e specifici della coprogettazione, nonché le risorse messe a disposizione dall’Ente pubblico e dai soggetti partner, in modo da orientare gli Enti co-progettanti alla predisposizione delle proposte progettuali che saranno valutate ai fini della scelta dei partner.”; i “Destinatari dei PTRP sono gli utenti in carico ai servizi territoriali del DSMDP, in particolare: • adolescenti e i giovani adulti in situazione di vulnerabilità, a grave rischio di evoluzione verso problematiche psichiatriche e/o comportamentali o dipendenze patologiche, • persone con disabilità sociale concomitante o conseguente a patologie psichiatriche a decorso protratto e/o potenzialmente ingravescente, che richiedono interventi personalizzati caratterizzati dall’inscindibilità degli interventi sanitari e sociali, • persone in situazione di vulnerabilità a grave rischio di cronicizzazione con disturbo da consumo di sostanze psicotrope e da dipendenze comportamentali, anche con comorbidità 4 psichiatrica a decorso protratto, che richiedono progetti personalizzati e complessi, da attuarsi in integrazione con la rete dei servizi e delle risorse territoriali. • persone che esprimono scarsa collaboratività, al fine dell’attivazione di progetti che possano favorire e facilitare la presa in carico. • minori affetti da disturbo dello spettro autistico, nell’ambito del PDTA Disturbi spettro autistico (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) come da Del. Az. 88 del gennaio 2019 e 716 del maggio 2021 .”.
Con specifico riferimento all’ “ 2. AMBITO FORMAZIONE/LAVORO ” “ 2.a) Destinatari: sono tutti quegli utenti, preferibilmente compresi nella fascia d’età 16-55 anni, presi in carico dai Servizi CSM e SERD e TSMREE e residenti nel territorio della SL RM6, per i quali a seguito di una individuazione dei bisogni attraverso la valutazione bio-psico-sociale, venga ritenuto necessario il supporto in percorsi di formazione e di inserimento/reinserimento lavorativo. 2.b) Obiettivi specifici: riguardano interventi finalizzati all’avvio di attività di formazione professionale o all’avvio di percorsi di orientamento al lavoro, che possano esitare in un’attività lavorativa supportata (es. tirocini formativi), oppure finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro, piuttosto che a svolgere un’azione prioritariamente di tipo riabilitativo/occupazionale. La metodologia IPS/bilancio di competenze potrebbe essere un valido supporto alla definizione dei progetti relativi e questo ambito che dovranno essere realizzati nell’ottica di un percorso che preveda il passaggio per diversi steps che, tenendo conto dell’effettiva condizione della persona, la accompagnino nello sviluppo del proprio potenziale individuale. Le progettualità di questo Ambito dovranno essere strutturate all’interno di forti reti con tutti quei soggetti (Associazioni, Enti Formativi, Mondo delle Imprese….) che possano favorire il perseguimento di risultati concreti con riferimento all’effettivo collocamento lavorativo, piuttosto che all’inserimento in percorsi di formazione e di sviluppo professionale e inserimenti lavorativi attuati con soggetti del mondo del profit in grado di riconoscere anche su di sè una responsabilità sociale d’impresa. In questo Ambito i PTRP essere previsti interventi individuali e di gruppo che favoriscano la condivisione di contesti laboratoriali/formativi supportati, finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro .”.
L’ art. 6.2 dell’Avviso recita: “ Requisiti di idoneità tecnico-professionale A tutela degli interessi pubblici dell'Amministrazione procedente, è richiesto il possesso del requisito di "idoneità tecnico-professionale" consistente nell'avere un'esperienza di almeno tre anni con riferimento agli ambiti di intervento per i quali gli ETS si candidano.
Inoltre, è richiesta un'esperienza maturata, nell'ultimo triennio (2020-2023) e in riferimento agli ambiti di intervento, per un importo pari ad almeno:
Per Ambito 1: 800.000,00;
Per Ambito 2: 400.000,00;
Per Ambito 3: 800.000,00;
Si precisa che il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere desunto dallo Statuto ovvero da altro atto in possesso dei soggetti interessati, nonché oggetto di autodichiarazione resa dal legale rappresentante del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.
Si precisa che il possesso del requisito dell'esperienza, anche in termini economici, alla data di presentazione della domanda relativamente all'importo complessivo della co-progettazione, come risultante dall'incremento delle risorse, pubbliche e private, per la misura massima del 50%, ai sensi del precedente art. 4, comma 8, del presente Avviso, non determina la riapertura della procedura ad evidenza pubblica, essendo stato assolto con il presente Avviso il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento .”.
L’art. 5 lett. b) dell’Avviso prevedeva che “ fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell’aggregazione dei requisiti di ordine generale, previsti dal presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico-professionale dovranno essere posseduti dall’ETS designato come Capogruppo/Mandatario e da almeno la metà degli altri ETS partecipanti e ciò al fine di promuovere i principi di massima partecipazione ;”.
Si premette che, con riferimento al requisito di idoneità tecnico-professionale relativo al possesso di adeguata “esperienza di almeno tre anni con riferimento agli ambiti di intervento”, l’Avviso pubblico ha previsto che, ferma la possibilità di desumerlo anche dallo Statuto sociale, da solo non sufficiente, lo stesso avrebbe dovuto essere documentato da ciascun componente del raggruppamento temporaneo partecipante mediante specifica autodichiarazione da rendersi in gara; dispone infatti l’Avviso che “ il possesso dei requisiti dei cui al presente punto dovrà essere desunto dallo Statuto … nonché oggetto di autodichiarazione resa dal legale rappresentante del richiedente, ai sensi del DPR n. 445/2000 ”.
L’SL sostiene che, ai fini del requisito esperenziale di cui trattasi, sarebbe stata idonea e sufficiente anche l’allegazione di precedenti esperienze connesse in generale all’ambito della formazione e dell’inserimento lavorativo, senza che rilevasse il fatto che tali attività fossero indirizzate nei confronti delle particolari categorie di soggetti disagiati cui si rivolge l’Ambito 2 della co-progettazione.
La tesi non persuade atteso che l’Avviso ha richiesto espressamente, a titolo di idoneità tecnico-professionale, il necessario possesso di una comprovata pregressa esperienza “ con riferimento agli ambiti di intervento per i quali gli ETS si candidano ” (cfr. art. 6.2 dell’Avviso), e gli ambiti di intervento sono definiti nel richiamato allegato 2, laddove, in premessa sono individuati i destinati dei progetti, e, di seguito, è individuato lo specifico intervento, da intendersi riferito ai predetti soggetti. Peraltro, con specifico riferimento all’ ambito “ Formazione/Lavoro ”, i destinatari sono ulteriormente specificati e individuati come “ 2.a) Destinatari: sono tutti quegli utenti, preferibilmente compresi nella fascia d’età 16-55 anni, presi in carico dai Servizi CSM [Centro di Salute Mentale] e SERD[Servizio Dipendenze] e TSMREE [Tutela Salute Mentale Riabilitazione in Età Evolutiva] e residenti nel territorio della SL RM6, per i quali a seguito di una individuazione dei bisogni attraverso la valutazione bio-psico-sociale, venga ritenuto necessario il supporto in percorsi di formazione e di inserimento/reinserimento lavorativo ”.
Dunque i destinatari dell’intervento nell’Ambito della Formazione e del Lavoro sono persone che si trovano in condizioni di disagio psichico, disabilità cognitiva o con trascorsi di dipendenze patologiche, rispetto a cui si rende necessario una esperienza specialistica per affiancare alle terapie mediche interventi specifici che attengono la sfera sociale, relazionale e lavorativa nell’ottica di un completo inserimento o reinserimento sociale.
E’ il tenore testuale della stessa lex specialis della procedura che chiarisce che l’ambito dell’intervento cui commisurare il requisito tecnico-professionale è intimamente e inscindibilmente correlato ai destinatari dell’intervento medesimo.
È rispetto a tali specifiche e peculiari categorie di soggetti che, pertanto, devono essere parametrate e destinate le future attività di co-progettazione e che i partecipanti avrebbero dovuto garantire e comprovare il possesso di una pregressa esperienza mediante l’allegazione di referenze qualificate e specifiche.
Non si ravvisano all’interno dell’Avviso elementi testuali dai quali potere dedurre che le esperienze pregresse avrebbero potuto riferirsi “ in modo globale e complessivo all’Ambito della Formazione e del Lavoro ” né elementi sulla base dei quali si potesse pervenire a un’interpretazione in tal senso.
Gli ambiti di intervento di cui al punto 6.2 dell’avviso, riferito ai requisiti tecnici-professionali, sono, infatti, quelli di cui al punto 3 dell’avviso, che individua specificatamente l’oggetto di co-progettazione con rinvio all’allegato 2, contenente il progetto di massima “ il quale descrive gli obiettivi e gli ambiti di intervento per cui si chiede di manifestare il proprio interesse .”.
D'altronde, una cosa è avere esperienza con generico riferimento all’inserimento lavorativo (ad esempio i tirocini previsti dal Reddito di cittadinanza e gli interventi di alternanza scuola-lavoro), altra cosa, del tutto diversa, è che tale esperienza si sia formata rispetto alle particolari categorie di destinatari con dipendenze, a cui l’ambito di intervento specificamente e testualmente si riferisce.
Laddove l’amministrazione sostiene che “ L’Avviso descrive, infatti, esplicitamente l'intenzione di superare il modello dei singoli interventi terapeutico-riabilitativi personalizzati, focalizzandosi sulla necessità di sviluppare tutte quelle azioni di sistema e di contesto favorevoli al raggiungimento dell’inclusione socio-lavorativa, secondo i principi di capacitazione e generatività propri del Budget di Salute, costituiti dall’insieme di risorse economiche e professionali volte a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale del soggetto assistito e garantendo le prestazioni sociosanitarie essenziali .” non appare circostanza idonea a consentire un’interpretazione amplia del requisito di cui trattasi, avuto riguardo alle finalità dell’avviso per come emergenti dal suo complessivo tenore.
Né coglie nel segno la successiva difesa secondo cui “ Inoltre, la formulazione dell'Avviso e la selezione dei partecipanti non può limitarsi a esperienze ristrettamente legate ai progetti precedenti, in quanto ciò precluderebbe l’ingresso di soggetti con competenze innovative e diversificate, cruciali per il successo del progetto .”, avuto riguardo al tenore dell’art. 5 lett. b) dell’Avviso.
L’art. 5 lett. b) dell’Avviso prevedeva, infatti, che i requisiti di idoneità tecnico-professionale dovessero essere posseduti dall’ETS designato come Capogruppo/Mandatario e da almeno la metà degli altri ETS partecipanti; in tal modo, evidentemente, aprendo a enti che, allo stato, non avevano ancora espletato la relativa attività, con il conseguente ingresso nel settore di soggetti nuovi.
Le mandanti della controinteressata sono 7 e, in relazione a 4 di questi (in particolare Ohana SO TI CI NL, DI, TI CI Prassi e Ricerca ETS e Reseda SO TI CI integrata ed ecologica), la ricorrente contesta il possesso del requisito in questione.
1 - Quanto alle esperienze dichiarate dalla TI Ohana, la SL sostiene che le attività svolte nell’ambito dei tirocini di inclusione sociale previsti dalle misure del Reddito di Cittadinanza e l’attivazione di alternanza scuola-lavoro “nonostante non siano esclusivamente legate a soggetti con problematiche psichiche o dipendenza patologica, rientrano perfettamente nei parametri dell’ambito formazione lavoro, che può anche includere giovani adulti e minori con difficoltà psicosociali”.
E, tuttavia, le misure del Reddito di Cittadinanza si rivolgevano a persone in condizione di povertà economica, mentre i percorsi di alternanza scuola-lavoro (attuali PCTO), introdotti con L. n. 107/15 (la cd. “Buona Scuola”), sono rivolti a studenti e studentesse delle scuole superiori a prescindere da eventuali situazioni di disagio, che potrebbero non essere affatto presenti.
Dalla lettura dell’autodichiarazione in atti, emerge che, effettivamente, si è trattata di attività di assistenza specialista ad alunni disabili nell’ambito scolastico e di attività di diversa natura sempre in ambito scolastico, di soggiorno per disabili adulti, di PCTO, di formazione professionale rivolta agli operatori del terzo settore e seminari formativi universitari su tematiche educative.
Tali progettualità risultano del tutto incongruenti con l’oggetto dell’avviso, per come sopra correttamente perimetrato, trattandosi di esperienze che non attengono in alcun modo all’ambito della formazione e inserimento lavorativo di persone con disagio psichico, disabilità cognitiva, con trascorsi di dipendenza da sostanze.
Alcuna rilevanza dirimente assume la circostanza rappresentata dalla difesa della controinteressata del tenore testuale dello Statuto sociale che prevedeva espressamente anche l’attività di formazione e lavoro, atteso che, come in precedenza rilevato, con riferimento al requisito di idoneità tecnico-professionale relativo al possesso di adeguata “esperienza di almeno tre anni con riferimento agli ambiti di intervento”, l’Avviso pubblico ha previsto che, ferma la possibilità di desumerlo anche dallo Statuto sociale, da solo non sufficiente, lo stesso avrebbe dovuto essere documentato da ciascun componente del raggruppamento temporaneo partecipante mediante specifica autodichiarazione da rendersi in gara.
Per quanto attiene alle progettualità richiamate dalla controinteressata nelle proprie memorie difensive, contenute nella sezione “Interventi, Percorsi ed Eventi per la Formazione Professionale” del “curriculum societario”, che non sarebbero state prese in considerazione da parte della ricorrente e pertanto ds ritenersi non contestate, dalla lettura delle relative dichiarazioni, emerge che il target cui le esperienze dichiarate si sono rivolte è infatti quello di professionisti del settore (docenti, educatori, tutor, discenti universitari, volontari).
Né rilevano ai fini, i laboratori di improvvisazione teatrale o i percorsi socio-educativi per persone con disabilità, in quanto, sebbene rivolti a persone con disabilità, appaiono estranee all’ambito della formazione-lavoro.
Le predette progettualità non sono, pertanto, attinenti all’oggetto dell’Avviso per come sopra correttamente circoscritto.
2 - Quanto ad DI NL - ribadita l’irrilevanza da sola della relativa previsione contenuta nello Statuto - il riferimento nell’autodichiarazione è esclusivamente all’attività semiresidenziale ex art. 26; si tratta di prestazioni di carattere socio-sanitarie che, sebbene indirizzate a persone con disabilità, evidentemente, non hanno nulla a che fare con l’attività di formazione-lavoro dei soggetti di cui trattasi, come peraltro si evince chiaramente dal relativo Curriculum, nonostante la controinteressata abbia ritenuto che “nel Curriculum societario di DI, dove si evince chiaramente l’attività di Formazione e di enpowerment quale parte integrante del percorso riabilitativo, articolato in i) percorsi di formazione individuali e di gruppo, finalizzati a sviluppare competenze utili alla vita quotidiana e al mondo del lavoro; ii) tirocini formativi e progetti di inclusione lavorativa, in collaborazione con una rete consolidata di partner territoriali e aziende sensibili all’inserimento di persone con disabilità e iii) programmi di autonomia e socializzazione, mirati a rafforzare le capacità personali e professionali degli utenti, in un’ottica di inclusione sociale e lavorativa duratura”.
D’altronde è stata la stessa SL, nelle proprie memorie difensive, a non inserire DI NL nel novero delle mandanti per le quali è stato ritenuto sussistente il requisito esperienziale, laddove si legge espressamente che “nello specifico sono state valutate come ammissibili e rispondenti ai requisiti le attività dichiarate da: APS M4W; Coop. Soc. Tipo B Reseda; Coop. Soc. Ohana; Coop. Soc. Alteya; Coop. Soc. Castelluccia; Coop. Soc. Prassi e Ricerca”.
3 - Con riferimento alla mandante Prassi e Ricerca TI CI ETS - ribadita l’irrilevanza da sola della relativa previsione contenuta nello Statuto -, la stessa ha dichiarato ai fini di interesse servizi collegati all’accoglienza di persone migranti titolari di accoglienza e servizi per il contrasto alla povertà inseriti nelle misure di reddito di cittadinanza.
I predetti progetti non posseggono la specifica di sistemi di accoglienza per la categoria DM (Disagio Mentale), oggetto invece di Progetti di Accoglienza e Integrazione in favore di adulti con disagio mentale e/o psicologico titolari di accoglienza SAI in Centri residenziali gestiti.
Né dal curriculum emergono ulteriori progettualità attinenti all’oggetto dell’Avviso per come sopra correttamente circoscritto.
Le progettualità di cui al curriculum portate ad esempio dalla difesa della controinteressata risultano in realtà del tutto estranee al disagio psichico e alla disabilità, trattandosi di progetti rivolti al contrasto della violenza di genere e al sostegno familiare e lavorativo di donne sole con figli.
4 - Infine, con riferimento alla mandante RESEDA SO TI CI Integrata ed Ecologica - ribadita l’irrilevanza da sola della relativa previsione contenuta nello Statuto e indipendentemente dalla circostanza di avere allegato progettualità relative al 2024 - quelle indicate nell’autodichiarazione ai fini di interesse si presentano non congrue rispetto all’oggetto dell’Avviso per come sopra correttamente circoscritto.
Si tratta, infatti, dei seguenti progetti: “Progetto Souff – fattoria agro ecologica, 2023” - “Comunità energetiche solidali, 2023” - “Orti solari familiari nei campi per rifugiati Saharawi, 2023” - “Cantiere ecologia – Formazione in Bioedilizia ed energie rinnovabili, 2022”. - “Cantiere ecologia – Recupero Energetico Residenze, 2021”. - “RiforestiAmo – Formazione, educazione ambientale e vivaio forestale, 2021” - “Un arbol por cada mina, 2021”.
Per quanto attiene alle progettualità riportate nel curriculum e indicate nelle memorie della controinteressata, ossia i Progetti e percorsi di formazione e Formazione presso Istituti scolastici, anche questi si presentano non congrue rispetto all’oggetto dell’Avviso per come sopra correttamente circoscritto.
2.2.2 - Conclusivamente risulta fondato il primo assorbente motivo di censura con il quale la ricorrente ha contestato la mancata esclusione della controinteressata dalla procedura di cui trattasi per la ritenuta mancanza dei requisiti tecnici-professionali richiesti nell’avviso, con il conseguente annullamento della deliberazione impugnata.
2.3 - Rimangono conseguentemente assorbiti gli ulteriori motivi di censura articolati nel ricorso introduttivo.
2.4 - Quanto alla richiesta di declaratoria di inefficacia della convenzione stipulata, valgono le considerazioni che seguono.
Il CdS nel relativo parere (numero 01405/2017 e data 14/06/2017), in relazione all’art. 56, concernente in modo diretto proprio le convenzioni, ha rilevato che “ Pur non essendo necessario in considerazione del chiaro disposto dell’articolo 7, comma 2, d. lgs. n. 104 del 2010 - trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica - si suggerisce poi di precisare, come già fatto in altre parti del codice (articoli 47, comma 6, e 50, comma 4), che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo .”.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha osservato che “ Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico . (sentenza 26 giugno 2020 n. 131).
Con la sentenza del TAR Lombardia-Brescia, sez. Prima, n. 01380/2022 del 27/12/2022, passata in giudicato e resa in un caso analogo, è stato disposto “ in accoglimento dei motivi aggiunti e nell’esercizio dei poteri di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133 lett. a) n. 2 in materia di “accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo ”, va disposto l’annullamento e la conseguente declaratoria di inefficacia della convenzione stipulata in data 2 settembre 2022 tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria ”.
Da quanto esposto, si ritiene conseguente all’accoglimento del motivo di censura di cui in precedenza la declaratoria dell’inefficacia della convenzione stipulata con la controinteressata, come richiesto da parte ricorrente.
2.5 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio sotto l’assorbente motivo di censura indicato nella motivazione che precede e, per l’effetto, dichiara l’inefficacia della convenzione stipulata tra l’SL MA 6 e la parte controinteressata in data 10 giugno 2025.
Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna l’amministrazione e la controinteressata al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00) a carico di ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Contributo unificato refuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR CR IL, Presidente, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR CR IL |
IL SEGRETARIO