Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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18 maggio 2002
18 maggio 2002
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- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/05/2017, n. 2197Provvedimento: […] 5.1, In primis va affermato che, contrariamente all'asserzione dell'appellante, l'utilizzo protratto nel tempo dell'area antistante il locale ove si esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con la collocazione di tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere, ancorché possa soggettivamente considerata abbellimento a natura amatoriale, configura inequivocabilmente occupazione di suolo pubblico con il fine di commercio, da qualificarsi abusiva ove sine titulo e pertanto ricadente in tal caso nella fattispecie prevista dall'articolo 3, comma 16, della legge n. 94 del 2002, che dà titolo al Sindaco a ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.Leggi di più...
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