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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale n. 117/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Laverda, Cinzia Di Saverio e Stefano Ferrante
- ricorrente/opponente - contro
CP_1 col proc. dom. in Venezia avv.to Sergio Aprile, come da mandato generale alle liti notarile in atti
- convenuto/opposto - in punto: opposizione ad avviso di addebito – iscrizione gestione commercianti;
discussa e decisa all' udienza del 4.2.2025
FATTO
Con ricorso depositato il 22.1.2024 la ricorrente ha opposto l' avviso di addebito
41920230001665529000 per € 4.559,14 notificato in data 16.12.2023, avente ad oggetto il pagamento di contributi eccedenti il minimale alla Gestione Commercianti per gli anni d'imposta 2021 e 2022 per la prestazione di lavoro nella operante nel campo dei servizi di consulenza CP_2 imprenditoriale, amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.
Premesso di essere socia al 50% e amministratrice di tale società, costituita con altro socio nell' aprile CP_ 2021, contesta la pretesa nel merito per difetto del requisito della prestazione di attività lavorativa in via abituale e prevalente.
Sostiene in particolare di essere stata occupata negli anni in questione in via esclusiva in altre attività quale socia e Amministratore al 50% dell' ricevendo un compenso ed essendo Parte_2 CP_ iscritta alla Gestione Separata dell' laddove all' epoca la non era di fatto ancora operativa CP_2 avendo in concreto iniziato ad operare a fine 2022/inizio 2023.
CP_ L' si è costituito contestando l' opposizione trattandosi di iscrizione d'ufficio riferita alla veste della ricorrente di socia al 50% e amministratrice della , operante nel campo della consulenza CP_2 imprenditoriale e altra consulenza amministrativo- gestionale e pianificazione aziendale (cod. ateco
702209), rapportata all' avvenuta dichiarazione da parte di tale società negli anni in questione, 2021
e 2022, di ricavi (RS107) rispettivamente per € 125.433,00 ed € 208.641,00 in assenza di dipendenti e di soci lavoratori, dunque per attività giocoforza riferibile alla ricorrente stessa .
Precisa che il primo AVA, n. 41920220003302851000, emesso per il recupero della contribuzione derivante da tale iscrizione ( = minimali anno 2021 prima rata 08/2021 e seconda rata 11/2021) non
è stato, infatti, dalla ricorrente impugnato.
La causa è stata istruita documentalmente , indi all' esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La contestata iscrivibilità della ricorrente alla Gestione Commercianti negli anni 2021 e 2022 deriva dalla sua veste di socia al 50% e amministratrice della operante nel campo della consulenza CP_2 imprenditoriale e altra consulenza amministrativo- gestionale e pianificazione aziendale (cod. ateco
702209), rapportata all' avvenuta dichiarazione da parte di tale società negli anni in questione di ricavi
(RS107) rispettivamente per € 125.433,00 ed € 208.641,00 in assenza di dipendenti e di soci lavoratori, CP_ dunque, secondo l' per attività giocoforza riferibile alla ricorrente stessa, che tale attività ha potuto in concreto svolgere essendo agente marittimo.
La legge 23.12.1996 n. 662 (legge finanziaria per il 1997) all'art. 1 comma 203, sostituendo il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975 n. 160, dispone che " L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
La nuova norma ha innovato quella precedente soltanto nel punto in cui non richiede il requisito della
"piena responsabilità dell'impresa e l'assunzione di tutti i rischi relativi alla sua gestione" limitatamente ai soci di società a responsabilità limitata, conservando nel contempo il requisito di carattere generale ed essenziale consistente nell'essere titolare o gestore in proprio dell'impresa.
Proprio il confronto con la precedente normativa, ed in particolare il fatto che la nuova disciplina abbia aggiunto al punto b) l' ipotesi dei soci a responsabilità limitata svincolando l' obbligo contributivo dalla responsabilità dell'impresa e dall' assunzione dagli oneri di gestione porta ad escludere che la contribuzione ex legge 662/1996 sia limitata ai soli soci amministratori ovvero all' ipotesi di socio unico quotista o con pacchetto di maggioranza.
Al contrario la nozione di titolarità, di cui al requisito sub a) della citata norma, va intesa in senso ampio, come semplice partecipazione alla compagine sociale cui fa capo l' impresa, a prescindere dall' entità di tale partecipazione: ove il socio sia anche prestatore di attività aziendale in forma stabile e prevalente va quindi iscritto alla Gestione degli esercenti attività commerciale ex art. 1 comma 203 legge
662/1996.
Nel contempo nella società in accomandita semplice la sola veste di socio accomandatario non comporta automaticamente l' obbligo di iscrizione dovendo anche in tale caso concorrere lo svolgimento di attività di puro lavoro in via prevalente e abituale (vd per tutte Cass 27 giugno 2022 n. 20533).
Nel caso di specie la sussistenza dei presupposti impositivi previsti dalla norma in questione, di cui al succitato comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, è dalla ricorrente contestata quanto all' effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (requisito lett. c),
a suo dire non provata. CP_ E' in altre parole imputato all' il mancato adempimento dell' onere di prova circa tale presupposto.
Il rilievo è infondato. CP_ E infatti l' ai fini della prova circa lo svolgimento da parte della negli anni in Parte_3 questione, 2021 e 2022, di attività lavorativa ha fatto valere :
➢ la dichiarazione di ricavi da parte della società pari rispettivamente ad € 125.433,00 ed €
208.641,00, conseguiti in assenza, pacificamente, sia di dipendenti che di soci prestatori di lavoro ( CP_ vd dichiarazioni reddituali doc 3 CP_2
➢ il dato oggettivo e pacifico che la ricorrente è stata occupata con contratto part-time presso altra agenzia con rapporto di lavoro cessato nel mese di gennaio 2021 ed è un agente marittimo laddove la svolge per l'appunto, come si evince dalla documentazione CCIAA (anche dalla stessa CP_2 visura depositata dalla ricorrente), l'attività di consulenza in tale ambito.
A tali dati oggettivi, aventi valenza stringente, non corrisponde di contro puntuale, persuasiva, spiegazione della ricorrente.
La stessa, rivendicata l' operatività di solo dalla fine del 2022/inizio 2023, ha al riguardo in CP_2 ricorso obiettato, e ribadito nelle note finali autorizzate, che le fatture alla base dei ricavi dichiarati da riguarderebbero attività prestate mentre unitamente all' altro socio (lei CP_2 Persona_1 Presidente del Cda di e lui vice – vd visura) si trovava di fatto e in persona presso la società CP_2 Parte_2 fatturate da “per ragioni tecniche contingenti e in accordo tra i soci di .
[...] CP_2 Parte_2
La difesa non convince in quanto non è corredata né da puntuale spiegazione circa tali asserite “ragioni tecniche contingenti”, né tanto meno da allegazione e documentazione a riscontro circa il titolo per cui avrebbe legittimamente, senza incorrere in irregolarità sotto il profilo tributario, emesso fatture CP_2 per attività svolta da altra società, Parte_2
Né d' altro canto il solo fatto di essere amministratrice presso tale Agenzia, e per questo compensata e iscritta alla Gestione Commercianti, era di per sé automaticamente ostativo di fatto allo svolgimento di attività lavorativa di consulente per , trattandosi, all' evidenza, di attività tra loro pienamente CP_2 compatibili ed essendo la doppia iscrizione pacificamente ammessa.
Le due diverse tipologie di attività rimangono infatti su piani giuridici differenti:
➢ l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica che comporta, a seconda del mandato, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta all'esecuzione del contratto di società oltre che ad assicurare il funzionamento dell'organismo sociale;
➢ l'altra attività - quella di semplice puro lavoro - è invece rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai lavoratori della stessa.. laddove nello specifico nulla depone per un impegno della quale amministratrice, oltretutto al Pt_1
50%, dell' osì rilevante e gravoso da impedirle di svolgere anche attività di consulente Parte_2 per Eletta.
Su tutto in ogni caso nessuna indicazione è stata fornita su chi altro l' avrebbe svolta così da consentire alla società di conseguire i rilevanti ricavi dichiarati e/o sulla base di quale titolo sarebbe imputabile all' a fronte di fatturazione Eletta. Parte_2
L' opposizione va dunque rigettata
Spese di lite rifuse in base alla soccombenza, liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta l' opposizione;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di spese generali, iva e cpa, in € 3.250,00.
Venezia – udienza 4.2.2025.
Il Giudice