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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/06/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3841/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°3841/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 31.07.2024 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Stefano Massari e Barbara Parte_1
Massari ricorrente contro ato a Fujian il 30.11.1986 CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del p.m. oggetto: altri istituti di diritto di famiglia.
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30/05/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 10/06/2025 conclusioni: per la ricorrente: “1) accertato e dichiarato che la condotta del chiamato, padre del minore viola gli obblighi di legge posti a tutela dei diritti del minore, con grave Per_1 pregiudizio per lo stesso, sia riconosciuto in capo alla ricorrente l'affidamento esclusivo del minore”.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/07/2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio nella Repubblica Popolare Cinese con il 28.03.2011, che dall'unione nasceva il CP_1
figlio (nato il [...]), che la stessa giungeva in Italia nel 2018 a seguito Per_1
del ricongiungimento famigliare con il marito, che nel luglio 2019 otteneva il visto di ingresso anche a favore del figlio ma che verso maggio 2020 il padre CP_1
abbandonava la casa familiare senza dare più notizie di sé, lasciando la famiglia priva di mezzi di sostentamento, chiedeva l'affidamento esclusivo del minore.
A sostegno la ricorrente deduceva:
- di essersi trasferita inizialmente a Milano e successivamente di essere giunta a Padova dove trovava un alloggio in Camposampiero (PD) alla via San Marco 4;
- che il matrimonio con non è mai stato registrato in Italia;
CP_1
- di aver trovato occupazione presso la ditta tessile Confezioni Xia di Xia Bington;
- che il abbandonata la famiglia, non ha più dato notizie di sé, né si è interessato CP_1
del figlio;
- che il non ha mai versato alcunchè per il mantenimento del figlio e CP_1 [...]
ha dovuto provvedere in proprio e in via esclusiva al mantenimento, Pt_1 all'educazione e alla cura psicofisica del minore.
Con decreto depositato in data 02.08.2024 il Giudice delegato rigettava l'istanza di emissione di provvedimenti indifferibili e urgenti avanzata da parte ricorrente e rimetteva gli atti al Presidente della sezione per l'assegnazione del procedimento secondo i criteri tabellari.
Con decreto del 23.08.2024 il Presidente di sezione designava il Giudice relatore che fissava udienza di comparizione delle parti al 07.02.2025. Successivamente, su istanza di parte ricorrente con la quale si dava atto del mancato perfezionamento della notifica al resistente entro i termini concessi, il Giudice delegato fissava nuova udienza con concessione di nuovi termini per la notifica. All'udienza del 30.05.2025 compariva personalmente la ricorrente, nessuno compariva per il resistente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di La ricorrente rendeva le CP_1
dichiarazioni riportate a verbale, i Giudice invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente si riportava al ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
****
pagina 2 di 4 Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate nella Repubblica Popolare Cinese), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda concernente la responsabilità genitoriale, comprendente il diritto di affidamento, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio della coppia risiede in Italia dal 22.02.2020 (doc. 4), attualmente risiede in
Camposampiero alla via San Marco 4 con la madre e frequenta la scuola secondaria di primo grado a Santa Giustina in Colle;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità
e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge
24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue pagina 3 di 4 che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
L'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa risulti pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, i fatti descritti e documentati in atti devono ritenersi ostativi alla condivisione della responsabilità genitoriale dovendosi, nel caso de quo, disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre con collocamento del minore presso la stessa.
Invero, non appare conforme all'interesse del minore né tutelante nei suoi confronti disporre l'affidamento condiviso, soluzione che appare impraticabile in considerazione dello stato del padre, che da giugno-luglio 2019 non vede né sente il figlio (cfr. verbale udienza del 30.05.2025) disinteressandosi completamente della sua situazione. Va inoltre osservato che non ha mai versato alcun contributo economico per il CP_1
mantenimento del figlio. La reiterata violazione degli obblighi, anche economici, derivanti dalla legge fa ritenere, quindi, la sussistenza di una inidoneità educativa e di carenze genitoriali in capo a dovendosi optare, pertanto, per una deroga al regime CP_1 dell'affidamento condiviso (cfr. Cass. Civ. Sez.
6-1 n. 24526 del 2.12.2010; nella giurisprudenza di merito, cfr. ex multis Tribunale di Catania, decreto 14.1.2007). Il minore va poi senz'altro collocato presso l'abitazione materna, in conformità alle sue consolidate abitudini di vita.
Le spese di lite sono compensate, in considerazione della natura della controversia e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. affida in via esclusiva il figlio minore alla madre con Per_1 Parte_1
collocazione presso di lei;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°3841/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 31.07.2024 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Stefano Massari e Barbara Parte_1
Massari ricorrente contro ato a Fujian il 30.11.1986 CP_1
resistente contumace
e con l'intervento del p.m. oggetto: altri istituti di diritto di famiglia.
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30/05/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 10/06/2025 conclusioni: per la ricorrente: “1) accertato e dichiarato che la condotta del chiamato, padre del minore viola gli obblighi di legge posti a tutela dei diritti del minore, con grave Per_1 pregiudizio per lo stesso, sia riconosciuto in capo alla ricorrente l'affidamento esclusivo del minore”.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/07/2024 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio nella Repubblica Popolare Cinese con il 28.03.2011, che dall'unione nasceva il CP_1
figlio (nato il [...]), che la stessa giungeva in Italia nel 2018 a seguito Per_1
del ricongiungimento famigliare con il marito, che nel luglio 2019 otteneva il visto di ingresso anche a favore del figlio ma che verso maggio 2020 il padre CP_1
abbandonava la casa familiare senza dare più notizie di sé, lasciando la famiglia priva di mezzi di sostentamento, chiedeva l'affidamento esclusivo del minore.
A sostegno la ricorrente deduceva:
- di essersi trasferita inizialmente a Milano e successivamente di essere giunta a Padova dove trovava un alloggio in Camposampiero (PD) alla via San Marco 4;
- che il matrimonio con non è mai stato registrato in Italia;
CP_1
- di aver trovato occupazione presso la ditta tessile Confezioni Xia di Xia Bington;
- che il abbandonata la famiglia, non ha più dato notizie di sé, né si è interessato CP_1
del figlio;
- che il non ha mai versato alcunchè per il mantenimento del figlio e CP_1 [...]
ha dovuto provvedere in proprio e in via esclusiva al mantenimento, Pt_1 all'educazione e alla cura psicofisica del minore.
Con decreto depositato in data 02.08.2024 il Giudice delegato rigettava l'istanza di emissione di provvedimenti indifferibili e urgenti avanzata da parte ricorrente e rimetteva gli atti al Presidente della sezione per l'assegnazione del procedimento secondo i criteri tabellari.
Con decreto del 23.08.2024 il Presidente di sezione designava il Giudice relatore che fissava udienza di comparizione delle parti al 07.02.2025. Successivamente, su istanza di parte ricorrente con la quale si dava atto del mancato perfezionamento della notifica al resistente entro i termini concessi, il Giudice delegato fissava nuova udienza con concessione di nuovi termini per la notifica. All'udienza del 30.05.2025 compariva personalmente la ricorrente, nessuno compariva per il resistente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di La ricorrente rendeva le CP_1
dichiarazioni riportate a verbale, i Giudice invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente si riportava al ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
****
pagina 2 di 4 Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate nella Repubblica Popolare Cinese), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda concernente la responsabilità genitoriale, comprendente il diritto di affidamento, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto
Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio della coppia risiede in Italia dal 22.02.2020 (doc. 4), attualmente risiede in
Camposampiero alla via San Marco 4 con la madre e frequenta la scuola secondaria di primo grado a Santa Giustina in Colle;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità
e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge
24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue pagina 3 di 4 che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
L'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa risulti pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, i fatti descritti e documentati in atti devono ritenersi ostativi alla condivisione della responsabilità genitoriale dovendosi, nel caso de quo, disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre con collocamento del minore presso la stessa.
Invero, non appare conforme all'interesse del minore né tutelante nei suoi confronti disporre l'affidamento condiviso, soluzione che appare impraticabile in considerazione dello stato del padre, che da giugno-luglio 2019 non vede né sente il figlio (cfr. verbale udienza del 30.05.2025) disinteressandosi completamente della sua situazione. Va inoltre osservato che non ha mai versato alcun contributo economico per il CP_1
mantenimento del figlio. La reiterata violazione degli obblighi, anche economici, derivanti dalla legge fa ritenere, quindi, la sussistenza di una inidoneità educativa e di carenze genitoriali in capo a dovendosi optare, pertanto, per una deroga al regime CP_1 dell'affidamento condiviso (cfr. Cass. Civ. Sez.
6-1 n. 24526 del 2.12.2010; nella giurisprudenza di merito, cfr. ex multis Tribunale di Catania, decreto 14.1.2007). Il minore va poi senz'altro collocato presso l'abitazione materna, in conformità alle sue consolidate abitudini di vita.
Le spese di lite sono compensate, in considerazione della natura della controversia e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. affida in via esclusiva il figlio minore alla madre con Per_1 Parte_1
collocazione presso di lei;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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