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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 79/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CARMELA POSILLIPO, la quale
[...] la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. GIACOMO NOBIS, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/01/2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativo al figlio nato il Persona_1
14/11/2019, recepite con sentenza del 02/10/2024 dell'intestato Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di regolamentazione della responsabilità genitoriale, atteso che il padre, Parte_2
è affetto da una grave forma di depressione che non gli permette di mantenere una
[...] relazione continuativa con il figlio minore Per_1
All'udienza del 12/09/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni che di seguito si trascrivono dando atto che il minore è affetto da un disturbo dello spettro autistico di livello di gravità 3 e che necessita di punti di riferimento stabili e fissi, nonché dell'impegno del padre a riprendere i rapporti con il figlio appena recuperi stabilità:
1 1) modificare le condizioni di affido del minore , disponendo un affido super esclusivo dello Per_1 stesso alla sig.ra , fino a quando il non avrà intrapreso tutti i percorsi Parte_1 Pt_2 necessari per consentirgli un recupero delle sue condizioni psichiche e conseguentemente della sua piena responsabilità genitoriale;
2) la sospensione temporanea degli incontri padre-figlio;
3) confermare le pattuizioni di carattere economico relative al mantenimento del minore, stabilite nel precedente accordo.
Sul punto, le parti avevano già precedentemente concordato che:
- Il sig. quale concorso nel mantenimento del figlio minore, provvederà alla corresponsione Pt_2 alla sig.ra della somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese. L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra , che dovrà essere destinato Pt_1 esclusivamente alle necessità ed ai bisogni del minore, così come le altre indennità a lui riconosciute;
- Il sig. concorrerà, inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Pt_2 per il figlio, secondo le modalità indicate nel protocollo adottato dall'Ill.mo Tribunale adito.
Il Giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del figlio minore.
Il P.M. ha espresso favorevole.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CARMELA POSILLIPO, la quale
[...] la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. GIACOMO NOBIS, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/01/2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativo al figlio nato il Persona_1
14/11/2019, recepite con sentenza del 02/10/2024 dell'intestato Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di regolamentazione della responsabilità genitoriale, atteso che il padre, Parte_2
è affetto da una grave forma di depressione che non gli permette di mantenere una
[...] relazione continuativa con il figlio minore Per_1
All'udienza del 12/09/2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni che di seguito si trascrivono dando atto che il minore è affetto da un disturbo dello spettro autistico di livello di gravità 3 e che necessita di punti di riferimento stabili e fissi, nonché dell'impegno del padre a riprendere i rapporti con il figlio appena recuperi stabilità:
1 1) modificare le condizioni di affido del minore , disponendo un affido super esclusivo dello Per_1 stesso alla sig.ra , fino a quando il non avrà intrapreso tutti i percorsi Parte_1 Pt_2 necessari per consentirgli un recupero delle sue condizioni psichiche e conseguentemente della sua piena responsabilità genitoriale;
2) la sospensione temporanea degli incontri padre-figlio;
3) confermare le pattuizioni di carattere economico relative al mantenimento del minore, stabilite nel precedente accordo.
Sul punto, le parti avevano già precedentemente concordato che:
- Il sig. quale concorso nel mantenimento del figlio minore, provvederà alla corresponsione Pt_2 alla sig.ra della somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese. L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra , che dovrà essere destinato Pt_1 esclusivamente alle necessità ed ai bisogni del minore, così come le altre indennità a lui riconosciute;
- Il sig. concorrerà, inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Pt_2 per il figlio, secondo le modalità indicate nel protocollo adottato dall'Ill.mo Tribunale adito.
Il Giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del figlio minore.
Il P.M. ha espresso favorevole.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 12/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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