Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/11/2025, n. 20972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 20972 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 20972/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03768/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3768 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manfredo Fiormonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 legge n.82/1991 in data 5 dicembre 2024, notificata il 25 gennaio 2025, con la quale è stato disposto che il programma di protezione non è prorogato nei confronti del collaboratore e del suo nucleo familiare e di non dover erogare al collaboratore di giustizia -OMISSIS- e al proprio nucleo familiare alcuna somma di capitalizzazione delle misure di assistenza percepite per le motivazioni ivi indicate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 il dott. AN ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota del 23 luglio 2025, in atti, con cui il Ministero dell’Interno comunica di avere annullato in autotutela la delibera gravata con il ricorso odierno;
vista la deliberazione ministeriale ivi allegata, adottata il 2 luglio 2025 dalla competente Commissione centrale, che ha annullato la deliberazione gravata nella parte relativa al diniego di capitalizzazione, contestata dal ricorrente, lasciando ferma la parte recante la non proroga del programma di protezione;
considerato che:
- la delibera in autotutela del 2 luglio 2025 dispone comunque di procedere all’erogazione della capitalizzazione richiesta da parte ricorrente, limitandosi poi a richiamare l’applicazione delle disposizioni tributarie relative alla fase della liquidazione ove sussistano debiti erariali a carico del beneficiario della capitalizzazione;
- alle persone già sottoposte al programma di protezione, nei confronti delle quali è stata disposta dalla Commissione Centrale la cessazione degli effetti del piano di protezione, sono pertanto garantite le misure di assistenza economica idonee a favorirne l’inserimento socio lavorativo, come richiesto da parte ricorrente;
- non sussistono pertanto profili ulteriori di censura concernenti dette disposizioni o la cessazione del programma di protezione;
- all’udienza odierna la difesa erariale ha eccepito l’improcedibilità del gravame, che si palesa fondata in ragione della mancata impugnazione della nuova delibera adottata il 2 luglio 2025 che, invero, sostituisce e “supera” la deliberazione impugnata con il ricorso odierno;
ritenuto pertanto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse e di compensare per giusti motivi le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE GI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
AN ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ER | LE GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.