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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle part i, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., n ella cau sa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 3378/2022 promossa da:
( ), rappresentata e difesa in virt ù Parte_1 C.F._1 di mandato in atti dall'Avv. Luigi Lemma, presso il cui studio in Barletta alla via
Ospedale dei Pellegrini n. 62 è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
( , rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 mandato in atti dall'avv. Annalisa Perna, presso il cui studio in Trani alla via Pietro
Pansini n. 14 è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pa gina 1 di 14 Con atto di citazione notificato l'11 luglio 2022 conveniva in Parte_1
giudizio premettendo che: Controparte_1
-in data 10 ottobre 2019 stipulava con un con tratto preliminare Controparte_1
rogato innanzi al Notaio di Bisceglie, con il quale egli si im pegn ava e Persona_1
prometteva di venderle la piena proprietà della porzione immobiliare sita nel Comune di Trani con accesso dalla strada vicinale Vecchia Trani-Corato n. 35, così individuata: porzione immobiliare formata da piano terra, composta da due vani e lavan deria e da primo piano composto da quattro vani e balcone, da distaccarsi dalla maggiore consistenza del fabbricato formato da piano seminterrato, piano terra, primo e secondo piano, compreso dell'antistante pertinenziale giardino di esclusiva proprietà e un posto macchina ad uso box della consistenza di mq. 20 circa e senza, nel piano seminterrato distinto con il n. 2, distinto in catasto urbano al fg. 40, p.lla 344, categoria A/7;
- nel contratto preliminare la parte promittente venditrice dichiarava che:
a) l'immobile oggetto del contratto era immune da vizi di cui all'art. 1490
c.c.;
b) l'intero fabbricato era stato costruito in forza della concessione edilizia n.
26/93 rilasciata dal Comune di Trani in data 19 marzo 1993, seguita da autorizzazione di abitabilità e agibilità rilasciata in data 3 aprile 1995, pratica n. 9/95;
c) dalla stipula del preliminare non erano state eseguite variazion i essenziali tali da richiedere licenze edilizie, concessioni ad edificare o in sanatoria e/o
D.I.A., S.C.I.A. e C.I.L.A;
d) si obbligava a consegnare alla parte acquirente, prima della stipula del rogito notarile, l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.);
e) quanto promesso in vendita era libero da qualsiasi ipoteca, trascrizione pregiudizievole ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta, in favore dell'Avv. Franco Domenico ai nn. 21303/2385, per un debito di euro pa gina 2 di 14 40.405,70, di cui obbligava a provvedere a propria cura e spese al relat ivo annotamento di cancellazione prima della stipula del rogito notarile;
f) avrebbe provveduto a sua cura e spese al frazionamento dell'intero fabbricato con distacco dalla parte contornata in giallo dalla maggiore consistenza, e che a suo carico sarebbero state le relative spese per il suddetto frazionamento, lasciando indenne la parte promissaria acqu irente da ogni responsabilità al riguardo;
- la parte promittente venditrice, avendo ereditato l'immobile per successione testamentaria della moglie (verbale di pubblicazione Persona_2
testamento olografo a rogito del notaio di Andria in data 20.7.2016 Persona_3
Repertorio N. 306, Raccolta N. 172, registrato all'Ufficio del Registro in Trani il 18.10.2016 al n. 627 del volume 9990), dichiarava che dalle ispezioni ipotecarie non risultava trascritta l'accettazione d'eredità relativa alla successione ai sensi dell'art. 2648 c.c., e conseguentemente, non era stata osservata la continuità delle trascrizioni previste dall'art. 2650 c.c. Dunque, in sede di preliminare si obbligava a procedere, fino al momento dell'atto notarile, alla dichiarazione di accettazione di eredità con spese a suo carico;
- le parti si impegnavano a stipulare l'atto di compravendita definitivo entro il 31 dicembre 2021, e comunque dopo la dimostrazione dell'avvenuto frazionamento a norma di legge, nonché la cancellazione dell'ipoteca volontaria;
- il prezzo del preliminare di compravendita veniva stabilito in euro 125.000,00 da pagare al rogito notarile, a cui doveva essere sottratta la som m a versat a al momento della stipulazione del preliminare, a titolo di caparra con firm atoria, pari ad euro 10.000,00;
- in sede di stipula del preliminare le parti convenivano, altresì, una pen ale pari all'importo della caparra confirmatoria a titolo di risarcimento danni a carico pa gina 3 di 14 della parte inadempiente, facendo salva la facoltà della parte adempiente di rifiutarla e chiedere l'esecuzione in forma specifica del contratto e maggiori danni;
- decorsi infruttuosamente tre anni senza che si addivenisse alla stipula del contratto definitivo, in data 7 gennaio 2022 on racc. a.r. Controparte_2 costituiva in mora , poiché quest'ultimo aveva omesso – pur Controparte_1 incassando l'intero prezzo della compravendita – di depositare, per tempo, presso lo studio notarile rogante, i seguenti documenti: a) la copia della documentazione attestante la agibilità e la abitabilità dell'immobile; b) la copia dell'atto di accettazione dell'eredità della de cuius con la certificazione autentica della cancellazione dell'ipoteca esistente;
c) la integrale produzione documentale tecnica ed amministrativa attestante l'intervenuto frazionamento della proprietà, con il distacco di quanto frazionato;
- l'inadempimento del comportava la mancata stipula del definitivo per CP_1
la data prevista del 31 dicembre 2021;
- invero, alla data del 26 gennaio 2022 il ancora non aveva assolto agli CP_1
obblighi su di lui gravanti, omettendo di fornire al notaio i documenti occorrenti per la stipula;
- il 15 maggio 2022 il informava la parte acquirente della sua CP_1
intenzione di vendere ad altri il medesimo immobile oggetto del preliminare.
Concludeva, quindi, chiedendo, in primo luogo, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre il definitivo ai sensi dell'art. 2932 c.c.; in subordine – accertata e dichiarato il grave inadempimento del venditore – di condannare quest'ultimo, per effetto del recesso ex art. 1385 c.c., a rimborsare la somma di
125.000,00, unitamente alla condanna del pagamento della somma di euro 20.000,0 0; in estremo subordine, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., e per l'effetto,
pa gina 4 di 14 condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata stipulazione del definitivo, pari ad euro 41.650,00.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi interrogatorio formale di . Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 giu gn o 2023 si cost it uiva in giudizio il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedot t o, Controparte_1
eccepiva che:
-la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. era in am missibile per due ordini di motivi: a) la , in via stragiudiziale ed anteriore, aveva accettato Parte_1
di sciogliere consensualmente il contratto, dichiarando la sua disponibilità ad ot t enere in restituzione quanto versato, aumentato della penale di euro 10.000,00, prevista in contratto;
b) non aveva versato l'intero prezzo pattuito, ma solo euro 92.000;
- nella porzione di fabbricato in vendita, era stata realizzata una scala in legno in vist a del “frazionamento di fatto” dell'ampia villa in tre autonomi appartamenti;
- il giorno 27 gennaio 2023 gli è stata notificata ordinanza di ingiunzione di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
- la predetta circostanza avrebbe comunque impedito l'emissione della sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c.;
- la domanda – avanzata in via subordinata – di recesso dal contratto ai sensi dell'art .
1385 c.c., era già stata proposta, in via stragiudiziale, con la disponibilità alla restituzione delle somme versate, il cui prospetto non era stato mai fornito dall'attrice;
- dunque, non si opponeva all'accoglimento della pronuncia di scioglimento del contratto per recesso, con restituzione delle somme versate, aumentata della pen ale di euro 10.000,00 pattiziamente concordata;
- aggiungeva, altresì (si confronti, la pagina 4) che “all'atto della sottoscrizione del contratto la sig.ra consegnava un assegno di € 10.000,00 a titolo di Parte_1
caparra confirmatoria, che sarebbe stata scomputata dal saldo in occasione del trasferimento della proprietà. Ma non solo. Si ribadisce, quanto ai residui €
pa gina 5 di 14 92.000,00, che gli stessi siano stati tutti realmente versati al convenuto in esecuzione del preliminare in oggetto. Per poter avanzare la richiesta di emissione della sentenza traslativa della proprietà la sig.ra dovrebbe, pertanto, allo stato, Parte_1
preliminarmente offrire il pagamento del saldo mai riscosso dal , offerta non CP_1 effettuata”;
- l'attrice era già a conoscenza della circostanza per cui fosse stato conferito ad un'agenzia immobiliare l'incarico di reperire altro acquirente per la villa, giacché in più occasioni si era fatta richiesta di consentire l'accesso all'appartamento;
- l'ulteriore richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. era in am missibile, stante l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c.;
- anche l'istanza ex art. 186bis-ter c.p.c. non poteva t rovare accoglimento, essendo stato contestato l'importo di cui si chiedeva la restituzione per effetto del recesso.
Con ordinanza del 27 gennaio 2024 il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la quale, tuttavia, veniva accettata dalla sola parte attrice, e n on dalla parte convenuta che, invece, subordinava all'accettazione della proposta l'accoglimento di altre domande mai proposte in corso di causa e, dunque, inammissibili.
La causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3 aprile
2025, la cui trattazione veniva disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.
Nel caso di inadempimento di un contratto preliminare il con t raente adem piente h a due possibili rimedi: può agire, ai sensi dell'art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, ovvero può chiedere la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
pa gina 6 di 14 La scelta tra i due rimedi è condizionata dalla pattuizione della caparra confirmatoria, in funzione di conferma del contratto, di anticipo parziale della prestazione, con la conseguenza che chi la percepisce fa affidamento sul buon esito dell'acquisto da parte del compratore;
il compratore da par suo, corrispondendola, è sicu ro di t u t elarsi n ei confronti di un eventuale inadempimento o illegittimo recesso del venditore, legittimando, in caso di inadempimento, il primo, a trattenere la caparra a lui già versata, e al secondo, di richiederne il doppio, a titolo di risarcimento del dan n o, per aver violato i doveri di lealtà e correttezza nella esecuzione del con t ratto. Qu indi, la caparra confirmatoria rappresenta la predeterminazione del dan n o pat ito dalla part e non inadempiente, con l'ulteriore vantaggio per la stessa di non dover fornire la prova dell'entità del vulnus patito perché già preventivamente quantificato e st abilit o (art .
1385 co. 2 c.c.).
Ciò posto, deve evidenziarsi il disinteresse, ancorché sopravvenuto, alla prosecu zione della domanda ex art. 2932 c.c., avanzata in prim'ordine dalla parte attrice.
Invero, la stessa, menziona la richiesta di esecuzione ai sensi dell'art. 2932 c.c. solo nell'atto introduttivo, per poi abbandonarla nei successivi scritti difensivi, stante la espressa volontà – peraltro già manifestata nella pec del 28 aprile 2024 – di risolvere il contratto.
D'altronde, anche nelle note conclusive, la parte attrice ha limitato le sue richieste al recesso disciplinato dall'art. 1385 c.c.
Tuttavia, secondo una giurisprudenza cui si intende dare continuità, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non ven ga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale om issione u na m era presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, em erga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. Civ., n.
pa gina 7 di 14 15860/2014; Cass. Civ., n. 17875/2015; Cass. Civ., n. 17582/2017; Cass. Civ., n.
1785/2018).
Ebbene, nel caso in esame, si ritiene che la condotta della part e at trice, con siderata nella sua complessità, possa condurre ad un giudizio di verosimiglianza in ordin e alla rinuncia tacita alla domanda, essendovi incompatibilità assoluta tra il comport amento serbato e la volontà di proseguire nella domanda proposta (Tribu nale, Frosinone, n .
50/2023).
Inoltre, dalla mera connessione o collegamento della domanda non riproposta con quelle espressamente coltivata non può desumersi la volontà inequivocabile dell'attrice di insistere su quella ex art. 2932 c.c., considerato anche il rapporto di alternatività e incompatibilità tra le azioni proposte.
Ad ogni buon conto, la domanda avanzat a ai sensi dell'art. 2932 c.c. sarebbe, comunque, da considerarsi inammissibile, in ragione della presenza di vizi sull'immobile in questione, costituiti da irregolarità edilizie ed urbanistiche.
Invero, la stessa parte convenuta nei propri scritti difensivi ha rappresentato di essere stata destinataria in data 27 gennaio 2023, (dunque successivamente alla st ipu la del preliminare), di ordinanza di ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate in assenza del permesso di costruire sull'immobile oggetto del preliminare.
Nello specifico, erano state rilevate n. 2 bucature nel solaio delle dimensioni di 1,22 m x 1,22 m, e l'inserimento di n. 2 scale di legno, le quali determinavano, di fatto, un frazionamento dell'immobile in tre distinte unità abitative, operato senza titolo.
Le predette opere, stante la loro consistenza, dovevano essere considerate come interventi di nuova costruzione, riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lett. e) del D.p.r. n. 380/2001, in quanto costituenti inconfutabilmente nuovi organ ismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e, dunque, idonei a det erm ina re u na trasformazione permanente urbanistico-edilizia ed ambientale del bene.
pa gina 8 di 14 Ebbene, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, non può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., non solo allorché
l'immobile sia stato costruito senza licenza o concessione edilizia (e manchi la prescritta documentazione alternativa: concessione in sanatoria o domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione), ma anche quando l'immobile sia caratterizzato da totale difformità dalla concessione
(e manchi la sanatoria) (Cass. Civ., n. 8081/2014).
Dunque, il vizio derivante da tali opere va ben oltre la soglia della parziale difform it à rispetto alla originaria concessione, e dunque preclude, in astratto, la possibilità di addivenire ad una pronuncia ex art. 2932 c.c.
La parte attrice ha anche proposto, in via subordinata, la dom anda di recesso ex art .
1358 c.c. – a cui la parte convenuta non si è opposta – con conseguente con danna del
Sig. della somma di euro 125.000,00, nonché di euro 20.000,00 quale CP_1
importo pari al doppio della caparra negoziata.
È noto che il recesso ex art. 1385 c.c. rappresenta una particolare figura di risolu zione per inadempimento, di natura legale che, pertanto, non va ricondotta all'ipotesi convenzionale di cui agli artt. 1373 e 1386 c.c., bensì all'istituto disciplinato dagli artt.
1453 c.c., con il quale ha affinità sostanziale e teleologica, postulando i medesimi presupposti dell'istituto generale, e l'effetto risolutivo ad esso sotteso non è subordinato né all'esistenza di un termine essenziale, né all'intimazione di una diffida ad adempiere (Cass. Civ., n. 1972/2019).
Secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, il recesso di cui all'art. 1385 co. 2 c.c. è attivabile senza dover proporre azione giudiziale o intimare la diffida (sul punto, Cass.
Civ., n. 11784/2012 secondo cui: “il recesso ex art. 1385 c.c. costituisce uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria quale determinazione convenzionale del danno risarcibile”), da pa gina 9 di 14 ciò discendendo che di fronte all'inadempimento della controparte, il contraente non inadempiente può ottenere lo scioglimento del rapporto contrattuale per effetto di u n a mera comunicazione fatta pervenire all'altra parte, con la chiara espressione della volontà di avvalersi del diritto di recesso in questione, che ben può essere cont enuta –
come avvenuto nel caso di specie – in un atto di citazione (Tribunale, Torino, n.
3249/2019).
Va, infatti, sottolineato come la richiesta - avanzata dalla - di con dan na al Parte_1
versamento del doppio della caparra ex art.1385 c.c. contenga implicitamente la richiesta di declaratoria di legittimità del recesso (Cass. Civ., n.2032/1994).
Ai fini dell'utile esperimento dell'azione ex art. 1385 c.c. occorre, pertanto, verificare in primo luogo, se il contratto preveda effettivamente il pagam ento di u n a som ma a titolo di caparra confirmatoria e se si possa ritenere coerente rispet to alle prevision i negoziali globalmente disposte, all'intenzione delle parti e alla funzione dell'istituto disciplinato dall'art. 1385 c.c., l'attribuzione di caparra confirmatoria all'importo di euro 10.000.
Ebbene, nel contratto è espressamente previsto che “a titolo di caparra confirmatoria viene pattuita una somma di euro 10.000,00, oggi versata…”.
Tale clausola riveste carattere bilaterale (dunque, prevista a favore di entrambi i contraenti) ed è stata approvata specificamente, anche ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c.
Dunque, la consegna di una caparra confirmatoria implica, nel caso in esame, il dirit t o di recesso esercitabile dalla parte non inadempiente al verificarsi dell'inadempimento dell'altro contraente.
Occorre, altresì, verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1385 c.c. e l'assolvimento degli oneri probatori previsti dall'art. 2697 co. 1 c.c. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi necessari per l'accoglimento della domanda azionata.
pa gina 10 di 14 Il creditore che agisce in giudizio, per la risoluzione (e dunque anche per il recesso) , deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed even tualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento
(Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Nel caso in esame, parte attrice ha correttamente adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante, mediante la produzione in giudizio del contratto preliminare di compravendita stipulato il 10 ottobre 2019 nonché del pagamento della caparra confirmatoria pari ad euro 10.000,00 (che si evince dalla lettura stessa del preliminare).
Inoltre, dalla pec inoltrata il 28 aprile 2022, emerge chiaramente la volontà della di risolvere il contratto, previa restituzione dell'importo di euro 135.000,00 Parte_1
da parte del . CP_1
Sul punto, è bene precisare che non preclude l'azione di accertamento di legittimo esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. la dichiarazione stragiudiziale con cui si ritiene il contratto risolto per inadempimento e con cui si esige la rest it u zione del prezzo e il risarcimento, ben potendo la parte scegliere di far valere in giudizio il diritto di recesso e di ritenzione della caparra anche se in precedenza abbia stragiudizialmente prospettato la volontà di risolvere il contratto (Tribunale, Brescia, n. 2994/2021).
Ciò posto, la disciplina dettata dall'art. 1385, 2° co. c.c. in tema di recesso per inadempimento, nell'ipotesi in cui sia stata versat a una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e non di scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente, poiché esso viene esercitato come reazione contro chi violi quel contratto.
In questo senso, nell'indagine sull'inadempimento contrattuale, da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi son o qu egli st essi pa gina 11 di 14 che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche ist anze di risolu zione;
occorre, in ogni caso, una valutazione comparativa del comportamento di en t rambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venire meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (Cass. S.U. 553/2009).
Dunque, ai fini della legittimità del recesso ex art. 1385 c.c., in ipotesi di versam ento di caparra confirmatoria, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica della non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.
Ebbene, nel caso in esame può serenamente ritenersi che l'inadempimento (protrattosi per oltre tre anni) del promittente venditore sia di non scarsa importanza e, perciò, idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 1385 c.c.
Infatti, la condotta omissiva del nella presentazione della docu mentazione CP_1
necessaria alla stipula del definitivo ha inciso in maniera rilevante sul sinallagma contrattuale, da cui è derivata l'inutilità del contratto stesso per la (Cass. Parte_1
Civ., n. 9226/2020).
Di talché, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ritenuto legit timo il recesso esercitato dalla Sig. ra ai sensi dell'art. 1385 c.c., il va Parte_1 CP_1 condannato alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 20.000,00 pari al doppio della caparra versata.
A tale importo deve essere aggiunta l'ulteriore somma di € 92.000,00 che il convenuto ha riconosciuto di aver incamerato dall'attrice in esecuzione del contratto (si confronti, sul punto, la pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta in cui il con ven uto h a espressamente dichiarato che “all'atto della sottoscrizione del contratto la sig.ra
pa gina 12 di 14 consegnava un assegno di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, Parte_1
che sarebbe stata scomputata dal saldo in occasione del trasferimento della proprietà.
Ma non solo. Si ribadisce, quanto ai residui € 92.000,00, che gli stessi siano stati tutti realmente versati al convenuto in esecuzione del preliminare in oggetto”.
Può dunque prescindersi dall'esame dell'ulteriore domanda proposta in via subordinata e “meramente eventuale” dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 1453 c.c., poiché quest'ultima resta sospensivamente condizionata al rigetto di quella principale.
Ad ogni modo, vi è un'incompatibilità strutturale, sotto il profilo risarcitorio, tra la facoltà di recesso ex art. 1385 c.c. e la domanda di risoluzione per inadempimento, nonostante i due strumenti di tutela citati siano accomunati dal presupposto dell'inadempimento contrattuale.
Invero, dallo stesso art. 1385 c.c. si desume la funzione della caparra confirmatoria ex art. 1385 co. 2 c.c., quale quella di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il pot ere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a rit en ere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qu alora, in vece , det ta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il dirit t o al risarcimento del danno va provato nell' an e nel quantum (Cass., Civ., n. 417/2016).
In ragione delle considerazioni testè esposte, la domanda proposta dall'attrice può essere accolta per quanto di ragione, dovendo il convenuto essere condannato alla restituzione dell'importo incamerato in esecuzione del contratto preliminare, pari ad €
92.000,00, e del doppio della caparra confirmatoria versata in occasione della st ipu la del detto contratto, pari ad € 20.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e Controparte_1 liquidate in favore dell'avv. Luigi Lemma, dichiaratosi anticipatario, in € 545,00 per spese borsuali ed in € 10.560,00 per compensi (applicate le tariffe medie per le prime due fasi di giudizio e le tariffe massime per la fase decisionale, in considerazione del pa gina 13 di 14 rifiuto della proposta conciliativa, tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di domanda ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022 dello scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, non liquidata la fase istruttoria in quanto non svolta), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio rg. n. 3378/2022 introdotto da nei confronti di , con atto di Parte_1 Controparte_1
citazione notificato il 10 luglio 2022, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così dispone:
1) accoglie la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara la legittimità del recesso esercitato dalla promittente acquirente Parte_1
in relazione al contratto preliminare stipulato in data 10 gennaio 2019,
[...]
per inadempimento del promissario venditore;
2) per l'effetto, condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo incamerato in esecuzione del contratto preliminare, pari ad €
92.000,00 nonché il doppio della caparra confirmatoria versata in occasione della stipula del detto contratto, pari ad € 20.000,00, oltre interessi legali della domanda al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'avv. Controparte_1
Luigi Lemma, dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in € 545,00 per spese borsuali ed in € 10.560,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CAP.
Sentenza resa all'esito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Trani, 23 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pa gina 14 di 14