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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 5971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5971 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27118/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VA IC ed elettivamente domiciliato in VIA CREMA, 15 20135 MILANO presso il difensore avv. VA IC
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ME AU ( ) ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
LARGA 16 MILANO presso il difensore avv. ME AU CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: - Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c. per tutti i danni patiti dall' Arch. e per l'effetto condannarla alla rifusione dei succitati danni quantificabili Parte_1 in € 5,95 per spese mediche, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare parte convenuta al risarcimento ex art. 96 c.p.c. In via subordinata - accertare dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex art. 2043 c.c. per tutti i danni patiti dall' Arch. Parte_1
e per l'effetto condannarla alla rifusione dei succitati danni quantificabili in
[...] oltre a € 495,95 per spese mediche , o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge. pagina 1 di 11 In via istruttoria - disporre CTU medico legale sulla persona dell'Arch. al fine di Parte_1 valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo;
- disporre CTU informatico volto ad accertare e validare i contenuti dello smartphone dell'Arch.
, relativi al giorno del sinistro;
Parte_1
-disporre CTU volto ad accertare lo stato del luogo del sinistro e verificarne il mutamento operato dalla convenuta successivamente all'1.12.2022;”
Si costituiva in giudizio la che così concludeva: “Nel merito, in Controparte_1 via principale:1) Rigettare tutte le domande - nessuna esclusa - proposte dall'attrice, perché infondate in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, oltre che non provate e per l'insussistenza del nesso di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
In via subordinata: 2) Nella denegata e mai creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenuto e dichiarato il prevalente concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. nella misura ritenuta di giustizia, liquidare solo la quota di danno alla stessa spettante, previo ridimensionamento delle eccessive, sproporzionate pretese e sulla base degli accertamenti istruttori e, anzitutto, della CTU medico-legale. Solo in tale ultimo caso, compensare totalmente o almeno parzialmente e proporzionalmente (nel rapporto fra petitum iniziale e importo della condanna in sentenza) le spese di lite fra le parti.
In via istruttoria: 3) Disporre – occorrendo e previo raggiungimento della prova in punto an - CTU medico legale sulla persona dell'attrice, al fine di accertare se gli asseriti postumi siano causalmente riferibili alla caduta descritta in citazione;
l'entità delle lesioni eventualmente patite dalla sig.ra
la loro riconducibilità al sinistro per cui è causa. “ Pt_1
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 15.01.2024 il giudice, ritenuta l'ammissibilità, ammetteva i mezzi di prova richiesti dalla convenuta rigettando quelle richieste dall'attrice, fissando per l'assunzione dei mezzi di prova l'udienza del 25.03.24.
Esaurita la fase istruttoria, veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per gli incombenti di cui all'art.281 sexies cpc l'udienza del 06.06.25, con termine alle parti per il deposito di brevi note conclusive.
Parte attrice afferma che il giorno 15.11.2022, in Milano, in via Pattari n. 6, presso la Libreria San OL intorno alle ore 19:00, cadeva nel vano scale del negozio. In particolare afferma di essere caduta sul pianerottolo di arrivo tra una rampa di scale e un'altra, che, anziché essere piano e rettilineo, presenta un gradino, inoltre afferma che sulle pareti del vano scala erano esposti degli oggetti in vendita, per osservare i quali indietreggiava, incappava nel gradino e cadeva a terra, procurandosi dei danni fisici.
L'istruttoria è stata svolta sui capitoli di prova della convenuta e con i testi dalla stessa indicati, il teste sig. all'udienza del 25.03.24 cosi affermava: “a)Il giorno Testimone_1
15.11.2022, alle ore 19.00, all'interno della libreria sita a Milano, in Via Pattari n. 6, la CP_1 sig.ra percorreva le scale ch superiore portano al piano inferiore, Parte_1 rappresentate dalle fotografie di cui al doc. n. 3 di parte convenuta, che mi si rammostra e che confermo.
pagina 2 di 11 RISPOSTA: IL GIORNO INDICATO MI TROVAVO A LAVORO MA ERANO LE ORE 18, LO DICO IN QUANTO IO TERMINO IL MIO TURNO ALLE 18 E DIFATTI ERO PRESENTE AL MOMENTO DELLA CADUTA DELL'ATTRICE, CONFEMRO CHE LE FOTO RAPPRESENTANO LE SCALE PRESENTI NELLA LIBRERIA E PRECISO CHE STAVO SALENDO LE SCALE PER USCIRE ED HO TROVATO L'ATTRICE SEDUTA SULLE SCALE CON LA MIA COLLEGA, LA CADUTA ERA GIA' AVVENUTA NON HO VISTO IL MOMENTO DELLA SA. MI SONO FERMATO PER DARE SOCCORSO E ABBIAMO DATO IL GHIACCIO E ABBIAMO CHIESTO SE AVEVA BISOGNO DELL'AMBULANZA, MA LA SA HA RIFIUTATO. A QUEL PUNTO HO LASCIATO LA SIGNORA CON I MIEI COLLEGHI E SONO ANDATO VIA. RICORDO CHE LA SIGNORA ERA MOLTO TRANQUILLA MA AVEVA DETTO DI AVERE FRETTA PERCHE AVEVA UN IMPEGNO.RICORDO CHE LA SA AVEVA DETTO QUALCOSA DI CUI NON RICORDO LE PAROLE ESATTE MA IL SENSO ERA “CHE STUPIDA CHE SONO STATA”.
b) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la sig.ra mentre percorreva le Parte_1 scale di cui al punto sub-a) cadeva da sola.
RISPOSTA: NON ERO PRESENTE IMMAGINO DI SI.
c) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il punto in cui si verificava il sinistro della sig.ra era costituito da un gradino di congiunzione fra due rampe di scale, come da doc. n. 3 di parte Pt_1 convenuta, che mi si rammostra e che confermo.
RISPOSTA. POSSO SOLAMENTE DIRE CHE L'ATTRICE ERA SEDUTA SUL PIANEROTTOLO (GRADINO DI CONGIUNZIONE) CHE SI VEDE NELLA FOTO CHE MI VIENE RAMMOSTATA SUB DOC.3.
ADR: NON RICORDO SE AL MOMENTO DELLA CADUTA ERA PRESENTE IL CORRIMANO CHE VIENE RAFFIGURATO NELLA PREDETTA FOTO.
VERBALE FIRMATO TELEMATICAMENTE “
Nella medesima udienza veniva escusso il teste sig. che così rispondeva: “a)Il Tes_2 giorno 15.11.2022, alle ore 19.00, all'interno della libreria Milano, in Via Pattari n. 6, CP_1 la sig.ra percorreva le scale che dal piano superiore portano al piano inferiore, Parte_1 rappresentate dalle fotografie di cui al doc. n. 3 di parte convenuta, che mi si rammostra e che confermo.
RISPOSTA: IL GIORNO INDICATO MI TROVAVO A LAVORO MA ERANO LE ORE 18, MI TROVAVO ALLA CASSA DEL PIANO INFERIORE, HO CAPITO CHE ERA SUCCESSO QUALCOSA, AVENDO SENTITO COME IL RUMORE DI UNA CADUTA, A QUEL PUNTO SONO ANDATO SULLE SCALE ED HO VISTO L'ATTRICE SEDUTA SULLE SCALE, MI SEMBRA SUL GRADINO DI CONGIUNGIMENTO E VI ERA GIA' LA MIA RESPONSABILE. SU INDICAZIONE DELLA MIA RESPONSABILE SONO ANDATO A PRENDERE IL GHIACCIO E MENTRE TORNANO SULLA SCALA INCROCIO IL MIO COLLEGA CHE MI AIUTA AD ATTIVARE IL GHIAGGIO E ABBIAMO TENUTO LO STESSO SULLA ZONA INTERESSATA, MI SEMBRA IL POLSO.
b) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la sig.ra mentre percorreva le Parte_1 scale di cui al punto sub-a) cadeva da sola.
RISPOSTA: MI SEMBRA DI RICORDARE CHE FOSSE SOLA SULLE SCALE.
pagina 3 di 11 c) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il punto in cui si verificava il sinistro della sig.ra era costituito da un gradino di congiunzione fra due rampe di scale, come da doc. n. 3 di parte Pt_1 convenuta, che mi si rammostra e che confermo.
RISPOSTA. NON HO VISTO IL MOMENTO DELLA CADUTA IN QUANTO DALLA CASSA NON VI E' VISUALE VERSO LE SCALE, POSSO SOLAMENTE DIRE CHE L'ATTRICE ERA SEDUTA SU UNO DEI GRADINI DI CONGIUNZIONE CHE SI VEDONO NELLE FOTO CHE MI VENGONO RAMMOSTATA SUB DOC.3.
ADR: NON RICORDO CON PRECISIONE MA MI SEMBRA DI RICORDARE CHE IL CORRIMANO E' STATO INSTALLATO SUCCESSIVAMENTE ALLA CADUTA DELL'ATTRICE. MI SEMBRA DI RICORDARE CHE LA SIGNORA E' STATA SULLE SCALE CIRCA 15/20 MINUTI, LA SA NON E' SCESA AL PIANO INFERIORE E FORSE LA SA DOVEVA RITIRARE UNA PRENOTAZIONE E PERTANTO MI SEMBRA CHE GLI HO PASSATO IO IL BR .
VERBALE FIRMATO TELEMATICAMENTE”
L'ultimo teste escusso sig.ra , responsabile della libreria così Testimone_3 CP_1 affermava:”a)Il giorno 15.11.2022, alle ore 19.00, all'interno della libreria sita a Milano, in CP_1
Via Pattari n. 6, la sig.ra percorreva le scale che dal piano superiore portano al Parte_1 piano inferiore, rappresen i al doc. n. 3 di parte convenuta, che mi si rammostra e che confermo.
RISPOSTA: IL GIORNO INDICATO MI TROVAVO A LAVORO IN CASSA AL PIANO SUPERIORE MA ERANO LE ORE 18, LO RICORDO IN QUANTO VI ERA IL CAMBIO TURNO. RICORDO DI AVERE VISTO L'ATTRICE ENTARE SI E RIVOLTA A ME PERSONALMENTE PER CHIEDERE UN BR CHE AVEVA FATTO METTERE DA PARTE LA MATTINA. RICORDO CHE MI ERO OFFERTA DI ANDARE A PRENDERLO MA LA SA HA PREFERITO ANDARE AL PIANO INFERIORE DOVE SI RITIRANO I LIBRI. RIOCRDO DI AVERE VISTO LA SA SCENDERE LE SCALE ED AD UN CERTO PUNTO HO SENTITO UN RUMORE MI SONO RECATA VERSO LE SCALE ED HO VISTO L'ATTRICE SEDUTA SUL GRADINO CHE COLLEGA LE DUE RAMPE DI SCALE, IN PARTICOLARE SUL PRIMO GRADINO DELLA SECONDA RAMPA . RICORDO DI AVERLE CHIESTO COSA FOSSE SUCCESSO, E LA SA MI HA RISPOSTA DI LAMENTARE DOLORE AL POLSO, NON MI HA DETTO NIENTE DELLA CADUTA MA SI LAMENTAVA DEL DOLORE.
b) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la sig.ra mentre percorreva le Parte_1 scale di cui al punto sub-a) cadeva da sola.
RISPOSTA: PRECISO CHE ERA L'UNICA CLIENTE PRESENTE NELLA LIBRERIA E SULLE SCALE.
c) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il punto in cui si verificava il sinistro della sig.ra era costituito da un gradino di congiunzione fra due rampe di scale, come da doc. n. 3 di parte Pt_1 convenuta, che mi si rammostra e che confermo.
RISPOSTA. NON HO VISTO IL MOMENTO DELLA CADUTA IN QUANTO ERO IN CASSA DALLA MIA POSIZIONE NON SI VEDONO LE SCALE IN QUANTO VI E' LA COLONNA DELL'ASCENSORE..
pagina 4 di 11 ADR: AL MOMENTO DELLA CADUTA NON ERA PRESENTE IL CORRIMANO, LO STESSO E' STATO RE-INSTALLATO SUCCESSIVAMENTE IN QUANTO ERA STATO RIMOSSO PER LAVORI CHE HANNO INTERESSATO IL MURO A CAUSA DI INFILTRAZIONI.
ADR: PRECISO CHE SONO ANDATA IO AL PIANO INFERIORE PER RITIRARE IL BR E, VISTO CHE CONTINUAVA A LAMENTARE DOLORE DOPO IL NOSTRO SOCCORSO CON IL GHIACCIO, HO OFFERTO ALL'ATTRICE DI CHIAMARE L'AMBULANZA, MA LA SA SI E' RIFIUTATA IN QUANTO AVEVA PREMURA DI RIENTRARE A CASA DAL FIGLIO. RIOCRDO CHE LA SA SI LAMENTAVA DEL FATTO DI ESSERE CADUTA SUL MEDESIMO BRACCIO Già COMPROMESSO IN QUANTO NEL POMERIGGIO GLI AVEVANO FATTO UN'INFILTRAZIONE. RICORDO CHE L'ABBIAMO AIUTATA AD ALZARSI E ACCOMPAGNATA AL PIANO SUPERIORE PER PAGARE IL BR, LE HO NUOVAMENTE RICHIESTO SE VOLEVA UN SOCCORSO MA LA SA HA PREFERITO ANDARSENE. NULLA LA SA MI HA RIFERITO IN MERITO ALLA DINAMICA DELLA CADUTA.
VERBALE FIRMATO TELEMATICAMENTE “.
Va osservato che il caso di specie, come descritto dall'attrice, rientra nell'ambito applicativo dell'art.2051 c.c., che disciplina la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia.
Tale disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il custode risponde del danno provocato dalla cosa che ha in custodia, indipendentemente da ogni valutazione circa la propria condotta colposa. Infatti, ai fini dell'operatività della norma, è necessario che l'evento dannoso sia stato cagionato direttamente dalla cosa e non dal suo mero utilizzo.
Ne consegue che l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. deve essere esclusa in tutte quelle ipotesi in cui il danno non derivi dalla cosa in quanto tale, ma dall'uso che ne sia stato fatto, in particolare da parte dello stesso danneggiato.
Alla luce di quanto appena esposto, incombe preliminarmente sull'attrice, che voglia invocare l'applicabilità dell'art. 2051 cc, l'onere di allegare, in maniera precisa e circostanziata, il nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento dannoso.
Quindi, in presenza di una cosa di per sé statica o inerte, l'attrice, deve allegare (e successivamente provare) un'anomalia o una situazione di “pericolosità” della cosa che possa aver concretamente determinato l'evento dannoso e tale da rendere plausibile che la res sia stata ex se causa efficiente del pregiudizio lamentato.
Nella fattispecie concreta è provato che l'attrice si trovava all'interno della Libreria San OL di via Pattari, Milano, in particolare sulle scale che portano al piano inferiore del negozio.
Ne deriva che è certamente sussistente il rapporto di custodia tra la Libreria San OL e la suddetta scala, sulla quale si è verificato l'evento lesivo.
Lo stato dei luoghi, così come descritto dall'attrice, risulta confermato dall'espletata istruttoria orale, mentre la dinamica non è stata confermata in quanto nessuno dei testi l'ha vista cadere, ma è certo che la stessa sia caduta sulla scala in quanto tutti i testi hanno confermato che l'attrice si trovava per terra dolorante sul pianerottolo di congiunzione delle due rampe della scala e di avere sentito “COME IL RUMORE DI UNA CADUTA”.
pagina 5 di 11 Risulta confermato altresì che la scala era priva del corrimano, così come che alle pareti erano appesi del materiale in vendita e che l'attrice era intenda a guardare gli stessi.
Dalle fotografie prodotte sullo stato dei luoghi al momento del sinistro e successivamente a questo, risulta che la convenuta ha provveduto ad installare il corrimano, la banda antiscivolo sul gradino, nonché ad avvisare con dei cartelli il pericolo in prossimità del gradino presente sul pianerottolo.
Orbene, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, sarà il custode della res a dover fornire, successivamente, la prova liberatoria. Sul punto è possibile osservare che, se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova liberatoria “non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo,cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023).
Quindi sulla convenuta grava la prova liberatoria del caso fortuito, “nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato” (Cass. n.2477/2018).
La Cassazione ha altresì precisato che, per discernere le ipotesi in cui la condotta del danneggiato, entrando in interazione con la cosa, assuma rilievo causale esclusivo oppure rilievo causale concorrente, è necessario effettuare una “valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”( Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, Cass ord. 8450/2025).
La difesa della convenuta, tra le varie eccezioni, addebita il sinistro alla mancata ordinaria diligenza dell'attrice e in subordine chiede l'applicabilità dell'art.1227, comma 1, cpc.
Dall'esame dell'istruttoria e dei documenti di causa, è emerso che l'attrice nello scendere le scale per recarsi al piano inferiore della libreria, doveva usare maggiore cautela, non doveva distrarsi osservando la merce esposta e mentre continuare a camminare, doveva prestare maggiore attenzione trovandosi appunto su una scala. Difatti è la stessa attrice ad affermare che per osservare la merce appesa alle pareti della scala ha indietreggiato, incappando nel gradino e così facendo cadeva per terra.
Ciò porta a concludere , che l'attrice, usando la normale diligenza e attenzione richiesta, avrebbe potuto evitare l'accaduto. pagina 6 di 11 Tale comportamento dell'attrice, non avere prestato la dovuta diligenza e accortezza, costituisce un comportamento imprudente e anomalo, e deve, pertanto, considerarsi quello dell'attrice, quale comportamento imprudente tale da essere considerato quale concausa nella produzione del danno insieme al comportamento omissivo del custode (mancata presenza del corrimano e degli altri dispositivi di sicurezza installati successivamente alla caduta).
Alla stregua dell'istruttoria svolta e dall'esame della documentazione prodotta, ritiene questo Giudice che entrambe le parti sono da ritenersi responsabili del sinistro di cui è causa, l'attrice per avere posto in essere un comportamento imprudente non avendo prestato la dovuta attenzione tenuto conto che si trovava su una scala, la convenuta di contro, avrebbe dovuto provvedere a munire la scala dei dispositivi poi installati e di cui si è detto sopra.
Per costante giurisprudenza di legittimità l'esposizione volontaria ad un rischio, o comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento (Cassazione ordinanza n. 25460 del 12.11.2020; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 01/02/2018, Cass. Civ. sez. III, 31/10/2017, n. 25837)).
Il comportamento dell'attrice integra i presupposti per il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, e inducano a diminuire i danni risarcibili all'attrice in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. Si intende dire, cioè, in relazione ai profili evidenziati, che non risulta dall'attrice prestata la dovuta diligenza e che tale difetto ha incrementato la potenzialità lesiva della “cosa-mancata presenza del corrimano e altri dispositivi” assumendo quindi rilievo ai sensi dell'articolo 1227, 1°comma, c.c., determinando una riduzione del danno che, tenuto conto del caso concreto, appare congruo fissare nel 50%.
La liquidazione dei danni alla persona subiti dall'attrice va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalle S.U. nella sentenza n. 26972/08 secondo cui nell'ipotesi di danno da lesione del bene salute al fine di pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale nella sua interezza, occorre considerare nel concreto la compromissione dell'integrità (cd. Danno biologico) e procedere alla personalizzazione del danno tenendo conto della effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla persona lesa.
La CTU medica espletata ha confermato la compatibilità dell'evento lesivo con le modalità di accadimento del fatto e la stretta connessione temporale, accertando che in conseguenza del sinistro l'attrice ha subito ” infrazione radio distale del polso sinistro.”
Ne derivarono un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 43, al 50% di giorni 15 e al 25% di giorni 15. Residuano postumi permanenti configuranti un danno permanente a persona valutabile nella misura del 4/5 % di riduzione della efficienza psicofisica (danno biologico) del soggetto, spese mediche documentate e pertinenti per € 350,85.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno connesso a tali lesioni, va, preliminarmente, considerato l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha recentemente pagina 7 di 11 mutato il precedente indirizzo con la sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164 Sez.3 Cass., che conferma il recente orientamento espresso da Cass. Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e ribadito in Cass. Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, ponendosi in linea di netta discontinuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di “San Martino” dell'11 novembre 2008. La predetta sentenza, allineandosi alle richiamate pronunce del 2018 e del 2020, ribadisce con chiarezza che il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che intinge esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il Giudice deve attenersi per liquidare il danno biologico al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato e meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo. Inoltre, precisa che la personalizzazione rappresenta un'operazione distinta dalla liquidazione del danno morale, posto che i due momenti di calcolo attengono a voci e fasi aventi natura e funzione differenti. Nel procedere alla determinazione del danno alla salute, pertanto, il giudice di merito deve non solo accertare la sussistenza di un eventuale concorso del danno relazionale alla salute e del danno interiore morale, ma anche valutare se esistono i presupposti concreti e specifici per personalizzare il danno biologico, attenendosi al sistema tabellare per le relative operazioni quantificatorie. Infine, la sentenza precisa che, inerendo il danno morale ad un bene immateriale, ai fini probatori le massime di esperienza acquistano particolare risalto. Difatti il meccanismo tabellare sopra richiamato, previsto dalla legge per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo ancorato a regole esperienziali, alla stregua delle quali ad ogni tipo di lesione corrisponde, in via ordinaria e sulla base dell'id quod plerumque accidit, una specifica menomazione di carattere dinamico-relazionale. La Corte precisa che in ogni caso il ricorso alla prova presuntiva non deve, tuttavia, sostituire l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c. di allegazione di tutte le circostanze concretamente idonee aricomporre la serie causale dei fatti noti, mediante la quale risalire al fatto ignoto. In tal modo, la Corte nega la figura del danno in re ipsa, in forza della quale il danno integrerebbe una conseguenza necessaria e inevitabile della lesione, di talché la prova di quest'ultima renderebbe superflua la dimostrazione del pregiudizio sofferto. Vi è l'esigenza di evitare automatismi risarcitori, contrastanti con la funzione prevalentemente riparatoria assolta, nel nostro ordinamento giuridico, dal sistema della responsabilità civile, secondo la quale il risarcimento del danno non può essere concesso se non come conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ai sensi del combinato di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.
Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, questo Giudice ritiene che gli importi standard indicati nella tabella milanese (2024) a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, con l'aumento del 25% ivi prevista, appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall' attrice, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della natura della malattia e di quanto accertato nella relazione in atti, pertanto, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attore nella somma di € 12.489,35.
pagina 8 di 11 Tenuto conto del concorso di colpa in capo all'attrice la convenuta dovrà essere condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 6.244,67 (€ 12.489,35– 50%) oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (15.11.22) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 15.11.22 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita all'attore, seguono la soccombenza;
secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
• Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere all'attrice la somma di € 6.244,67 quale danno non patrimoniale oltre agli interessi come specificato in motivazione;
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, e in € 264,00 per spese, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU, già liquidate con separato decreto. pagina 9 di 11 Così deciso in Milano, 16 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 10 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 17 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alexia Dulcetta
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27118/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VA IC ed elettivamente domiciliato in VIA CREMA, 15 20135 MILANO presso il difensore avv. VA IC
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ME AU ( ) ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
LARGA 16 MILANO presso il difensore avv. ME AU CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: - Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex art. 2051 c.c. per tutti i danni patiti dall' Arch. e per l'effetto condannarla alla rifusione dei succitati danni quantificabili Parte_1 in € 5,95 per spese mediche, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare parte convenuta al risarcimento ex art. 96 c.p.c. In via subordinata - accertare dichiarare la responsabilità di parte convenuta ex art. 2043 c.c. per tutti i danni patiti dall' Arch. Parte_1
e per l'effetto condannarla alla rifusione dei succitati danni quantificabili in
[...] oltre a € 495,95 per spese mediche , o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge. pagina 1 di 11 In via istruttoria - disporre CTU medico legale sulla persona dell'Arch. al fine di Parte_1 valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro de quo;
- disporre CTU informatico volto ad accertare e validare i contenuti dello smartphone dell'Arch.
, relativi al giorno del sinistro;
Parte_1
-disporre CTU volto ad accertare lo stato del luogo del sinistro e verificarne il mutamento operato dalla convenuta successivamente all'1.12.2022;”
Si costituiva in giudizio la che così concludeva: “Nel merito, in Controparte_1 via principale:1) Rigettare tutte le domande - nessuna esclusa - proposte dall'attrice, perché infondate in fatto e in diritto, sia nell'an che nel quantum, oltre che non provate e per l'insussistenza del nesso di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
In via subordinata: 2) Nella denegata e mai creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ritenuto e dichiarato il prevalente concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. nella misura ritenuta di giustizia, liquidare solo la quota di danno alla stessa spettante, previo ridimensionamento delle eccessive, sproporzionate pretese e sulla base degli accertamenti istruttori e, anzitutto, della CTU medico-legale. Solo in tale ultimo caso, compensare totalmente o almeno parzialmente e proporzionalmente (nel rapporto fra petitum iniziale e importo della condanna in sentenza) le spese di lite fra le parti.
In via istruttoria: 3) Disporre – occorrendo e previo raggiungimento della prova in punto an - CTU medico legale sulla persona dell'attrice, al fine di accertare se gli asseriti postumi siano causalmente riferibili alla caduta descritta in citazione;
l'entità delle lesioni eventualmente patite dalla sig.ra
la loro riconducibilità al sinistro per cui è causa. “ Pt_1
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 15.01.2024 il giudice, ritenuta l'ammissibilità, ammetteva i mezzi di prova richiesti dalla convenuta rigettando quelle richieste dall'attrice, fissando per l'assunzione dei mezzi di prova l'udienza del 25.03.24.
Esaurita la fase istruttoria, veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice, e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per gli incombenti di cui all'art.281 sexies cpc l'udienza del 06.06.25, con termine alle parti per il deposito di brevi note conclusive.
Parte attrice afferma che il giorno 15.11.2022, in Milano, in via Pattari n. 6, presso la Libreria San OL intorno alle ore 19:00, cadeva nel vano scale del negozio. In particolare afferma di essere caduta sul pianerottolo di arrivo tra una rampa di scale e un'altra, che, anziché essere piano e rettilineo, presenta un gradino, inoltre afferma che sulle pareti del vano scala erano esposti degli oggetti in vendita, per osservare i quali indietreggiava, incappava nel gradino e cadeva a terra, procurandosi dei danni fisici.
L'istruttoria è stata svolta sui capitoli di prova della convenuta e con i testi dalla stessa indicati, il teste sig. all'udienza del 25.03.24 cosi affermava: “a)Il giorno Testimone_1
15.11.2022, alle ore 19.00, all'interno della libreria sita a Milano, in Via Pattari n. 6, la CP_1 sig.ra percorreva le scale ch superiore portano al piano inferiore, Parte_1 rappresentate dalle fotografie di cui al doc. n. 3 di parte convenuta, che mi si rammostra e che confermo.
pagina 2 di 11 RISPOSTA: IL GIORNO INDICATO MI TROVAVO A LAVORO MA ERANO LE ORE 18, LO DICO IN QUANTO IO TERMINO IL MIO TURNO ALLE 18 E DIFATTI ERO PRESENTE AL MOMENTO DELLA CADUTA DELL'ATTRICE, CONFEMRO CHE LE FOTO RAPPRESENTANO LE SCALE PRESENTI NELLA LIBRERIA E PRECISO CHE STAVO SALENDO LE SCALE PER USCIRE ED HO TROVATO L'ATTRICE SEDUTA SULLE SCALE CON LA MIA COLLEGA, LA CADUTA ERA GIA' AVVENUTA NON HO VISTO IL MOMENTO DELLA SA. MI SONO FERMATO PER DARE SOCCORSO E ABBIAMO DATO IL GHIACCIO E ABBIAMO CHIESTO SE AVEVA BISOGNO DELL'AMBULANZA, MA LA SA HA RIFIUTATO. A QUEL PUNTO HO LASCIATO LA SIGNORA CON I MIEI COLLEGHI E SONO ANDATO VIA. RICORDO CHE LA SIGNORA ERA MOLTO TRANQUILLA MA AVEVA DETTO DI AVERE FRETTA PERCHE AVEVA UN IMPEGNO.RICORDO CHE LA SA AVEVA DETTO QUALCOSA DI CUI NON RICORDO LE PAROLE ESATTE MA IL SENSO ERA “CHE STUPIDA CHE SONO STATA”.
b) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la sig.ra mentre percorreva le Parte_1 scale di cui al punto sub-a) cadeva da sola.
RISPOSTA: NON ERO PRESENTE IMMAGINO DI SI.
c) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il punto in cui si verificava il sinistro della sig.ra era costituito da un gradino di congiunzione fra due rampe di scale, come da doc. n. 3 di parte Pt_1 convenuta, che mi si rammostra e che confermo.
RISPOSTA. POSSO SOLAMENTE DIRE CHE L'ATTRICE ERA SEDUTA SUL PIANEROTTOLO (GRADINO DI CONGIUNZIONE) CHE SI VEDE NELLA FOTO CHE MI VIENE RAMMOSTATA SUB DOC.3.
ADR: NON RICORDO SE AL MOMENTO DELLA CADUTA ERA PRESENTE IL CORRIMANO CHE VIENE RAFFIGURATO NELLA PREDETTA FOTO.
VERBALE FIRMATO TELEMATICAMENTE “
Nella medesima udienza veniva escusso il teste sig. che così rispondeva: “a)Il Tes_2 giorno 15.11.2022, alle ore 19.00, all'interno della libreria Milano, in Via Pattari n. 6, CP_1 la sig.ra percorreva le scale che dal piano superiore portano al piano inferiore, Parte_1 rappresentate dalle fotografie di cui al doc. n. 3 di parte convenuta, che mi si rammostra e che confermo.
RISPOSTA: IL GIORNO INDICATO MI TROVAVO A LAVORO MA ERANO LE ORE 18, MI TROVAVO ALLA CASSA DEL PIANO INFERIORE, HO CAPITO CHE ERA SUCCESSO QUALCOSA, AVENDO SENTITO COME IL RUMORE DI UNA CADUTA, A QUEL PUNTO SONO ANDATO SULLE SCALE ED HO VISTO L'ATTRICE SEDUTA SULLE SCALE, MI SEMBRA SUL GRADINO DI CONGIUNGIMENTO E VI ERA GIA' LA MIA RESPONSABILE. SU INDICAZIONE DELLA MIA RESPONSABILE SONO ANDATO A PRENDERE IL GHIACCIO E MENTRE TORNANO SULLA SCALA INCROCIO IL MIO COLLEGA CHE MI AIUTA AD ATTIVARE IL GHIAGGIO E ABBIAMO TENUTO LO STESSO SULLA ZONA INTERESSATA, MI SEMBRA IL POLSO.
b) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la sig.ra mentre percorreva le Parte_1 scale di cui al punto sub-a) cadeva da sola.
RISPOSTA: MI SEMBRA DI RICORDARE CHE FOSSE SOLA SULLE SCALE.
pagina 3 di 11 c) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il punto in cui si verificava il sinistro della sig.ra era costituito da un gradino di congiunzione fra due rampe di scale, come da doc. n. 3 di parte Pt_1 convenuta, che mi si rammostra e che confermo.
RISPOSTA. NON HO VISTO IL MOMENTO DELLA CADUTA IN QUANTO DALLA CASSA NON VI E' VISUALE VERSO LE SCALE, POSSO SOLAMENTE DIRE CHE L'ATTRICE ERA SEDUTA SU UNO DEI GRADINI DI CONGIUNZIONE CHE SI VEDONO NELLE FOTO CHE MI VENGONO RAMMOSTATA SUB DOC.3.
ADR: NON RICORDO CON PRECISIONE MA MI SEMBRA DI RICORDARE CHE IL CORRIMANO E' STATO INSTALLATO SUCCESSIVAMENTE ALLA CADUTA DELL'ATTRICE. MI SEMBRA DI RICORDARE CHE LA SIGNORA E' STATA SULLE SCALE CIRCA 15/20 MINUTI, LA SA NON E' SCESA AL PIANO INFERIORE E FORSE LA SA DOVEVA RITIRARE UNA PRENOTAZIONE E PERTANTO MI SEMBRA CHE GLI HO PASSATO IO IL BR .
VERBALE FIRMATO TELEMATICAMENTE”
L'ultimo teste escusso sig.ra , responsabile della libreria così Testimone_3 CP_1 affermava:”a)Il giorno 15.11.2022, alle ore 19.00, all'interno della libreria sita a Milano, in CP_1
Via Pattari n. 6, la sig.ra percorreva le scale che dal piano superiore portano al Parte_1 piano inferiore, rappresen i al doc. n. 3 di parte convenuta, che mi si rammostra e che confermo.
RISPOSTA: IL GIORNO INDICATO MI TROVAVO A LAVORO IN CASSA AL PIANO SUPERIORE MA ERANO LE ORE 18, LO RICORDO IN QUANTO VI ERA IL CAMBIO TURNO. RICORDO DI AVERE VISTO L'ATTRICE ENTARE SI E RIVOLTA A ME PERSONALMENTE PER CHIEDERE UN BR CHE AVEVA FATTO METTERE DA PARTE LA MATTINA. RICORDO CHE MI ERO OFFERTA DI ANDARE A PRENDERLO MA LA SA HA PREFERITO ANDARE AL PIANO INFERIORE DOVE SI RITIRANO I LIBRI. RIOCRDO DI AVERE VISTO LA SA SCENDERE LE SCALE ED AD UN CERTO PUNTO HO SENTITO UN RUMORE MI SONO RECATA VERSO LE SCALE ED HO VISTO L'ATTRICE SEDUTA SUL GRADINO CHE COLLEGA LE DUE RAMPE DI SCALE, IN PARTICOLARE SUL PRIMO GRADINO DELLA SECONDA RAMPA . RICORDO DI AVERLE CHIESTO COSA FOSSE SUCCESSO, E LA SA MI HA RISPOSTA DI LAMENTARE DOLORE AL POLSO, NON MI HA DETTO NIENTE DELLA CADUTA MA SI LAMENTAVA DEL DOLORE.
b) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, la sig.ra mentre percorreva le Parte_1 scale di cui al punto sub-a) cadeva da sola.
RISPOSTA: PRECISO CHE ERA L'UNICA CLIENTE PRESENTE NELLA LIBRERIA E SULLE SCALE.
c) Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il punto in cui si verificava il sinistro della sig.ra era costituito da un gradino di congiunzione fra due rampe di scale, come da doc. n. 3 di parte Pt_1 convenuta, che mi si rammostra e che confermo.
RISPOSTA. NON HO VISTO IL MOMENTO DELLA CADUTA IN QUANTO ERO IN CASSA DALLA MIA POSIZIONE NON SI VEDONO LE SCALE IN QUANTO VI E' LA COLONNA DELL'ASCENSORE..
pagina 4 di 11 ADR: AL MOMENTO DELLA CADUTA NON ERA PRESENTE IL CORRIMANO, LO STESSO E' STATO RE-INSTALLATO SUCCESSIVAMENTE IN QUANTO ERA STATO RIMOSSO PER LAVORI CHE HANNO INTERESSATO IL MURO A CAUSA DI INFILTRAZIONI.
ADR: PRECISO CHE SONO ANDATA IO AL PIANO INFERIORE PER RITIRARE IL BR E, VISTO CHE CONTINUAVA A LAMENTARE DOLORE DOPO IL NOSTRO SOCCORSO CON IL GHIACCIO, HO OFFERTO ALL'ATTRICE DI CHIAMARE L'AMBULANZA, MA LA SA SI E' RIFIUTATA IN QUANTO AVEVA PREMURA DI RIENTRARE A CASA DAL FIGLIO. RIOCRDO CHE LA SA SI LAMENTAVA DEL FATTO DI ESSERE CADUTA SUL MEDESIMO BRACCIO Già COMPROMESSO IN QUANTO NEL POMERIGGIO GLI AVEVANO FATTO UN'INFILTRAZIONE. RICORDO CHE L'ABBIAMO AIUTATA AD ALZARSI E ACCOMPAGNATA AL PIANO SUPERIORE PER PAGARE IL BR, LE HO NUOVAMENTE RICHIESTO SE VOLEVA UN SOCCORSO MA LA SA HA PREFERITO ANDARSENE. NULLA LA SA MI HA RIFERITO IN MERITO ALLA DINAMICA DELLA CADUTA.
VERBALE FIRMATO TELEMATICAMENTE “.
Va osservato che il caso di specie, come descritto dall'attrice, rientra nell'ambito applicativo dell'art.2051 c.c., che disciplina la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia.
Tale disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il custode risponde del danno provocato dalla cosa che ha in custodia, indipendentemente da ogni valutazione circa la propria condotta colposa. Infatti, ai fini dell'operatività della norma, è necessario che l'evento dannoso sia stato cagionato direttamente dalla cosa e non dal suo mero utilizzo.
Ne consegue che l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. deve essere esclusa in tutte quelle ipotesi in cui il danno non derivi dalla cosa in quanto tale, ma dall'uso che ne sia stato fatto, in particolare da parte dello stesso danneggiato.
Alla luce di quanto appena esposto, incombe preliminarmente sull'attrice, che voglia invocare l'applicabilità dell'art. 2051 cc, l'onere di allegare, in maniera precisa e circostanziata, il nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento dannoso.
Quindi, in presenza di una cosa di per sé statica o inerte, l'attrice, deve allegare (e successivamente provare) un'anomalia o una situazione di “pericolosità” della cosa che possa aver concretamente determinato l'evento dannoso e tale da rendere plausibile che la res sia stata ex se causa efficiente del pregiudizio lamentato.
Nella fattispecie concreta è provato che l'attrice si trovava all'interno della Libreria San OL di via Pattari, Milano, in particolare sulle scale che portano al piano inferiore del negozio.
Ne deriva che è certamente sussistente il rapporto di custodia tra la Libreria San OL e la suddetta scala, sulla quale si è verificato l'evento lesivo.
Lo stato dei luoghi, così come descritto dall'attrice, risulta confermato dall'espletata istruttoria orale, mentre la dinamica non è stata confermata in quanto nessuno dei testi l'ha vista cadere, ma è certo che la stessa sia caduta sulla scala in quanto tutti i testi hanno confermato che l'attrice si trovava per terra dolorante sul pianerottolo di congiunzione delle due rampe della scala e di avere sentito “COME IL RUMORE DI UNA CADUTA”.
pagina 5 di 11 Risulta confermato altresì che la scala era priva del corrimano, così come che alle pareti erano appesi del materiale in vendita e che l'attrice era intenda a guardare gli stessi.
Dalle fotografie prodotte sullo stato dei luoghi al momento del sinistro e successivamente a questo, risulta che la convenuta ha provveduto ad installare il corrimano, la banda antiscivolo sul gradino, nonché ad avvisare con dei cartelli il pericolo in prossimità del gradino presente sul pianerottolo.
Orbene, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, sarà il custode della res a dover fornire, successivamente, la prova liberatoria. Sul punto è possibile osservare che, se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova liberatoria “non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo,cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023).
Quindi sulla convenuta grava la prova liberatoria del caso fortuito, “nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato” (Cass. n.2477/2018).
La Cassazione ha altresì precisato che, per discernere le ipotesi in cui la condotta del danneggiato, entrando in interazione con la cosa, assuma rilievo causale esclusivo oppure rilievo causale concorrente, è necessario effettuare una “valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”( Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, Cass ord. 8450/2025).
La difesa della convenuta, tra le varie eccezioni, addebita il sinistro alla mancata ordinaria diligenza dell'attrice e in subordine chiede l'applicabilità dell'art.1227, comma 1, cpc.
Dall'esame dell'istruttoria e dei documenti di causa, è emerso che l'attrice nello scendere le scale per recarsi al piano inferiore della libreria, doveva usare maggiore cautela, non doveva distrarsi osservando la merce esposta e mentre continuare a camminare, doveva prestare maggiore attenzione trovandosi appunto su una scala. Difatti è la stessa attrice ad affermare che per osservare la merce appesa alle pareti della scala ha indietreggiato, incappando nel gradino e così facendo cadeva per terra.
Ciò porta a concludere , che l'attrice, usando la normale diligenza e attenzione richiesta, avrebbe potuto evitare l'accaduto. pagina 6 di 11 Tale comportamento dell'attrice, non avere prestato la dovuta diligenza e accortezza, costituisce un comportamento imprudente e anomalo, e deve, pertanto, considerarsi quello dell'attrice, quale comportamento imprudente tale da essere considerato quale concausa nella produzione del danno insieme al comportamento omissivo del custode (mancata presenza del corrimano e degli altri dispositivi di sicurezza installati successivamente alla caduta).
Alla stregua dell'istruttoria svolta e dall'esame della documentazione prodotta, ritiene questo Giudice che entrambe le parti sono da ritenersi responsabili del sinistro di cui è causa, l'attrice per avere posto in essere un comportamento imprudente non avendo prestato la dovuta attenzione tenuto conto che si trovava su una scala, la convenuta di contro, avrebbe dovuto provvedere a munire la scala dei dispositivi poi installati e di cui si è detto sopra.
Per costante giurisprudenza di legittimità l'esposizione volontaria ad un rischio, o comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento (Cassazione ordinanza n. 25460 del 12.11.2020; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 01/02/2018, Cass. Civ. sez. III, 31/10/2017, n. 25837)).
Il comportamento dell'attrice integra i presupposti per il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, e inducano a diminuire i danni risarcibili all'attrice in applicazione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. Si intende dire, cioè, in relazione ai profili evidenziati, che non risulta dall'attrice prestata la dovuta diligenza e che tale difetto ha incrementato la potenzialità lesiva della “cosa-mancata presenza del corrimano e altri dispositivi” assumendo quindi rilievo ai sensi dell'articolo 1227, 1°comma, c.c., determinando una riduzione del danno che, tenuto conto del caso concreto, appare congruo fissare nel 50%.
La liquidazione dei danni alla persona subiti dall'attrice va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalle S.U. nella sentenza n. 26972/08 secondo cui nell'ipotesi di danno da lesione del bene salute al fine di pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale nella sua interezza, occorre considerare nel concreto la compromissione dell'integrità (cd. Danno biologico) e procedere alla personalizzazione del danno tenendo conto della effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla persona lesa.
La CTU medica espletata ha confermato la compatibilità dell'evento lesivo con le modalità di accadimento del fatto e la stretta connessione temporale, accertando che in conseguenza del sinistro l'attrice ha subito ” infrazione radio distale del polso sinistro.”
Ne derivarono un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 43, al 50% di giorni 15 e al 25% di giorni 15. Residuano postumi permanenti configuranti un danno permanente a persona valutabile nella misura del 4/5 % di riduzione della efficienza psicofisica (danno biologico) del soggetto, spese mediche documentate e pertinenti per € 350,85.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno connesso a tali lesioni, va, preliminarmente, considerato l'indirizzo assunto dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha recentemente pagina 7 di 11 mutato il precedente indirizzo con la sentenza del 10 novembre 2020 n. 25164 Sez.3 Cass., che conferma il recente orientamento espresso da Cass. Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e ribadito in Cass. Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 2461, ponendosi in linea di netta discontinuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle celebri sentenze di “San Martino” dell'11 novembre 2008. La predetta sentenza, allineandosi alle richiamate pronunce del 2018 e del 2020, ribadisce con chiarezza che il danno morale si atteggia come voce dotata di autonomia giuridica, che non deve considerarsi inclusa nel danno biologico. Invero, il danno biologico si connota come pregiudizio alla salute, incidente sulle vicende dinamico-relazionali della vita e, pertanto, accertabile mediante supporto medico-legale; il danno morale si qualifica, invece, come sofferenza che intinge esclusivamente la sfera interiore del danneggiato e non è misurabile mediante ausili di carattere tecnico, posto che difetta di base organica. Pertanto, mentre il Giudice deve attenersi per liquidare il danno biologico al sistema tabellare, per il danno morale deve verificare se il danneggiato e meritevole di un compenso aggiuntivo quale dolore dell'animo. Inoltre, precisa che la personalizzazione rappresenta un'operazione distinta dalla liquidazione del danno morale, posto che i due momenti di calcolo attengono a voci e fasi aventi natura e funzione differenti. Nel procedere alla determinazione del danno alla salute, pertanto, il giudice di merito deve non solo accertare la sussistenza di un eventuale concorso del danno relazionale alla salute e del danno interiore morale, ma anche valutare se esistono i presupposti concreti e specifici per personalizzare il danno biologico, attenendosi al sistema tabellare per le relative operazioni quantificatorie. Infine, la sentenza precisa che, inerendo il danno morale ad un bene immateriale, ai fini probatori le massime di esperienza acquistano particolare risalto. Difatti il meccanismo tabellare sopra richiamato, previsto dalla legge per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo ancorato a regole esperienziali, alla stregua delle quali ad ogni tipo di lesione corrisponde, in via ordinaria e sulla base dell'id quod plerumque accidit, una specifica menomazione di carattere dinamico-relazionale. La Corte precisa che in ogni caso il ricorso alla prova presuntiva non deve, tuttavia, sostituire l'onere probatorio gravante sul danneggiato ex art. 2697 c.c. di allegazione di tutte le circostanze concretamente idonee aricomporre la serie causale dei fatti noti, mediante la quale risalire al fatto ignoto. In tal modo, la Corte nega la figura del danno in re ipsa, in forza della quale il danno integrerebbe una conseguenza necessaria e inevitabile della lesione, di talché la prova di quest'ultima renderebbe superflua la dimostrazione del pregiudizio sofferto. Vi è l'esigenza di evitare automatismi risarcitori, contrastanti con la funzione prevalentemente riparatoria assolta, nel nostro ordinamento giuridico, dal sistema della responsabilità civile, secondo la quale il risarcimento del danno non può essere concesso se non come conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ai sensi del combinato di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c.
Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, questo Giudice ritiene che gli importi standard indicati nella tabella milanese (2024) a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza psicofisica interiore, con l'aumento del 25% ivi prevista, appaiono congrui in relazione alla fattispecie concreta come base di calcolo per la liquidazione complessiva del danno non patrimoniale subito dall' attrice, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della natura della malattia e di quanto accertato nella relazione in atti, pertanto, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dall'attore nella somma di € 12.489,35.
pagina 8 di 11 Tenuto conto del concorso di colpa in capo all'attrice la convenuta dovrà essere condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 6.244,67 (€ 12.489,35– 50%) oltre gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (15.11.22) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 15.11.22 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita all'attore, seguono la soccombenza;
secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
• Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda di parte attrice e condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere all'attrice la somma di € 6.244,67 quale danno non patrimoniale oltre agli interessi come specificato in motivazione;
• Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale, e in € 264,00 per spese, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU, già liquidate con separato decreto. pagina 9 di 11 Così deciso in Milano, 16 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 10 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 17 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alexia Dulcetta
pagina 11 di 11