TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2519/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2519/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. LOMBARDI BARBARA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. TORELLI SIMONA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, e Parte_1
esponevano che in data 29/09/2018 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 14.01.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.01.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 4 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi sono titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno;
3. La casa familiare sita in Spoltore (PE), alla Via Milano n. 4, acquistata in via esclusiva dal sig. in data 19.07.2023, è assegnata a quest'ultimo. I Parte_1
beni della sig.ra saranno prelevati dalla casa coniugale entro il 30.1.2025; CP_1
4. La sig.ra fisserà la propria residenza altrove provvedendo ai Controparte_1
relativi adempimenti entro il 30.1.2025, dandone tempestiva comunicazione al sig.
Nelle more la sig.ra stabilisce il proprio domicilio in Parte_1 CP_1
Spoltore alla Via Manzoni n. 1/a;
5. I coniugi, a regolamentazione dei pregressi rapporti patrimoniali intercorsi, stabiliscono quanto segue:
a. il sig. si impegna a versare alla sig.ra che Parte_1 Controparte_1 accetta, a saldo e stralcio della propria posizione, l'importo di € 5.084,77
(cinquemilaottantaquattro/77) nelle seguenti modalità:
▪ € 1.245,21 (milleduecentoquarantacinque/21) al momento della sottoscrizione del presente accordo;
▪ € 439,56 (quattrocentotrentanove/56) entro e non oltre il 31.12.2024;
▪ € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) in n. 10 ratei mensili con scadenza entro e non oltre il 27 di ogni mese, a far data dal gennaio 2025, sul conto corrente intestato alla sig.ra (IBAN [...]); Controparte_1
▪ per effetto dell'integrale pagamento delle suddette somme alle scadenze sopra indicate, le Parti si rilasciano ampia e liberatoria quietanza di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
pagina 3 di 4 b. Il c/c cointestato tra i coniugi N. 81174.67, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Pescara, V.le Bovio n. 71, sarà estinto entro il 31.12.2024;
c. La sig.ra manterrà il diritto alla detrazione fiscale nella misura Controparte_1 del 50% delle rimanenti 9 quote dell'importo complessivo di € 1.245,21 per oneri e diritti amministrativi dei lavori di recupero sottotetto e diversa distribuzione del piano sottotetto, eseguiti sull'immobile sito in Spoltore (PE), alla Via Milano n. 4, in forza di SCIA presentata dal sig. in data 23.06.2023 presso il Parte_1
Comune di Spoltore (prot. N. 22435);
d. Le parti dichiarano che non sono pendenti procedimenti penali tra le medesime e, comunque, dichiarano di rinunciare ex art. 339 c.p.p. al reciproco diritto di querela per fatti eventualmente ad oggi occorsi;
6. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
7. Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.01.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2519/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso Parte_1 dall'avv. LOMBARDI BARBARA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. TORELLI SIMONA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2024, e Parte_1
esponevano che in data 29/09/2018 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 14.01.2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.01.2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
pagina 2 di 4 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I coniugi sono titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno;
3. La casa familiare sita in Spoltore (PE), alla Via Milano n. 4, acquistata in via esclusiva dal sig. in data 19.07.2023, è assegnata a quest'ultimo. I Parte_1
beni della sig.ra saranno prelevati dalla casa coniugale entro il 30.1.2025; CP_1
4. La sig.ra fisserà la propria residenza altrove provvedendo ai Controparte_1
relativi adempimenti entro il 30.1.2025, dandone tempestiva comunicazione al sig.
Nelle more la sig.ra stabilisce il proprio domicilio in Parte_1 CP_1
Spoltore alla Via Manzoni n. 1/a;
5. I coniugi, a regolamentazione dei pregressi rapporti patrimoniali intercorsi, stabiliscono quanto segue:
a. il sig. si impegna a versare alla sig.ra che Parte_1 Controparte_1 accetta, a saldo e stralcio della propria posizione, l'importo di € 5.084,77
(cinquemilaottantaquattro/77) nelle seguenti modalità:
▪ € 1.245,21 (milleduecentoquarantacinque/21) al momento della sottoscrizione del presente accordo;
▪ € 439,56 (quattrocentotrentanove/56) entro e non oltre il 31.12.2024;
▪ € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) in n. 10 ratei mensili con scadenza entro e non oltre il 27 di ogni mese, a far data dal gennaio 2025, sul conto corrente intestato alla sig.ra (IBAN [...]); Controparte_1
▪ per effetto dell'integrale pagamento delle suddette somme alle scadenze sopra indicate, le Parti si rilasciano ampia e liberatoria quietanza di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
pagina 3 di 4 b. Il c/c cointestato tra i coniugi N. 81174.67, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Pescara, V.le Bovio n. 71, sarà estinto entro il 31.12.2024;
c. La sig.ra manterrà il diritto alla detrazione fiscale nella misura Controparte_1 del 50% delle rimanenti 9 quote dell'importo complessivo di € 1.245,21 per oneri e diritti amministrativi dei lavori di recupero sottotetto e diversa distribuzione del piano sottotetto, eseguiti sull'immobile sito in Spoltore (PE), alla Via Milano n. 4, in forza di SCIA presentata dal sig. in data 23.06.2023 presso il Parte_1
Comune di Spoltore (prot. N. 22435);
d. Le parti dichiarano che non sono pendenti procedimenti penali tra le medesime e, comunque, dichiarano di rinunciare ex art. 339 c.p.p. al reciproco diritto di querela per fatti eventualmente ad oggi occorsi;
6. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
7. Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 14.01.2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4