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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/10/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice ZA TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1083/2024 promossa da:
( ) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. COMI FRANCESCO giusta procura in atti;
appellante contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ANGELETTI CP_1 C.F._1
AS giusta procura in atti;
appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la sentenza del giudice di Pace Parte_1 di Ascoli Piceno n. 32 del 2024, pubblicata il 24 gennaio 2024, non notificata, emessa nel procedimento n. 668/2023 R.G., con cui la veniva condannata, in qualità di responsabile della fauna selvatica Pt_1 presente nel territorio delle al risarcimento dei danni patiti dall'autovettura di Pt_1 CP_1 nell'incidente occorso in data 9.12.2021 in contrada Rufiano di Castignano, causato dall'impatto con un cinghiale.
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per “erroneo accertamento dei requisiti della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. e violazione del riparto dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove e dell'art. 112
c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti”, posto che il giudice di prime cure accoglieva la domanda della onostante la stessa non avesse in alcun modo provato la dinamica CP_1 del sinistro ed il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per non aver correttamente tenuto conto ed applicato il disposto di cui all'art. 2054 c. I laddove prevede che – indipendentemente dal regime di imputazione della responsabilità per danni cagionati da animali selvatici – il conducente debba dare prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Con il terzo motivo d'appello, la contestava “l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia Pt_1 ed erronea valutazione del concorso colposo del conducente – violazione degli artt. 1227, 2052 e 2054, comma 1, c.c. - Mancata riduzione del diritto al risarcimento – Mancata valutazione degli elementi di prova forniti in proposito dalla in violazione dell'art. 116 c.p.c.” per non avere il giudice Parte_1 di prime cure ridotto l'importo del risarcimento in ragione del concorso di colpa del conducente, che non dimostrava l'adozione di ogni opportuna cautela alla guida.
Con il quarto motivo di appello lamentava “l'erroneo accertamento della responsabilità della Pt_1
nell'ambito della applicazione dell'art. 2052 c.c., utilizzando a sostegno elementi tipici della
[...] sola responsabilità aquiliana come la colpa”, deducendo che il giudice di primo grado, pur invocando l'applicazione dell'art. 2052 c.c., nella motivazione della sentenza richiamava il requisito soggettivo tipico della responsabilità ex art. 2043 c.c.
Con il quinto motivo di appello deduceva “l'erroneità della sentenza: mancato riconoscimento della prova liberatoria del caso fortuito, in violazione dell'art. 2052 c.c.”, non essendo stata valutata la circostanza relativa all'adempimento, da parte della ai propri compiti in materia di gestione della Pt_1 fauna selvatica.
Con il sesto motivo di appello la rilevava “l'erroneo accertamento dell'entità dei danni patiti Pt_1 dall'attrice, in violazione degli articoli 2697 e 2052 c.c.”.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 32/2024 depositata in data 24.01.2024, non notificata, con cui la è stata condannata a rifondere la sig.ra la somma di € 1.800,00 Parte_1 CP_1 oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso forfettario per spese generali e oneri riflessi come per legge, ai sensi della sentenza TAR
Piemonte sez. II 6/10/2017 n. 1104, vista la difesa dell'Avvocatura regionale”.
Si costituiva nel presente giudizio di appello sostenendo la pretestuosità dei motivi di CP_1 appello proposti e la correttezza del percorso logico-motivazionale condotto dal giudice di prime cure, in continuità con la prevalente giurisprudenza sul punto.
Concludeva, dunque, chiedendo di respingere l'appello e, per l'effetto, di confermare la sentenza di primo grado, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 17.10.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. –poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”. Prima di passare all'esame dei motivi di appello, in diritto, è doveroso premettere una panoramica sul quadro normativo e giurisprudenziale attuale in materia di danni causati da fauna selvatica.
Non può tacersi, infatti, della circostanza per cui, negli ultimi anni, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – si sia orientata nell'assegnare un diverso inquadramento giuridico alla natura della responsabilità dell'ente pubblico per danni cagionati da cose in custodia e nell'individuare una diversa titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria con motivazioni che, oggi, questo giudicante intende fare proprie.
In particolare, secondo l'orientamento ormai dominante ed ampiamente diffuso in giurisprudenza:
-“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente
e dell'ecosistema” (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-4-2023, n. 11107; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020;
Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 12113 del
22/06/2020, Rv. 658165 – 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6
– 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022,
Rv. 665057 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del
31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del
12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020);
- “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa Pt_1 in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal Pt_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cassazione civile, sez. III, 20 Aprile 2020 ma anche, da ultimo, Cass. civ. Sez. III, Ord., 12- 03-2024, n. 6539);
- “in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052
c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato)” […] “mentre la per liberarsi da responsabilità, deve dimostrare che Pt_1 la condotta dell'animale selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024, n.
6539); tuttavia, quanto all'onere probatorio gravante sul danneggiato, si è altresì detto che:
- “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052
c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. Con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto” (così sempre Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024, n. 6539 cit.)
- ne discende che “non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere
l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno”
(così, da ultimo Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-4-2023, n. 11107 che richiama Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30294 del 14/10/2022);
- “nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale” (Cass. n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 - 01; Cass. n. 4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 - 01; Cass. n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551460 - 01; Cass. n. 5783 del 27/06/1997,
Rv. 505537 - 01; Cass. n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Cass. n. 778 del 05/02/1979, Rv. 396960
- 01; Cass. n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 - 01; Cass. n. 1356 del 08/09/1970, Rv. 347082 - 01; Cass.
n. 2875 del 28/07/1969, Rv. 342693 - 01), con la conseguenza che, come pure autorevolmente sostenuto:
“a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12- 12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-
2024, n. 4671).
Alla luce dei richiamati principi cui in questa sede si intende dare continuità, i primi cinque motivi di appello si ritengono parzialmente fondati nei limiti e per le motivazioni che si andranno appresso ed esplicitare. I citati primi cinque motivi, in considerazione della stretta connessione tra gli stessi – oltre che tra le questioni giuridiche ad essi sottesi – andranno esaminati congiuntamente.
Nel caso che ci occupa, risulta accertato lo scontro tra il veicolo e l'animale selvatico così come confermato dal teste escusso in sede di primo grado, della cui attendibilità non vi è Testimone_1 ragione di dubitare.
Pertanto, se è vero, come visto, che anche per i danni cagionati da fauna selvatica è possibile applicare la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – con la conseguenza che sarebbe stato onere della Pt_1 dimostrare il caso fortuito - è anche vero che, nel caso di specie, il conducente del veicolo non ha fornito la prova, sullo stesso gravante, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Prova che, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, è da valutare con particolare rigore nel caso in cui, come quello di specie, era senz'altro nota la possibile presenza di animali selvatici nella zona, essendosi verificati in precedenza altri incidenti stradali con cinghiali e caprioli ed essendo parte attrice – e presumibilmente anche il marito , conducente del veicolo – residente a [...], non Persona_1 lontano dalla zona in cui si è verificato l'impatto.
Non è, inoltre, stata provata la velocità tenuta dal veicolo interessato dal sinistro.
Il teste , che con la propria vettura seguiva quella di proprietà dell'appellata, condotta Tes_1 nell'occasione dal marito, si è limitato genericamente ad affermare che quest'ultimo “andava piano”, parte appellata sostiene che il veicolo procedeva “a velocità moderata”; in disparte la soggettività di tale giudizio che nulla ci dice in ordine al rispetto dei limiti di velocità presenti nella strada, anche considerate le peculiari condizioni in cui si è verificato l'incidente, in ogni caso, non è dato sapere – poiché nemmeno allegato - se il conducente abbia posto in essere manovre di emergenza per evitare l'impatto ovvero, in altri termini, se abbia “fatto tutto il possibile per evitare il danno” - così come richiesto dall'art. 2054 c.c.
– tenuto conto, tra l'altro, dell'orario notturno, della tipologia di strada di campagna e curvilinea percorsa e della totale assenza di illuminazione. In tale circostanza, si imponeva al conducente la necessità di tenere una condotta particolarmente prudente ed una velocità tale da poter evitare anche ostacoli non visibili da lunga distanza o l'attraversamento di animali: tale prova non è stata in alcun modo fornita nel caso di specie.
In altri termini, parte attrice non ha adeguatamente dimostrato l'inevitabilità dell'evento in ragione dello stato dei luoghi e del contesto in cui il sinistro è avvenuto, anche alla luce dell'inesatta individuazione del punto d'impatto con l'animale, in difetto di documentazione fotografica e di verbale delle forze dell'ordine redatti nelle immediatezze dei fatti.
Né può risultare, sul punto, decisiva la prova testimoniale assunta, allorché il teste – pur Testimone_2 avendo riferito dell'attraversamento repentino dell'animale in un tratto di strada curvilineo – non specificava le manovre eventualmente poste in essere nell'occasione dal conducente dell'autovettura, affermando unicamente che dopo l'impatto lo stesso frenava.
Dunque, sebbene la dinamica del sinistro sia sufficientemente chiara nei suoi contorni essenziali, tuttavia, non vi sono prove sulle specifiche modalità di attraversamento degli animali tali, cioè, per cui anche una condotta di guida prudente sarebbe stata comunque vana o qualsiasi manovra di emergenza sarebbe stata in ogni caso impossibile.
Dal canto suo, invece, la non ha dimostrato il comportamento anomalo ed imprevedibile Pt_1 dell'animale che solo avrebbe potuto esonerarla da responsabilità invocando il fortuito.
Fortuito che, come noto, non potrebbe essere desunto dall'assenza di colpa della né potrebbe Pt_1 ritenersi integrato dal comportamento di un animale selvatico che attraversa, in orario notturno, una strada.
E ciò in considerazione del fatto che, pur a voler ritenere il comportamento del guidatore imprudente, lo stesso non potrebbe dirsi di certo fattore eccezionale ed imprevedibile, così come non potrebbe annoverarsi tra le situazioni eccezionali ed imprevedibili la comparsa di un animale sulla carreggiata anche in considerazione del fatto che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, la presenza dei cinghiali, nella zona, era nota.
A fronte di tale quadro, dunque – stante la mancata prova, da parte della di aver fatto tutto il possibile CP_1 per evitare il danno e la mancata prova, da parte della della ricorrenza del caso fortuito - Pt_1 applicando il più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte, “non avendo né il danneggiante né il danneggiato raggiunto la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n.
4671).
Ne discende che la sentenza di primo grado andrà riformata in punto di an nel senso che la responsabilità per il sinistro andrà ascritta alla in misura del 50%. Pt_1
Quanto all'ultimo motivo di appello (il sesto) relativo alla quantificazione del danno, ritiene questo giudice che la parte danneggiata ha correttamente ed esaustivamente portato all'attenzione del giudicante la fattura di riparazione - riportante interventi riparativi certamente compatibili con la dinamica del sinistro che ci occupa, così come rappresentati nelle foto in atti – oltre ad aver dimostrato mediante il teste Tes_3 l'effettivo intervento effettuato sul veicolo, il tempo necessario per ripristinare il mezzo e
[...]
l'avvenuto pagamento. Alla luce di quanto sopra, avendo l'attrice in primo grado fornito puntuale prova del quantum, il sesto motivo di appello (peraltro estremamente generico) andrà respinto.
Le spese di entrambi i gradi andranno integralmente compensate in considerazione della soccombenza reciproca (art. 92 c.p.c.)
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice ZA TI, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1083 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna la a Parte_1 pagare a la complessiva somma di 900,00 euro oltre interessi dalla domanda al saldo;
CP_1
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ascoli Piceno, 17.10.2025
Il Giudice
ZA TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice ZA TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1083/2024 promossa da:
( ) in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. COMI FRANCESCO giusta procura in atti;
appellante contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ANGELETTI CP_1 C.F._1
AS giusta procura in atti;
appellata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato la impugnava la sentenza del giudice di Pace Parte_1 di Ascoli Piceno n. 32 del 2024, pubblicata il 24 gennaio 2024, non notificata, emessa nel procedimento n. 668/2023 R.G., con cui la veniva condannata, in qualità di responsabile della fauna selvatica Pt_1 presente nel territorio delle al risarcimento dei danni patiti dall'autovettura di Pt_1 CP_1 nell'incidente occorso in data 9.12.2021 in contrada Rufiano di Castignano, causato dall'impatto con un cinghiale.
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per “erroneo accertamento dei requisiti della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. e violazione del riparto dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove e dell'art. 112
c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti”, posto che il giudice di prime cure accoglieva la domanda della onostante la stessa non avesse in alcun modo provato la dinamica CP_1 del sinistro ed il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per non aver correttamente tenuto conto ed applicato il disposto di cui all'art. 2054 c. I laddove prevede che – indipendentemente dal regime di imputazione della responsabilità per danni cagionati da animali selvatici – il conducente debba dare prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Con il terzo motivo d'appello, la contestava “l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia Pt_1 ed erronea valutazione del concorso colposo del conducente – violazione degli artt. 1227, 2052 e 2054, comma 1, c.c. - Mancata riduzione del diritto al risarcimento – Mancata valutazione degli elementi di prova forniti in proposito dalla in violazione dell'art. 116 c.p.c.” per non avere il giudice Parte_1 di prime cure ridotto l'importo del risarcimento in ragione del concorso di colpa del conducente, che non dimostrava l'adozione di ogni opportuna cautela alla guida.
Con il quarto motivo di appello lamentava “l'erroneo accertamento della responsabilità della Pt_1
nell'ambito della applicazione dell'art. 2052 c.c., utilizzando a sostegno elementi tipici della
[...] sola responsabilità aquiliana come la colpa”, deducendo che il giudice di primo grado, pur invocando l'applicazione dell'art. 2052 c.c., nella motivazione della sentenza richiamava il requisito soggettivo tipico della responsabilità ex art. 2043 c.c.
Con il quinto motivo di appello deduceva “l'erroneità della sentenza: mancato riconoscimento della prova liberatoria del caso fortuito, in violazione dell'art. 2052 c.c.”, non essendo stata valutata la circostanza relativa all'adempimento, da parte della ai propri compiti in materia di gestione della Pt_1 fauna selvatica.
Con il sesto motivo di appello la rilevava “l'erroneo accertamento dell'entità dei danni patiti Pt_1 dall'attrice, in violazione degli articoli 2697 e 2052 c.c.”.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 32/2024 depositata in data 24.01.2024, non notificata, con cui la è stata condannata a rifondere la sig.ra la somma di € 1.800,00 Parte_1 CP_1 oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: In via principale, respingere la domanda di risarcimento attorea poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso forfettario per spese generali e oneri riflessi come per legge, ai sensi della sentenza TAR
Piemonte sez. II 6/10/2017 n. 1104, vista la difesa dell'Avvocatura regionale”.
Si costituiva nel presente giudizio di appello sostenendo la pretestuosità dei motivi di CP_1 appello proposti e la correttezza del percorso logico-motivazionale condotto dal giudice di prime cure, in continuità con la prevalente giurisprudenza sul punto.
Concludeva, dunque, chiedendo di respingere l'appello e, per l'effetto, di confermare la sentenza di primo grado, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 17.10.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. –poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”. Prima di passare all'esame dei motivi di appello, in diritto, è doveroso premettere una panoramica sul quadro normativo e giurisprudenziale attuale in materia di danni causati da fauna selvatica.
Non può tacersi, infatti, della circostanza per cui, negli ultimi anni, la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – si sia orientata nell'assegnare un diverso inquadramento giuridico alla natura della responsabilità dell'ente pubblico per danni cagionati da cose in custodia e nell'individuare una diversa titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria con motivazioni che, oggi, questo giudicante intende fare proprie.
In particolare, secondo l'orientamento ormai dominante ed ampiamente diffuso in giurisprudenza:
-“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente
e dell'ecosistema” (cfr. da ultimo Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-4-2023, n. 11107; Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020;
Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 12113 del
22/06/2020, Rv. 658165 – 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6
– 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022,
Rv. 665057 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del
31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del
12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del 9/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 dell'11/11/2020);
- “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa Pt_1 in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal Pt_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” (Cassazione civile, sez. III, 20 Aprile 2020 ma anche, da ultimo, Cass. civ. Sez. III, Ord., 12- 03-2024, n. 6539);
- “in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052
c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato)” […] “mentre la per liberarsi da responsabilità, deve dimostrare che Pt_1 la condotta dell'animale selvatico si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale, è stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024, n.
6539); tuttavia, quanto all'onere probatorio gravante sul danneggiato, si è altresì detto che:
- “il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all'art. 2052
c.c. non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo. Con la conseguenza che, in tali casi, il danneggiato - poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno - se intende ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito, deve anche allegare e dimostrare di avere nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico ha avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non può che ritenersi causa esclusiva del danno, in quanto - nonostante ogni sua cautela - non gli sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto” (così sempre Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-03-2024, n. 6539 cit.)
- ne discende che “non può ritenersi sufficiente – ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo – per ottenere
l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito – dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui – nonostante ogni cautela – non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno”
(così, da ultimo Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-4-2023, n. 11107 che richiama Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 7969 del 20/04/2020; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30294 del 14/10/2022);
- “nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale” (Cass. n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 - 01; Cass. n. 4373 del 07/03/2016, Rv. 639473 - 01; Cass. n. 200 del 09/01/2002, Rv. 551460 - 01; Cass. n. 5783 del 27/06/1997,
Rv. 505537 - 01; Cass. n. 2717 del 19/04/1983, Rv. 427614 - 01; Cass. n. 778 del 05/02/1979, Rv. 396960
- 01; Cass. n. 2615 del 09/12/1970, Rv. 349007 - 01; Cass. n. 1356 del 08/09/1970, Rv. 347082 - 01; Cass.
n. 2875 del 28/07/1969, Rv. 342693 - 01), con la conseguenza che, come pure autorevolmente sostenuto:
“a) se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunga la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12- 12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-
2024, n. 4671).
Alla luce dei richiamati principi cui in questa sede si intende dare continuità, i primi cinque motivi di appello si ritengono parzialmente fondati nei limiti e per le motivazioni che si andranno appresso ed esplicitare. I citati primi cinque motivi, in considerazione della stretta connessione tra gli stessi – oltre che tra le questioni giuridiche ad essi sottesi – andranno esaminati congiuntamente.
Nel caso che ci occupa, risulta accertato lo scontro tra il veicolo e l'animale selvatico così come confermato dal teste escusso in sede di primo grado, della cui attendibilità non vi è Testimone_1 ragione di dubitare.
Pertanto, se è vero, come visto, che anche per i danni cagionati da fauna selvatica è possibile applicare la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. – con la conseguenza che sarebbe stato onere della Pt_1 dimostrare il caso fortuito - è anche vero che, nel caso di specie, il conducente del veicolo non ha fornito la prova, sullo stesso gravante, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Prova che, in omaggio alla richiamata giurisprudenza, è da valutare con particolare rigore nel caso in cui, come quello di specie, era senz'altro nota la possibile presenza di animali selvatici nella zona, essendosi verificati in precedenza altri incidenti stradali con cinghiali e caprioli ed essendo parte attrice – e presumibilmente anche il marito , conducente del veicolo – residente a [...], non Persona_1 lontano dalla zona in cui si è verificato l'impatto.
Non è, inoltre, stata provata la velocità tenuta dal veicolo interessato dal sinistro.
Il teste , che con la propria vettura seguiva quella di proprietà dell'appellata, condotta Tes_1 nell'occasione dal marito, si è limitato genericamente ad affermare che quest'ultimo “andava piano”, parte appellata sostiene che il veicolo procedeva “a velocità moderata”; in disparte la soggettività di tale giudizio che nulla ci dice in ordine al rispetto dei limiti di velocità presenti nella strada, anche considerate le peculiari condizioni in cui si è verificato l'incidente, in ogni caso, non è dato sapere – poiché nemmeno allegato - se il conducente abbia posto in essere manovre di emergenza per evitare l'impatto ovvero, in altri termini, se abbia “fatto tutto il possibile per evitare il danno” - così come richiesto dall'art. 2054 c.c.
– tenuto conto, tra l'altro, dell'orario notturno, della tipologia di strada di campagna e curvilinea percorsa e della totale assenza di illuminazione. In tale circostanza, si imponeva al conducente la necessità di tenere una condotta particolarmente prudente ed una velocità tale da poter evitare anche ostacoli non visibili da lunga distanza o l'attraversamento di animali: tale prova non è stata in alcun modo fornita nel caso di specie.
In altri termini, parte attrice non ha adeguatamente dimostrato l'inevitabilità dell'evento in ragione dello stato dei luoghi e del contesto in cui il sinistro è avvenuto, anche alla luce dell'inesatta individuazione del punto d'impatto con l'animale, in difetto di documentazione fotografica e di verbale delle forze dell'ordine redatti nelle immediatezze dei fatti.
Né può risultare, sul punto, decisiva la prova testimoniale assunta, allorché il teste – pur Testimone_2 avendo riferito dell'attraversamento repentino dell'animale in un tratto di strada curvilineo – non specificava le manovre eventualmente poste in essere nell'occasione dal conducente dell'autovettura, affermando unicamente che dopo l'impatto lo stesso frenava.
Dunque, sebbene la dinamica del sinistro sia sufficientemente chiara nei suoi contorni essenziali, tuttavia, non vi sono prove sulle specifiche modalità di attraversamento degli animali tali, cioè, per cui anche una condotta di guida prudente sarebbe stata comunque vana o qualsiasi manovra di emergenza sarebbe stata in ogni caso impossibile.
Dal canto suo, invece, la non ha dimostrato il comportamento anomalo ed imprevedibile Pt_1 dell'animale che solo avrebbe potuto esonerarla da responsabilità invocando il fortuito.
Fortuito che, come noto, non potrebbe essere desunto dall'assenza di colpa della né potrebbe Pt_1 ritenersi integrato dal comportamento di un animale selvatico che attraversa, in orario notturno, una strada.
E ciò in considerazione del fatto che, pur a voler ritenere il comportamento del guidatore imprudente, lo stesso non potrebbe dirsi di certo fattore eccezionale ed imprevedibile, così come non potrebbe annoverarsi tra le situazioni eccezionali ed imprevedibili la comparsa di un animale sulla carreggiata anche in considerazione del fatto che, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, la presenza dei cinghiali, nella zona, era nota.
A fronte di tale quadro, dunque – stante la mancata prova, da parte della di aver fatto tutto il possibile CP_1 per evitare il danno e la mancata prova, da parte della della ricorrenza del caso fortuito - Pt_1 applicando il più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte, “non avendo né il danneggiante né il danneggiato raggiunto la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura” (così, ex multis Cass. civ. 12-12-2023, n. 34675 e, da ultimo, Cass. civ. 21-02-2024, n.
4671).
Ne discende che la sentenza di primo grado andrà riformata in punto di an nel senso che la responsabilità per il sinistro andrà ascritta alla in misura del 50%. Pt_1
Quanto all'ultimo motivo di appello (il sesto) relativo alla quantificazione del danno, ritiene questo giudice che la parte danneggiata ha correttamente ed esaustivamente portato all'attenzione del giudicante la fattura di riparazione - riportante interventi riparativi certamente compatibili con la dinamica del sinistro che ci occupa, così come rappresentati nelle foto in atti – oltre ad aver dimostrato mediante il teste Tes_3 l'effettivo intervento effettuato sul veicolo, il tempo necessario per ripristinare il mezzo e
[...]
l'avvenuto pagamento. Alla luce di quanto sopra, avendo l'attrice in primo grado fornito puntuale prova del quantum, il sesto motivo di appello (peraltro estremamente generico) andrà respinto.
Le spese di entrambi i gradi andranno integralmente compensate in considerazione della soccombenza reciproca (art. 92 c.p.c.)
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice ZA TI, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1083 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna la a Parte_1 pagare a la complessiva somma di 900,00 euro oltre interessi dalla domanda al saldo;
CP_1
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ascoli Piceno, 17.10.2025
Il Giudice
ZA TI