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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 87 RG. 2022;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gabriele Verzelli e dall'avv. Nicola Recla e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro-tempore, Parte resistente, non costituitasi nel giudizio di riassunzione.
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento
Decide come da seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, a seguito di declaratoria di incompetenza di altro ufficio previamente adito, la parte odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' e il fallimento della spiegando opposizione CP_2 CP avverso il verbale unico di accertamento n. 2019012403/DDL e della successiva diffida dell' ad adempiere, chiedendo l'accertamento negativo dei fatti accertati CP_2 dagli ispettori.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e CP_2
l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nella memoria di costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Trento, avente a oggetto la condanna della società ricorrente come obbligato solidale ex art 29 d.lgs 276/2003, al pagamento della contribuzione dovuta e non pagata da oltre accessori come per legge al Pt_1 pagamento di € “85.213,12 oltre somme aggiuntive già maturate alla conclusione del verbale per € 33.844,13”. Sempre in via subordinata, l'Ente ha chiesto la condanna della odierna ricorrente, in via di coobbligato solidale, al pagamento delle somme dovute dalla . CP
Il fallimento della società è rimasto contumace nella presente fase CP processuale.
1 Sul contraddittorio così instaurato, assunte le prove orali ritenute necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il verbale unico di accertamento e notificazione impugnato è scaturito dall'ispezione iniziata il 14.3.2019, dalla quale sarebbe risultato che, per il periodo dal 1/3/2018 al 31/12/2018, la società odierna ricorrente avrebbe impiegato presso la propria struttura alberghiera (hotel Baia dei Mulini di Erice), talune persone assunte formalmente dalla ., ma in realtà alle dipendenze della stessa utilizzatrice. CP
L'Istituto ha dedotto la sussistenza di tale situazione dai seguenti elementi: Co 1) Le indagini nei confronti dell'appaltatrice hanno evidenziato che l'Amministratrice di tale società, s.ra (in carica dal 2017 al Testimone_1 dicembre 2018, che in passato aveva svolto attività di bracciante agricola -dal 10973 al 1980-, e che poi era “scomparsa” dal “panorama contributivo” fino al 15.11.2017, allorché la medesima ha assunto la carico di amministratore e socio Co unico della , società con 127 dipendenti dislocati in varie regioni italiane), ascoltata dagli ispettori, “non ha dato dimostrazione di conoscere la realtà imprenditoriale che avrebbe dovuto gestire”. In particolare, la predetta “ha affermato di aver condotto personalmente il bar ed il ristorante “La Capannina” di Cortina d'Ampezzo” descrivendo tale attività come “un bar e ristorante aperto al pubblico, laddove, al contrario, si tratta di un albergo con servizio bar e ristorante ad uso esclusivo dei clienti interni”. La predetta s.ra ha poi dichiarato agli ispettori di non soggiornare Tes_1 presso la struttura, ma di fare abitualmente rientro presso la propria abitazione, che però si trova in Campania. 2) Nessuno dei lavoratori ascoltati (a eccezione del sig. ) ha dichiarato CP_4 di conoscere la s.ra parallelamente, quest'ultima non è stata in grado di Tes_1 ricordare i nomi dei propri collaboratori (sempre con l'eccezione del sig.
. CP_4 Co
3) Il sig. (assunto dalla in data 11.4.2018 e divenuto CP_4 successivamente direttore generale al posto della , ascoltato dagli Tes_1 ispettori ha reso dichiarazioni in parte incoerenti con quelle rilasciate dalla predetta s.ra Tes_1 Co Lo stesso, inoltre, prima di essere assunto dalla , aveva già provveduto a svolgere i colloqui per l'assunzione di n. 2 lavoratori poi impiegati presso la struttura di Erice: , assunto il 15.3.2018, e , Persona_1 Persona_2 assunto il giorno 11.3.2018.
4) Alcuni lavoratori hanno riferito agli ispettori di essersi recati al colloquio rispondendo ad “annunci che offrivano impiego presso la Uappala Hotels” (ossia il circuito di strutture alberghiere del quale fa parte anche l'hotel baia dei Mulini di Co Erice) “per essere poi assunti dalla ”. Co
5) “La ha fatturato esclusivamente alle citate aziende collegate al circuito UAPPALA HOTELS, configurando praticamente una monocommitenza”.
2 In forza di detti elementi, ravvisato il carattere fittizio dell'appalto di servizi, talune Co condotte ascrivibili all'operato della , che gli ispettori hanno reputato essere strumentali a un abbattimento del costo del lavoro, devono essere riferite alla stessa società utilizzatrice, odierna opponente, la quale avrebbe ricoperto sostanzialmente la posizione di datore di lavoro. In particolare, le condotte riscontrate dagli ispettori che vanno invece riferite alla sono le seguenti: Controparte_1 Co A. “ ha inquadrato gran parte del personale a livelli inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL”. La detta condotta viene riferita a n. 10 lavoratori elencati a pag.
14 del verbale contestato. B. Per due lavoratori, “non sono state retribuite, e contestualmente sottoposte a contribuzione, le giornate e/o ore di assenza non giustificate da ferie, permessi, malattia, cassa integrazione o richieste di aspettativa” Co C. La società , poi, avrebbe “omesso di liquidare, a [n. 5 dipendenti indicati a pag.
15 del verbale] …, le competenze contrattualmente dovute, a fine rapporto di lavoro, in ordine alle ferie maturate e non fruite e ai permessi”. D. Per n. 10 lavoratori, l'imponibile contributivo è stato ridotto facendo figurare come “trasferta Italia” taluni emolumenti della retribuzione. Co E. “la ha liquidato in busta paga importi a titolo di quote integrative di retribuzione” in assenza di richiesta da parte dei lavoratori, quindi, sostengono gli ispettori, “gli importi netti, indebitamente corrisposti ai lavoratori sotto la voce
“Qu.I.R.”, sono stati erogati a titolo retributivo e illecitamente sottratti all'imponibile contributivo, allo scopo di ridurre ulteriormente il costo del lavoro”. F. “Nel LUL della JFB, sono presenti somme corrisposte ai lavoratori a titolo di rimborso spese” (documentate o non documentate), ovvero, a titolo di “premio” che, invece, gli ispettori ritengono da qualificare come vera e propria retribuzione, attesa la mancanza di documentazione giustificativa. G. Gli ispettori hanno individuato pure talune irregolarità concernenti la retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale, posto che il detto straordinario “non è stato valorizzato in busta paga, non sono state applicate le maggiorazioni contrattualmente previste”. H. Con riferimento a n. 13 casi elencati a pag. 18 del verbale di accertamento, le retribuzioni erogate con bonifico avevano a oggetto importi maggiori di quelli indicati nelle buste page per il medesimo periodo. I. Per i lavoratori menzionati nel punto 10 del verbale di accertamento, “gli imponibili dichiarati a fini contributivi, sono ingiustificatamente superiori a quelli previsti dal CCNL applicato”; tale discrepanza, a parere degli ispettori, non è qualificabile come c.d. supeminimo, in quanto “nel LUL vengono proprio evidenziate voci che contrattualmente, per i periodi lavorati, non sono spettanti”. Ad esempio, ter n. 7 lavoratori espressamente menzionati, “a fronte di un solo giorno di lavoro, vengono denunciati imponibili contributivi da 441,00 a 433,00 euro”.
3 La società opponente ha quindi chiesto l'accertamento della regolarità dell'appalto di servizi intercorso con e della insussistenza delle irregolarità contributive da CP ultimo descritte. Ha poi chiesto, in via subordinata, che, nell'ipotesi di accoglimento di una sola delle dette domande, la venga individuata come obbligato in via principale al CP pagamento di quanto dovuto (con conseguente richiesta di manleva).
Prima di entrare nel merito degli addebiti, va ricordato che il più recente orientamento giurisprudenziale, (Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427) attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo:
“a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale
4 può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). Ciò risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073). In estrema sintesi, i verbali redatti in sede ispettiva, nella misura in cui investano fatti storici verificatisi alla presenza degli ispettori, ovvero, attività materiale dagli stessi espletata, fanno piena prova fino a querela di falso. Per quanto concerne i contenuti ulteriori, i detti verbali non hanno valore di prova legale, ma possono comunque costituire piena prova (fino a prova contraria) se il giudice ritiene che il contenuto dei medesimi sia sufficientemente preciso, coerente e connotato dalla puntuale indicazione delle fonti di conoscenza. In presenza di tali requisiti, il giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze dell'istruttoria amministrativa, ferma restando la possibilità per la parte opponente di fornire la prova contraria. Nel caso in cui il verbale non presenti alcuno dei requisiti sopra ricordati, lo stesso ha valore di mero argomento di prova, quindi, l'Ente che ha dedotto la titolarità di un credito è chiamato a dimostrare in modo completo la genesi del proprio diritto.
Per quanto concerne la genuinità dell'appalto di servizi con la : CP
Tanto dalle risultanze acquisite in sede ispettiva quanto dall'istruttoria espletata in seno al presente giudizio, è emerso che la persona fisica che dava direttive al personale impiegato presso la società odierna ricorrente era il sig. . CP_4
Sul punto, si veda quanto verbalizzato dagli stessi ispettori (in particolare, si vedano le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori ascoltati, e altri) Per_3 Per_2 nonché quanto riferito, nel corso del presente procedimento dai lavoratori , Per_1
e In particolare, i questi ultimi hanno dichiarato, facendo espresso Per_4 Per_5 riferimento anche alla posizione della restante parte del personale (quindi, con valore di vera e propria testimonianza) che era il sig. a procedere alle CP_4 assunzioni, a gestire ogni problematica di matrice lavorativa, a rivestire la posizione di punto di riferimento del personale utilizzato da parte della società odierna ricorrente. Giova riportare un estratto delle dichiarazioni del sig. : “punto di Per_1
5 riferimento mio e dei miei colleghi per la stipula dei contratti era … la
CP_4 consegna del contratto di assunzione, la consegna delle buste paga, erano effettuate a me ed ai miei colleghi da . Io ho firmato dinanzi a lui sia il contratto che
CP_4 le buste paga. … per ogni questione relativa al mio rapporto di lavoro dovevo rivolgermi a , era l'unico riferimento sia per me e ritengo pure per i miei
CP_4 colleghi … Le direttive di lavoro ci venivano impartite da ”.
CP_4
Ebbene: il sig. è stato dipendente (dall'aprile 2018) e, poi, anche direttore CP_4 generale della (dal dicembre 2018), come peraltro confermato dallo stesso CP innanzi al Tribunale di Milano, in veste di giudice delegato per la prova. CP_4
Le predette risultanze istruttorie impongono di ravvisare la genuinità dell'appalto di servizi di cui al verbale di accertamento. Infatti, è non vi è alcunché di anomalo ma, anzi, è fisiologico che il personale assunto dalla e utilizzato presso la struttura dell'odierna opponente abbia stipulato il CP contratto di lavoro alla presenza di un soggetto (il che rappresentava la CP_4 società datrice di lavoro. Del pari, il fatto che il detto personale abbia ricevuto proprio da un soggetto riferibile alla (e non alla le buste CP Controparte_1 paga e le direttive datoriali, è espressione del carattere genuino e non simulato del contratto di appalto. Insomma: il fatto che fosse proprio il dipendente e, CP_4 Co poi, direttore generale della , ad essere il punto di riferimento di tutti i lavoratori assunti da tale società conferma l'idea che quest'ultima non fosse affatto una realtà
“fittizia”, come invece sostenuto dagli ispettori. Solitamente, nei casi in cui la ditta appaltatrice rappresenta un mero espediente “di comodo”, privo di una sua concreta operatività, si assiste a una assidua e ingiustificata presenza del soggetto utilizzatore nella gestione dei rapporti lavorativi incardinati dal personale col soggetto appaltatore. In altre parole, secondo l'id quod plerumque accidit, un indice del carattere fittizio dell'appalto è rappresentato dall'espletamento, da parte del committente, di funzioni tipicamente datoriali (come la determinazione dell'importo della retribuzione, la predisposizione del contratto di lavoro, la consegna delle buste paga etc.), accompagnata dall'evanescenza del soggetto datore di lavoro formale. Nel caso di specie, nessuno dei due indici sintomatici è emerso dall'istruttoria: da un lato, la società odierna opponente non ha praticato ingerenze nelle vicende Co lavorative del personale fornito dalla (o, almeno, l non ha allegato né CP_2 provato il contrario); dall'altro lato, quest'ultima, lungi dal disinteressarsi del personale impiegato presso l'utilizzatrice, era ben presente sul luogo di esecuzione dell'appalto, al punto che un suo dipendente (e, poi, il suo direttore generale) è stato da tutti indicato come principale ed effettivo punto di riferimento per le questioni lavorative.
Queste conclusioni non sono scardinate dagli elementi, tutti di matrice fortemente indiziaria, valorizzati invece dagli ispettori. In particolare, concentrando l'attenzione sui soli dati materiali acquisiti (e sorvolando sulle mere valutazioni degli ispettori contenute nel verbale unico di accertamento che non siano suffragate da fatti oggettivi):
6 - Il fatto che il sig. abbia reclutato il personale da impiegare presso la CP_4 odierna opponente prima della sua formale assunzione da parte della non CP può essere sopravvalutato;
da un lato, la discrepanza temporale non è particolarmente significativa (l'assunzione del da parte di risale CP_4 CP all'11.4.2018, mentre le assunzioni di e risalgono Persona_6 Per_2 rispettivamente al 15.3.2018 al 11.3.2018); dall'altro, in tale periodo, non risulta, neppure in via indiziaria, che il sig. lavorasse alle dipendenze della CP_4 odierna opponente (né l' ha fornito la prova contraria). E' quindi plausibile CP_2 Co l'idea che il predetto già avesse intrattenuto un colloquio con la e, sapendo di essere in procinto di essere assunto dalla stessa, si sia attivato sin da subito per reperire il personale da impiegare nel servizio. In alternativa, è pure possibile che il già nel 2017, ricoprisse la CP_4 Co posizione di direttore “di fatto” della , e che la presenza della s.ra (in Tes_1 carica fino al dicembre 2018) fosse meramente fittizia. Seppure fosse questa la situazione di fatto verificatasi, comunque la stessa non sarebbe un indice del carattere “fittizio” dell'appalto intercorso con la odierna opponente. In sostanza, l'eventuale presenza di un amministratore “di fatto” della società appaltatrice non comporta automaticamente il carattere simulato di tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dalla stessa con i committenti. In fin dei conti, gli addebiti per i quali si controverte non riguardano la presenza di un direttore generale “di comodo” al Co vertice della (la s.ra , bensì il carattere fittizio dei rapporti di appalto Tes_1 intrattenuti da quest'ultima con la . CP_1
La prova che deve essere data dall quindi, non deve essere incentrata sul CP_2 carattere evanescente della figura del direttore generale della società appaltatrice, bensì sul mancato espletamento delle attività tipicamente datoriali da parte di quest'ultima e, parallelamente, sullo svolgimento di tali attività ad opera del soggetto utilizzatore. Solo in questo caso si potrebbe ritenere che la presenza della società appaltatrice sia stata meramente apparente e funzionale solo a consentire al soggetto utilizzatore di fruire di prestazioni lavorative senza formalmente assumere il relativo personale, ma comportandosi, di fatto, come datore di lavoro a tutti gli effetti. Co
- Il fatto che la s.ra (direttore generale della dal 2017 al Testimone_1 dicembre 2018) non avesse alcuna dimostrabile esperienza nell'esercizio dell'attività, fosse all'oscuro dell'attività aziendale e non conoscesse i dipendenti della società, non sono dirimenti, come in parte già anticipato. In primo luogo, non è detto che debba essere necessariamente il direttore generale della società datrice di lavoro a provvedere alla materiale gestione del personale somministrato, ben potendo lo stesso delegare altri di tali incombenti. In secondo luogo, a tutto concedere, si può al massimo ritenere che (come detto) la Tes_1 ricoprisse in modo fittizio la posizione di direttore generale (posizione occupata, in realtà, dal sin dal primo momento). Ciò, tuttavia, non rileva ai fini CP_4 dell'oggetto dell'odierno contendere, per le ragioni già esposte.
7 - La circostanza che alcuni lavoratori abbiano riferito agli ispettori di essersi recati al colloquio rispondendo ad annunci che offrivano impiego presso la Uappala Co Hotels, per essere poi assunti dalla , non riveste importanza, se poi, la concreta Co gestione del rapporto, era effettivamente curata dalla e non dalla società Uappala o dalle singole società committenti facenti parte del “circuito”. Nei casi di appalto non genuino, solitamente, il lavoratore viene “adescato” con la promessa di essere assunto dal committente, ma poi stipula il contratto con un soggetto terzo (a lui sconosciuto), per poi trovarsi a lavorare comunque alle dipendenze del primo (committente); in questi casi, cioè, il somministratore, dopo la stipula del contratto, non partecipa più alla gestione del rapporto di lavoro, ma si limita ad erogare la retribuzione e a consegnare le buste paga, senza provvedere più ad alcuna delle incombenze datoriali, che vengono tutte espletate dall'utilizzatore. In sostanza, la presenza dell'appaltatore non ha alcuna ragion d'essere se non quella di impedire che il prestatore d'opera venga assunto direttamente dal committente. Nel caso di specie, però, i lavoratori ascoltati hanno riferito una realtà ben diversa, come detto. Probabilmente è vero che alcuni di costoro ambivano ad essere assunti dalle società del “gruppo” Uappala, e magari è pure vero che siano rimasti delusi quando l'assunzione è avvenuta ad opera di altra società a loro sconosciuta. Tuttavia, il fatto che quest'ultima non si sia “dileguata” dopo l'assunzione, ma abbia effettivamente partecipato, mediante il sig. alla CP_4 gestione dei vari rapporti lavorativi, impone di escludere il carattere fittizio dell'appalto.
- Ancora, la cd. Monocommittenza, che viene menzionata nel verbale di accertamento come indice del carattere fittizio dell'appalto, è più apparente che reale. Infatti, il “circuito” Uappala comprendeva molteplici strutture ubicate in diverse regioni italiane. Considerate le (ridotte) dimensioni della è CP naturale che la stessa abbia potuto espletare il servizio solo per il detto circuito di strutture alberghiere. I lavoratori ascoltati in sede ispettiva, infatti, hanno riferito Co di aver prestato l'attività, alle dipendenze della , presso diverse strutture, dalla Sardegna alla Sicilia, da Capraia fino a Livorno. Quella che viene descritta come una “monocommittenza”, in realtà, è una pluricommittenza, se riferita alle varie Co società facenti parte del circuito. In sintesi, la circostanza che “la ha fatturato esclusivamente alle citate aziende collegate al circuito UAPPALA HOTELS” è tutt'altro che decisiva, a differenza di quanto vorrebbero gli ispettori. Del pari, il Co fatto che “i contratti di fornitura servizi che la ha stipulato con le citate aziende committenti … ricalcano tutte lo stesso schema” non ha valenza neppure indiziaria: è ovvio che, dovendo prestare servizi di una determinata tipologia a più strutture facenti parti del medesimo gruppo, l'appaltatore si sia avvalso dei medesimi modelli.
Dale considerazioni appena svolte si evince l'infondatezza dell'addebito avente a oggetto il preteso carattere fittizio dell'appalto.
8 Per quanto concerne le riferite irregolarità contributive: Le conclusioni sopra raggiunte impongono di ritenere assorbite (quantomeno per il momento, in cui si sta esaminando dolo la questione della responsabilità “diretta” della ) le doglianze inerenti alle irregolarità contributive menzionate CP_1 nel verbale di accertamento. Infatti, posta la genuinità del contratto di appalto di servizi, ed escluso che debba essere il committente a rispondere delle eventuali irregolarità nella gestione del personale impiegato nell'espletamento del servizio (irregolarità ascrivibili piuttosto al datore di lavoro che le ha poste in essere), nessun addebito può essere mosso, per tali ragioni, alla odierna società opponente, in veste di obbligato in via principale. Beninteso: non si tratta di “manlevare” quest'ultima dalla responsabilità, facendo sì che questa ricada su altro soggetto (come invece chiesto in ricorso). Piuttosto, escluso il carattere fittizio dell'appalto, l'obbligazione principale avente a oggetto i contributi non versati e le relative sanzioni non potrà che gravare sulla società datrice di lavoro del personale menzionato nel verbale, che è la . CP
La domanda di “manleva” va quindi rigettata, non avendo l'opponente interesse ad Co ottenere una pronuncia di condanna della al pagamento, nei confronti dell' CP_2 dell'importo in questione.
In ordine alla prima domanda riconvenzionale dell' CP_2
Posto che l' ha chiesto la condanna della società opponente, in veste di CP_2 obbligato in via principale, al pagamento dell'importo indicato nella memoria di costituzione innanzi al tribunale di Terento, e che tale domanda è stata articolata contro la “nella accertanda qualità di effettivo datore di lavoro dei dipendenti CP formalmente dichiarati dalla e da questa dati fittiziamente in appalto di servizi”, Pt_1 escluso il carattere fittizio del rapporto di appalto di servizi per considerazioni sin qui svolte, la domanda riconvenzionale va necessariamente rigettata.
Relativamente alla seconda domanda riconvenzionale: L' per l'ipotesi in cui, come chiesto dalla ricorrente, dovesse essere accertata CP_2
l'assenza del carattere fittizio dell'appalto, ha comunque chiesto la condanna della predetta al pagamento delle somme dovute dalla questa volta come CP obbligato solidale ex art 29 d.lgs 276/2003. L'art. 29 del Dl.gs. 276/2003 stabilisce, infatti, che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore … è obbligato in solido con l'appaltatore, … entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi… nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Ovviamente, l'obbligazione della quale si discorre è solo quella inerente al pagamento dei contributi (€ 85.213,12), dovendosi escludere, per espressa disposizione della disciplina appena riportata, ogni responsabilità dell'odierna
9 ricorrente per le eventuali sanzioni civili, che potranno essere pretese solo dalla CP
.
[...]
Ciò premesso, in assenza di allegazioni di parte ricorrente circa il rispetto del termine di 2 anni menzionato dall'art. 29 sopra riportato, non può che essere accolta la domanda dell'Istituto. Sotto il profilo del quantum, poi, vanno esaminate le ragioni di credito menzionate nel verbale di accertamento (e riepilogate nella prima parte del presente provvedimento, lettere da A a I). A) Sul preteso errato inquadramento dei lavoratori (punto n. 2 del verbale): la contestazione riguarda n. 10 lavoratori meglio indicati nella tabella di pag. 14. In realtà, per 8 di essi, non è chiaro quale sia stato l'elemento istruttorio dal quale è stato rettificato l'inquadramento. In particolare, i predetti lavoratori non sono stati ascoltati (o, quantomeno, agli atti del presente giudizio non risultano depositate le eventuali dichiarazioni rese dai medesimi agli ispettori verbalizzanti). I soli due lavoratori che invece, sono stati ascoltati in sede ispettiva, sono e Entrambi hanno dichiarato che le loro Testimone_2 Testimone_3 mansioni consistevano nell'apparecchiare e sparecchiare i tavoli. Si tratta di mansioni che, in difetto di altre precisazioni, ben possono essere inquadrate nel 6° livello del CCNL turismo e pubblici esercizi (“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”, ad es. commis di sala). Ciò premesso, si deve ritenere ingiustificato l'addebito per quanto concerne il lavoratore (che era già inquadrato nel 6° livello), mentre, per il lavoratore Per_4
(che era inquadrato nel 7° livello e che l' vorrebbe venisse PE CP_2 inquadrato nel 5°) l'addebito è solo parzialmente fondato.
B) Sulle assenze ingiustificate (punto 3 del verbale): L'addebito concerne la posizione di due lavoratori indicati a pag. 14 del verbale di accertamento, i quali si sarebbero assentati complessivamente, senza giustificazione, per 6 ore ( ) e per 73,26 ore ( . Persona_8 Testimone_3
L'addebito, per quanto concerne il , non è stato dimostrato, attesa la Persona_8 mancanza di documentazione (ad es. dichiarazioni dell'interessato) attestante l'effettivo espletamento di attività lavorativa nel periodo conteggiato come assenza ingiustificata. Per quanto riguarda il lo stesso non ha reso, né in sede ispettiva, né in Per_5 sede di interrogatorio ex art. 421 cpc., alcuna dichiarazione dalla quale si possa desumere l'espletamento di attività di lavoro nell'arco di tempo che, nei LUL, è stato registrato come assenza. L'addebito è quindi infondato.
C) In ordine all'omessa retribuzione di ferie e permessi alla fine del rapporto (punto 4 del verbale): L'addebito, che riguarda n. 5 lavoratori indicati a pag. 15 del verbale di accertamento, è fondato. La genesi dei crediti emerge dai LUL, mentre la 10 mancanza di prova documentale (questa volta a carico del datore di lavoro) dell'adempimento delle obbligazioni lascia chiaramente propendere per l'infondatezza dell'opposizione.
D) Sulle trasferte (punto 5 del verbale): L'addebito riguarda n. 10 lavoratori menzionati nella tabella di cui a pag. 16 e s. del verbale di accertamento, per i quali, a parere degli ispettori, il datore di lavoro non ha provato l'effettiva sussistenza di trasferte che potessero giustificare l'erogazione dell'indennità registrata nei LUL. Per altri lavoratori, poi, si contesta il fatto che l'importo dell'indennità è talmente elevato da non risultare compatibile col limite massimo previsto per tale emolumento (€ 46,48 giornalieri). Sotto il primo profilo, l'addebito è infondato: non è il datore di lavoro a dover provare il carattere effettivo delle trasferte, bensì l' a dover provare che il CP_2 lavoratore non ha espletato l'attività al di fuori del Comune in cui è collocata la sua sede di lavoro. Tale prova non è stata fornita. Sotto il secondo aspetto, invece, l'addebito è fondato nei limiti in cui il superamento menzionato dagli ispettori vi è stato.
E) Sul QUiR (punto 6 del verbale): l' contesta, per tutti i lavoratori, l'erogazione in busta paga di importi a titolo CP_2 di “quote integrative di retribuzione” in assenza di richiesta da parte dei lavoratori. I relativi importi sono stati quindi riqualificati come retribuzione e, conseguentemente, è stata conteggiata la contribuzione omessa. L'addebito è fondato: in assenza di prova (a carico del datore di lavoro) della richiesta del dipendente di erogazione del QUiR, il pagamento non può che essere qualificato come retribuzione, quindi, con conseguente genesi dell'obbligazione contributiva corrispondente.
F) Sui rimborsi spese e sui premi (punto 7 del verbale): Per i lavoratori indicati nella tabella di cui a pag. 17 del verbale di accertamento, l' ha ritenuto che le somme erogate a titolo di “rimborso” ovvero di “premio” CP_2 dovessero essere riqualificate come retribuzioni, non vendo la JFB fornito, in sede di accertamento, la documentazione attestante la giustificazione dei pagamenti, come invece richiesto dagli ispettori. Come detto nel punto precedente a proposito del QUiR, , l'onere della prova della giustificazione del rimborso/premio grava sul datore di lavoro che, nel caso di specie, non vi ha ottemperato (né in sede ispettiva, né, attesa la contumacia, nel corso del presente giudizio), quindi, l'addebito, sotto il profilo in esame è fondato.
G) Sul lavoro straordinario (punto 8 del verbale): L' sostiene che, con riferimento al lavoratore , sarebbero state CP_2 Per_1 espletate n. 302 ore di lavoro straordinario non risultanti dalle buste paga. A tali conclusioni l' è pervenuto raffrontando le risultanze dei LUL con le CP_2 dichiarazioni rese dal predetto lavoratore.
11 In sede ispettiva, il predetto ha dichiarato che la propria attività veniva prestata per 6 giorni a settimana, dalle 9,30 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 22,30, ossia, per 48 ore settimanali, mentre dai LUL, risulta retribuito un minor numero di ore. Posto che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori sono sufficientemente dettagliate da fare fede fino a prova contraria (come spiegato dalla giurisprudenza sopra richiamata), si deve ritenere che l'addebito sia fondato.
H) Sulle difformità fra bonifici e buste paga (punto 9 del verbale): Per n. 11 lavoratori (meglio indicati nella tabella di cui a pag. 18 del verbale di accertamento) è stata individuata dagli ispettori una divergenza fra l'importo della retribuzione erogata mediante bonifici, e quella dovuta secondo i cedolini paga. L'esistenza di tali divergenze, in quanto fatto appurato direttamente dagli ispettori, deve dirsi provata fino a querela di falso. In assenza di giustificazioni datoriali, si deve presumere che le somme erogate mediante bonifico fossero correttamente calcolate e che la contribuzione debba essere parametrata sulla base delle medesime, anziché in base ai minori importi registrati nei LUL. Pure sotto questo aspetto, l'addebito è fondato.
I) Sull'erogazione di retribuzioni maggiori rispetto a quelle previste dal CCNL (punto 10 del verbale): l'addebito (che, per quanto attiene al personale impiegato dalla società
[...]
concerne il solo lavoratore IN), non è chiaro. L' sostiene che CP_1 CP_2
“gli imponibili dichiarati a fini contributivi, sono ingiustificatamente superiori a quelli previsti dal CCNL applicato”; tale discrepanza deriva (non dall'erogazione di un c.d. superminimo, bensì dal fatto che) “nel LUL vengono evidenziate voci che contrattualmente, per i periodi lavorati, non sono spettanti”. Gli ispettori procedono a talune esemplificazioni che, però, riguardano dipendenti non impiegati dalla odierna opponente. Non è invece chiaro quale sarebbe l'emolumento retributivo erogato ingiustificatamente in favore del dipendente IN, quindi, non è possibile appurare se, effettivamente, tale emolumento fosse o meno dovuto. L'addebito, in ordine al profilo in esame, non è fondato.
Tracciati, nel modo appena svolto, i confini del debito per omissioni contributive della , si deve ritenere che, in forza del già citato art 29 del D.lgs. 276/03, CP anche la società odierna opponente sia tenuta al pagamento in veste di debitore solidale. Restano ovviamente escluso dal perimetro dell'obbligazione solidale le sanzioni, come stabilisce testualmente la disposizione di cui sopra. Va detto che non è stata esaminata la questione inerente ai riferiti “acconti” menzionata nel punto 1 del verbale di accertamento, dal momento che gli stessi ispettori, a pag. 12 del verbale unico, ammettono che questi “non abbiano una diretta rilevanza contributiva”.
12 Entro i limiti appena tracciati, il ricorso va accolto. La presente decisione, con sentenza non definitiva, investe il solo an della pretesa contributiva, dovendo poi il giudizio proseguire per la quantificazione delle somme dovute dalla società opponente.
PQM
- Accerta l'insussistenza del carattere simulato del contratto di appalto di servizi intercorso fra l'opponente e la , menzionato nel verbale CP unico di accertamento;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda di cui al ricorso, per assenza dell'interesse ad agire in capo alla società ricorrente;
- Rigetta la domanda riconvenzionale avente a oggetto il pagamento in veste di obbligato principale dei contributi e delle sanzioni;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avente a oggetto la responsabilità solidale dell'opponente per la contribuzione omessa, accerta quanto segue (salva successiva quantificazione del debito):
o Dichiara l'infondatezza dell'addebito di cui al punto 2 del verbale unico di accertamento, fatta eccezione per il lavoratore PE
(che avrebbe dovuto essere inquadrato nel 6° livello del CCNL turismo, anziché nel 7° livello);
o Dichiara l'infondatezza dell'addebito di cui al punto n. 3 del verbale di accertamento;
o Dichiara l'infondatezza dell'addebito di cui al punto n. 5 del verbale unico, ad eccezione dei casi per i quali vi è stato il superamento del limite massimo previsto per l'indennità di trasferta (€ 46,48 giornalieri), dovendosi ritenere che, nei limiti del detto Co superamento, ogni indennità di trasferta erogata dalla possa essere qualificata come retribuzione, con conseguente genesi dell'obbligo contributivo;
o Dichiara l'infondatezza dell'addebito di cui al punto n. 10 del verbale di accertamento;
o Dichiara la fondatezza di tutti gli altri addebiti inerenti a irregolarità contributive.
- Rimette, per la prosecuzione del giudizio, a quanto stabilito da apposita ordinanza.
Trapani, 13.5.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Gabriele Verzelli e dall'avv. Nicola Recla e
, C.F. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo e
C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro-tempore, Parte resistente, non costituitasi nel giudizio di riassunzione.
OGGETTO: opposizione ad avviso di accertamento
Decide come da seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, a seguito di declaratoria di incompetenza di altro ufficio previamente adito, la parte odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' e il fallimento della spiegando opposizione CP_2 CP avverso il verbale unico di accertamento n. 2019012403/DDL e della successiva diffida dell' ad adempiere, chiedendo l'accertamento negativo dei fatti accertati CP_2 dagli ispettori.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e CP_2
l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata nella memoria di costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Trento, avente a oggetto la condanna della società ricorrente come obbligato solidale ex art 29 d.lgs 276/2003, al pagamento della contribuzione dovuta e non pagata da oltre accessori come per legge al Pt_1 pagamento di € “85.213,12 oltre somme aggiuntive già maturate alla conclusione del verbale per € 33.844,13”. Sempre in via subordinata, l'Ente ha chiesto la condanna della odierna ricorrente, in via di coobbligato solidale, al pagamento delle somme dovute dalla . CP
Il fallimento della società è rimasto contumace nella presente fase CP processuale.
1 Sul contraddittorio così instaurato, assunte le prove orali ritenute necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il verbale unico di accertamento e notificazione impugnato è scaturito dall'ispezione iniziata il 14.3.2019, dalla quale sarebbe risultato che, per il periodo dal 1/3/2018 al 31/12/2018, la società odierna ricorrente avrebbe impiegato presso la propria struttura alberghiera (hotel Baia dei Mulini di Erice), talune persone assunte formalmente dalla ., ma in realtà alle dipendenze della stessa utilizzatrice. CP
L'Istituto ha dedotto la sussistenza di tale situazione dai seguenti elementi: Co 1) Le indagini nei confronti dell'appaltatrice hanno evidenziato che l'Amministratrice di tale società, s.ra (in carica dal 2017 al Testimone_1 dicembre 2018, che in passato aveva svolto attività di bracciante agricola -dal 10973 al 1980-, e che poi era “scomparsa” dal “panorama contributivo” fino al 15.11.2017, allorché la medesima ha assunto la carico di amministratore e socio Co unico della , società con 127 dipendenti dislocati in varie regioni italiane), ascoltata dagli ispettori, “non ha dato dimostrazione di conoscere la realtà imprenditoriale che avrebbe dovuto gestire”. In particolare, la predetta “ha affermato di aver condotto personalmente il bar ed il ristorante “La Capannina” di Cortina d'Ampezzo” descrivendo tale attività come “un bar e ristorante aperto al pubblico, laddove, al contrario, si tratta di un albergo con servizio bar e ristorante ad uso esclusivo dei clienti interni”. La predetta s.ra ha poi dichiarato agli ispettori di non soggiornare Tes_1 presso la struttura, ma di fare abitualmente rientro presso la propria abitazione, che però si trova in Campania. 2) Nessuno dei lavoratori ascoltati (a eccezione del sig. ) ha dichiarato CP_4 di conoscere la s.ra parallelamente, quest'ultima non è stata in grado di Tes_1 ricordare i nomi dei propri collaboratori (sempre con l'eccezione del sig.
. CP_4 Co
3) Il sig. (assunto dalla in data 11.4.2018 e divenuto CP_4 successivamente direttore generale al posto della , ascoltato dagli Tes_1 ispettori ha reso dichiarazioni in parte incoerenti con quelle rilasciate dalla predetta s.ra Tes_1 Co Lo stesso, inoltre, prima di essere assunto dalla , aveva già provveduto a svolgere i colloqui per l'assunzione di n. 2 lavoratori poi impiegati presso la struttura di Erice: , assunto il 15.3.2018, e , Persona_1 Persona_2 assunto il giorno 11.3.2018.
4) Alcuni lavoratori hanno riferito agli ispettori di essersi recati al colloquio rispondendo ad “annunci che offrivano impiego presso la Uappala Hotels” (ossia il circuito di strutture alberghiere del quale fa parte anche l'hotel baia dei Mulini di Co Erice) “per essere poi assunti dalla ”. Co
5) “La ha fatturato esclusivamente alle citate aziende collegate al circuito UAPPALA HOTELS, configurando praticamente una monocommitenza”.
2 In forza di detti elementi, ravvisato il carattere fittizio dell'appalto di servizi, talune Co condotte ascrivibili all'operato della , che gli ispettori hanno reputato essere strumentali a un abbattimento del costo del lavoro, devono essere riferite alla stessa società utilizzatrice, odierna opponente, la quale avrebbe ricoperto sostanzialmente la posizione di datore di lavoro. In particolare, le condotte riscontrate dagli ispettori che vanno invece riferite alla sono le seguenti: Controparte_1 Co A. “ ha inquadrato gran parte del personale a livelli inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL”. La detta condotta viene riferita a n. 10 lavoratori elencati a pag.
14 del verbale contestato. B. Per due lavoratori, “non sono state retribuite, e contestualmente sottoposte a contribuzione, le giornate e/o ore di assenza non giustificate da ferie, permessi, malattia, cassa integrazione o richieste di aspettativa” Co C. La società , poi, avrebbe “omesso di liquidare, a [n. 5 dipendenti indicati a pag.
15 del verbale] …, le competenze contrattualmente dovute, a fine rapporto di lavoro, in ordine alle ferie maturate e non fruite e ai permessi”. D. Per n. 10 lavoratori, l'imponibile contributivo è stato ridotto facendo figurare come “trasferta Italia” taluni emolumenti della retribuzione. Co E. “la ha liquidato in busta paga importi a titolo di quote integrative di retribuzione” in assenza di richiesta da parte dei lavoratori, quindi, sostengono gli ispettori, “gli importi netti, indebitamente corrisposti ai lavoratori sotto la voce
“Qu.I.R.”, sono stati erogati a titolo retributivo e illecitamente sottratti all'imponibile contributivo, allo scopo di ridurre ulteriormente il costo del lavoro”. F. “Nel LUL della JFB, sono presenti somme corrisposte ai lavoratori a titolo di rimborso spese” (documentate o non documentate), ovvero, a titolo di “premio” che, invece, gli ispettori ritengono da qualificare come vera e propria retribuzione, attesa la mancanza di documentazione giustificativa. G. Gli ispettori hanno individuato pure talune irregolarità concernenti la retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale, posto che il detto straordinario “non è stato valorizzato in busta paga, non sono state applicate le maggiorazioni contrattualmente previste”. H. Con riferimento a n. 13 casi elencati a pag. 18 del verbale di accertamento, le retribuzioni erogate con bonifico avevano a oggetto importi maggiori di quelli indicati nelle buste page per il medesimo periodo. I. Per i lavoratori menzionati nel punto 10 del verbale di accertamento, “gli imponibili dichiarati a fini contributivi, sono ingiustificatamente superiori a quelli previsti dal CCNL applicato”; tale discrepanza, a parere degli ispettori, non è qualificabile come c.d. supeminimo, in quanto “nel LUL vengono proprio evidenziate voci che contrattualmente, per i periodi lavorati, non sono spettanti”. Ad esempio, ter n. 7 lavoratori espressamente menzionati, “a fronte di un solo giorno di lavoro, vengono denunciati imponibili contributivi da 441,00 a 433,00 euro”.
3 La società opponente ha quindi chiesto l'accertamento della regolarità dell'appalto di servizi intercorso con e della insussistenza delle irregolarità contributive da CP ultimo descritte. Ha poi chiesto, in via subordinata, che, nell'ipotesi di accoglimento di una sola delle dette domande, la venga individuata come obbligato in via principale al CP pagamento di quanto dovuto (con conseguente richiesta di manleva).
Prima di entrare nel merito degli addebiti, va ricordato che il più recente orientamento giurisprudenziale, (Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427) attribuisce al verbale ispettivo un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità a seconda dei fatti che ne costituiscono oggetto, attribuendo:
“a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005)”. E più in particolare, “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L. sentenza n. 15073 del 6.6.2008; sez. L. sentenza n. 3525 del 22.2.2005), il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale
4 può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427). Ciò risulta ulteriormente avvalorato dalla considerazione che, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede giudiziaria, come sempre ritenuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 23229/04), possa attribuirsi maggiore rilevanza ed attendibilità alle prime perché rese con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. Secondo il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ritenersi ormai pacifico, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono quindi costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 09.11.2010, n.22743; 02.10.2008, n.24416; 14.04.2008, n.9812; 06.06.2008, n.15073). In estrema sintesi, i verbali redatti in sede ispettiva, nella misura in cui investano fatti storici verificatisi alla presenza degli ispettori, ovvero, attività materiale dagli stessi espletata, fanno piena prova fino a querela di falso. Per quanto concerne i contenuti ulteriori, i detti verbali non hanno valore di prova legale, ma possono comunque costituire piena prova (fino a prova contraria) se il giudice ritiene che il contenuto dei medesimi sia sufficientemente preciso, coerente e connotato dalla puntuale indicazione delle fonti di conoscenza. In presenza di tali requisiti, il giudice può fondare il proprio convincimento sulle risultanze dell'istruttoria amministrativa, ferma restando la possibilità per la parte opponente di fornire la prova contraria. Nel caso in cui il verbale non presenti alcuno dei requisiti sopra ricordati, lo stesso ha valore di mero argomento di prova, quindi, l'Ente che ha dedotto la titolarità di un credito è chiamato a dimostrare in modo completo la genesi del proprio diritto.
Per quanto concerne la genuinità dell'appalto di servizi con la : CP
Tanto dalle risultanze acquisite in sede ispettiva quanto dall'istruttoria espletata in seno al presente giudizio, è emerso che la persona fisica che dava direttive al personale impiegato presso la società odierna ricorrente era il sig. . CP_4
Sul punto, si veda quanto verbalizzato dagli stessi ispettori (in particolare, si vedano le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori ascoltati, e altri) Per_3 Per_2 nonché quanto riferito, nel corso del presente procedimento dai lavoratori , Per_1
e In particolare, i questi ultimi hanno dichiarato, facendo espresso Per_4 Per_5 riferimento anche alla posizione della restante parte del personale (quindi, con valore di vera e propria testimonianza) che era il sig. a procedere alle CP_4 assunzioni, a gestire ogni problematica di matrice lavorativa, a rivestire la posizione di punto di riferimento del personale utilizzato da parte della società odierna ricorrente. Giova riportare un estratto delle dichiarazioni del sig. : “punto di Per_1
5 riferimento mio e dei miei colleghi per la stipula dei contratti era … la
CP_4 consegna del contratto di assunzione, la consegna delle buste paga, erano effettuate a me ed ai miei colleghi da . Io ho firmato dinanzi a lui sia il contratto che
CP_4 le buste paga. … per ogni questione relativa al mio rapporto di lavoro dovevo rivolgermi a , era l'unico riferimento sia per me e ritengo pure per i miei
CP_4 colleghi … Le direttive di lavoro ci venivano impartite da ”.
CP_4
Ebbene: il sig. è stato dipendente (dall'aprile 2018) e, poi, anche direttore CP_4 generale della (dal dicembre 2018), come peraltro confermato dallo stesso CP innanzi al Tribunale di Milano, in veste di giudice delegato per la prova. CP_4
Le predette risultanze istruttorie impongono di ravvisare la genuinità dell'appalto di servizi di cui al verbale di accertamento. Infatti, è non vi è alcunché di anomalo ma, anzi, è fisiologico che il personale assunto dalla e utilizzato presso la struttura dell'odierna opponente abbia stipulato il CP contratto di lavoro alla presenza di un soggetto (il che rappresentava la CP_4 società datrice di lavoro. Del pari, il fatto che il detto personale abbia ricevuto proprio da un soggetto riferibile alla (e non alla le buste CP Controparte_1 paga e le direttive datoriali, è espressione del carattere genuino e non simulato del contratto di appalto. Insomma: il fatto che fosse proprio il dipendente e, CP_4 Co poi, direttore generale della , ad essere il punto di riferimento di tutti i lavoratori assunti da tale società conferma l'idea che quest'ultima non fosse affatto una realtà
“fittizia”, come invece sostenuto dagli ispettori. Solitamente, nei casi in cui la ditta appaltatrice rappresenta un mero espediente “di comodo”, privo di una sua concreta operatività, si assiste a una assidua e ingiustificata presenza del soggetto utilizzatore nella gestione dei rapporti lavorativi incardinati dal personale col soggetto appaltatore. In altre parole, secondo l'id quod plerumque accidit, un indice del carattere fittizio dell'appalto è rappresentato dall'espletamento, da parte del committente, di funzioni tipicamente datoriali (come la determinazione dell'importo della retribuzione, la predisposizione del contratto di lavoro, la consegna delle buste paga etc.), accompagnata dall'evanescenza del soggetto datore di lavoro formale. Nel caso di specie, nessuno dei due indici sintomatici è emerso dall'istruttoria: da un lato, la società odierna opponente non ha praticato ingerenze nelle vicende Co lavorative del personale fornito dalla (o, almeno, l non ha allegato né CP_2 provato il contrario); dall'altro lato, quest'ultima, lungi dal disinteressarsi del personale impiegato presso l'utilizzatrice, era ben presente sul luogo di esecuzione dell'appalto, al punto che un suo dipendente (e, poi, il suo direttore generale) è stato da tutti indicato come principale ed effettivo punto di riferimento per le questioni lavorative.
Queste conclusioni non sono scardinate dagli elementi, tutti di matrice fortemente indiziaria, valorizzati invece dagli ispettori. In particolare, concentrando l'attenzione sui soli dati materiali acquisiti (e sorvolando sulle mere valutazioni degli ispettori contenute nel verbale unico di accertamento che non siano suffragate da fatti oggettivi):
6 - Il fatto che il sig. abbia reclutato il personale da impiegare presso la CP_4 odierna opponente prima della sua formale assunzione da parte della non CP può essere sopravvalutato;
da un lato, la discrepanza temporale non è particolarmente significativa (l'assunzione del da parte di risale CP_4 CP all'11.4.2018, mentre le assunzioni di e risalgono Persona_6 Per_2 rispettivamente al 15.3.2018 al 11.3.2018); dall'altro, in tale periodo, non risulta, neppure in via indiziaria, che il sig. lavorasse alle dipendenze della CP_4 odierna opponente (né l' ha fornito la prova contraria). E' quindi plausibile CP_2 Co l'idea che il predetto già avesse intrattenuto un colloquio con la e, sapendo di essere in procinto di essere assunto dalla stessa, si sia attivato sin da subito per reperire il personale da impiegare nel servizio. In alternativa, è pure possibile che il già nel 2017, ricoprisse la CP_4 Co posizione di direttore “di fatto” della , e che la presenza della s.ra (in Tes_1 carica fino al dicembre 2018) fosse meramente fittizia. Seppure fosse questa la situazione di fatto verificatasi, comunque la stessa non sarebbe un indice del carattere “fittizio” dell'appalto intercorso con la odierna opponente. In sostanza, l'eventuale presenza di un amministratore “di fatto” della società appaltatrice non comporta automaticamente il carattere simulato di tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dalla stessa con i committenti. In fin dei conti, gli addebiti per i quali si controverte non riguardano la presenza di un direttore generale “di comodo” al Co vertice della (la s.ra , bensì il carattere fittizio dei rapporti di appalto Tes_1 intrattenuti da quest'ultima con la . CP_1
La prova che deve essere data dall quindi, non deve essere incentrata sul CP_2 carattere evanescente della figura del direttore generale della società appaltatrice, bensì sul mancato espletamento delle attività tipicamente datoriali da parte di quest'ultima e, parallelamente, sullo svolgimento di tali attività ad opera del soggetto utilizzatore. Solo in questo caso si potrebbe ritenere che la presenza della società appaltatrice sia stata meramente apparente e funzionale solo a consentire al soggetto utilizzatore di fruire di prestazioni lavorative senza formalmente assumere il relativo personale, ma comportandosi, di fatto, come datore di lavoro a tutti gli effetti. Co
- Il fatto che la s.ra (direttore generale della dal 2017 al Testimone_1 dicembre 2018) non avesse alcuna dimostrabile esperienza nell'esercizio dell'attività, fosse all'oscuro dell'attività aziendale e non conoscesse i dipendenti della società, non sono dirimenti, come in parte già anticipato. In primo luogo, non è detto che debba essere necessariamente il direttore generale della società datrice di lavoro a provvedere alla materiale gestione del personale somministrato, ben potendo lo stesso delegare altri di tali incombenti. In secondo luogo, a tutto concedere, si può al massimo ritenere che (come detto) la Tes_1 ricoprisse in modo fittizio la posizione di direttore generale (posizione occupata, in realtà, dal sin dal primo momento). Ciò, tuttavia, non rileva ai fini CP_4 dell'oggetto dell'odierno contendere, per le ragioni già esposte.
7 - La circostanza che alcuni lavoratori abbiano riferito agli ispettori di essersi recati al colloquio rispondendo ad annunci che offrivano impiego presso la Uappala Co Hotels, per essere poi assunti dalla , non riveste importanza, se poi, la concreta Co gestione del rapporto, era effettivamente curata dalla e non dalla società Uappala o dalle singole società committenti facenti parte del “circuito”. Nei casi di appalto non genuino, solitamente, il lavoratore viene “adescato” con la promessa di essere assunto dal committente, ma poi stipula il contratto con un soggetto terzo (a lui sconosciuto), per poi trovarsi a lavorare comunque alle dipendenze del primo (committente); in questi casi, cioè, il somministratore, dopo la stipula del contratto, non partecipa più alla gestione del rapporto di lavoro, ma si limita ad erogare la retribuzione e a consegnare le buste paga, senza provvedere più ad alcuna delle incombenze datoriali, che vengono tutte espletate dall'utilizzatore. In sostanza, la presenza dell'appaltatore non ha alcuna ragion d'essere se non quella di impedire che il prestatore d'opera venga assunto direttamente dal committente. Nel caso di specie, però, i lavoratori ascoltati hanno riferito una realtà ben diversa, come detto. Probabilmente è vero che alcuni di costoro ambivano ad essere assunti dalle società del “gruppo” Uappala, e magari è pure vero che siano rimasti delusi quando l'assunzione è avvenuta ad opera di altra società a loro sconosciuta. Tuttavia, il fatto che quest'ultima non si sia “dileguata” dopo l'assunzione, ma abbia effettivamente partecipato, mediante il sig. alla CP_4 gestione dei vari rapporti lavorativi, impone di escludere il carattere fittizio dell'appalto.
- Ancora, la cd. Monocommittenza, che viene menzionata nel verbale di accertamento come indice del carattere fittizio dell'appalto, è più apparente che reale. Infatti, il “circuito” Uappala comprendeva molteplici strutture ubicate in diverse regioni italiane. Considerate le (ridotte) dimensioni della è CP naturale che la stessa abbia potuto espletare il servizio solo per il detto circuito di strutture alberghiere. I lavoratori ascoltati in sede ispettiva, infatti, hanno riferito Co di aver prestato l'attività, alle dipendenze della , presso diverse strutture, dalla Sardegna alla Sicilia, da Capraia fino a Livorno. Quella che viene descritta come una “monocommittenza”, in realtà, è una pluricommittenza, se riferita alle varie Co società facenti parte del circuito. In sintesi, la circostanza che “la ha fatturato esclusivamente alle citate aziende collegate al circuito UAPPALA HOTELS” è tutt'altro che decisiva, a differenza di quanto vorrebbero gli ispettori. Del pari, il Co fatto che “i contratti di fornitura servizi che la ha stipulato con le citate aziende committenti … ricalcano tutte lo stesso schema” non ha valenza neppure indiziaria: è ovvio che, dovendo prestare servizi di una determinata tipologia a più strutture facenti parti del medesimo gruppo, l'appaltatore si sia avvalso dei medesimi modelli.
Dale considerazioni appena svolte si evince l'infondatezza dell'addebito avente a oggetto il preteso carattere fittizio dell'appalto.
8 Per quanto concerne le riferite irregolarità contributive: Le conclusioni sopra raggiunte impongono di ritenere assorbite (quantomeno per il momento, in cui si sta esaminando dolo la questione della responsabilità “diretta” della ) le doglianze inerenti alle irregolarità contributive menzionate CP_1 nel verbale di accertamento. Infatti, posta la genuinità del contratto di appalto di servizi, ed escluso che debba essere il committente a rispondere delle eventuali irregolarità nella gestione del personale impiegato nell'espletamento del servizio (irregolarità ascrivibili piuttosto al datore di lavoro che le ha poste in essere), nessun addebito può essere mosso, per tali ragioni, alla odierna società opponente, in veste di obbligato in via principale. Beninteso: non si tratta di “manlevare” quest'ultima dalla responsabilità, facendo sì che questa ricada su altro soggetto (come invece chiesto in ricorso). Piuttosto, escluso il carattere fittizio dell'appalto, l'obbligazione principale avente a oggetto i contributi non versati e le relative sanzioni non potrà che gravare sulla società datrice di lavoro del personale menzionato nel verbale, che è la . CP
La domanda di “manleva” va quindi rigettata, non avendo l'opponente interesse ad Co ottenere una pronuncia di condanna della al pagamento, nei confronti dell' CP_2 dell'importo in questione.
In ordine alla prima domanda riconvenzionale dell' CP_2
Posto che l' ha chiesto la condanna della società opponente, in veste di CP_2 obbligato in via principale, al pagamento dell'importo indicato nella memoria di costituzione innanzi al tribunale di Terento, e che tale domanda è stata articolata contro la “nella accertanda qualità di effettivo datore di lavoro dei dipendenti CP formalmente dichiarati dalla e da questa dati fittiziamente in appalto di servizi”, Pt_1 escluso il carattere fittizio del rapporto di appalto di servizi per considerazioni sin qui svolte, la domanda riconvenzionale va necessariamente rigettata.
Relativamente alla seconda domanda riconvenzionale: L' per l'ipotesi in cui, come chiesto dalla ricorrente, dovesse essere accertata CP_2
l'assenza del carattere fittizio dell'appalto, ha comunque chiesto la condanna della predetta al pagamento delle somme dovute dalla questa volta come CP obbligato solidale ex art 29 d.lgs 276/2003. L'art. 29 del Dl.gs. 276/2003 stabilisce, infatti, che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore … è obbligato in solido con l'appaltatore, … entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi… nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Ovviamente, l'obbligazione della quale si discorre è solo quella inerente al pagamento dei contributi (€ 85.213,12), dovendosi escludere, per espressa disposizione della disciplina appena riportata, ogni responsabilità dell'odierna
9 ricorrente per le eventuali sanzioni civili, che potranno essere pretese solo dalla CP
.
[...]
Ciò premesso, in assenza di allegazioni di parte ricorrente circa il rispetto del termine di 2 anni menzionato dall'art. 29 sopra riportato, non può che essere accolta la domanda dell'Istituto. Sotto il profilo del quantum, poi, vanno esaminate le ragioni di credito menzionate nel verbale di accertamento (e riepilogate nella prima parte del presente provvedimento, lettere da A a I). A) Sul preteso errato inquadramento dei lavoratori (punto n. 2 del verbale): la contestazione riguarda n. 10 lavoratori meglio indicati nella tabella di pag. 14. In realtà, per 8 di essi, non è chiaro quale sia stato l'elemento istruttorio dal quale è stato rettificato l'inquadramento. In particolare, i predetti lavoratori non sono stati ascoltati (o, quantomeno, agli atti del presente giudizio non risultano depositate le eventuali dichiarazioni rese dai medesimi agli ispettori verbalizzanti). I soli due lavoratori che invece, sono stati ascoltati in sede ispettiva, sono e Entrambi hanno dichiarato che le loro Testimone_2 Testimone_3 mansioni consistevano nell'apparecchiare e sparecchiare i tavoli. Si tratta di mansioni che, in difetto di altre precisazioni, ben possono essere inquadrate nel 6° livello del CCNL turismo e pubblici esercizi (“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”, ad es. commis di sala). Ciò premesso, si deve ritenere ingiustificato l'addebito per quanto concerne il lavoratore (che era già inquadrato nel 6° livello), mentre, per il lavoratore Per_4
(che era inquadrato nel 7° livello e che l' vorrebbe venisse PE CP_2 inquadrato nel 5°) l'addebito è solo parzialmente fondato.
B) Sulle assenze ingiustificate (punto 3 del verbale): L'addebito concerne la posizione di due lavoratori indicati a pag. 14 del verbale di accertamento, i quali si sarebbero assentati complessivamente, senza giustificazione, per 6 ore ( ) e per 73,26 ore ( . Persona_8 Testimone_3
L'addebito, per quanto concerne il , non è stato dimostrato, attesa la Persona_8 mancanza di documentazione (ad es. dichiarazioni dell'interessato) attestante l'effettivo espletamento di attività lavorativa nel periodo conteggiato come assenza ingiustificata. Per quanto riguarda il lo stesso non ha reso, né in sede ispettiva, né in Per_5 sede di interrogatorio ex art. 421 cpc., alcuna dichiarazione dalla quale si possa desumere l'espletamento di attività di lavoro nell'arco di tempo che, nei LUL, è stato registrato come assenza. L'addebito è quindi infondato.
C) In ordine all'omessa retribuzione di ferie e permessi alla fine del rapporto (punto 4 del verbale): L'addebito, che riguarda n. 5 lavoratori indicati a pag. 15 del verbale di accertamento, è fondato. La genesi dei crediti emerge dai LUL, mentre la 10 mancanza di prova documentale (questa volta a carico del datore di lavoro) dell'adempimento delle obbligazioni lascia chiaramente propendere per l'infondatezza dell'opposizione.
D) Sulle trasferte (punto 5 del verbale): L'addebito riguarda n. 10 lavoratori menzionati nella tabella di cui a pag. 16 e s. del verbale di accertamento, per i quali, a parere degli ispettori, il datore di lavoro non ha provato l'effettiva sussistenza di trasferte che potessero giustificare l'erogazione dell'indennità registrata nei LUL. Per altri lavoratori, poi, si contesta il fatto che l'importo dell'indennità è talmente elevato da non risultare compatibile col limite massimo previsto per tale emolumento (€ 46,48 giornalieri). Sotto il primo profilo, l'addebito è infondato: non è il datore di lavoro a dover provare il carattere effettivo delle trasferte, bensì l' a dover provare che il CP_2 lavoratore non ha espletato l'attività al di fuori del Comune in cui è collocata la sua sede di lavoro. Tale prova non è stata fornita. Sotto il secondo aspetto, invece, l'addebito è fondato nei limiti in cui il superamento menzionato dagli ispettori vi è stato.
E) Sul QUiR (punto 6 del verbale): l' contesta, per tutti i lavoratori, l'erogazione in busta paga di importi a titolo CP_2 di “quote integrative di retribuzione” in assenza di richiesta da parte dei lavoratori. I relativi importi sono stati quindi riqualificati come retribuzione e, conseguentemente, è stata conteggiata la contribuzione omessa. L'addebito è fondato: in assenza di prova (a carico del datore di lavoro) della richiesta del dipendente di erogazione del QUiR, il pagamento non può che essere qualificato come retribuzione, quindi, con conseguente genesi dell'obbligazione contributiva corrispondente.
F) Sui rimborsi spese e sui premi (punto 7 del verbale): Per i lavoratori indicati nella tabella di cui a pag. 17 del verbale di accertamento, l' ha ritenuto che le somme erogate a titolo di “rimborso” ovvero di “premio” CP_2 dovessero essere riqualificate come retribuzioni, non vendo la JFB fornito, in sede di accertamento, la documentazione attestante la giustificazione dei pagamenti, come invece richiesto dagli ispettori. Come detto nel punto precedente a proposito del QUiR, , l'onere della prova della giustificazione del rimborso/premio grava sul datore di lavoro che, nel caso di specie, non vi ha ottemperato (né in sede ispettiva, né, attesa la contumacia, nel corso del presente giudizio), quindi, l'addebito, sotto il profilo in esame è fondato.
G) Sul lavoro straordinario (punto 8 del verbale): L' sostiene che, con riferimento al lavoratore , sarebbero state CP_2 Per_1 espletate n. 302 ore di lavoro straordinario non risultanti dalle buste paga. A tali conclusioni l' è pervenuto raffrontando le risultanze dei LUL con le CP_2 dichiarazioni rese dal predetto lavoratore.
11 In sede ispettiva, il predetto ha dichiarato che la propria attività veniva prestata per 6 giorni a settimana, dalle 9,30 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 22,30, ossia, per 48 ore settimanali, mentre dai LUL, risulta retribuito un minor numero di ore. Posto che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori sono sufficientemente dettagliate da fare fede fino a prova contraria (come spiegato dalla giurisprudenza sopra richiamata), si deve ritenere che l'addebito sia fondato.
H) Sulle difformità fra bonifici e buste paga (punto 9 del verbale): Per n. 11 lavoratori (meglio indicati nella tabella di cui a pag. 18 del verbale di accertamento) è stata individuata dagli ispettori una divergenza fra l'importo della retribuzione erogata mediante bonifici, e quella dovuta secondo i cedolini paga. L'esistenza di tali divergenze, in quanto fatto appurato direttamente dagli ispettori, deve dirsi provata fino a querela di falso. In assenza di giustificazioni datoriali, si deve presumere che le somme erogate mediante bonifico fossero correttamente calcolate e che la contribuzione debba essere parametrata sulla base delle medesime, anziché in base ai minori importi registrati nei LUL. Pure sotto questo aspetto, l'addebito è fondato.
I) Sull'erogazione di retribuzioni maggiori rispetto a quelle previste dal CCNL (punto 10 del verbale): l'addebito (che, per quanto attiene al personale impiegato dalla società
[...]
concerne il solo lavoratore IN), non è chiaro. L' sostiene che CP_1 CP_2
“gli imponibili dichiarati a fini contributivi, sono ingiustificatamente superiori a quelli previsti dal CCNL applicato”; tale discrepanza deriva (non dall'erogazione di un c.d. superminimo, bensì dal fatto che) “nel LUL vengono evidenziate voci che contrattualmente, per i periodi lavorati, non sono spettanti”. Gli ispettori procedono a talune esemplificazioni che, però, riguardano dipendenti non impiegati dalla odierna opponente. Non è invece chiaro quale sarebbe l'emolumento retributivo erogato ingiustificatamente in favore del dipendente IN, quindi, non è possibile appurare se, effettivamente, tale emolumento fosse o meno dovuto. L'addebito, in ordine al profilo in esame, non è fondato.
Tracciati, nel modo appena svolto, i confini del debito per omissioni contributive della , si deve ritenere che, in forza del già citato art 29 del D.lgs. 276/03, CP anche la società odierna opponente sia tenuta al pagamento in veste di debitore solidale. Restano ovviamente escluso dal perimetro dell'obbligazione solidale le sanzioni, come stabilisce testualmente la disposizione di cui sopra. Va detto che non è stata esaminata la questione inerente ai riferiti “acconti” menzionata nel punto 1 del verbale di accertamento, dal momento che gli stessi ispettori, a pag. 12 del verbale unico, ammettono che questi “non abbiano una diretta rilevanza contributiva”.
12 Entro i limiti appena tracciati, il ricorso va accolto. La presente decisione, con sentenza non definitiva, investe il solo an della pretesa contributiva, dovendo poi il giudizio proseguire per la quantificazione delle somme dovute dalla società opponente.
PQM
- Accerta l'insussistenza del carattere simulato del contratto di appalto di servizi intercorso fra l'opponente e la , menzionato nel verbale CP unico di accertamento;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda di cui al ricorso, per assenza dell'interesse ad agire in capo alla società ricorrente;
- Rigetta la domanda riconvenzionale avente a oggetto il pagamento in veste di obbligato principale dei contributi e delle sanzioni;
- In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avente a oggetto la responsabilità solidale dell'opponente per la contribuzione omessa, accerta quanto segue (salva successiva quantificazione del debito):
o Dichiara l'infondatezza dell'addebito di cui al punto 2 del verbale unico di accertamento, fatta eccezione per il lavoratore PE
(che avrebbe dovuto essere inquadrato nel 6° livello del CCNL turismo, anziché nel 7° livello);
o Dichiara l'infondatezza dell'addebito di cui al punto n. 3 del verbale di accertamento;
o Dichiara l'infondatezza dell'addebito di cui al punto n. 5 del verbale unico, ad eccezione dei casi per i quali vi è stato il superamento del limite massimo previsto per l'indennità di trasferta (€ 46,48 giornalieri), dovendosi ritenere che, nei limiti del detto Co superamento, ogni indennità di trasferta erogata dalla possa essere qualificata come retribuzione, con conseguente genesi dell'obbligo contributivo;
o Dichiara l'infondatezza dell'addebito di cui al punto n. 10 del verbale di accertamento;
o Dichiara la fondatezza di tutti gli altri addebiti inerenti a irregolarità contributive.
- Rimette, per la prosecuzione del giudizio, a quanto stabilito da apposita ordinanza.
Trapani, 13.5.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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