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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 540/2024 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. NI Di ST (C.F.
[...] P.IVA_1 [...]
) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Domenico Controparte_1 C.F._2
OC (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
*
Oggi 12 novembre 2025, alle ore 12,28 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. Beatrice Matteini in sostituzione di NI Di ST Per parte appellata: l'avv. Domenico OC
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
pagina 1 di 11 Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 540/2024 promossa da: in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. NI Di ST (C.F.
[...] P.IVA_1 [...]
) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Domenico Controparte_1 C.F._2
OC (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
avverso la sentenza n. 3281/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09.11.2023
CONCLUSIONI pagina 2 di 11 In data 12.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: A) in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della impugnata sentenza, rigettare ogni domanda proposta dall'appellata in danno della comparente, perché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
B) in subordine, ridurre nei limiti di quanto effettivamente provato dall'appellata, l'entità del danno dalla stessa patito per effetto dell'inadempimento ascritto alla comparente;
C) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito. Si offrono in comunicazione gli atti e documenti indicati in foliario. Ai sensi della Legge n. 488/99, si dichiara ai fini del contributo unificato che il valore del presente procedimento è di € 8.806,13. Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: a) rigettare l'impugnazione proposta da in quanto totalmente infondata, con Parte_1 conseguente integrale conferma della sentenza n. 3281/2023, resa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09.11.2023; b) in subordine, si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado e non ammesse, che qui di seguito si trascrivono: b.1) si chiede ammettersi prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: D.C.V. che nel gennaio 2021, a seguito di controlli effettuati anche presso un'officina meccanica incaricata, è emerso che detta autovettura (Fiat 500 Abarth 595 targata GC729SW) – prima della consegna alla sig.ra - aveva subito un CP_1 incidente, con conseguenti danni anche alle parti meccaniche. Sul predetto capitolo di prova si indica quale testimone il IG. residente a [...]. b.2) Solo Testimone_1 per mero scrupolo, visto il contenuto della già citata perizia giurata a firma del tecnico perito industriale (cfr. doc. 13 fasc. di primo grado) che – come detto – non è neppure Persona_1 stata contestata da controparte, laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello lo ritenesse opportuno, si reitera la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio al fine di: i) accertare l'esistenza e l'entità dei vizi e danni di cui in narrativa sulla vettura Fiat 500 Abarth targata GC729SW, nonché la loro riferibilità a data precedente al 14.12.2020 (data di consegna della vettura alla IG.ra ; ii) CP_1 quantificare i costi di riparazione e ripristino dei vizi e danni di cui sopra e/o, comunque, la loro incidenza economica sul valore della vettura, ai fini della domanda di riduzione del prezzo;
iii) quantificare il danno consistente nella mancata disponibilità della vettura de qua dal momento della consegna (14.12.2020) fino alla effettuazione delle riparazioni eseguite dall'attrice IG.ra per renderla marciante ed utilizzabile (05.10.2021). Si precisa a tale proposito che, per CP_1 quanto occorrer possa, i pezzi sostituiti dall'officina incaricata dalla IG.ra sono ancora a CP_1 disposizione per essere visionati dal consulente tecnico che dovesse essere nominato. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora Parte_1 innanzi, per brevità, ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte d'Appello, Parte_1
proponendo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. Controparte_1
3281/2022, pubblicata il 09.11.2023, che, in parziale accoglimento delle domande da quest'ultima proposte, aveva condannato al pagamento della somma di € 8.806,13, oltre Parte_1 interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché alla refusione delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – aveva convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1 Parte_1
- di aver acquistato dalla società convenuta, per il corrispettivo di € 15.500,00, la vettura, di seconda mano, Fiat 500 Abarth 595, targata GC729SW, consegnata il 14.12.2020; pagina 3 di 11 - di avere, subito dopo la consegna, constatato la presenza di vizi e danni, fra i quali, una ammaccatura sulla “minigonna” laterale, la rottura dell'antenna dell'impianto radio-satellitare e la rottura del serbatoio dell'acqua lavacristallo;
- di aver immediatamente comunicato al venditore la presenza di detti vizi e danni;
- di aver appurato, all'esito di più approfonditi controlli presso un'officina meccanica, che detta vettura - certificata dal venditore come mai incidentata - aveva invece subito rilevanti danni anche alle parti meccaniche, a seguito di un sinistro all'esito del quale era finita fuori strada, su di un fondo sterrato;
- di aver immediatamente denunciato anche detta situazione, documentata con fotografie relative ai danni riscontrati, alla , nella persona di - che dall'inizio si era Parte_1 Persona_2 occupato della vendita - il quale aveva riconosciuto l'esistenza di tutte le predette problematiche e si era espressamente impegnato a risolverle;
- che a dispetto delle rassicurazioni iniziali, la venditrice non aveva provveduto alla risoluzione del problema, né tantomeno al risarcimento dei danni, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
Concludeva, quindi, chiedendo di: “A) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...] per l'esistenza dei vizi e la mancanza delle qualità promesse al Parte_1 momento dell'acquisto in relazione alla vettura Fiat 500 Abarth targata GC729SW, venduta alla
IG.ra B) conseguentemente, condannare la - Controparte_1 Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1492 cod. civ. nonché della normativa in materia di garanzia per la vendita di autoveicoli, ivi comprese le disposizioni previste dal D.Lgs. 206/2005 e succ. mod.
(“Codice del consumo”), e, dunque, a titolo di riduzione del prezzo versato per l'acquisto - a restituire alla IG.ra la somma di Euro 8.806,13.=, pari ai costi di riparazione e ripristino CP_1 della vettura de qua di cui alla stima contenuta nella perizia giurata del perito (doc. 13 Per_1 cit.), ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
C) condannare altresì la
[...]
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1494 cod. civ. nonché della normativa Parte_1 in materia di garanzia per la vendita di autoveicoli, ivi comprese le disposizioni previste dal D.Lgs.
206/2005 e succ. mod. (“Codice del consumo”) - al risarcimento, in favore della IG.ra CP_1
del danno consistente nella mancata disponibilità della vettura de qua dal momento
[...] della consegna (14.12.2020) fino alla effettuazione delle riparazioni eseguite dall'attrice per renderla marciante ed utilizzabile (05.10.2021), nella misura di Euro 5.000,00.=, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 4 di 11 1.2. – Non si costituiva in giudizio “ e, sulla regolarità della notifica, ne veniva Parte_1 dichiarata la contumacia.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) risultavano provate le seguenti circostanze: a) la aveva acquistato presso la CP_1 Pt_1
per il corrispettivo di € 15.500,00, l'autovettura, di seconda mano, Fiat 500 Abarth 595
[...] targata GC729SW, che le era stata consegnata in data 14.12.2020; b) fin dalla consegna l'acquirente aveva appurato e denunciato l'esistenza di vizi, che erano stati successivamente riconosciuti anche dalla società venditrice, come dimostrato dalle trascrizioni dei messaggi whatsapp scambiati fra le parti;
c) a seguito di un'ulteriore verifica presso un'officina meccanica era emerso che l' autovettura aveva subito danni anche alle parti meccaniche a causa di un sinistro, mai dichiarato dal venditore durante le trattative;
d) parte attrice aveva denunciato al venditore anche tali ulteriori danni e pure in questo caso “ ” si era dichiarata disposta Parte_1 ad eseguire le relative riparazioni a suo carico, senza, tuttavia, adempiere a quanto promesso;
(-) ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 206/2005, grava sul venditore l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, alla descrizione fatta dallo stesso venditore, ovvero beni in cui siano presenti le qualità presentate al consumatore come campione o modello;
(-) tale conformità difettava nel caso di specie, avendo il venditore omesso di render nota all'acquirente la sussistenza di danni da sinistro ed avendo effettuato una descrizione del mezzo non conforme alla sua reale condizione;
(-) i danni, il cui risarcimento doveva essere riconosciuto all'attrice, anche a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c., ammontavano ad € 8.806,13, come da perizia giurata dalla stessa prodotta;
(-) non poteva, invece, essere accolta la domanda avanzata ex art 1494 c.c. per il risarcimento del danno da mancata disponibilità della vettura, ovvero il cd. danno da 'fermo tecnico', in quanto non provato.
(-) Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere che parte attrice avesse fornito la prova dei vizi asseritamente riscontrati all'atto della consegna del veicolo (ammaccatura sulla pagina 5 di 11 “minigonna” laterale, rottura dell'antenna dell'impianto radio-satellitare e rottura del serbatoio dell'acqua lavacristallo) nonché di quelli rilevati a seguito di controlli presso un'officina di fiducia
(in relazione a non meglio precisate parti meccaniche).
Aveva, altresì, errato il tribunale nel ritenere che dalle trascrizioni dei messaggi whatsapp – i quali, peraltro, non erano neppure intervenuti fra le parti, ma fra , marito della Persona_3
e , soggetto privo di qualsivoglia potere rappresentativo della CP_1 Persona_2 venditrice – emergesse la prova che la “ avesse ammesso e riconosciuto tali Parte_1 difformità; in realtà, dalla stessa documentazione prodotta dalla controparte risultava l'esatto contrario, ovvero che la società venditrice aveva sin da subito contestato ogni addebito, come da missiva del 16.3.2021 inviata dal suo legale.
Inoltre, completamente irrilevanti erano gli esiti della prova orale, in quanto l'unico teste escusso era il marito dell'attrice che, dallo scambio dei messaggi whatsapp versati in atti, appariva essere l'effettivo acquirente della Fiat 500 e, come tale, direttamente interessato all'esito della lite.
2) Con il secondo motivo, contestava la quantificazione del danno operata dal primo giudice, essendo la stessa avvenuta sulla base della perizia giurata prodotta dalla a cui, tuttavia, CP_1 non poteva essere riconosciuto alcun valore probatorio, trattandosi di atto di parte.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva, per contro, l'integrale conferma.
2.3. – Con ordinanza del 24.01.2025, il Consigliere Istruttore, ritenuto che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350 bis cpc, rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 12.11.2025 con termine fino al 04.11.2025 per il deposito di note conclusive.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3. L'esame del gravame.
L'appello è infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1.– Quanto al primo motivo, con cui è stato dedotto il mancato assolvimento, da parte della dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., giova considerare che l'originaria attrice ha CP_1 prodotto: 1) l'annuncio pubblicitario, fatto dalla “ ”, della Fiat 500 Abarth, in cui, oltre Parte_1 al chilometraggio (47.000 km), si affermava che l'autovettura aveva subito “0 sinistri”; 2) le foto, pagina 6 di 11 allegate alla perizia giurata di stima dei danni, in cui è rappresentato lo stato della Fiat 500; 3) lo scambio di messaggi whatsapp, con i relativi “screenshot” ed il supporto informatico contenente i vocali, tra (marito della e . Persona_3 CP_1 Persona_2
3.1.1. – Ebbene, occorre in primo luogo evidenziare come la società appellante non abbia in alcun modo contestato né di essere l'autrice dell'annuncio pubblicitario né la riferibilità alla Fiat 500 per cui è causa delle fotografie allegate alla perizia di stima.
Non è neppure contestato che tali fotografie siano rappresentative dei vizi indicati dal perito e ritenuti sintomatici di un sinistro che l'autovettura aveva, in passato, subito.
Difatti, “ si è limitata a contestare la valenza probatoria dei messaggi whatsapp Parte_1 prodotti dall'originaria attrice – da cui, a suo dire, non si evincerebbe alcun riconoscimento dei difetti – ed a richiamare una lettera del suo legale che respingeva ogni addebito.
Inoltre, per quanto concerne la perizia giurata, la stessa è stata oggetto di contestazione
(infondatamente, come in seguito si vedrà) solo in riferimento alla quantificazione del danno, ma non nella parte in cui accerta l'esistenza dei vizi, il loro carattere occulto e la loro riconducibilità ad un precedente sinistro (non dichiarato dal venditore) subito dalla Fiat 500.
Pertanto, già alla luce di tali considerazioni, emerge l'infondatezza del motivo in disamina.
3.1.2. – In ogni caso, per quanto riguarda i messaggi whatsapp scambiati tra e Persona_3
, le contestazioni mosse dall'appellante, in ordine alla loro valenza probatoria, Persona_2 non sono condivisibili.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “i messaggi whatsapp e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi
"screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 18/01/2025, n.1254).
Nella specie, la ha prodotto gli screenshot dei messaggi che, peraltro, non sono stati CP_1 oggetto di alcun disconoscimento da parte dell'appellante, di talché gli stessi devono ritenersi pienamente utilizzabili.
Orbene, nel rispondere ai messaggi del che segnalava l'esistenza dei difetti, Per_3 Per_2 affermava: “Si, c'è il terreno avrà preso qualche burrone. Comunque risolviamo stai
[...] tranquillo” (messaggio del 3.2.2021, doc. 18) e in seguito: “si vede proprio dalla terra che c'è la sotto. Questa è finita dentro qualche fosso…per questo da sopra non si vede niente, ha preso tutto sotto, questa macchina” (vocale del 3.2.2021).
pagina 7 di 11 Più in generale, dalle risposte date da a non emerge alcuna Persona_2 Persona_3 contestazione in ordine ai danni ed ai difetti riscontrati.
Al riguardo, se è innegabile che agisse per conto della moglie (che aveva acquistato Persona_3
l'autovettura), anche a voler ritenere che non avesse il potere di rappresentare Persona_2 la “ ”, ciò non toglie che egli avesse svolto un ruolo fondamentale nell'operazione di Parte_1 vendita, tanto da interessarsi personalmente della consegna della Fiat 500 alla Landozzi, con la conseguenza che le sue dichiarazioni, in ordine all'esistenza dei lamentati inconvenienti, hanno un'indubbia valenza probatoria, in quanto provenienti da un soggetto che era sicuramente a conoscenza dei fatti di causa e, quindi, delle condizioni dell'autovettura.
Trattasi di dichiarazioni certamente utilizzabili in quanto “la mancanza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, comporta che il giudice possa legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove
c.d. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo (v. ex plurimis Cass. 26.06.2015 n.
13229; 25.03.2004 n. 5965; 26.09.2000, n. 12763) e senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 cpc, atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio” (Cass. 01.09.2015 n. 17392).
3.1.3. – Inoltre, l'appello non coglie nel segno neppure nella parte in cui è volto a contestare l'attendibilità della testimonianza di , il quale interrogato sui capitoli 8 [“vero che i Persona_3 messaggi whatsapp che le si mostrano (cfr. docc. 3, 4, 14 e 15) sono stati scambiati da Lei nel dicembre 2020 (cfr. doc. 3) e nel gennaio-febbraio 2021 (cfr. Docc. 4, 14, 15), con il sig.
, incaricato di della vendita della vettura Fiat 500 Abarth Parte_1 Parte_1
595 targata GC729SW”] e 9 [“vero che i messaggi audio inviati tramite whatsapp di cui alle trascrizioni che le si mostrano (cfr. doc. 16) sono stati a Lei inviati dal sig. Parte_3 [...]
”], ha risposto, in entrambi i casi, “sì è vero”. Parte_1
Non emergono, pertanto, divergenze di sorta tra la prova orale e quella documentale, ma, anzi, ciascun elemento rafforza l'altro.
Non solo.
L'esito della prova testimoniale e le risultanze delle conversazioni whatsapp si appalesano del tutto coerenti con la perizia giurata, corredata da documentazione fotografica a dimostrazione dei vizi rilevati sulla Fiat 500.
pagina 8 di 11 Tale convergenza consente di ritenere provati i difetti lamentati dalla e, quindi, la CP_1 difformità del bene rispetto alle qualità promesse, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
3.1.4. – Per converso, alcuna rilevanza probatoria può riconoscersi alla missiva del 16.3.2021, inviata dal legale di “ ”, a mezzo del quale quest'ultima, in risposta alla richiesta di Parte_1 risarcimento danni proveniente dalla contestava ogni addebito, trattandosi di un mero CP_1 atto di parte.
Il mezzo, dunque, è caducato.
3.2 – Quanto al secondo motivo, con cui si contesta la quantificazione del danno operata dal tribunale, erra l'appellante nel negare qualsiasi valore probatorio alla perizia giurata prodotta dalla
CP_1
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr. Cass. civ., n. 5667/2025).
Al riguardo, il massimo organo nomofilattico ha precisato che “secondo tale principio, dunque, se, da un lato, il giudice di merito non è obbligato a tenerne conto, non gli è però nemmeno impedito di prenderlo in considerazione e poggiare su di esso anche il proprio ragionamento probatorio, secondo valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata”
(cfr. Cass. civ., n. 17250/2024, pag. 8-9).
Nella specie, l'appellante si è limitata a contestare genericamente la quantificazione del danno contenuta nella perizia prodotta dalla senza neppure indicare quello che, a suo dire, CP_1 sarebbe stato l'importo congruo da liquidare.
Pertanto, non si può negare che la perizia giurata (anche per quanto esposto ai §§ 3.1.1 . e 3.1.3) abbia nella specie valore indiziario, di talché costituiva precipuo onere di “ ” quanto Parte_1 meno allegare degli elementi idonei ad inficiarne le risultanze.
Il che, tuttavia, non è avvenuto, essendosi la società appellante limitata a dolersi dell'eccessività degli importi addebitati senza, però, neppure indicare un termine di raffronto atto a sostenere il suo assunto e senza effettuare contestazioni di carattere tecnico.
L'unica censura, dotata di un certo grado di specificità, attiene al riconoscimento dell'IVA.
Sul punto, però, la Cassazione ha evidenziato che “poichè il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora pagina 9 di 11 avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (cfr. Cass. civ., n. 1688/2010).
Nel caso in esame, non risulta che la abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA, CP_1 con la conseguenza che correttamente tale imposta è stata considerata quale voce del danno.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 5.201,00-
26.000,00):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 922,00
Fase decisionale (valore medio) € 1.911,00
Compenso tabellare: € 4.888,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
4.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 3281/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Firenze il 09.11.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante. pagina 10 di 11 Firenze, 12.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 540/2024 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. NI Di ST (C.F.
[...] P.IVA_1 [...]
) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Domenico Controparte_1 C.F._2
OC (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
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Oggi 12 novembre 2025, alle ore 12,28 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. Beatrice Matteini in sostituzione di NI Di ST Per parte appellata: l'avv. Domenico OC
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
pagina 1 di 11 Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 540/2024 promossa da: in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
(C.F ), con il patrocinio dell'avv. NI Di ST (C.F.
[...] P.IVA_1 [...]
) C.F._1
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Domenico Controparte_1 C.F._2
OC (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
avverso la sentenza n. 3281/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09.11.2023
CONCLUSIONI pagina 2 di 11 In data 12.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: A) in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della impugnata sentenza, rigettare ogni domanda proposta dall'appellata in danno della comparente, perché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
B) in subordine, ridurre nei limiti di quanto effettivamente provato dall'appellata, l'entità del danno dalla stessa patito per effetto dell'inadempimento ascritto alla comparente;
C) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito. Si offrono in comunicazione gli atti e documenti indicati in foliario. Ai sensi della Legge n. 488/99, si dichiara ai fini del contributo unificato che il valore del presente procedimento è di € 8.806,13. Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: a) rigettare l'impugnazione proposta da in quanto totalmente infondata, con Parte_1 conseguente integrale conferma della sentenza n. 3281/2023, resa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 09.11.2023; b) in subordine, si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado e non ammesse, che qui di seguito si trascrivono: b.1) si chiede ammettersi prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: D.C.V. che nel gennaio 2021, a seguito di controlli effettuati anche presso un'officina meccanica incaricata, è emerso che detta autovettura (Fiat 500 Abarth 595 targata GC729SW) – prima della consegna alla sig.ra - aveva subito un CP_1 incidente, con conseguenti danni anche alle parti meccaniche. Sul predetto capitolo di prova si indica quale testimone il IG. residente a [...]. b.2) Solo Testimone_1 per mero scrupolo, visto il contenuto della già citata perizia giurata a firma del tecnico perito industriale (cfr. doc. 13 fasc. di primo grado) che – come detto – non è neppure Persona_1 stata contestata da controparte, laddove l'Ecc.ma Corte d'Appello lo ritenesse opportuno, si reitera la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio al fine di: i) accertare l'esistenza e l'entità dei vizi e danni di cui in narrativa sulla vettura Fiat 500 Abarth targata GC729SW, nonché la loro riferibilità a data precedente al 14.12.2020 (data di consegna della vettura alla IG.ra ; ii) CP_1 quantificare i costi di riparazione e ripristino dei vizi e danni di cui sopra e/o, comunque, la loro incidenza economica sul valore della vettura, ai fini della domanda di riduzione del prezzo;
iii) quantificare il danno consistente nella mancata disponibilità della vettura de qua dal momento della consegna (14.12.2020) fino alla effettuazione delle riparazioni eseguite dall'attrice IG.ra per renderla marciante ed utilizzabile (05.10.2021). Si precisa a tale proposito che, per CP_1 quanto occorrer possa, i pezzi sostituiti dall'officina incaricata dalla IG.ra sono ancora a CP_1 disposizione per essere visionati dal consulente tecnico che dovesse essere nominato. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, (d'ora Parte_1 innanzi, per brevità, ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte d'Appello, Parte_1
proponendo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. Controparte_1
3281/2022, pubblicata il 09.11.2023, che, in parziale accoglimento delle domande da quest'ultima proposte, aveva condannato al pagamento della somma di € 8.806,13, oltre Parte_1 interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché alla refusione delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – aveva convenuto in giudizio esponendo: Controparte_1 Parte_1
- di aver acquistato dalla società convenuta, per il corrispettivo di € 15.500,00, la vettura, di seconda mano, Fiat 500 Abarth 595, targata GC729SW, consegnata il 14.12.2020; pagina 3 di 11 - di avere, subito dopo la consegna, constatato la presenza di vizi e danni, fra i quali, una ammaccatura sulla “minigonna” laterale, la rottura dell'antenna dell'impianto radio-satellitare e la rottura del serbatoio dell'acqua lavacristallo;
- di aver immediatamente comunicato al venditore la presenza di detti vizi e danni;
- di aver appurato, all'esito di più approfonditi controlli presso un'officina meccanica, che detta vettura - certificata dal venditore come mai incidentata - aveva invece subito rilevanti danni anche alle parti meccaniche, a seguito di un sinistro all'esito del quale era finita fuori strada, su di un fondo sterrato;
- di aver immediatamente denunciato anche detta situazione, documentata con fotografie relative ai danni riscontrati, alla , nella persona di - che dall'inizio si era Parte_1 Persona_2 occupato della vendita - il quale aveva riconosciuto l'esistenza di tutte le predette problematiche e si era espressamente impegnato a risolverle;
- che a dispetto delle rassicurazioni iniziali, la venditrice non aveva provveduto alla risoluzione del problema, né tantomeno al risarcimento dei danni, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
Concludeva, quindi, chiedendo di: “A) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...] per l'esistenza dei vizi e la mancanza delle qualità promesse al Parte_1 momento dell'acquisto in relazione alla vettura Fiat 500 Abarth targata GC729SW, venduta alla
IG.ra B) conseguentemente, condannare la - Controparte_1 Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1492 cod. civ. nonché della normativa in materia di garanzia per la vendita di autoveicoli, ivi comprese le disposizioni previste dal D.Lgs. 206/2005 e succ. mod.
(“Codice del consumo”), e, dunque, a titolo di riduzione del prezzo versato per l'acquisto - a restituire alla IG.ra la somma di Euro 8.806,13.=, pari ai costi di riparazione e ripristino CP_1 della vettura de qua di cui alla stima contenuta nella perizia giurata del perito (doc. 13 Per_1 cit.), ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
C) condannare altresì la
[...]
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1494 cod. civ. nonché della normativa Parte_1 in materia di garanzia per la vendita di autoveicoli, ivi comprese le disposizioni previste dal D.Lgs.
206/2005 e succ. mod. (“Codice del consumo”) - al risarcimento, in favore della IG.ra CP_1
del danno consistente nella mancata disponibilità della vettura de qua dal momento
[...] della consegna (14.12.2020) fino alla effettuazione delle riparazioni eseguite dall'attrice per renderla marciante ed utilizzabile (05.10.2021), nella misura di Euro 5.000,00.=, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 4 di 11 1.2. – Non si costituiva in giudizio “ e, sulla regolarità della notifica, ne veniva Parte_1 dichiarata la contumacia.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) risultavano provate le seguenti circostanze: a) la aveva acquistato presso la CP_1 Pt_1
per il corrispettivo di € 15.500,00, l'autovettura, di seconda mano, Fiat 500 Abarth 595
[...] targata GC729SW, che le era stata consegnata in data 14.12.2020; b) fin dalla consegna l'acquirente aveva appurato e denunciato l'esistenza di vizi, che erano stati successivamente riconosciuti anche dalla società venditrice, come dimostrato dalle trascrizioni dei messaggi whatsapp scambiati fra le parti;
c) a seguito di un'ulteriore verifica presso un'officina meccanica era emerso che l' autovettura aveva subito danni anche alle parti meccaniche a causa di un sinistro, mai dichiarato dal venditore durante le trattative;
d) parte attrice aveva denunciato al venditore anche tali ulteriori danni e pure in questo caso “ ” si era dichiarata disposta Parte_1 ad eseguire le relative riparazioni a suo carico, senza, tuttavia, adempiere a quanto promesso;
(-) ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 206/2005, grava sul venditore l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, alla descrizione fatta dallo stesso venditore, ovvero beni in cui siano presenti le qualità presentate al consumatore come campione o modello;
(-) tale conformità difettava nel caso di specie, avendo il venditore omesso di render nota all'acquirente la sussistenza di danni da sinistro ed avendo effettuato una descrizione del mezzo non conforme alla sua reale condizione;
(-) i danni, il cui risarcimento doveva essere riconosciuto all'attrice, anche a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c., ammontavano ad € 8.806,13, come da perizia giurata dalla stessa prodotta;
(-) non poteva, invece, essere accolta la domanda avanzata ex art 1494 c.c. per il risarcimento del danno da mancata disponibilità della vettura, ovvero il cd. danno da 'fermo tecnico', in quanto non provato.
(-) Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere che parte attrice avesse fornito la prova dei vizi asseritamente riscontrati all'atto della consegna del veicolo (ammaccatura sulla pagina 5 di 11 “minigonna” laterale, rottura dell'antenna dell'impianto radio-satellitare e rottura del serbatoio dell'acqua lavacristallo) nonché di quelli rilevati a seguito di controlli presso un'officina di fiducia
(in relazione a non meglio precisate parti meccaniche).
Aveva, altresì, errato il tribunale nel ritenere che dalle trascrizioni dei messaggi whatsapp – i quali, peraltro, non erano neppure intervenuti fra le parti, ma fra , marito della Persona_3
e , soggetto privo di qualsivoglia potere rappresentativo della CP_1 Persona_2 venditrice – emergesse la prova che la “ avesse ammesso e riconosciuto tali Parte_1 difformità; in realtà, dalla stessa documentazione prodotta dalla controparte risultava l'esatto contrario, ovvero che la società venditrice aveva sin da subito contestato ogni addebito, come da missiva del 16.3.2021 inviata dal suo legale.
Inoltre, completamente irrilevanti erano gli esiti della prova orale, in quanto l'unico teste escusso era il marito dell'attrice che, dallo scambio dei messaggi whatsapp versati in atti, appariva essere l'effettivo acquirente della Fiat 500 e, come tale, direttamente interessato all'esito della lite.
2) Con il secondo motivo, contestava la quantificazione del danno operata dal primo giudice, essendo la stessa avvenuta sulla base della perizia giurata prodotta dalla a cui, tuttavia, CP_1 non poteva essere riconosciuto alcun valore probatorio, trattandosi di atto di parte.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva, per contro, l'integrale conferma.
2.3. – Con ordinanza del 24.01.2025, il Consigliere Istruttore, ritenuto che la causa potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350 bis cpc, rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 12.11.2025 con termine fino al 04.11.2025 per il deposito di note conclusive.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3. L'esame del gravame.
L'appello è infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1.– Quanto al primo motivo, con cui è stato dedotto il mancato assolvimento, da parte della dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., giova considerare che l'originaria attrice ha CP_1 prodotto: 1) l'annuncio pubblicitario, fatto dalla “ ”, della Fiat 500 Abarth, in cui, oltre Parte_1 al chilometraggio (47.000 km), si affermava che l'autovettura aveva subito “0 sinistri”; 2) le foto, pagina 6 di 11 allegate alla perizia giurata di stima dei danni, in cui è rappresentato lo stato della Fiat 500; 3) lo scambio di messaggi whatsapp, con i relativi “screenshot” ed il supporto informatico contenente i vocali, tra (marito della e . Persona_3 CP_1 Persona_2
3.1.1. – Ebbene, occorre in primo luogo evidenziare come la società appellante non abbia in alcun modo contestato né di essere l'autrice dell'annuncio pubblicitario né la riferibilità alla Fiat 500 per cui è causa delle fotografie allegate alla perizia di stima.
Non è neppure contestato che tali fotografie siano rappresentative dei vizi indicati dal perito e ritenuti sintomatici di un sinistro che l'autovettura aveva, in passato, subito.
Difatti, “ si è limitata a contestare la valenza probatoria dei messaggi whatsapp Parte_1 prodotti dall'originaria attrice – da cui, a suo dire, non si evincerebbe alcun riconoscimento dei difetti – ed a richiamare una lettera del suo legale che respingeva ogni addebito.
Inoltre, per quanto concerne la perizia giurata, la stessa è stata oggetto di contestazione
(infondatamente, come in seguito si vedrà) solo in riferimento alla quantificazione del danno, ma non nella parte in cui accerta l'esistenza dei vizi, il loro carattere occulto e la loro riconducibilità ad un precedente sinistro (non dichiarato dal venditore) subito dalla Fiat 500.
Pertanto, già alla luce di tali considerazioni, emerge l'infondatezza del motivo in disamina.
3.1.2. – In ogni caso, per quanto riguarda i messaggi whatsapp scambiati tra e Persona_3
, le contestazioni mosse dall'appellante, in ordine alla loro valenza probatoria, Persona_2 non sono condivisibili.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “i messaggi whatsapp e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp mediante copia dei relativi
"screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 18/01/2025, n.1254).
Nella specie, la ha prodotto gli screenshot dei messaggi che, peraltro, non sono stati CP_1 oggetto di alcun disconoscimento da parte dell'appellante, di talché gli stessi devono ritenersi pienamente utilizzabili.
Orbene, nel rispondere ai messaggi del che segnalava l'esistenza dei difetti, Per_3 Per_2 affermava: “Si, c'è il terreno avrà preso qualche burrone. Comunque risolviamo stai
[...] tranquillo” (messaggio del 3.2.2021, doc. 18) e in seguito: “si vede proprio dalla terra che c'è la sotto. Questa è finita dentro qualche fosso…per questo da sopra non si vede niente, ha preso tutto sotto, questa macchina” (vocale del 3.2.2021).
pagina 7 di 11 Più in generale, dalle risposte date da a non emerge alcuna Persona_2 Persona_3 contestazione in ordine ai danni ed ai difetti riscontrati.
Al riguardo, se è innegabile che agisse per conto della moglie (che aveva acquistato Persona_3
l'autovettura), anche a voler ritenere che non avesse il potere di rappresentare Persona_2 la “ ”, ciò non toglie che egli avesse svolto un ruolo fondamentale nell'operazione di Parte_1 vendita, tanto da interessarsi personalmente della consegna della Fiat 500 alla Landozzi, con la conseguenza che le sue dichiarazioni, in ordine all'esistenza dei lamentati inconvenienti, hanno un'indubbia valenza probatoria, in quanto provenienti da un soggetto che era sicuramente a conoscenza dei fatti di causa e, quindi, delle condizioni dell'autovettura.
Trattasi di dichiarazioni certamente utilizzabili in quanto “la mancanza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, comporta che il giudice possa legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove
c.d. atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo (v. ex plurimis Cass. 26.06.2015 n.
13229; 25.03.2004 n. 5965; 26.09.2000, n. 12763) e senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 cpc, atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio” (Cass. 01.09.2015 n. 17392).
3.1.3. – Inoltre, l'appello non coglie nel segno neppure nella parte in cui è volto a contestare l'attendibilità della testimonianza di , il quale interrogato sui capitoli 8 [“vero che i Persona_3 messaggi whatsapp che le si mostrano (cfr. docc. 3, 4, 14 e 15) sono stati scambiati da Lei nel dicembre 2020 (cfr. doc. 3) e nel gennaio-febbraio 2021 (cfr. Docc. 4, 14, 15), con il sig.
, incaricato di della vendita della vettura Fiat 500 Abarth Parte_1 Parte_1
595 targata GC729SW”] e 9 [“vero che i messaggi audio inviati tramite whatsapp di cui alle trascrizioni che le si mostrano (cfr. doc. 16) sono stati a Lei inviati dal sig. Parte_3 [...]
”], ha risposto, in entrambi i casi, “sì è vero”. Parte_1
Non emergono, pertanto, divergenze di sorta tra la prova orale e quella documentale, ma, anzi, ciascun elemento rafforza l'altro.
Non solo.
L'esito della prova testimoniale e le risultanze delle conversazioni whatsapp si appalesano del tutto coerenti con la perizia giurata, corredata da documentazione fotografica a dimostrazione dei vizi rilevati sulla Fiat 500.
pagina 8 di 11 Tale convergenza consente di ritenere provati i difetti lamentati dalla e, quindi, la CP_1 difformità del bene rispetto alle qualità promesse, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.
3.1.4. – Per converso, alcuna rilevanza probatoria può riconoscersi alla missiva del 16.3.2021, inviata dal legale di “ ”, a mezzo del quale quest'ultima, in risposta alla richiesta di Parte_1 risarcimento danni proveniente dalla contestava ogni addebito, trattandosi di un mero CP_1 atto di parte.
Il mezzo, dunque, è caducato.
3.2 – Quanto al secondo motivo, con cui si contesta la quantificazione del danno operata dal tribunale, erra l'appellante nel negare qualsiasi valore probatorio alla perizia giurata prodotta dalla
CP_1
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (cfr. Cass. civ., n. 5667/2025).
Al riguardo, il massimo organo nomofilattico ha precisato che “secondo tale principio, dunque, se, da un lato, il giudice di merito non è obbligato a tenerne conto, non gli è però nemmeno impedito di prenderlo in considerazione e poggiare su di esso anche il proprio ragionamento probatorio, secondo valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata”
(cfr. Cass. civ., n. 17250/2024, pag. 8-9).
Nella specie, l'appellante si è limitata a contestare genericamente la quantificazione del danno contenuta nella perizia prodotta dalla senza neppure indicare quello che, a suo dire, CP_1 sarebbe stato l'importo congruo da liquidare.
Pertanto, non si può negare che la perizia giurata (anche per quanto esposto ai §§ 3.1.1 . e 3.1.3) abbia nella specie valore indiziario, di talché costituiva precipuo onere di “ ” quanto Parte_1 meno allegare degli elementi idonei ad inficiarne le risultanze.
Il che, tuttavia, non è avvenuto, essendosi la società appellante limitata a dolersi dell'eccessività degli importi addebitati senza, però, neppure indicare un termine di raffronto atto a sostenere il suo assunto e senza effettuare contestazioni di carattere tecnico.
L'unica censura, dotata di un certo grado di specificità, attiene al riconoscimento dell'IVA.
Sul punto, però, la Cassazione ha evidenziato che “poichè il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora pagina 9 di 11 avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente” (cfr. Cass. civ., n. 1688/2010).
Nel caso in esame, non risulta che la abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA, CP_1 con la conseguenza che correttamente tale imposta è stata considerata quale voce del danno.
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 5.201,00-
26.000,00):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 922,00
Fase decisionale (valore medio) € 1.911,00
Compenso tabellare: € 4.888,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in ragione della ridotta attività difensiva espletata.
4.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 3281/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Firenze il 09.11.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante. pagina 10 di 11 Firenze, 12.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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