TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/12/2025, n. 2519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2519 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito della discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ., tenutasi all'udienza del 13.11.2025, sostituita mediante il deposito di note cartolari ex art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2238 dell'anno 2017 R.G.A.C., vertente tra in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Corigliano Calabro (CS), via Parte_1
Lucarini, n. 43, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bove, con studio in Cosenza, corso Luigi
Fera n. 72. giusta procura in calce all'atto di citazione attore
e
Controparte_1
, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Perrotta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberta Merante (Studio Legale Veraldi) alla Via Vinicio Cortese n. 18/b, 88100
Catanzaro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
Conclusioni così come precisate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
13.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione per l'udienza del 28.9.2017, iscritto a ruolo il 12.5.2017, la società attrice premetteva di aver concluso il 20.3.2014 contratto di compravendita immobiliare con la CP_2 con il quale acquistava un opificio industriale nel comune di Corigliano Calabro, parte della
[...] particella n. 911 sub 5, foglio 38 e di aver ricevuto dal convenuto il successivo 20.10.2014, CP_1 una lettera avente ad oggetto “rilascio nulla-osta relativo alla in sanatoria e cessione parte CP_3 dell'immobile alla ditta POWER GEL srl. Aggiornamento industriale in località Schiavonea”.
pagina 1 di 6 Precisava che con tale comunicazione il convenuto informava il nuovo acquirente di aver rilasciato il nulla-osta ala scia del 22.2.2011 e, inoltre, richiedeva il versamento della somma di € 30.597,60 in occasione del ritiro di tale documento;
importo parti al 20% del lotto, come stabilito dall'art, 8 del regolamento per la localizzazione delle attività produttive – RAP Consortile;
versamento che veniva erogato, come da fatture in atti, dalla società attrice.
Tuttavia, come indicato in citazione, il citato art. 8 del regolamento – richiesto per nulla osta alla cessione, relativamente all'esercizio di prelazione da parte del Consorzio – imporrebbe l'elargizione di un importo non dovuto poiché in violazione dell'art. 23 e 41 comma III della Costituzione, incidendo su materie coperte da riserva di legge, con conseguente disapplicazione ex art. 51, all E, della l.
2248/1865, trattandosi di atto imposto e limitativo della libertà di iniziativa economica.
Ritenuto, quindi, che a seguito del dgr n. 115/2016 è stato costituito il quale soggetto in cui CP_1 sono stati accorpati tutti i consorzi provinciali delle aree di sviluppo calabresi, ha convenuto il medesimo affinché previo accertamento della illegittimità dell'art. 8 (al punto 3.1), venisse accertata la non dovutezza della suddetta somma, con conseguente condanna alla restituzione ex art. 2033 cod. civ. della somma di € 25.079,99.
Con comparsa depositata il 2.10.2017, si costituiva in giudizio il il quale sosteneva, in primo CP_1 luogo, la fonte negoziale dell'obbligo assunto dalla società attrice, la quale in data 14.01.2015 aveva sottoscritto il nulla-osta, accettando anche il rinvio ai regolamenti consortili, tra cui l'obbligo di versare il 28 % del prezzo di acquisto, ai sensi del citato articolo 8.
Inoltre, ribadiva la natura di ente pubblico economico del (e già del Consorzio per lo CP_1
Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza) avente ex lege il compito di promuovere, nell'ambito dei propri agglomerati industriali attrezzati, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, attribuendo poteri di controllo, espropriativi e di programmazione urbanistica;
per quanto di rilevo, evidenziava come l'art. 8 prescriveva - in maniera “favorevole” per l'imprenditore ove non si procedeva alla mera non insediabilità con ogni conseguenza già evidenziata - la sottoscrizione da parte dei terzi acquirenti degli atti negoziali necessari ed il versamento a favore del di un importo pari al 20 % del prezzo di vendita dei lotti CP_1 praticato dall'Ente stesso in quell'agglomerato di riferimento.
Prezzo che, pur essendo condizione per l'insediamento produttivo, era previsto da un regolamento e che attribuiva benefici economici agli insediati, tra i quali la stessa società attrice, come proprio la riduzione del prezzo di acquisto delle aree, sottraendolo alla concorrenza e al prezzo di mercato per scopi pubblicistici prevalenti.
pagina 2 di 6 Per cui, ritenendo l'atto non disapplicabile dal giudice ordinario, ne ribadiva comunque la sua legittimità, concludendo per il rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., il giudizio, pur maturo per la decisione, veniva interrotto tre volte – e riassunto altrettante - in ragione della sottoposizione della convenuta a liquidazione coatta amministrativa.
Riassunto, da ultimo, dall'attore con istanza depositata il 28.2.2025, stante la regolarità della notifica, il giudizio veniva rinviato al 13.11.2025 – udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. - e definito ex art. 281 sexies cod. proc. civ. con il deposito del presente provvedimento.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Deve rilevarsi che la pretesa del CORAP - che a parere dell'attrice sarebbe corrisposta in ragione di una norma regolamentare illegittima, fonte dell'obbligo di cui all'art. 2033 cod. civ. – è prevista dall'art. 8, punto 3.1. del RAP (all. 9 parte attrice).
Tale norma, nel suo complesso, prevede che nelle ipotesi di cessione delle aree a terzi da parte di una delle società consorziate, quest'ultima debba necessariamente ottenere il rilascio del nulla-osta consortile, che non abbia esercitato il proprio diritto di prelazione, e sia tenuta, a seguito alla sottoscrizione dell'atto negoziale, a versare un importo pari al 20% del prezzo del lotto;
nulla osta che risulta subordinato proprio al pagamento del prezzo così calcolato.
Ebbene, in primo luogo va disatteso l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal CORAP secondo cui il Giudice non può disapplicare atti amministrativi nelle controversie di cui sia parte la stessa P.A.; orientamento che è da tempo superato dalla giurisprudenza di legittimità e che non preclude affatto, di per sé, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale disapplicazione (Cass., Sez. U., 6/8/1975, n. 2987; 10/9/2004, n. 18263; 9/1/2007, n. 116;
5/6/2014, n. 12644).
Tuttavia, ai fini dell'esercizio in concreto del potere di disapplicazione “è però necessario che ricorrano le seguenti due condizioni oggettive:
a) il provvedimento amministrativo non può costituire l'oggetto diretto della controversia, cioè non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì deve configurarsi quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (tra le tante, Cass., Sez. U., n. 2987 del 1975 e n. 2244 del 2015, citt.; Cass. nn. 22/2/2002, n. 2588; 13/9/2006, n. 19659; 10/1/2017, n. 276);
pagina 3 di 6 b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, mentre il sindacato del giudice è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (tra altre, Cass., Sez. U., n. 18263 del 2004 e n. 116 del
2007, citt.; Cass. 22/2/2010, n. 4242; 6/3/2013, n. 5588).” (cfr Cass. Civ. SS UU n.13193/2018 in motivazione).
Appare, quindi, evidente come il regolamento oggetto del presente processo ben può sottostare, in via del tutto astratta, al sindacato di legittimità ed alla consequenziale disapplicazione laddove ritenuto illegittimo.
Ciò posto, però deve rilevarsi come le doglianze dell'attrice secondo cui l'atto sarebbe da ritenersi illegittimo in quanto risulta in contrasto con gli artt. 41 comma III e 23 Cost., non tiene in alcun modo in considerazione la natura pubblica del CORAP.
Invero, il CORAP è un ente pubblico economico che ai sensi della legislazione vigente in materia
(legge n. 317/1991; decreto legge n. 149/1993 convertito, con modificazioni, nella legge n. 237/1993; decreto legge n. 244/1995 convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995; legge n. 2/2007) esercita specifici poteri autoritativi relativamente alla pianificazione urbanistica delle aree, alla vendita, assegnazione e concessione a imprese di lotti in aree attrezzate, all'esercizio di poteri espropriativi, ecc. conseguentemente, nel momento in cui il esercita i suoi poteri ed include determinate aree nel piano regolatore - imponendo alle stesse un vincolo di destinazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità - si determina per ciò stesso l'assoggettamento dei terreni a future espropriazioni e quindi l'affievolimento e la conformazione del diritto di proprietà.
Da tanto ne deriva che il versamento dei contributi da parte dei privati trova fondamento nella constatazione della circostanza in forza della quale le opere, le infrastrutture ed i servizi sono realizzati nell'interesse delle imprese ed allo scopo precipuo di consentirne l'insediamento nella zona di sviluppo industriale;
per questa ragione il legislatore statale e regionale ha previsto espressamente che le imprese debbono remunerare i consorzi dei costi sostenuti per l'acquisizione delle aree, dei costi di infrastrutturazione e delle spese sostenute per rendere i servizi alle imprese.
Appare, quindi, evidente che il pagamento dell'onere in esame, lungi dal vaiolare le citate norme costituzionali e porsi come condizione essenziale per il rilascio del "nulla osta", è, in realtà, un contributo di infrastrutturazione e, quindi, è una condizione posta dall'ordinamento giuridico quale prezzo per l'utilizzazione dei suoli industriali.
Non a caso l'art. 11, comma 2 d.l. n. 244/1995 convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995 così dispone: "I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la pagina 4 di 6 gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi."; inoltre, l'art. 36, commi 4 e 5 legge n. 317/1991 stabilisce che: "
4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.
Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.". Inoltre, l'art. 5, comma 2 legge regionale … “
Ebbene, l'imposizione di oneri economici da parte del CORAP nel caso di trasferimenti immobiliari trova giustificazione proprio nell'ottica del funzionamento dell'ente, sono vincoli imposti sulla zona territoriale, dalla necessità di retribuire comunque servizi ed attrezzature volti alla realizzazione ed al promovimento dello sviluppo produttivo.
In altre parole, il contributo richiesto all' in qualità di acquirente di un immobile a vocazione industriale è volto quasi a fungere da corrispettivo delle “infrastrutture” e ciò indipendentemente dalla volontà o meno dell'acquirente, atteso che l'appartenenza al è segnata dalla vocazione, dal vincolo imposto alla zona ed alla sua destinazione pubblica votata alla promozione industriale.
In tale destinazione, spetta appunto al la scelta degli strumenti con i quali attuare la finalità CP_1 pubblica, mediante la gestione del territorio;
in definitiva la previsione di cui all'art. 8 del RAP si inserisce appunto nell'ambito della gestione del territorio da parte dell'ente pubblico, nell'interesse degli stessi proprietari consociati, non ponendosi quindi in contrasto con la libertà di iniziativa economica del privato.
Dal complesso normativo citato – e dalla ratio cui il legislatore si è ispirato – appare quindi del tutto legittima la previsione regolamentare, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM n. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e nei valori minimi, in ragione delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Walter Perrotta.
Catanzaro, 3.12.2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito della discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ., tenutasi all'udienza del 13.11.2025, sostituita mediante il deposito di note cartolari ex art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2238 dell'anno 2017 R.G.A.C., vertente tra in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Corigliano Calabro (CS), via Parte_1
Lucarini, n. 43, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Bove, con studio in Cosenza, corso Luigi
Fera n. 72. giusta procura in calce all'atto di citazione attore
e
Controparte_1
, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Perrotta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Roberta Merante (Studio Legale Veraldi) alla Via Vinicio Cortese n. 18/b, 88100
Catanzaro, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
Conclusioni così come precisate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
13.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione per l'udienza del 28.9.2017, iscritto a ruolo il 12.5.2017, la società attrice premetteva di aver concluso il 20.3.2014 contratto di compravendita immobiliare con la CP_2 con il quale acquistava un opificio industriale nel comune di Corigliano Calabro, parte della
[...] particella n. 911 sub 5, foglio 38 e di aver ricevuto dal convenuto il successivo 20.10.2014, CP_1 una lettera avente ad oggetto “rilascio nulla-osta relativo alla in sanatoria e cessione parte CP_3 dell'immobile alla ditta POWER GEL srl. Aggiornamento industriale in località Schiavonea”.
pagina 1 di 6 Precisava che con tale comunicazione il convenuto informava il nuovo acquirente di aver rilasciato il nulla-osta ala scia del 22.2.2011 e, inoltre, richiedeva il versamento della somma di € 30.597,60 in occasione del ritiro di tale documento;
importo parti al 20% del lotto, come stabilito dall'art, 8 del regolamento per la localizzazione delle attività produttive – RAP Consortile;
versamento che veniva erogato, come da fatture in atti, dalla società attrice.
Tuttavia, come indicato in citazione, il citato art. 8 del regolamento – richiesto per nulla osta alla cessione, relativamente all'esercizio di prelazione da parte del Consorzio – imporrebbe l'elargizione di un importo non dovuto poiché in violazione dell'art. 23 e 41 comma III della Costituzione, incidendo su materie coperte da riserva di legge, con conseguente disapplicazione ex art. 51, all E, della l.
2248/1865, trattandosi di atto imposto e limitativo della libertà di iniziativa economica.
Ritenuto, quindi, che a seguito del dgr n. 115/2016 è stato costituito il quale soggetto in cui CP_1 sono stati accorpati tutti i consorzi provinciali delle aree di sviluppo calabresi, ha convenuto il medesimo affinché previo accertamento della illegittimità dell'art. 8 (al punto 3.1), venisse accertata la non dovutezza della suddetta somma, con conseguente condanna alla restituzione ex art. 2033 cod. civ. della somma di € 25.079,99.
Con comparsa depositata il 2.10.2017, si costituiva in giudizio il il quale sosteneva, in primo CP_1 luogo, la fonte negoziale dell'obbligo assunto dalla società attrice, la quale in data 14.01.2015 aveva sottoscritto il nulla-osta, accettando anche il rinvio ai regolamenti consortili, tra cui l'obbligo di versare il 28 % del prezzo di acquisto, ai sensi del citato articolo 8.
Inoltre, ribadiva la natura di ente pubblico economico del (e già del Consorzio per lo CP_1
Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza) avente ex lege il compito di promuovere, nell'ambito dei propri agglomerati industriali attrezzati, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, attribuendo poteri di controllo, espropriativi e di programmazione urbanistica;
per quanto di rilevo, evidenziava come l'art. 8 prescriveva - in maniera “favorevole” per l'imprenditore ove non si procedeva alla mera non insediabilità con ogni conseguenza già evidenziata - la sottoscrizione da parte dei terzi acquirenti degli atti negoziali necessari ed il versamento a favore del di un importo pari al 20 % del prezzo di vendita dei lotti CP_1 praticato dall'Ente stesso in quell'agglomerato di riferimento.
Prezzo che, pur essendo condizione per l'insediamento produttivo, era previsto da un regolamento e che attribuiva benefici economici agli insediati, tra i quali la stessa società attrice, come proprio la riduzione del prezzo di acquisto delle aree, sottraendolo alla concorrenza e al prezzo di mercato per scopi pubblicistici prevalenti.
pagina 2 di 6 Per cui, ritenendo l'atto non disapplicabile dal giudice ordinario, ne ribadiva comunque la sua legittimità, concludendo per il rigetto della domanda.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., il giudizio, pur maturo per la decisione, veniva interrotto tre volte – e riassunto altrettante - in ragione della sottoposizione della convenuta a liquidazione coatta amministrativa.
Riassunto, da ultimo, dall'attore con istanza depositata il 28.2.2025, stante la regolarità della notifica, il giudizio veniva rinviato al 13.11.2025 – udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. - e definito ex art. 281 sexies cod. proc. civ. con il deposito del presente provvedimento.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Deve rilevarsi che la pretesa del CORAP - che a parere dell'attrice sarebbe corrisposta in ragione di una norma regolamentare illegittima, fonte dell'obbligo di cui all'art. 2033 cod. civ. – è prevista dall'art. 8, punto 3.1. del RAP (all. 9 parte attrice).
Tale norma, nel suo complesso, prevede che nelle ipotesi di cessione delle aree a terzi da parte di una delle società consorziate, quest'ultima debba necessariamente ottenere il rilascio del nulla-osta consortile, che non abbia esercitato il proprio diritto di prelazione, e sia tenuta, a seguito alla sottoscrizione dell'atto negoziale, a versare un importo pari al 20% del prezzo del lotto;
nulla osta che risulta subordinato proprio al pagamento del prezzo così calcolato.
Ebbene, in primo luogo va disatteso l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal CORAP secondo cui il Giudice non può disapplicare atti amministrativi nelle controversie di cui sia parte la stessa P.A.; orientamento che è da tempo superato dalla giurisprudenza di legittimità e che non preclude affatto, di per sé, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale disapplicazione (Cass., Sez. U., 6/8/1975, n. 2987; 10/9/2004, n. 18263; 9/1/2007, n. 116;
5/6/2014, n. 12644).
Tuttavia, ai fini dell'esercizio in concreto del potere di disapplicazione “è però necessario che ricorrano le seguenti due condizioni oggettive:
a) il provvedimento amministrativo non può costituire l'oggetto diretto della controversia, cioè non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì deve configurarsi quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (tra le tante, Cass., Sez. U., n. 2987 del 1975 e n. 2244 del 2015, citt.; Cass. nn. 22/2/2002, n. 2588; 13/9/2006, n. 19659; 10/1/2017, n. 276);
pagina 3 di 6 b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, mentre il sindacato del giudice è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (tra altre, Cass., Sez. U., n. 18263 del 2004 e n. 116 del
2007, citt.; Cass. 22/2/2010, n. 4242; 6/3/2013, n. 5588).” (cfr Cass. Civ. SS UU n.13193/2018 in motivazione).
Appare, quindi, evidente come il regolamento oggetto del presente processo ben può sottostare, in via del tutto astratta, al sindacato di legittimità ed alla consequenziale disapplicazione laddove ritenuto illegittimo.
Ciò posto, però deve rilevarsi come le doglianze dell'attrice secondo cui l'atto sarebbe da ritenersi illegittimo in quanto risulta in contrasto con gli artt. 41 comma III e 23 Cost., non tiene in alcun modo in considerazione la natura pubblica del CORAP.
Invero, il CORAP è un ente pubblico economico che ai sensi della legislazione vigente in materia
(legge n. 317/1991; decreto legge n. 149/1993 convertito, con modificazioni, nella legge n. 237/1993; decreto legge n. 244/1995 convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995; legge n. 2/2007) esercita specifici poteri autoritativi relativamente alla pianificazione urbanistica delle aree, alla vendita, assegnazione e concessione a imprese di lotti in aree attrezzate, all'esercizio di poteri espropriativi, ecc. conseguentemente, nel momento in cui il esercita i suoi poteri ed include determinate aree nel piano regolatore - imponendo alle stesse un vincolo di destinazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità - si determina per ciò stesso l'assoggettamento dei terreni a future espropriazioni e quindi l'affievolimento e la conformazione del diritto di proprietà.
Da tanto ne deriva che il versamento dei contributi da parte dei privati trova fondamento nella constatazione della circostanza in forza della quale le opere, le infrastrutture ed i servizi sono realizzati nell'interesse delle imprese ed allo scopo precipuo di consentirne l'insediamento nella zona di sviluppo industriale;
per questa ragione il legislatore statale e regionale ha previsto espressamente che le imprese debbono remunerare i consorzi dei costi sostenuti per l'acquisizione delle aree, dei costi di infrastrutturazione e delle spese sostenute per rendere i servizi alle imprese.
Appare, quindi, evidente che il pagamento dell'onere in esame, lungi dal vaiolare le citate norme costituzionali e porsi come condizione essenziale per il rilascio del "nulla osta", è, in realtà, un contributo di infrastrutturazione e, quindi, è una condizione posta dall'ordinamento giuridico quale prezzo per l'utilizzazione dei suoli industriali.
Non a caso l'art. 11, comma 2 d.l. n. 244/1995 convertito, con modificazioni, nella legge n. 341/1995 così dispone: "I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la pagina 4 di 6 gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi."; inoltre, l'art. 36, commi 4 e 5 legge n. 317/1991 stabilisce che: "
4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici.
Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.". Inoltre, l'art. 5, comma 2 legge regionale … “
Ebbene, l'imposizione di oneri economici da parte del CORAP nel caso di trasferimenti immobiliari trova giustificazione proprio nell'ottica del funzionamento dell'ente, sono vincoli imposti sulla zona territoriale, dalla necessità di retribuire comunque servizi ed attrezzature volti alla realizzazione ed al promovimento dello sviluppo produttivo.
In altre parole, il contributo richiesto all' in qualità di acquirente di un immobile a vocazione industriale è volto quasi a fungere da corrispettivo delle “infrastrutture” e ciò indipendentemente dalla volontà o meno dell'acquirente, atteso che l'appartenenza al è segnata dalla vocazione, dal vincolo imposto alla zona ed alla sua destinazione pubblica votata alla promozione industriale.
In tale destinazione, spetta appunto al la scelta degli strumenti con i quali attuare la finalità CP_1 pubblica, mediante la gestione del territorio;
in definitiva la previsione di cui all'art. 8 del RAP si inserisce appunto nell'ambito della gestione del territorio da parte dell'ente pubblico, nell'interesse degli stessi proprietari consociati, non ponendosi quindi in contrasto con la libertà di iniziativa economica del privato.
Dal complesso normativo citato – e dalla ratio cui il legislatore si è ispirato – appare quindi del tutto legittima la previsione regolamentare, con conseguente rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM n. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e nei valori minimi, in ragione delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Walter Perrotta.
Catanzaro, 3.12.2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 6 di 6