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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2614/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6601/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000084455 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 762/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 proponeva ricorso nei confronti di Roma Capitale contestando l'intimazione di pagamento n. 097 2025 9017563849 000 relativa al mancato pagamento, tra l'altro, di crediti, interessi e sanzioni di natura tributaria.
Tale intimazione richiamava l'Avviso di accertamento n. 00000084455 notificato in data
2.12.2020 e relativo a IMU per l'anno di imposta 2015 per un importo di € 915,88. Preliminarmente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito avanzato essendo decorso il quinquennio tra l'anno di imposta (2015) e la notifica della intimazione di pagamento avvenuta il 4.3.2025.
Contestava inoltre l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento, sopra riportato, per un importo complessivo di € 915,88 e dell'intimazione di pagamento notificata in parte qua.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale. Sosteneva che l'avviso di accertamento IMU per l' anno d'imposta 2015 era stato regolarmente notificato e non impugnato. Pertanto non si potevano contestare in questa sede gli eventuali vizi di merito relativi all' avviso di accertamento.
Riteneva il ricorso infondato e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il ricorrente contesta l'intervenuta prescrizione e l'omessa notifica dell'avviso di accertamento per IMU 2015 richiamato dalla intimazione impugnata. Si deve, al contrario, prendere atto dell'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 2.12.2020 nelle mani del destinatario, come risulta dalla documentazione versata in atti da parte resistente.
Avendo ad oggetto un tributo locale (IMU per il 2015) il termine di prescrizione quinquennale è stato rispettato con la notifica dell'avviso di accertamento entro il 31.12.2020.
Altrettanto dicasi con la successiva notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 4.3.2025.
Pertanto entrambi i motivi di ricorso, intervenuta prescrizione e mancata notifica dell'avviso di accertamento, risultano infondati e superati dalla documentazione in atti.
Al rigetto della domanda del ricorrente segue l'applicazione del principio della soccombenza in tema di spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 27 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
AN ON
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAMONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6601/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000084455 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 762/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 proponeva ricorso nei confronti di Roma Capitale contestando l'intimazione di pagamento n. 097 2025 9017563849 000 relativa al mancato pagamento, tra l'altro, di crediti, interessi e sanzioni di natura tributaria.
Tale intimazione richiamava l'Avviso di accertamento n. 00000084455 notificato in data
2.12.2020 e relativo a IMU per l'anno di imposta 2015 per un importo di € 915,88. Preliminarmente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito avanzato essendo decorso il quinquennio tra l'anno di imposta (2015) e la notifica della intimazione di pagamento avvenuta il 4.3.2025.
Contestava inoltre l'omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento, sopra riportato, per un importo complessivo di € 915,88 e dell'intimazione di pagamento notificata in parte qua.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale. Sosteneva che l'avviso di accertamento IMU per l' anno d'imposta 2015 era stato regolarmente notificato e non impugnato. Pertanto non si potevano contestare in questa sede gli eventuali vizi di merito relativi all' avviso di accertamento.
Riteneva il ricorso infondato e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il ricorrente contesta l'intervenuta prescrizione e l'omessa notifica dell'avviso di accertamento per IMU 2015 richiamato dalla intimazione impugnata. Si deve, al contrario, prendere atto dell'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 2.12.2020 nelle mani del destinatario, come risulta dalla documentazione versata in atti da parte resistente.
Avendo ad oggetto un tributo locale (IMU per il 2015) il termine di prescrizione quinquennale è stato rispettato con la notifica dell'avviso di accertamento entro il 31.12.2020.
Altrettanto dicasi con la successiva notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 4.3.2025.
Pertanto entrambi i motivi di ricorso, intervenuta prescrizione e mancata notifica dell'avviso di accertamento, risultano infondati e superati dalla documentazione in atti.
Al rigetto della domanda del ricorrente segue l'applicazione del principio della soccombenza in tema di spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 27 gennaio 2026.
Il giudice monocratico
AN ON