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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2141/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Domenico Parte_1
e FR RC;
RICORRENTE
E
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Arcidiacono;
CP_1
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 18.6.2019, parte ricorrente esponeva di aver subito un infortunio alle ore 7:50 del 29.3.2018.
In particolare, specificava che per recarsi a svolgere la propria attività lavorativa giornaliera, uscita dal portone del palazzo ove risiedente alla via dei Normanni n. 96 in
Rossano con indosso la borsa da lavoro, nell'accingersi a prendere la propria vettura al fine di recarsi sul luogo di lavoro, rovinava violentemente a terra sul manto stradale riportando, a seguito della caduta ed in nesso causale con il prefato evento, la frattura scomposta distale di radio e ulna, la frattura del processo stiloideo dell'ulna, contusioni alla regione frontale e mandibola con successiva sottoposizione ad intervento chirurgico di posizionamento di mezzi di sintesi e fissatore esterno.
Rappresentava che dopo la denuncia dell'infortunio, era stata sottoposta a visita medico
- legale dall' che le riconosceva un periodo di inabilità dal 29.3.2018 all'11.7.2018 CP_1 con invito alla ripresa dell'attività lavorativa a far data dal 16.7.2018 senza tuttavia, nonostante i reiterati solleciti avanzati, mai dar comunicazione dell'esito del procedimento infortunistico avviato né tantomeno liquidando alcunché in favore dell'infortunata;
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, evidenziava che l'infortunio subito era da riconoscersi come infortunio lavorativo.
Agiva, pertanto, chiedendo il riconoscimento dell'infortunio in itinere e formulando le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che l'istante a seguito degli eventi descritti in ricorso ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere;
2.
Accertare e dichiarare che la ricorrente a causa del predetto infortunio presenta sin dalla data dell'infortunio un grado di invalidità pari al 10% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3. Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla somma di € 12.000,00 a titolo di indennizzo per i danni subiti dalla data dell'infortunio e/o dalla diversa data risultante di giustizia e per l'effetto condannare l' p.l.r.p.t. alla corresponsione di tutti i CP_2 benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed alla corresponsione di indennizzo da inabilità permanente nella misura del
10% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Ovvero alla somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà determinata dal Giudice anche ricorrendo a criteri equitativi.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda CP_1 del ricorrente.
In particolare, deduceva l'impossibilità di qualificare il sinistro subito dalla ricorrente come infortunio in itinere. A sostegno di tale tesi ed in base a quanto dichiarato dalla ricorrente nel questionario sottoscritto restituito all' (“...uscita dal portone del CP_1 palazzo andando a prendere l'auto per recarsi al lavoro…”), evidenziava come rientrando il punto di inciampo nella proprietà privata e condominiale non potesse essere incluso nel concetto di pubblica via quale elemento fisico individuante l'inizio dell'iter di andata dacché la configurabilità di un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti, prova testimoniale e
CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Prima di procedere all'analisi dettagliata del materiale raccolto in sede probatoria, è doveroso accennare all'orientamento ormai consolidato in materia di “occasione lavoro” così come espressamente teorizzato da autorevole Cassazione (sentenza n. 2642/2012), per cui “... In tema di infortunio in itinere, il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel
"quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" ...”.
La Cassazione ritiene che "occasione di lavoro" ampli il concetto della "causa di lavoro" tant'è che “l'infortunio sul lavoro non può essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata”.
Pertanto, l'evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro “non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso”, ma deve essere esaminato
“in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata", in quanto in questo contesto le circostanze possono assumere "connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela” (Cassazione sentenza n. 6/2015).
Si riporta una significativa sentenza della sezione lavoro della Corte Suprema di
Cassazione (n. 15777/2007) che, accogliendo il ricorso dell' , ha cassato la CP_1 decisione della Corte territoriale che aveva riconosciuto l'occasione di lavoro nell'infortunio occorso al lavoratore scivolando sul portone di casa.
Nella sentenza in questione la Cassazione ha affermato e ritenuto quanto segue:
“Come detto, questa Corte di Cassazione ha già evidenziato come da una interpretazione logico-sistematica dell'intero contenuto del citato art. 12 e da una lettura di alcune espressioni in detta norma riportate ("luogo di abitazione"; "normale percorso",
"utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato") si evinca in maniera chiara che l'infortunio in itinere debba verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore- assicurato, con conseguente impossibilità, quindi, di una sua configurazione all'interno degli indicati luoghi condominiali (cfr. in tali sensi: Cass. 9 giugno 2003 n. 9211 cit.).
E che la fattispecie scrutinata debba essere assoggettata ad una regolamentazione specifica, si da potere costituire oggetto di appropriate e volontarie forme assicurative private, non facenti come tale carico sulla collettività, deriva - più che dalla pur oggettiva necessità che sempre l'assicurato ha di percorrere, come la generalità degli abitanti di stabili condominiali, le scale comuni (e sovente altri luoghi di comunione forzosa, come portone di casa, cortili, viali in complessi residenziali) per accedere alla pubblica strada - dal peculiare rapporto intercorrente tra beni condominiali e singola unità abitativa. Il proprietario dell'abitazione, infatti, al di là dei poteri esclusivi sul proprio immobile, ha anche, se non la disponibilità completa, quanto meno il potere di intervenire efficacemente - anche attraverso la doverosa sollecitazione degli organi preposti all'amministrazione - su tutto ciò che riguarda i beni condominiali sicché non
è rinvenibile alcuna valida ragione per l'attribuzione di indennità o rendite aventi la loro causa nell'infortunio che il lavoratore subisca in detti luoghi, che possono considerarsi, seppure in senso improprio, come pertinenze della abitazione o come beni che, per essere funzionalmente connessi con essa e per soddisfare identiche o complementari esigenze familiari, non possono che essere assoggettati ai fini assicurativi ad un trattamento unitario. Né può tralasciarsi di considerare che quel particolare nesso tra occasione di lavoro ed evento lesivo, che ha sempre in giurisprudenza contraddistinto l'infortunio in itinere, non è affatto ravvisabile con la medesima intensità nelle fattispecie cui si è fatto riferimento, né è nella realtà fattuale sempre accettabile in modo rassicurante ed oggettivo stante la destinazione dell'abitazione e dei beni condominiali, ad essa adiacenti, a fungere da luoghi naturali di espletamento delle più diverse occupazioni quotidiane e personali del lavoratore (cfr. al riguardo Cass. 9 giugno 2003
n. 9211 cit.). E che - in una materia che continua in buona misura ad essere oggetto di elaborazione giurisprudenziale - la soluzione condivisa da questa Corte di cassazione risulti accreditata da un interpretazione del dato normativo, costituzionalmente indirizzata, emerge da tutto quanto sinora detto, riassumibile anche, se con qualche approssimazione, nella semplice considerazione che per evitare che il richiamo all'art. 38 Cost., abbia una funzione meramente declamatoria e per garantire, di contro, una effettiva e completa tutela assicurativa, risulta necessario una lettura del dato normativo che - oltre a tener conto della necessità di una previsione, con apprezzabili margini di affidabilità, degli esborsi al fine di assicurarne la copertura ex art. 81 Cost. - risponda anche a quei razionali margini di certezza necessari in tutte le materie in cui si ha esposizione di denaro pubblico con il consequenziale pericolo che risorse della collettività possano in concreto venire utilizzate per "compensare" pur apprezzabili bisogni e/o esigenze di natura personale, ma che non assumono una sicura e ben definita valenza sociale. Per concludere il ricorso va accolto in ragione del principio di diritto, che può essere enunciato nei seguenti termini: Alla stregua di una interpretazione letterale nonché logico- sistematica del D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali..."
Nel caso di specie, della zona d'uscita dal portone d'ingresso al palazzo di residenza, che
è ad uso pubblico.
Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, devono considerarsi pubbliche anche le aree private ad uso pubblico, ovvero destinate a soddisfare una comunità indifferenziata o aperte ad un numero indeterminato di persone o veicoli, ossia strade per cui sussista la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse (Sentenza n. 12148 del 9.12.1993. Da ultimo, Sentenza n. 5126 del 3.3.2011). Applicando tale principio giurisprudenziale alla fattispecie dell'infortunio in itinere, deve concludersi nel senso che in tali fattispecie non possa escludersi l'occasione di lavoro, diversamente da quanto accade quando l'accesso ad un'area è limitato ai titolari di diritti sul medesimo.
Nel caso di specie, giova evidenziare che le circostanze del sinistro sono state provate e l'esito dell'istruttoria, con l'escussione del teste di parte ricorrente, ha confermato la natura pubblica dello spazio dove è avvenuta la caduta oggetto di causa.
All'udienza del 4 novembre 2022, infatti, il teste dichiarava: Testimone_1
“sono a conoscenza del fatto poiché l'ho visto con i miei occhi perché ho l'abitudine di fumare una sigaretta al mattino e quella mattina mi trovavo, appunto, affacciato alla finestra. Preciso che abito al secondo piano e ho una visuale diretta rispetto al portone.
Ho con i miei occhi la ricorrente cadere, volevo soccorrerla ma ero in pigiama e dato che erano le 7.45 circa ed ero in pigiama non sono sceso perché la signora dopo essersi alzata e si toccava con una mano la testa e il braccio, si è messa in macchina ed è andata via. Penso che stesse andando al lavoro, perché abitualmente si recava al lavoro ma non posso averne certezza in quanto non ho parlato con lei, ricordo però che portava con sé una ventiquattrore. Preciso che dopo qualche tempo ho incontrato la signora e l'ho vista con un braccio ingessato e mi ha detto che sul momento si era rialzata però poi le aveva provocato dei dolori. Lo spazio in cui è caduta la signora è pulito dall' CP_3
quel tratto non è usato soltanto dai condomini ma è di tutti”.
[...]
In conclusione, stante la prova dello svolgimento dei fatti oggetto di causa, accertata la natura pubblica del luogo del sinistro, il ricorso deve essere accolto.
Disposta CTU per quantificare il danno biologico, è emerso il riconoscimento di gg. 101 di malattia, di cui gg. 39 di invalidità temporanea assoluta (dal 29.3.2018 al 7.5.2019), gg. 30 di invalidità temporanea parziale al 75% (dall'8.5.2018 al 7.6.2018) e gg. 50 di invalidità temporanea parziale al 50% (dall'8.6.2018 all'11.7.2018) con un danno biologico pari al 10%.
Deve essere disposta dunque la condanna della parte resistente all'indennizzo per le lesioni riconosciute e quantificate dal CTU, a cui si aderisce poiché prive di vizi.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo del danno biologico per una CP_1 menomazione della integrità psico-fisica pari al 10 %, con interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1,800,00, oltre CP_1 accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc;
- condanna, infine, al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato CP_1 decreto.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Domenico Parte_1
e FR RC;
RICORRENTE
E
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Arcidiacono;
CP_1
RESISTENTE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 18.6.2019, parte ricorrente esponeva di aver subito un infortunio alle ore 7:50 del 29.3.2018.
In particolare, specificava che per recarsi a svolgere la propria attività lavorativa giornaliera, uscita dal portone del palazzo ove risiedente alla via dei Normanni n. 96 in
Rossano con indosso la borsa da lavoro, nell'accingersi a prendere la propria vettura al fine di recarsi sul luogo di lavoro, rovinava violentemente a terra sul manto stradale riportando, a seguito della caduta ed in nesso causale con il prefato evento, la frattura scomposta distale di radio e ulna, la frattura del processo stiloideo dell'ulna, contusioni alla regione frontale e mandibola con successiva sottoposizione ad intervento chirurgico di posizionamento di mezzi di sintesi e fissatore esterno.
Rappresentava che dopo la denuncia dell'infortunio, era stata sottoposta a visita medico
- legale dall' che le riconosceva un periodo di inabilità dal 29.3.2018 all'11.7.2018 CP_1 con invito alla ripresa dell'attività lavorativa a far data dal 16.7.2018 senza tuttavia, nonostante i reiterati solleciti avanzati, mai dar comunicazione dell'esito del procedimento infortunistico avviato né tantomeno liquidando alcunché in favore dell'infortunata;
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, evidenziava che l'infortunio subito era da riconoscersi come infortunio lavorativo.
Agiva, pertanto, chiedendo il riconoscimento dell'infortunio in itinere e formulando le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare che l'istante a seguito degli eventi descritti in ricorso ha diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere;
2.
Accertare e dichiarare che la ricorrente a causa del predetto infortunio presenta sin dalla data dell'infortunio un grado di invalidità pari al 10% o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3. Accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla somma di € 12.000,00 a titolo di indennizzo per i danni subiti dalla data dell'infortunio e/o dalla diversa data risultante di giustizia e per l'effetto condannare l' p.l.r.p.t. alla corresponsione di tutti i CP_2 benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere ed alla corresponsione di indennizzo da inabilità permanente nella misura del
10% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Ovvero alla somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà determinata dal Giudice anche ricorrendo a criteri equitativi.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda CP_1 del ricorrente.
In particolare, deduceva l'impossibilità di qualificare il sinistro subito dalla ricorrente come infortunio in itinere. A sostegno di tale tesi ed in base a quanto dichiarato dalla ricorrente nel questionario sottoscritto restituito all' (“...uscita dal portone del CP_1 palazzo andando a prendere l'auto per recarsi al lavoro…”), evidenziava come rientrando il punto di inciampo nella proprietà privata e condominiale non potesse essere incluso nel concetto di pubblica via quale elemento fisico individuante l'inizio dell'iter di andata dacché la configurabilità di un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti, prova testimoniale e
CTU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Prima di procedere all'analisi dettagliata del materiale raccolto in sede probatoria, è doveroso accennare all'orientamento ormai consolidato in materia di “occasione lavoro” così come espressamente teorizzato da autorevole Cassazione (sentenza n. 2642/2012), per cui “... In tema di infortunio in itinere, il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel
"quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" ...”.
La Cassazione ritiene che "occasione di lavoro" ampli il concetto della "causa di lavoro" tant'è che “l'infortunio sul lavoro non può essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata”.
Pertanto, l'evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro “non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso”, ma deve essere esaminato
“in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata", in quanto in questo contesto le circostanze possono assumere "connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela” (Cassazione sentenza n. 6/2015).
Si riporta una significativa sentenza della sezione lavoro della Corte Suprema di
Cassazione (n. 15777/2007) che, accogliendo il ricorso dell' , ha cassato la CP_1 decisione della Corte territoriale che aveva riconosciuto l'occasione di lavoro nell'infortunio occorso al lavoratore scivolando sul portone di casa.
Nella sentenza in questione la Cassazione ha affermato e ritenuto quanto segue:
“Come detto, questa Corte di Cassazione ha già evidenziato come da una interpretazione logico-sistematica dell'intero contenuto del citato art. 12 e da una lettura di alcune espressioni in detta norma riportate ("luogo di abitazione"; "normale percorso",
"utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato") si evinca in maniera chiara che l'infortunio in itinere debba verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore- assicurato, con conseguente impossibilità, quindi, di una sua configurazione all'interno degli indicati luoghi condominiali (cfr. in tali sensi: Cass. 9 giugno 2003 n. 9211 cit.).
E che la fattispecie scrutinata debba essere assoggettata ad una regolamentazione specifica, si da potere costituire oggetto di appropriate e volontarie forme assicurative private, non facenti come tale carico sulla collettività, deriva - più che dalla pur oggettiva necessità che sempre l'assicurato ha di percorrere, come la generalità degli abitanti di stabili condominiali, le scale comuni (e sovente altri luoghi di comunione forzosa, come portone di casa, cortili, viali in complessi residenziali) per accedere alla pubblica strada - dal peculiare rapporto intercorrente tra beni condominiali e singola unità abitativa. Il proprietario dell'abitazione, infatti, al di là dei poteri esclusivi sul proprio immobile, ha anche, se non la disponibilità completa, quanto meno il potere di intervenire efficacemente - anche attraverso la doverosa sollecitazione degli organi preposti all'amministrazione - su tutto ciò che riguarda i beni condominiali sicché non
è rinvenibile alcuna valida ragione per l'attribuzione di indennità o rendite aventi la loro causa nell'infortunio che il lavoratore subisca in detti luoghi, che possono considerarsi, seppure in senso improprio, come pertinenze della abitazione o come beni che, per essere funzionalmente connessi con essa e per soddisfare identiche o complementari esigenze familiari, non possono che essere assoggettati ai fini assicurativi ad un trattamento unitario. Né può tralasciarsi di considerare che quel particolare nesso tra occasione di lavoro ed evento lesivo, che ha sempre in giurisprudenza contraddistinto l'infortunio in itinere, non è affatto ravvisabile con la medesima intensità nelle fattispecie cui si è fatto riferimento, né è nella realtà fattuale sempre accettabile in modo rassicurante ed oggettivo stante la destinazione dell'abitazione e dei beni condominiali, ad essa adiacenti, a fungere da luoghi naturali di espletamento delle più diverse occupazioni quotidiane e personali del lavoratore (cfr. al riguardo Cass. 9 giugno 2003
n. 9211 cit.). E che - in una materia che continua in buona misura ad essere oggetto di elaborazione giurisprudenziale - la soluzione condivisa da questa Corte di cassazione risulti accreditata da un interpretazione del dato normativo, costituzionalmente indirizzata, emerge da tutto quanto sinora detto, riassumibile anche, se con qualche approssimazione, nella semplice considerazione che per evitare che il richiamo all'art. 38 Cost., abbia una funzione meramente declamatoria e per garantire, di contro, una effettiva e completa tutela assicurativa, risulta necessario una lettura del dato normativo che - oltre a tener conto della necessità di una previsione, con apprezzabili margini di affidabilità, degli esborsi al fine di assicurarne la copertura ex art. 81 Cost. - risponda anche a quei razionali margini di certezza necessari in tutte le materie in cui si ha esposizione di denaro pubblico con il consequenziale pericolo che risorse della collettività possano in concreto venire utilizzate per "compensare" pur apprezzabili bisogni e/o esigenze di natura personale, ma che non assumono una sicura e ben definita valenza sociale. Per concludere il ricorso va accolto in ragione del principio di diritto, che può essere enunciato nei seguenti termini: Alla stregua di una interpretazione letterale nonché logico- sistematica del D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, la configurabilità di un infortunio in itinere comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali..."
Nel caso di specie, della zona d'uscita dal portone d'ingresso al palazzo di residenza, che
è ad uso pubblico.
Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, devono considerarsi pubbliche anche le aree private ad uso pubblico, ovvero destinate a soddisfare una comunità indifferenziata o aperte ad un numero indeterminato di persone o veicoli, ossia strade per cui sussista la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse (Sentenza n. 12148 del 9.12.1993. Da ultimo, Sentenza n. 5126 del 3.3.2011). Applicando tale principio giurisprudenziale alla fattispecie dell'infortunio in itinere, deve concludersi nel senso che in tali fattispecie non possa escludersi l'occasione di lavoro, diversamente da quanto accade quando l'accesso ad un'area è limitato ai titolari di diritti sul medesimo.
Nel caso di specie, giova evidenziare che le circostanze del sinistro sono state provate e l'esito dell'istruttoria, con l'escussione del teste di parte ricorrente, ha confermato la natura pubblica dello spazio dove è avvenuta la caduta oggetto di causa.
All'udienza del 4 novembre 2022, infatti, il teste dichiarava: Testimone_1
“sono a conoscenza del fatto poiché l'ho visto con i miei occhi perché ho l'abitudine di fumare una sigaretta al mattino e quella mattina mi trovavo, appunto, affacciato alla finestra. Preciso che abito al secondo piano e ho una visuale diretta rispetto al portone.
Ho con i miei occhi la ricorrente cadere, volevo soccorrerla ma ero in pigiama e dato che erano le 7.45 circa ed ero in pigiama non sono sceso perché la signora dopo essersi alzata e si toccava con una mano la testa e il braccio, si è messa in macchina ed è andata via. Penso che stesse andando al lavoro, perché abitualmente si recava al lavoro ma non posso averne certezza in quanto non ho parlato con lei, ricordo però che portava con sé una ventiquattrore. Preciso che dopo qualche tempo ho incontrato la signora e l'ho vista con un braccio ingessato e mi ha detto che sul momento si era rialzata però poi le aveva provocato dei dolori. Lo spazio in cui è caduta la signora è pulito dall' CP_3
quel tratto non è usato soltanto dai condomini ma è di tutti”.
[...]
In conclusione, stante la prova dello svolgimento dei fatti oggetto di causa, accertata la natura pubblica del luogo del sinistro, il ricorso deve essere accolto.
Disposta CTU per quantificare il danno biologico, è emerso il riconoscimento di gg. 101 di malattia, di cui gg. 39 di invalidità temporanea assoluta (dal 29.3.2018 al 7.5.2019), gg. 30 di invalidità temporanea parziale al 75% (dall'8.5.2018 al 7.6.2018) e gg. 50 di invalidità temporanea parziale al 50% (dall'8.6.2018 all'11.7.2018) con un danno biologico pari al 10%.
Deve essere disposta dunque la condanna della parte resistente all'indennizzo per le lesioni riconosciute e quantificate dal CTU, a cui si aderisce poiché prive di vizi.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo del danno biologico per una CP_1 menomazione della integrità psico-fisica pari al 10 %, con interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1,800,00, oltre CP_1 accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc;
- condanna, infine, al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato CP_1 decreto.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.