Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 12596/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. n. 12596 /2023
TRA (C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (codice fiscale , fax 081-4979313, posta certificata: , P.IVA_2 serviziopolisweb:ADS80030620639), domiciliataria alla via A. Diaz, n. 11;
- attori in opposizione E
(IÀ ), società soggetta a direzione e Controparte_1 Controparte_2 coordinamento di incorporante per fusione la Controparte_3 Controparte_4
(già ), con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, codice fiscale e Controparte_5 iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. , P. IVA , in persona del suo P.IVA_3 P.IVA_4 procuratore speciale dott. (Direttore Affari Legali e Societari), giusta procura per atto Controparte_6 notaio di Milano rep. n. 51801 del 23 dicembre 2004 (Allegato A al fascicolo di Persona_1 parte del procedimento monitorio), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giustino Di Cecco, PEC:
, in virtù di procura speciale alle liti per atto a rogito del Email_1 notaio di Milano del 26 marzo 2008, rep. n. 18887/10786, (Allegato B al fascicolo di parte Per_2 del procedimento monitorio) il quale, in virtù dei poteri al medesimo spettanti, elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Davide Dura in Napoli, Via Domenico Fontana n. 194/b,
- convenuta opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE L' (da ora anche solo ) ha Parte_1 Pt_1 proposto opposizione avverso il Decreto ingiuntivo N. 427/2023 pubblicato in data 17/01/2023 e notificato in data 21 aprile 2023 unitamente all'avverso ricorso, eccependo in via preliminare la tardività della notifica effettuata oltre i sessanta giorni previsti dalla legge. L'eccezione è fondata il decreto monitorio è stato pubblicato in data 17 gennaio 2023 ma notificato solo in data 21 aprile 2023. La notifica tardiva comporta la inefficacia del decreto ingiuntivo che va quindi revocato.
La opposizione, tuttavia, determina l'apertura di un giudizio a cognizione piena in cui il giudice è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalle parti.
Il credito trae origine da n. 7 fatture insolute per un importo complessivo pari ad € 8.084,04, emesse in Pa virtù di un contratto biennale stipulato tra le parti ( ed Istituto Istruzione Controparte_1
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aveva provveduto, secondo la normativa contabile, a generare il C.I.G. (ZA03207208)
[...] mentre le fatture presentavano un C.I.G. diverso (ZDF20828B3). Inoltre, L'offerta, sottoscritta digitalmente dal Dirigente scolastico, prevedeva un canone mensile di € 282,20 (IVA inclusa) per 24 mesi, quale totale netto complessivo ed un versamento (una tantum) di € 480,00, quale costo di attivazione complessivo, ossia € 688,568 a fattura (282,20 X 2 mesi + IVA). Infine, l'opponete ha contestato l'applicazione degli interessi atteso che il ritardo è dipeso da un fatto non imputabile al debitore in quanto, come più volte precisato, le fatture emesse indicavano un C.I.G. errato.
Con riferimento alla erronea indicazione del codice identificativo gara la ha evidenziato che CP_1
l' aveva comunicato il C.I.G. corretto da inserire (ZA03207208) solamente in data Controparte_7 13/05/2022 e che neanche dopo l'emissione delle successive fatture, recanti il C.I.G. corretto (ossia le fatture n. AO03977469, la n. AO07928572, la n. AO11842913 e la n. AO15721484) il debitore aveva provveduto a pagare. Tale circostanza non è contestata ma l' opponente deduce di non aver corrisposto gli importi Pt_1 indicati nelle fatture perché le fatture indicate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta risalenti all'anno 2022, la n.AO03977469 e la n. AO07928572 contenevano il CIG corretto (ZA03207208) ma l'importo risultava totalmente errato rispetto a quello pattuito, mentre la fattura n. AO157221484 del 2022 oltre ad indicare un importo non corrispondete a quello del contratto, conteneva la descrizione del servizio Spese spedizione, anticipi e bolli totalmente incongruente a quello fornito da e per tale motivazione veniva rifiutata e non pagata. CP_1 In primo luogo, con riguardo all'eccepita nullità della domanda di parte opposta (attrice in senso sostanziale) per assenza del contratto redatto in forma scritta e debitamente sottoscritto, essa non risulta fondata poiché il contratto prodotto risulta firmato digitalmente e forma, pertanto, valida prova della stipula dell'accordo tra le parti. Quanto alle ulteriori doglianze la opponente ha evidenziato che il saldo si riferiva alle fatture: n.
AO15721484 (scaduta il 28/09/2022; All.to n. M), n. AO11842913 (scaduta il 27/07/2022; All.to n. N),
n. AO07928572 (scaduta il 27/05/2022; All.to n. O), n. AO03977469 (scaduta il 28/03/2022; All.to n. P), n. ZZ30514338 (scaduta il 20/03/2022; All.to n. Q), n. AO00002491 (scaduta il 28/01/2022; All.to n. R), e n. AN19801018 (scaduta il 26/11/2021; All.to n. Q).
Occorre quindi riesaminare gli importi fatturati per determinare le somme effettivamente dovute, posto che non vi è contestazione sulla circostanza che il servizio è stato reso dalla CP_1
Considerando le tariffe concordate in contratto, gli importi si calcolano come segue: 1) Fattura AO15721484 scaduta il 28/09/2022 €323,78 CIG: ZA03207208 (periodo fatturazione 3.07.22 al 2.09.22 tuttavia nella specifica della fattura si legge periodo 03.07.22-17.07.22 quindi parametrando il calcolo su quell'intervallo temporale, trattandosi di metà mese, occorre dividere il costo mensile dell'abbonamento: €282,20 iva esclusa :2= €141,10 + iva 22% 172,14 con IVA)
2) Fattura ZZ30514338 scaduta il 20/03/2022 €1.068,26 CIG: ZA03207208 (periodo fatturazione
3.07.21 al 2.09.21- 2 mesi. Quindi 2€82,20 iva esclusa x2=€564,40+ iva 22% 688,56 con IVA) 3) Fattura AO11842913 scaduta il 27/07/2022 €1.332,00 CIG: ZA03207208 (periodo fatturazione
3.05.22 al 2.07.22 - 2 mesi. Quindi €282,20 iva esclusa x2=€564,40 +iva 22% 688,56 con IVA)
4) Fattura AO07928572 scaduta il 27/05/2022 €1.332,00 CIG: ZA03207208 (periodo fatturazione 3.03.22 al 2.05.22 - 2 mesi. Quindi €282,20 iva esclusa x2=€564,40+ iva 22% 688,56 con IVA) 5) Fattura AO03977469 scaduta il 28/03/2022 €1.332,00 CIG: ZA03207208 (periodo fatturazione 3.01.22 al 2.03.22 - 2 mesi. Quindi €282,20 iva esclusa x2=€564,40+ iva 22% 688,56 con IVA) (questa pagina 2 di 4 fattura viene indicata, nella ricostruzione, tra quelle con cig sbagliato, ma guardando l'all.P risulta il cig corretto) 6) Fattura AO00002491 scaduta il 28/01/2022 €1.332,00 CIG errato: ZDF20828B3 (periodo fatturazione 3.11.21 al 2.01.22 - 2 mesi. Quindi €282,20 iva esclusa x2=€564,40 + iva 22% 688,56 con
IVA) 7) Fattura AN19801018 scaduta il 26/11/2021 €1.364,00 CIG errato: (periodo C.F._1 fatturazione 3.09.21 al 2.11.21 - 2 mesi. Quindi €282,20 iva esclusa x2=€564,40+ iva 22% 688,56 con IVA)
Pertanto, il totale dovuto per le fatture oggetto di controversia, riquantificato alla luce del contratto sottoscritto dalle parti, è di €4.303,50 iva inclusa.
Relativamente agli interessi richiesti dalla odierna opposta e maturati sulle somme non pagate occorre effettuare una distinzione: letta la normativa ex art 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le fatture recanti CIG errato (AN19801018;
AO00002491), sussiste in capo alla pubblica amministrazione un vero e proprio fatto impeditivo all'adempimento, poiché la PA non può effettuare alcun pagamento in assenza dell'indicazione di un CIG esatto, dunque l'inadempimento non è dipeso da una causa imputabile al debitore;
pertanto, per gli importi suddetti non maturano interessi, stante l'impossibilità di adempiere del debitore fino alla pronuncia dell'odierno giudicante. Tuttavia, per le restanti fatture (AO15721484; AO11842913; AO07928572; AO03977469; ZZ30514338) indicanti il CIG corretto, stante l'esistenza del rapporto contrattuale e la debenza del canone mensile, il debitore avrebbe dovuto effettuare il pagamento salvo poi richiedere la restituzione delle somme indebitamente fatturate in misura eccedente rispetto al canone pattuito;
pertanto, sulle suddette fatture gli interessi risultano maturare dalla data della messa in mora, tuttavia essi sono dovuti in misura proporzionale alle somme effettivamente dovute, così come riquantificate in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 tenendo conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sull'opposizione a D.I. n. 427/2023 proposta da Parte_1
nei confronti di IÀ
[...] Controparte_1 Controparte_2
) con atto di opposizione notificato in data 30.05.2023, così provvede:
[...]
1)Revoca il decreto ingiuntivo n. 427/2023 per le ragioni in motivazione, stante la tardiva notifica dello stesso.
2)Accerta l'esistenza del credito facente capo a (IÀ Controparte_1 [...]
) e lo quantifica, come esplicato in motivazione, in €4.303,50 iva inclusa;
nonché la CP_2 spettanza degli interessi moratori legali parametrati all'esatta quantificazione delle somme dovute per le fatture AO15721484; AO11842913; AO07928572; AO03977469; ZZ30514338. 3)Condanna l' al pagamento Parte_1 della somma di €4.303,50 iva inclusa;
nonché degli interessi moratori parametrati all'esatta quantificazione delle somme dovute per le fatture AO15721484; AO11842913; AO07928572;
AO03977469; ZZ30514338 dalla messa in mora al soddisfo, in favore di Controparte_1
(IÀ ). Controparte_2 4)Condanna l' alla rifusione delle Parte_1 spese di lite che liquida in favore di IÀ ), Controparte_1 Controparte_2 in applicazione di parametri minimi e in rapporto all'effettivo valore della controversia come accertato, in €2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
Così deciso in Napoli il 06/05/2025
Il giudice pagina 3 di 4 Dott.ssa Alessia Notaro
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