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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di conSIlio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini ConSIliere relatore
Dott. Cesare Marziali ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 783/2024RG vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
26 – C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Spinozzi (c.f.: C.F._1
del Foro di Macerata e con lui elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
Studio Legale Via Antonelli e Tebaldi, n.9 in Potenza Picena (MC);
-parte appellante
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_1 P.IVA_1
Ciucaloni, (C.F.: del Foro di Fermo, con studio in Grottazzolina, via Ugo C.F._3
La Malfa, n. 5, fax n. 0734/639091;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilita' dell'appello così formulate dall'appellata:
“Il Tribunale, nel dichiararsi incompetente, giusta sentenza n. 143/2024 (doc. 3), ha assegnato alle parti interessate termine di giorni novanta per riassumere il giudizio innanzi al Giudice competente, individuato ex art. 828 c.p.c. nella Corte di Appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.
In forza di ciò la SI.ra , visto il deposito e conseguente notifica della richiamata Parte_1
pronuncia in data 20/02/2024 (doc. 3), poteva e doveva riassumere il processo entro e non oltre il
20/05/2024.
Ora, acclarato che l'Appello è stato notificato il 24/07/2024 (doc. 1), è indiscutibile la decadenza in cui è incorsa la appellante”.
3.L'eccezione è infondata perché la parte soccombente in primo grado non ha inteso riassumere il processo dopo la declaratoria di incompetenza per materia ma proporre appello avverso la declinatoria contenuta nella sentenza di primo grado.
L'appello è tempestivo e tanto basta per superare la questione posta.
4.Il gravame risulta invece inammissibile per diversa ragione e cioè perché veicola la contestazione dell'incompetenza dichiarata dal Tribunale.
Trattandosi di sentenza che ha deciso soltanto sulla competenza, l'unico rimedio esperibile era il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.
E' appena il caso di precisare che l'accertamento compiuto dal Tribunale circa la ritualità dell'arbitrato previsto nella clausola compromissoria dedotta in giudizio (oltre che totalmente privo di motivazione) ha costituito mera premessa logico-giuridica ai fini della determinazione della competenza.
5.L'appello è inammissibile.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello , (b) valore fino ad euro 52.000,00,
(c) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (d)liquidazione prossima al minimo tariffario in ragione della semplicità delle questioni che hanno condotto all'esito decisorio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dichiara inammissibile l'appello;
2-condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite, liquidate in euro 5000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e ivame per legge
Così deciso in Ancona nella Camera di conSIlio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 25 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di conSIlio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini ConSIliere relatore
Dott. Cesare Marziali ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 783/2024RG vertente tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
26 – C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Spinozzi (c.f.: C.F._1
del Foro di Macerata e con lui elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
Studio Legale Via Antonelli e Tebaldi, n.9 in Potenza Picena (MC);
-parte appellante
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_1 P.IVA_1
Ciucaloni, (C.F.: del Foro di Fermo, con studio in Grottazzolina, via Ugo C.F._3
La Malfa, n. 5, fax n. 0734/639091;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilita' dell'appello così formulate dall'appellata:
“Il Tribunale, nel dichiararsi incompetente, giusta sentenza n. 143/2024 (doc. 3), ha assegnato alle parti interessate termine di giorni novanta per riassumere il giudizio innanzi al Giudice competente, individuato ex art. 828 c.p.c. nella Corte di Appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.
In forza di ciò la SI.ra , visto il deposito e conseguente notifica della richiamata Parte_1
pronuncia in data 20/02/2024 (doc. 3), poteva e doveva riassumere il processo entro e non oltre il
20/05/2024.
Ora, acclarato che l'Appello è stato notificato il 24/07/2024 (doc. 1), è indiscutibile la decadenza in cui è incorsa la appellante”.
3.L'eccezione è infondata perché la parte soccombente in primo grado non ha inteso riassumere il processo dopo la declaratoria di incompetenza per materia ma proporre appello avverso la declinatoria contenuta nella sentenza di primo grado.
L'appello è tempestivo e tanto basta per superare la questione posta.
4.Il gravame risulta invece inammissibile per diversa ragione e cioè perché veicola la contestazione dell'incompetenza dichiarata dal Tribunale.
Trattandosi di sentenza che ha deciso soltanto sulla competenza, l'unico rimedio esperibile era il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.
E' appena il caso di precisare che l'accertamento compiuto dal Tribunale circa la ritualità dell'arbitrato previsto nella clausola compromissoria dedotta in giudizio (oltre che totalmente privo di motivazione) ha costituito mera premessa logico-giuridica ai fini della determinazione della competenza.
5.L'appello è inammissibile.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello , (b) valore fino ad euro 52.000,00,
(c) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (d)liquidazione prossima al minimo tariffario in ragione della semplicità delle questioni che hanno condotto all'esito decisorio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-dichiara inammissibile l'appello;
2-condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite, liquidate in euro 5000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e ivame per legge
Così deciso in Ancona nella Camera di conSIlio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 25 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini