Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/02/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 14.1.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1805/2024 del ruolo generale,
T R A
VI DO, rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv.ti Pasqualina Balzano e Salvatore Giordano, ricorrente
C O N T R O
in persona Controparte_1
del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25.3.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione sociale Cat. AS n.
, sulla quale l' effettua una trattenuta mensile pari Numer_1 CP_1
al 20% sin dal febbraio 2021 ed ancora in corso per un presunto indebito, conveniva in giudizio l' onde ottenere la CP_1
sospensione della trattenuta mensile, in ipotesi illegittima, e per l'effetto condannare l' resistente al pagamento delle somme CP_2
trattenute dal 2021 ad oggi (marzo 2024) per un totale pari ad euro 2.036,16
1
L' si costituiva in giudizio chiedendo, con varie CP_1
argomentazioni in fatto ed in diritto, il rigetto del ricorso .
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Ed invero, nella specie, trattasi di una compensazione cd. impropria tra debiti e crediti aventi esattamente lo stesso titolo e fonte in quanto, il relativo recupero, riguarda eccedenze erogate precedentemente sempre sull'assegno sociale a causa di altri redditi percepiti dal ricorrente che hanno comportato la riduzione dell'assegno in questione .
La compensazione impropria si verifica laddove il credito da parte del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione, in tali casi si dà luogo alla elisione delle reciproche partite di debito – credito tra l' e il debitore ed il recupero CP_1
dell'indebito di cui trattasi non soggiace al limite della misura del quinto della somma dovuta ed in generale al divieto previsto dall'art. 1246 cc, comma 3 (cfr. tra le tante Cass n. 30220 del
2019, in motivazione;
Cass, n. 9904 del 2003)
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
2 b) nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata, 17.2.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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