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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. NO SD,
all'esito dell'udienza del 16/12/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.449/2021 R.G., vertente tra:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c/da Mersa n. 3 (C.F. Parte_1
), titolare della ditta Segnalgrafica corrente in Brolo, c/da Fosso Gelso 14 (P. C.F. 1 P.IVA 1 ), elettivamente domiciliato, in Brolo, via Trento 82, presso lo studio dell'Avv. Iva
AR II, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
Controparte_1 società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Via V.
Alfieri, 1, Conegliano (TV), Italia, Codice Fiscale P.IVA_2 e per essa
, Controparte_2 in18) con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, Codice Fiscale P.IVA_3
,
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti,
dall'Avv. Stefano Menghini, con studio in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Briguglio, sito in via Camiciotti n. 104, Messina;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratti bancari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. 18/06/2009, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con citazione, regolarmente notificato, Parte_1 titolare della ditta Segnalgrafica, conveniva in giudizio Controparte_2 nella qualità di rappresentante di Controparte_1 per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 486/2020, emesso dal Tribunale di Patti, in data
12/12/2020 nel procedimento RGN 1766/2020, con quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di euro 18.220,56 (oltre interessi di mora e spese di procedura) in virtù di un credito relativo al rapporto contrattuale n. 0260/31910185.
Eccepiva tra i motivi di opposizione, l'inesistenza e/o la nullità della notifica poiché effettuata da soggetto non legittimato, l'erroneità dell'ingiunzione, impropriamente pronunciata in favore di piuttosto che in favore della Società ricorrente Controparte_2 , nella spiegataControparte_1 laqualità di mandataria, il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1
prescrizione delle ragioni creditorie nonché insussistenza e inesistenza di qualsivoglia debito nei confronti dell'Istituto di credito, il disconoscimento delle firme apposte sulla cambiale e sul documento del 17/09/2009, l'applicazione di interessi passivi ultralegali, la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione della commissione di massimo scoperto.
Si costituiva l'opposta, contestando le pretese avverse e chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnato il giudizio allo scrivente all'esito di delega decisoria, esperito negativamente il procedimento di mediazione, e, con provvedimento del 07/02/2023, veniva rigettata, per le motivazioni ivi contenute, la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, veniva disposta CTU grafologica, a seguito del disconoscimento delle firme apposte dalla parte opponente, sulla cambiale e sul documento del 17/09/2009.
Espletata la CTU sulle copie dei documenti, atteso la mancata produzione degli originali, cui era stata onerata la parte opposta con provvedimento dell'11/03/2024 con il quale era stato così
disposto: "Visto il disconoscimento effettuato dalla parte opponente, e l'istanza di verificazione di parte opposta, autorizza Controparte_1 a depositare gli originali degli atti disconosciuti, presso la
Cancelleria del Tribunale di Patti, disponendone la custodia in cassaforte".
La causa, dopo alcuni differimenti dovuti a ragioni organizzative, viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte e conclusive autorizzate, ed all'esito dell'udienza del
16/12/2025, così sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'opposizione è fondata e va accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 486/2020,
emesso dal Tribunale di Patti, in data 12/12/2020 nel procedimento RGN 1766/2020.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria
(v., e.g., Cass., n. 6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
Peraltro, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (V., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Con l'atto di opposizione, parte opponente, tra i vari motivi di opposizione, ha disconosciuto formalmente sia la sottoscrizione della cambiale (più esattamente la firma apposta alla cambiale facente parte dell'allegato 3, pag. 3) datata 17/09/2009 che le due sottoscrizioni apposte al
Parte_1 datato sempre documento avente ad oggetto "posizione debitoria Segnalgrafica di
17/09/2009 (facente parte sempre dell'allegato 3 del fascicolo di parte della fase monitoria) e,
precisamente, sia la firma apposta in calce a pag. 4 che quella risultante a metà di pag. 5, allegati.
A seguito di tale disconoscimento, con provvedimento dell'11/03/2024, è stato così disposto: “Visto
il disconoscimento effettuato dalla parte opponente, e l'istanza di verificazione di parte opposta,
Controparte_1 a depositare gli originali degli atti disconosciuti, presso la Cancelleria autorizza del Tribunale di Patti, disponendone la custodia in cassaforte”, ed è stata disposta CTU grafologica.
Espletata la CTU sulle copie dei documenti, atteso la mancata produzione degli originali, cui era stata onerata la parte opposta con provvedimento, il CTU così concludeva: "Le sottoscrizioni a Parte_1 apposte sulla cambiale datata 17/09/2009 (facente parte dell'allegato 3, " nome pag. 3) e le due sottoscrizioni apposte in calce a pag. 4 ed a metà di pag. 5 del citato allegato, sono probabilmente riconducibili alla mano del Sig. Parte_1 e, pertanto, da considerarsi probabilmente autografe. Come già evidenziato in premessa, la scrivente si riserva di rendere ulteriori valutazioni, deduzioni e conclusioni alla possibile successiva visione degli originali dei documenti indicati".
Tali originali, non risultano essere mai stati depositati, né consegnati al CTU dalla parte opposta.
Il CTU, non ha affermato con certezza che le sottoscrizioni sui documenti citati, siano di limitandosi ad affermare che le stesse sono daprovenienza dell'opponente Parte_1 و
considerarsi probabilmente autografe.
Per costante giurisprudenza, va osservato che il disconoscimento, ai sensi dell'art. 215 II comma c.p.c., dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, è ammissibile anche quando essa sia stata prodotta in copia fotostatica, comportando che la parte che intende avvalersi deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione, salvo il caso che deduca di non esserne in possesso. (Cass. n.29884/2020; Cass. n.9202/2004).
Parte opposta, non solo non ha prodotto, sebbene onerata con provvedimento dell'11/03/2024, gli originali delle scritture, ma non ha nemmeno dedotto di non esserne in possesso.
Parte opposta, in mancanza della produzione degli originali, avrebbe potuto fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità. (Cass. ordinanza n.7267 del 27/03/2014; Cass.
n.33769/2019; Cass. 28015/2021). Prova che non risulta fornita.
Ritornando all'espletata CTU, va osservato che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale,
il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità al reale autore della sottoscrizione. (Cass. Ordinanza n. 3603 dell'08/02/2024;
Ordinanza n.711 del 15/01/2018).
Pertanto, in virtù dei superiori principi, non essendovi certezza della provenienza, della parte opponente, delle sottoscrizioni, relative ai documenti cui parte opposta fonda la sua pretesa creditoria avanzata con il procedimento monitorio, e non avendo fornito prova del credito ingiunto,
l'opposizione va accolta, e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo n. 486/2020, emesso dal Tribunale di Patti, in data 12/12/2020 nel procedimento RGN 1766/2020.
Ogni altra questione sollevata dalle parti resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opposta, e liquidate,
tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, secondo parametri minimi, come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a
€ 26.000,00.
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, e provvisoriamente poste a carico della parte opponente, vanno definitivamente poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 449/2021 R.G., contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 486/2020, emesso dal
Tribunale di Patti, in data 12/12/2020 nel procedimento RGN 1766/2020;
2) Condanna Controparte_1 e per essa Controparte_2 al pagamento delle spese di lite, in favore della parte opponente Parte_1 che liquida in Euro 2.658,50, di cui Euro
,
118,50 per spese, ed Euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) Pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, e provvisoriamente poste a carico della parte opponente, definitivamente poste a carico della parte opposta.
Così deciso in Patti, 16/12/2025
Il Giudice on.
NO SD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. NO SD,
all'esito dell'udienza del 16/12/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.449/2021 R.G., vertente tra:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c/da Mersa n. 3 (C.F. Parte_1
), titolare della ditta Segnalgrafica corrente in Brolo, c/da Fosso Gelso 14 (P. C.F. 1 P.IVA 1 ), elettivamente domiciliato, in Brolo, via Trento 82, presso lo studio dell'Avv. Iva
AR II, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
Controparte_1 società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Via V.
Alfieri, 1, Conegliano (TV), Italia, Codice Fiscale P.IVA_2 e per essa
, Controparte_2 in18) con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, Codice Fiscale P.IVA_3
,
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti,
dall'Avv. Stefano Menghini, con studio in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Briguglio, sito in via Camiciotti n. 104, Messina;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratti bancari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. 18/06/2009, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con citazione, regolarmente notificato, Parte_1 titolare della ditta Segnalgrafica, conveniva in giudizio Controparte_2 nella qualità di rappresentante di Controparte_1 per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 486/2020, emesso dal Tribunale di Patti, in data
12/12/2020 nel procedimento RGN 1766/2020, con quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di euro 18.220,56 (oltre interessi di mora e spese di procedura) in virtù di un credito relativo al rapporto contrattuale n. 0260/31910185.
Eccepiva tra i motivi di opposizione, l'inesistenza e/o la nullità della notifica poiché effettuata da soggetto non legittimato, l'erroneità dell'ingiunzione, impropriamente pronunciata in favore di piuttosto che in favore della Società ricorrente Controparte_2 , nella spiegataControparte_1 laqualità di mandataria, il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_1
prescrizione delle ragioni creditorie nonché insussistenza e inesistenza di qualsivoglia debito nei confronti dell'Istituto di credito, il disconoscimento delle firme apposte sulla cambiale e sul documento del 17/09/2009, l'applicazione di interessi passivi ultralegali, la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione della commissione di massimo scoperto.
Si costituiva l'opposta, contestando le pretese avverse e chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnato il giudizio allo scrivente all'esito di delega decisoria, esperito negativamente il procedimento di mediazione, e, con provvedimento del 07/02/2023, veniva rigettata, per le motivazioni ivi contenute, la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel corso del giudizio, veniva disposta CTU grafologica, a seguito del disconoscimento delle firme apposte dalla parte opponente, sulla cambiale e sul documento del 17/09/2009.
Espletata la CTU sulle copie dei documenti, atteso la mancata produzione degli originali, cui era stata onerata la parte opposta con provvedimento dell'11/03/2024 con il quale era stato così
disposto: "Visto il disconoscimento effettuato dalla parte opponente, e l'istanza di verificazione di parte opposta, autorizza Controparte_1 a depositare gli originali degli atti disconosciuti, presso la
Cancelleria del Tribunale di Patti, disponendone la custodia in cassaforte".
La causa, dopo alcuni differimenti dovuti a ragioni organizzative, viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte e conclusive autorizzate, ed all'esito dell'udienza del
16/12/2025, così sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'opposizione è fondata e va accolta con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 486/2020,
emesso dal Tribunale di Patti, in data 12/12/2020 nel procedimento RGN 1766/2020.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria
(v., e.g., Cass., n. 6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
Peraltro, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (V., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Con l'atto di opposizione, parte opponente, tra i vari motivi di opposizione, ha disconosciuto formalmente sia la sottoscrizione della cambiale (più esattamente la firma apposta alla cambiale facente parte dell'allegato 3, pag. 3) datata 17/09/2009 che le due sottoscrizioni apposte al
Parte_1 datato sempre documento avente ad oggetto "posizione debitoria Segnalgrafica di
17/09/2009 (facente parte sempre dell'allegato 3 del fascicolo di parte della fase monitoria) e,
precisamente, sia la firma apposta in calce a pag. 4 che quella risultante a metà di pag. 5, allegati.
A seguito di tale disconoscimento, con provvedimento dell'11/03/2024, è stato così disposto: “Visto
il disconoscimento effettuato dalla parte opponente, e l'istanza di verificazione di parte opposta,
Controparte_1 a depositare gli originali degli atti disconosciuti, presso la Cancelleria autorizza del Tribunale di Patti, disponendone la custodia in cassaforte”, ed è stata disposta CTU grafologica.
Espletata la CTU sulle copie dei documenti, atteso la mancata produzione degli originali, cui era stata onerata la parte opposta con provvedimento, il CTU così concludeva: "Le sottoscrizioni a Parte_1 apposte sulla cambiale datata 17/09/2009 (facente parte dell'allegato 3, " nome pag. 3) e le due sottoscrizioni apposte in calce a pag. 4 ed a metà di pag. 5 del citato allegato, sono probabilmente riconducibili alla mano del Sig. Parte_1 e, pertanto, da considerarsi probabilmente autografe. Come già evidenziato in premessa, la scrivente si riserva di rendere ulteriori valutazioni, deduzioni e conclusioni alla possibile successiva visione degli originali dei documenti indicati".
Tali originali, non risultano essere mai stati depositati, né consegnati al CTU dalla parte opposta.
Il CTU, non ha affermato con certezza che le sottoscrizioni sui documenti citati, siano di limitandosi ad affermare che le stesse sono daprovenienza dell'opponente Parte_1 و
considerarsi probabilmente autografe.
Per costante giurisprudenza, va osservato che il disconoscimento, ai sensi dell'art. 215 II comma c.p.c., dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, è ammissibile anche quando essa sia stata prodotta in copia fotostatica, comportando che la parte che intende avvalersi deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione, salvo il caso che deduca di non esserne in possesso. (Cass. n.29884/2020; Cass. n.9202/2004).
Parte opposta, non solo non ha prodotto, sebbene onerata con provvedimento dell'11/03/2024, gli originali delle scritture, ma non ha nemmeno dedotto di non esserne in possesso.
Parte opposta, in mancanza della produzione degli originali, avrebbe potuto fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità. (Cass. ordinanza n.7267 del 27/03/2014; Cass.
n.33769/2019; Cass. 28015/2021). Prova che non risulta fornita.
Ritornando all'espletata CTU, va osservato che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale,
il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità al reale autore della sottoscrizione. (Cass. Ordinanza n. 3603 dell'08/02/2024;
Ordinanza n.711 del 15/01/2018).
Pertanto, in virtù dei superiori principi, non essendovi certezza della provenienza, della parte opponente, delle sottoscrizioni, relative ai documenti cui parte opposta fonda la sua pretesa creditoria avanzata con il procedimento monitorio, e non avendo fornito prova del credito ingiunto,
l'opposizione va accolta, e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo n. 486/2020, emesso dal Tribunale di Patti, in data 12/12/2020 nel procedimento RGN 1766/2020.
Ogni altra questione sollevata dalle parti resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opposta, e liquidate,
tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, secondo parametri minimi, come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a
€ 26.000,00.
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, e provvisoriamente poste a carico della parte opponente, vanno definitivamente poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 449/2021 R.G., contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 486/2020, emesso dal
Tribunale di Patti, in data 12/12/2020 nel procedimento RGN 1766/2020;
2) Condanna Controparte_1 e per essa Controparte_2 al pagamento delle spese di lite, in favore della parte opponente Parte_1 che liquida in Euro 2.658,50, di cui Euro
,
118,50 per spese, ed Euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) Pone le spese di CTU, già separatamente liquidate, e provvisoriamente poste a carico della parte opponente, definitivamente poste a carico della parte opposta.
Così deciso in Patti, 16/12/2025
Il Giudice on.
NO SD