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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/09/2024, n. 34542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34542 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IF ND nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 04/07/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLIAVIA ALEMTI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato ANTONIO MORICONI, che ha illustrato i motivi d'impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO FI ND per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/07/2022 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 28/09/2021 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per due fatti di estorsione aggravata, contestati ai capi A) e C) della rubrica. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 629 e 640 cod. pen.. Il primo motivo di ricorso si rivolge alla qualificazione giuridica dei fatti e a tale proposito si sostiene che essi si collocano nel paradigma della truffa vessatoria e non in quello dell'estorsione, per come ritenuto dai giudici di merito, atteso che l'ingiusto profitto veniva perseguito attraverso artifici o raggiri. 1 IJI Penale Sent. Sez. 2 Num. 34542 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 26/06/2024 A sostegno dell'assunto illustra le differenze strutturali tra i due reati e riassume gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in punto di distinzione tra truffa vessatoria ed estorsione. 2. Violazione di legge in relazione all'art. 99, comma secondo, n. 2, cod. pen.. A tale proposito, il ricorrente sostiene che la Corte di appello «pur essendo stata investita della questione con l'atto di gravame, ha confermato l'aumento di pena per la recidiva infra-quinquennale contestata, senza verificare se la ricaduta nel reato fosse effettivamente sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del FI». CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso -relativo alla qualificazione giuridica del fatto- è manifestamente infondato. Entrambi i fatti di reato sono stati perpetrati secondo le medesime modalità, che sono stati pacificamente ricostruiti nel senso che segue: FI e il suo complice si recavano presso i ristoranti dei cittadini cinesi indicati in rubrica e quivi si qualificavano quali Carabinieri appartenenti al NAS e -in tale qualità- chiedevano alle persone offese il pagamento di alcune somme di denaro al fine di evitare delle sanzioni amministrative che avrebbero dovuto altrimenti infliggere in ragione della cattiva conservazione del cibo. A fronte di ciò, effettivamente le vittime pagavano le somme di denaro richieste, in tal guisa che veniva loro consegnato un verbale di accertamento negativo su un documento intestato Guardia Nazionale Ambientale ONLUS. 1.2. Così ricostruito il fatto, va ricordato che «Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato», (Sez. 2 - , Sentenza n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 — 01). Nel caso in esame il danno viene prospettato quale conseguenza delle condotte degli stessi agenti, i quali hanno minacciato di elevare la sanzione 2 amministrativa in caso di mancato pagamento della somma richiesta. Da ciò discende la correttezza della qualificazione giuridica operata dai giudici della doppia sentenza conforme e la manifesta infondatezza del contrario assunto difensivo, in palese contrasto rispetto a un orientamento assolutamente consolidato della Corte di cessazione. 2. A eguale conclusione di manifesta infondatezza si perviene anche con riguardo alla -eminentemente generica- denuncia di omessa risposta alla deduzione difensiva sviluppata con l'atto di appello in ordine alla riconoscibilità della recidiva. L'assunto difensivo è palesemente smentito dalla lettura della sentenza impugnata, là dove i giudici danno puntuale risposta al motivo di appello e lo rigettano osservando che la datazione dei precedenti penali non risultava dirimente, in quanto la commissione dei reati oggetto dell'odierno giudizio non era particolarmente distante rispetto a quei precedenti e in quanto essi presentano modalità attuative di estrema insidiosità oltre a essere caratterizzati da una spiccata intensità del dolo;
«in tal senso depone non solo la reiterazione delle condotte estorsive in un breve arco temporale ed in danno di diversi soggetti, ma anche la contestazione della continuazione in ordine al reato sub a). Trattasi di profili che, univocamente, depongono nel senso di una personalità pericolosa ed ulteriormente espressiva di un progressivo ed ininterrotto percorso delinquenziale in atto». Una motivazione siffatta, oltre a dimostrare la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, è allineata al principio di diritto a mente del quale «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Ud., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 — 01). A ciò si aggiunga che le argomentazioni della difesa sono sostanzialmente volte a una lettura delle emergenze processuali antagonista a quella operata dai giudici di merito, il cui esame è precluso al giudice della legittimità. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3 Agu.. ,, I._..,
P.Q.M.
Dichiara inammissibft kricorsVe condanna iericorrentEal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore La Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLIAVIA ALEMTI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato ANTONIO MORICONI, che ha illustrato i motivi d'impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO FI ND per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 04/07/2022 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 28/09/2021 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per due fatti di estorsione aggravata, contestati ai capi A) e C) della rubrica. Deduce: 1. Violazione di legge e vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 629 e 640 cod. pen.. Il primo motivo di ricorso si rivolge alla qualificazione giuridica dei fatti e a tale proposito si sostiene che essi si collocano nel paradigma della truffa vessatoria e non in quello dell'estorsione, per come ritenuto dai giudici di merito, atteso che l'ingiusto profitto veniva perseguito attraverso artifici o raggiri. 1 IJI Penale Sent. Sez. 2 Num. 34542 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 26/06/2024 A sostegno dell'assunto illustra le differenze strutturali tra i due reati e riassume gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in punto di distinzione tra truffa vessatoria ed estorsione. 2. Violazione di legge in relazione all'art. 99, comma secondo, n. 2, cod. pen.. A tale proposito, il ricorrente sostiene che la Corte di appello «pur essendo stata investita della questione con l'atto di gravame, ha confermato l'aumento di pena per la recidiva infra-quinquennale contestata, senza verificare se la ricaduta nel reato fosse effettivamente sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del FI». CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso -relativo alla qualificazione giuridica del fatto- è manifestamente infondato. Entrambi i fatti di reato sono stati perpetrati secondo le medesime modalità, che sono stati pacificamente ricostruiti nel senso che segue: FI e il suo complice si recavano presso i ristoranti dei cittadini cinesi indicati in rubrica e quivi si qualificavano quali Carabinieri appartenenti al NAS e -in tale qualità- chiedevano alle persone offese il pagamento di alcune somme di denaro al fine di evitare delle sanzioni amministrative che avrebbero dovuto altrimenti infliggere in ragione della cattiva conservazione del cibo. A fronte di ciò, effettivamente le vittime pagavano le somme di denaro richieste, in tal guisa che veniva loro consegnato un verbale di accertamento negativo su un documento intestato Guardia Nazionale Ambientale ONLUS. 1.2. Così ricostruito il fatto, va ricordato che «Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cd. vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato», (Sez. 2 - , Sentenza n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 — 01). Nel caso in esame il danno viene prospettato quale conseguenza delle condotte degli stessi agenti, i quali hanno minacciato di elevare la sanzione 2 amministrativa in caso di mancato pagamento della somma richiesta. Da ciò discende la correttezza della qualificazione giuridica operata dai giudici della doppia sentenza conforme e la manifesta infondatezza del contrario assunto difensivo, in palese contrasto rispetto a un orientamento assolutamente consolidato della Corte di cessazione. 2. A eguale conclusione di manifesta infondatezza si perviene anche con riguardo alla -eminentemente generica- denuncia di omessa risposta alla deduzione difensiva sviluppata con l'atto di appello in ordine alla riconoscibilità della recidiva. L'assunto difensivo è palesemente smentito dalla lettura della sentenza impugnata, là dove i giudici danno puntuale risposta al motivo di appello e lo rigettano osservando che la datazione dei precedenti penali non risultava dirimente, in quanto la commissione dei reati oggetto dell'odierno giudizio non era particolarmente distante rispetto a quei precedenti e in quanto essi presentano modalità attuative di estrema insidiosità oltre a essere caratterizzati da una spiccata intensità del dolo;
«in tal senso depone non solo la reiterazione delle condotte estorsive in un breve arco temporale ed in danno di diversi soggetti, ma anche la contestazione della continuazione in ordine al reato sub a). Trattasi di profili che, univocamente, depongono nel senso di una personalità pericolosa ed ulteriormente espressiva di un progressivo ed ininterrotto percorso delinquenziale in atto». Una motivazione siffatta, oltre a dimostrare la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, è allineata al principio di diritto a mente del quale «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Ud., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 — 01). A ciò si aggiunga che le argomentazioni della difesa sono sostanzialmente volte a una lettura delle emergenze processuali antagonista a quella operata dai giudici di merito, il cui esame è precluso al giudice della legittimità. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3 Agu.. ,, I._..,
P.Q.M.
Dichiara inammissibft kricorsVe condanna iericorrentEal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore La Presidente