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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11984 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12184/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12184/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., vertente
TRA
, c.f.: , con sede legale in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n.13/A – cap 80145, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Silvio Bozzi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Silvio Bozzi C.F._1
in Roma, Viale Regina Margherita, 1.
- ATTRICE
E
, c.f.: , con Controparte_1 P.IVA_2
sede in in Via Roberto Bracco, 45, in persona del Liquidatore Sig. Pt_1 [...] [...]
(Codice Fiscale: ), società cancellata dal Registro delle CP_2 C.F._2
Imprese in data 22.12.2023
- CONVENUTA
E
(cod. fisc. n. ), residente in Controparte_2 CodiceFiscale_3
alla Via Belvedere, 111, n.q. di liquidatore della Pt_1 Controparte_1
rapp.to e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Musto c/o il C.F._4
cui studio in alla Via Dei Mille, 40 elett.te dom.ia. Pt_1
- CONVENUTO
E
(cod. fisc. n. ) ed Controparte_3 CodiceFiscale_5 [...]
(c.f. ), residenti in [...] n.q. CP_4 CodiceFiscale_6 Pt_1
di soci del (p.ta iva n. , rapp.ti e difesi giusta Controparte_1 P.IVA_2
procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo Cappello (cod. fisc. n. ) e CodiceFiscale_7
OV RI (cod. fisc. n. ) c/o il cui studio in alla CodiceFiscale_8 Pt_1
p.zza Francese, 1/3 elett.te dom.iano.
- CONVENUTI
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 29 maggio 2024 (ai convenuti
, e ) l' Controparte_3 CP_4 Controparte_2 Parte_1
ha evocato innanzi al Tribunale di Napoli il
[...] Controparte_1
(pur evidenziandone la cancellazione dal registro delle imprese in data 22
[...]
dicembre 2023) nonché i signori , Controparte_3 Controparte_5
- 2 - , quest'ultimo nella qualità di liquidatore della società ed i primi due Controparte_3
nella qualità di soci della stessa.
L'atto prende le mosse dall'accertata cancellazione del Controparte_1
dal registro delle imprese in data 22.12.2023 e dall'acquisizione del Bilancio di
[...]
Liquidazione approvato il 10.12.2023, da cui emergerebbe (pag. 3 terzultima riga orizzontale) l'attestazione di un utile prima dell'imposte di euro 21.364; inoltre la quarta riga orizzontale indicherebbe un utile di esercizio di euro 25.295.
Secondo l'attrice, rispetto a queste somme il bilancio opererebbe non correttamente perché avrebbe distolto le predette somme dall'adempimento del debito che la società aveva nei confronti dell' e di cui si dirà.
Viene, pertanto, precisato che sono stati evocati in giudizio “tutti i soggetti responsabili del mancato adempimento del debito di cui trattasi”.
Ciò premesso, l'attrice ha operato una lunga digressione volta a ricostruire i fatti costitutivi del credito azionato in giudizio ed avente ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente corrisposte alla suddetta società; ha richiamato il carteggio intervenuto tra le parti e preliminarmente contestato l'ipotesi di prescrizione del credito.
Conclusivamente, l'attrice, in evidente contrasto con le premesse di cui sopra, ha individuato (cfr. pagina 14 dell'atto di citazione) la società quale unico soggetto evocato in giudizio e ha chiesto “dichiarare che la somma di 21.620,02 euro pagata alla in data
16 3.2010 è stata indebitamente percepita dalla società convenuta in violazione dell'art. 2023; condannare la società convenuta alla restituzione della predetta somma oltre gli interessi maturati a decorrere dalla predetta data del 16.3.2010 sino al soddisfo;
il tutto con la condanna al pagamento degli onorari e delle spese relative al presente giudizio”.
- 3 - Non ha, invece, formulato conclusioni nei riguardi degli ulteriori convenuti, come sopra individuati.
In assenza di adozione del decreto ex art.171 bis c.p.c., questo Giudice, con ordinanza resa all'udienza del 19 settembre 2024, ha così statuito: “rilevato che l'atto di citazione presenta un'indubbia incertezza in ordine alla esatta individuazione di parte convenuta; invero, dopo aver chiaramente prospettato la cancellazione della società
Centro Analisi De Martino s.r.l. dal Registro delle Imprese (cancellazione intervenuta in data 22 dicembre 2023 e che ha prodotto gli effetti di cui all'art.2495 c.c.), parte attrice
a pagina 14 individua quale unico soggetto citato in giudizio la predetta società, cui è indirizzata l'unica richiesta di condanna; che tale contenuto pare, peraltro, porsi in palese contraddizione con l'attività notificatoria posta in essere nonché con quanto rappresentato a pagina 3 dell'atto di citazione, ovvero la volontà di convenire in giudizio tutti i soggetti ritenuti responsabili del mancato adempimento del credito azionato
(liquidatore e soci), i cui nominativi sono puntualmente elencati alle pagg 2 e 3 (
[...]
, , ); rilevato che non Controparte_2 Controparte_3 CP_4
risultano in ogni caso rispettati i termini a comparire (tenuto conto delle date di notifica degli atti di citazione e della sospensione feriale dei termini nel mese di agosto); ritenuti sussistenti profili di assoluta indeterminatezza anche in ordine alla causa petendi, avuto particolare riguardo all'individuazione del titolo sulla cui base liquidatore e soci, come sopra individuati, sarebbero chiamati a rispondere dei debiti della società estinta…Dichiara la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 1° e 4° comma c.p.c.; ordina la rinnovazione dell'atto di citazione a norma dell'art.164 c.p.c. entro il termine perentorio del 30 ottobre 2024. Fissa in prosieguo l'udienza del 20 marzo 2025 ore
10:00, rispetto alla quale opereranno i termini di cui all'art.171 ter c.p.c., fatto salvo
l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art.171 bis c.p.c. da parte di questo Giudice ove ne sussistano i presupposti”.
- 4 - In data 28 ottobre 2024 parte attrice ha curato, nei confronti dei convenuti, la notifica a mezzo posta dell'atto integrativo dell'atto di citazione.
In tale atto tutti i convenuti vengono individuati quali soggetti evocati in giudizio e vengono formulate le seguenti conclusioni: “dichiarare - per le ragioni esposte in parte motiva - che l'attrice ha pagato al una somma di euro Controparte_1
23.641,1, comprensiva di interessi maturati alla data del 18.2.2018, che il ha CP_1
indebitamente percepito in violazione dell'art. 2033 c.c.; in via principale condannare - per le ragioni esposte in parte motiva - i Soci e Controparte_3 CP_4
del predetto Centro – ognuno nella percentuale del 50% rapportata alla loro
[...]
quota di partecipazione nella società cancellata - al pagamento della predetta somma di euro 23.641,11 - nei limiti dell'utile presente nel Bilancio finale di liquidazione e specificato in parte motiva - con interessi maturandi a decorrere dalla predetta data del
18.2.2018 sino al soddisfo;
in via subordinata condannare - per le ragioni esposte in parte motiva - il liquidatore del predetto Centro al pagamento Controparte_2
della predetta somma di euro 23.641,11, con interessi maturandi a decorrere dalla predetta data del 18.2.2018 sino al soddisfo”.
In ordine alla causa petendi delle richieste appena precisate, l' ha richiamato l'art.2945 c.c. ed il relativo titolo di responsabilità dei soci e del liquidatore per i debiti sociali.
Si è costituito il signor , quale liquidatore della società Controparte_2
estinta, il quale ha segnalato che con l'atto di rinnovazione, l' ha mutato radicalmente la propria impostazione: non ha più convenuto soltanto la società, ma anche il liquidatore e i soci, e nei confronti del liquidatore ha introdotto una domanda risarcitoria fondata sull'art. 2043 c.c., anziché sulla ripetizione di indebito ex art. 2033
c.c.; ha, quindi, contestato questa impostazione, sostenendo che non si è trattato di una
- 5 - semplice integrazione dell'atto originario, bensì di una vera e propria nuova azione giudiziale, con mutamento del titolo e dei soggetti.
Ha osservato che tale trasformazione non è stata consentita dal meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 164 c.p.c., che serve a colmare mere lacune formali e non a stravolgere il contenuto sostanziale della domanda. Per questo ha chiesto la revoca dell'ordinanza che ha ammesso la rinnovazione e la sua estromissione dal giudizio per evidente carenza di legittimazione passiva, non avendo mai percepito somme dalla società.
In via subordinata, ha eccepito l'incompetenza funzionale del Giudice adito, poiché la domanda risarcitoria contro il liquidatore è di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, trattandosi di responsabilità connessa alla redazione del bilancio di liquidazione. Inoltre, ha sollevato l'eccezione di prescrizione: il credito vantato dall' risalirebbe al 2010, mentre la richiesta è stata notificata solo nel 2022, ben oltre il termine decennale, e comunque gli interessi risulterebbero prescritti per decorso del termine quinquennale.
Sul piano sostanziale, il convenuto ha evidenziato come la società fosse già priva di attività e con bilancio in perdita al momento della sua nomina a liquidatore, avvenuta solo nel novembre 2023. Il bilancio finale di liquidazione, allegato agli atti, ha, infatti, attestato l'assenza di poste attive e la circostanza che i soci abbiano dovuto ripianare le perdite con risorse proprie. Non vi è stata dunque alcuna distribuzione di attivo né possibilità di soddisfare crediti residui;
né si è potuto parlare di colpa o dolo del liquidatore, poiché il credito dell' non era certo, liquido ed esigibile, e la corrispondenza via mail richiamata dall'attrice non costituiva riconoscimento del debito.
Inoltre, non è stata dimostrata alcuna violazione della par condicio creditorum, né preferenze indebite tra creditori.
- 6 - Il convenuto ha, quindi, chiesto dichiararsi la nullità della domanda rinnovata, estromettersi il convenuto dal giudizio, o in subordine dichiararsi l'incompetenza a favore della Sezione Imprese. Nel merito, ha chiesto il rigetto totale della domanda per infondatezza e mancanza di prova, con condanna dell'attrice alle spese di lite.
Si sono costituiti anche i signori e , Controparte_3 CP_4
convenuti in qualità di soci della società estinta, i quali hanno, in primo luogo, aderito alle contestazioni mosse dall'altro convenuto in ordine all'inammissibilità dell'atto rinnovato, non trattandosi di una semplice integrazione, ma di una nuova azione giudiziale, con mutamento del titolo e dei soggetti.
In via pregiudiziale, hanno, poi, sollevato l'eccezione di prescrizione: il credito vantato dall' sarebbe sorto nel 2010, mentre la richiesta sarebbe stata notificata solo nel 2022, ben oltre il termine decennale, e comunque gli interessi sono risultati prescritti per decorso del termine quinquennale. Hanno inoltre evidenziato che la documentazione prodotta dall' è apparsa contraddittoria e priva di valore probatorio, trattandosi di atti interni e carte contabili non idonee a dimostrare la duplicazione del pagamento. Anche il carteggio richiamato dall'attrice non ha potuto essere interpretato come ammissione, ma solo come attività di verifica, mai conclusa.
Sul piano sostanziale, i convenuti hanno sottolineato che la tesi dell' si è fondata su presupposti falsati, come l'asserita esistenza di un utile di bilancio, mentre il bilancio finale di liquidazione ha attestato una perdita di oltre 26.000 euro, coperta dai soci con finanziamenti personali. Non vi è stata dunque alcuna distribuzione di attivo né possibilità di soddisfare crediti residui. Hanno infine contestato la richiesta di accessori, ritenendola arbitraria e comunque esclusa dalla buona fede dell'accipiens.
La comparsa si è chiusa chiedendo al Tribunale di revocare l'ordinanza del 19 settembre 2024, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e rigettare integralmente la domanda per inammissibilità e infondatezza, con condanna dell' alle spese di lite.
- 7 - All'esito del deposito delle memorie di cui all'art.171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata alla data del 15 dicembre 2025 per il passaggio in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c. per scritti conclusionali, rimessione in decisione intervenuta con ordinanza resa in data 16 dicembre 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
***
Prima di passare ad analizzare il merito della presente controversia, occorre misurarsi con le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti in occasione della costituzione in giudizio.
A tal fine va preliminarmente evidenziato che l'originario atto di citazione è stato ritualmente notificato a tutti i convenuti presso il proprio luogo di residenza (cfr. relate di notifica a mezzo posta).
I vizi rilevati con l'ordinanza resa all'udienza del 19 settembre 2024 hanno, invero, riguardato sia la vocatio in ius che l'editio actionis.
In particolare, l'art.164 1° comma c.p.c. prevede che la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163 c.p.c.; quest'ultima norma prevede che “l'atto di citazione deve contenere:
1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2° il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora ((nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi)) del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio”.
- 8 - Con la richiamata ordinanza questo Giudice ha rilevato l'assoluta incertezza in ordine ai soggetti concretamente evocati in giudizio, segnalando la contraddittorietà tra la premessa dell'atto di citazione (ove venivano univocamente individuati i soci ed il liquidatore quale soggetti evocati in giudizio al fine di vedere accertata la loro responsabilità nel mancato adempimento dei debiti sociali nei confronti dell'attrice) e le conclusioni, ove veniva individuata la sola società quale soggetto evocato in giudizio e nei cui confronti venivano formulate le richieste di condanna.
Appare, pertanto, palese che il vizio in oggetto rientri tra quelli di cui all'art.164 1° comma c.p.c. cui l'attrice ha posto rimedio provvedendo a notificare un nuovo atto di citazione che ha risolto i predetti profili di contraddittorietà, chiaramente individuando i convenuti evocati in giudizio, i quali, peraltro, hanno provveduto a costituirsi tempestivamente.
Tale notifica ha, quindi, sanato con efficacia ex tunc il predetto vizio.
Tali conclusioni, peraltro, non si pongono in significativo contrasto con le difese dei convenuti, i quali censurano, invece, l'affermazione di sussistenza ed emendabilità dell'ulteriore vizio riscontrato da questo Giudice ex art.164 4° comma c.p.c. (“La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”) ed afferente a profili di incertezza ed indeterminatezza della causa petendi e del petitum.
Invero questo Giudice ha ritenuto sussistenti “profili di assoluta indeterminatezza anche in ordine alla causa petendi, avuto particolare riguardo all'individuazione del titolo sulla cui base liquidatore e soci, come sopra individuati, sarebbe chiamati a rispondere dei debiti della società estinta”.
I convenuti hanno sostenuto l'insanabilità ai sensi dell'art. 164 cpc degli aspetti di irregolarità rilevati con la predetta ordinanza.
- 9 - Appare opportuno riportare integralmente i contenuti delle difese svolte dal convenuto , liquidatore della società, per coglierne l'esatta Controparte_2
portata: “le manchevolezze registrate dal G.U., con riferimento agli aspetti della individuazione del convenuto e dei titoli delle pretese, non integrano aspetti regolarizzabili ex art. 164 IV comma cpc.. La cennata norma non è, infatti, diretta a consentire una riformulazione dell'azione giudiziaria prognosticamente destinata ad un esito non proficuo, stante la incongruità dei processi logico/giuridici richiamati in atto processuale. Piuttosto a consentire la sua mera integrazione a fronte della mancanza e/o la assoluta incertezza di alcuni e ben circoscritti requisiti richiesti dall'art.
163 cpc. E ciò attraverso una maggiore determinazione degli stessi.
Che sono, ……per quanto attiene l'edictio actionis: e) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
f) la mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Con riferimento a quest'ultimo elemento è opportuno rimarcare la precisa scelta del legislatore consistente, non nel richiamo al requisito di cui al n. 4 dell'art. 163 cpc nella sua interezza ma, nell'ambito dello stesso, alla sola mancata esposizione dei fatti fondanti la domanda. Basterà, infatti, una disamina comparata dei due articoli per rendersi conto della evidente volontà limitativa (“La citazione è altresì nulla se è omesso
o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo”).
Ora dalla analisi dell'atto di citazione originario emerge evidente come la domanda formulata risultasse oltremodo chiara sia quanto alla determinazione della cosa oggetto della domanda (la restituzione della somma di €. 21.620,02) che quanto ai fatti storici essa legittimanti (la dazione pecuniaria asseritamente indebita). Ovvero tale da non necessitare di alcun procedimento di maggiore determinazione.
- 10 - D'altronde non può esservi chi non veda come gli aspetti di criticità ravvisati in sede di prima udienza attengano a profili di incongruenza logico/giuridica dell'azione.
Ovvero come espressamente rilevato dal G.U. “… l'individuazione del titolo sulla cui base liquidatori e soci … sarebbe chiamati a rispondere dei debiti della società estinta”.
Discendente da una “… indubbia incertezza in ordine alla esatta individuazione di parte convenuta” stante la contraddittorietà tra l'individuazione della società estinta “quale unico soggetto citato in giudizio … cui è indirizzata l'unica richiesta di condanna” con
“l'attività notificatoria posta in essere nonché con … la volontà di convenire in giudizio
(!!) tutti i soggetti ritenuti responsabili del mancato adempimento del credito”. In alcun modo riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 164 IV comma cpc.
In altre parole il G.U., lungi dal ravvisare i presupposti di indeterminazione previsti dalla normativa richiamata, ha evidenziato una contraddittorietà tra il prospettato ed il richiesto con l'azione giudiziale introdotta. Elemento che ne avrebbe potuto compromettere l'esito in termini di evidente censura logica e, financo, di carenza di legittimazione processuale passiva. Considerazioni che per gran parte nemmeno fondano su indicazioni espressamente contenute in atto ma su intenzioni meramente desunte, a livello intepretativo, da singoli passaggi dello stesso.
Operando, in definitiva, valutazioni che attengono aspetti decisionali del giudizio e che, in quanto tali, non avrebbero consentito all'attore regolarizzazione alcuna.
E' indubitabile che costui aveva inteso individuare quale unico soggetto cui rivolgere la propria istanza di condanna il Centro Analisi De Martino srl. Sulla scorta della circostanza che in sede di approvazione del bilancio di liquidazione non vi fosse stato riconoscimento del credito suppostamente vantato e, per l'effetto, il suo riconoscimento tramite l'utilizzo della partita attiva residuata. In alcun passaggio emergeva qualsivoglia richiesta rivolta ai soci e/o al liquidatore, le cui asserite
- 11 - omissioni venivano chiaramente ricondotte alla responsabilità patrimoniale del centro.
La stessa attività di notificazione rivolta ai soci ed al liquidatore è spiegata in atto come meramente funzionale all'introduzione dell'azione nei confronti della sola persona giuridica ed ai fini della sua esclusiva condanna. Adempimento che non avrebbe potuto prescindere da siffatte modalità, stante la cancellazione della società (elemento che ne impediva una notificazione diretta).
A medesimi effetti conduce la disamina della procura alla lite rilasciata dall'ente e con la quale si abilita la difesa tecnica a proporre azione nei confronti del solo Centro
Analisi De Martino srl, non anche dei soci e/o del liquidatore.
In definitiva una linea processuale senz'altro argomentativamente carente e dagli approdi opinabili ma, indiscutibilmente, espressa in atto nei suoi esatti ed incontrovertibili estremi.
D'altrocanto non potrà disconoscersi come i correttivi introdotti nell'atto di citazione rinnovato, lungi dal dettagliare elementi, si attestino sul piano di una diversa connotazione dell'azione. pporta inammissibili integrazioni qualitative, in termini di titolo giustificante la richiesta e modifiche soggettive. Si tratta proprio di una “diversa azione giudiziale” per gran parte alternativa a quanto già formulato in precedenza ed, eventualmente, proponibile con diverso giudizio e presso altra sezione e precisamente presso la Sezione Specializzata delle Imprese, come meglio precisato in prosieguo. E ciò rileva a maggior ragione ove si confronti il titolo della pretesa avanzata in questa sede, con riferimento alla posizione del liquidatore, rispetto a quello a monte dell'atto di citazione originario. Laddove a pagina 4 (nel capo intitolato l'oggetto della predetta azione) viene testualmente riportato: “La presente azione ha per oggetto la ripetizione di un indebito”.
- 12 - E' forse superfluo evidenziare come l'azione diretta al coinvolgimento del liquidatore si configuri del tutto avulsa rispetto a detto titolo ed ai suoi presupposti, conseguendo esclusivamente a presunte e non dimostrate condotte asseritamente lesive nella predisposizione del bilancio di liquidazione. La differenza è proprio qualitativa, ove si consideri che si attesta su requisiti fattuali ed istituti giuridici oltremodo propri e distinti.
Non può esservi chi non veda come trasformare una azione di restituzione in una azione risarcitoria è attività incompatibile con il procedimento di sanatoria di cui all'art. 164 cpc.
Emerge, quindi, una impercorribilità del rimedio accordato dal G.U. e posto in essere da parte attrice, in quanto chiaramente ultroneo alla situazione data. Si chiede, pertanto, la revoca/modifica dell'ordinanza del 19.09.24 limitatamente alla concessione del rimedio di cui all'art. 164 IV comma cpc.
Si eccepisce pertanto in primo luogo la carenza di legittimazione passiva, in quanto il liquidatore non è identificabile con il “percepiente”, non avendo mai incamerato alcun importo, presupposto quest'ultimo indispensabile per agire in ripetizione nei suoi confronti”.
Di contenuto similare appaiono le difese degli ulteriori convenuti, convenuti quali soci dell'estinta società, seppur rapportate alle diverse domande proposte nei riguardi degli stessi.
Le doglianze svolte dai convenuti appaiono fondate nei limiti di cui si dirà.
Invero va al riguardo richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto,
- 13 - comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 8077/2012).
La stessa sentenza della Suprema Corte ha, poi, chiarito che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, e che, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto.
Tale valutazione va condotta in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum).
Ne consegue che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. per il passato, Cass. n. 17023 del
2003 e n. 27670 del 2008 e, dopo l'intervento delle Sezioni Unite, Cass. n. 11751/2013, che ribadisce l'esigenza di garantire l'adeguato svolgimento del diritto di difesa da parte del convenuto).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la valutazione del contenuto dell'originario atto di citazione dell' non può in alcun modo avallare Parte_1
- 14 - il giudizio di nullità malamente espresso da questo Giudice con l'ordinanza resa in data
19 settembre 2024.
La norma di cui all'art. 164 c.p.c., quanto all'esposizione dei fatti, presuppone per la nullità la sua assoluta omissione, carenza che non si ravvisa nel caso di specie, come opportunamente evidenziato dai convenuti.
L' ha, infatti, chiaramente individuato sia la “causa petendi” che Parte_1
il petitum dell'unica domanda effettivamente proposta, ovvero la domanda fondata sull'art.2033 c.c. e volta ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla società ; anche i fatti Controparte_1
costitutivi di tale pretesa restitutoria appaiono puntualmente delineati nell'originaria citazione mediante richiamo alle vicende ivi descritte ed alla corrispondenza intervenuta tra l' ed il Centro Analisi. Parte_1
Al contempo va segnalato che l'atto di citazione originario formula conclusioni indirizzate unicamente nei confronti del Controparte_1
e volte ad ottenere la condanna dello stesso alla ripetizione dell'indebito ex
[...]
art.2033 c.c.
L'atto di citazione contiene, al contempo, solo un vaghissimo accenno alle ragioni giustificanti il coinvolgimento degli ulteriori convenuti, ovvero i signori Controparte_3
, e , quest'ultimo nella qualità di
[...] CP_4 Controparte_2
liquidatore della società ed i primi due nella qualità di soci della stessa;
a pagina 3 si rinvengono “le ragioni per cui sono stati convocati tutti i soggetti indicati in giudizio”, così individuate: “La controversia di cui si discute ha per protagonisti l' e il Parte_1
quest'ultimo soggetto accreditato con il SSR per Controparte_1
l'erogazione di prestazioni sanitarie. Prima di procedere all'atto di citazione, questa difesa ha verificato che la predetta società è in liquidazione ed è stata cancellata in data
22.12.2023 (doc. A). Quindi si è provveduto ad avere copia del Bilancio di Liquidazione
- 15 - approvato il 10.12.2023 (B). Come si può vedere alla pag. 3 terzultima riga orizzontale il bilancio attesta un utile prima dell'imposte di 21.364; quindi la quarta riga orizzontale indica come utile di esercizio di 25.295. Invero rispetto a queste somme il bilancio opera non correttamente perché non precisa che esse devono essere destinate al debito che la società ha nei confronti dell' Ciò detto, questa difesa – nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dalla giurisprudenza – ha convocato tutti i soggetti responsabili del mancato adempimento del debito di cui trattasi”.
A ciò, però, non è seguita né la più diffusa esplicitazione dei titoli fondanti la responsabilità dei convenuti, quali soci e liquidatore, per il mancato adempimento dei debiti sociali, né la formulazione di conclusioni specificamente indirizzate nei confronti degli stessi, il tutto nei termini già sopra chiariti.
Così ricostruita la vicenda, può affermarsi, concordemente agli argomenti difensivi addotti dai convenuti, che siamo in presenza di un atto di citazione che, come detto, contiene una domanda chiaramente delineata in ordine al petitum ed alla causa petendi nonché in ordine al soggetto (Centro Analisi) cui si indirizza la richiesta di condanna alla ripetizione dell'indebito.
È, invece, completamente difettata la proposizione di ulteriori domande nei confronti dei signori , e Controparte_3 CP_4 Controparte_2
, costituendo il passaggio sopra richiamato un vago e laconico accenno a titoli
[...]
astrattamente coinvolgenti la loro responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria, cui non ha fatto seguito la formulazione di alcuna espressa domanda di condanna nei confronti degli stessi, essendosi limitata l' a richiedere la condanna del convenuto Centro Analisi alla restituzione ex art.2033 c.c. delle somme indebitamente incamerate.
Da ciò deriva che non può ravvisarsi alcuna ipotesi di nullità dell'atto di citazione in presenza di una domanda puntualmente e chiaramente delineata, tantomeno in
- 16 - relazione ad ulteriori domande che, per quanto sopra evidenziato, in realtà non sono mai state proposte né delineate (quand'anche in termini indeterminati) in detto atto.
Da ciò deriva la palese inammissibilità delle domande proposte per la prima volta dall' nei confronti dei convenuti , Parte_1 Controparte_3 [...]
e con l'atto di rinnovazione notificato in data 28 CP_4 Controparte_2
ottobre 2024.
Va residualmente esaminata l'unica domanda proposta con l'originario atto di citazione (azione ex art. 2033 c.c. come sopra delineata), rispetto alla quale si impone una valutazione differenziata.
In merito alla domanda volta ad ottenere la condanna della società convenuta alla restituzione della somma indebitamente incamerata (oltre gli interessi maturati a decorrere dalla predetta data del 16.3.2010 sino al soddisfo), va dichiarata la nullità della domanda in quanto notificata ed indirizzata ad una società di capitali già cancellata dal registro delle imprese;
trattasi, invero, di domanda nulla per inesistenza della parte convenuta.
In merito all'azione di condanna alla ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c., come delineata nell'originario atto di citazione, va, invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli ulteriori convenuti evocati in giudizio mediante notifica di tale atto.
Invero, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento;
nel caso di specie si è, invero, verificato un palese disallineamento tra l'unico soggetto (il Centro Analisi) individuato dall'attrice come tenuto all'adempimento dell'obbligazione restitutoria, ed i soggetti concretamente evocati in giudizio, da ritenersi, secondo la stessa prospettazione di parte attrice,
- 17 - estranei all'attuale obbligo di pagamento dell'indebito, essendo finanche difettata la formulazione di conclusioni indirizzate nei confronti degli stessi nonché la prospettazione degli elementi fondanti una responsabilità in proprio di cui all'art.2495
3° comma c.c..
L'unico residuo profilo di indagine investe la possibilità di addivenire ad una disamina, nei riguardi dei convenuti e Controparte_3 CP_4
quali soci della società estinta, della domanda volta ad ottenere il mero accertamento dell'indebito e del conseguente credito restitutorio in capo all' , Parte_1
prescindendosi dalla conseguente statuizione di condanna diretta dei soci al pagamento, in ragione dell'omessa prospettazione dei presupposti di cui all'art.2495 3° comma c.c..
Secondo parte attrice dovrebbe farsi applicazione del principio affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione Sez. 2 con l'Ordinanza n. 31130 del 2024 secondo cui “la citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente (nella specie il socio accomandatario), indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto”.
Inoltre, “in caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve ritenersi sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma
- 18 - non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ciò che non incide, peraltro, neppure sull'interesse ad agire del fisco creditore, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge l'interesse dell'amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti dei soci medesimi”
(in tal senso Cass. Sez. 5, 26/07/2023, n. 22692, Rv. 668525 - 01).
I principi sopra richiamati lasciano, pertanto, spazio ad un astratto interesse dell'attrice all'accertamento in esame, da operarsi nei confronti dei soci quali successori universali ex art.2945 3° comma c.c., pur prescindendosi dall'invocata statuizione di condanna ed in vista della possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente della possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio.
Ciò chiarito, va preliminarmente delibata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai soci convenuti all'esito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, che ha emendato i vizi della vocatio in ius (sotto tale profilo, la declaratoria di nullità conserva piena efficacia).
Risalendo l'indebito all'anno 2010, parte attrice sostiene che “nel 2018
l'Amministrazione ha chiesto il pagamento dell'indebito di cui si discute, trattasi della nota prot. n. 0008363/ 20218 del 2.2.2018 e della nota prot. n. 45754/ 2018 del
18.7.2018 (si vedano i documenti 2 e 3)”.
Parte attrice produce, a tal fine, la copia analogica di due missive (integranti lettera di mora in mora) asseritamente inoltrate a mezzo pec;
ha, in particolare, prodotto, oltre alla copia di detta missiva, la copia scannerizzata della ricevuta di consegna a mezzo pec.
I convenuti soci, in occasione della costituzione in giudizio, hanno svolto le seguenti difese: “si contesta, infatti, che alcun atto interruttivo risalente quello del 2022 sia mai stato posto in essere. All'uopo si disconosce ogni documentazione allegata di senso
- 19 - contrario ed in particolare le note del 02.02.18 e 18.02.18 riferite in atto di citazione.
La cui intima contraddittorietà, in uno alla inidoneità del formato prodotto, non consentono di attribuire loro valenza istruttoria alcuna”.
Con la prima memoria ex art.171 ter 1° termine c.p.c., l' oltre a ribadire il contenuto di dette missive, ha replicato evidenziando che “non si comprende affatto perché la Controparte giudica contraddittorio il contenuto delle predette note e ancora di più non si comprende il riferimento al loro formato inidoneo”.
Con la memoria ex art.171 ter 3° termine c.p.c., l' a, poi, ribadito l'idoneità della documentazione prodotta in giudizio, avuto particolare riguardo alla ricevuta di consegna delle pec inoltrate.
I convenuti hanno, nella memoria ex art.171 ter 2° termine c.p.c., evidenziato che
“al fine di attestare la veridicità della avvenuta consegna di una pec (a maggior ragione per opporla a soggetti successori del debitore originario) non può bastare la mera fotocopia della ricevuta di consegna operata dal provider. Oltretutto priva di qualsivoglia attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale e/o del procuratore costituito.
Ma, in ossequio ai principi del processo telematico, si sarebbe dovuto dare prova dell'avvenuta accettazione e consegna della recezione depositando i files nell'unico formato idoneo allo scopo ovvero msg e/o eml”.
Vanno accolte le eccezioni sollevate dai convenuti in ordine al difetto di prova di inoltro e ricezione delle pec richiamate dall'attrice ai fini interruttivi della decorrenza del termine di prescrizione decennale.
La prova del perfezionamento della notifica via pec può evincersi esclusivamente dalla restituzione al mittente della “ricevuta di consegna”, la quale, come noto: a)
“fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di
- 20 - certificazione” (art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 68/2005); b) “è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario” (art. 6, comma 5, del D.P.R. n.
68/2005); c) “è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17” (art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 68/2005).
Il deposito di tali ricevute deve essere necessariamente operato in formato .msg o
.eml in quanto solo tale deposito consente la visione della relativa documentazione allegata e consente di dimostrare l'effettiva ricezione della lettera di messa in mora.
Nel caso di specie parte attrice ha, tuttavia, depositato i file relativi alle ricevute di consegna in formato .pdf (verosimilmente scannerizzando la stampa cartacea della ricevuta di consegna telematica); tale formato, a fronte delle espresse e reiterate eccezioni dei convenuti (soggetti, peraltro, diversi dal destinatario delle pec, da individuarsi nella società), non risulta idoneo a dimostrare l'esistenza stessa e il perfezionamento della consegna telematica giacché privo di specifico riferimento al documento che si intende recapitato e in ogni caso, di per sé, privo di efficacia dimostrativa circa l'esistenza stessa di una effettiva consegna al destinatario di quello specifico documento allegato;
dalla lettura di tale documentazione risulta soltanto la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario, ma non il testo della pec né la sussistenza di un documento allegato, informazione che si sarebbe potuta ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato .eml o .msg, non prodotta in atti.
Alla luce di quanto sopra ed in applicazione della ragione più liquida, va rigettata la domanda volta all'accertamento del debito restitutorio indicato in citazione in ragione della maturazione del termine di prescrizione decennale.
- 21 - Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e di liquidano come Parte_1
da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura del credito e tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta (onorari medi), con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande proposte dall' nei confronti Parte_1
dei convenuti delle domande proposte per la prima volta dall' Parte_1
nei confronti dei convenuti , e Controparte_3 CP_4 [...]
con l'atto di rinnovazione notificato in data 28 ottobre 2024, il Controparte_2
tutto nei termini chiariti in parte motiva;
2) dichiara nulla la domanda proposta con l'originario atto di citazione nei confronti della convenuta;
Controparte_1
3) rigetta per intervenuta prescrizione del credito la domanda proposta nei confronti dei convenuti e , quali soci Controparte_3 CP_4
dell'estinta , con l'originario Controparte_1
atto di citazione e volta a vedere accertata l'esistenza del credito restitutorio ex art.2033 c.c. ivi indicato;
4) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
convenuto che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, Controparte_2
oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso generale per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- 22 - 5) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore dei Parte_1
convenuti e che si liquidano in euro Controparte_3 CP_4
5.077,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso generale per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 18/12/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 23 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12184/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., vertente
TRA
, c.f.: , con sede legale in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Comunale del Principe n.13/A – cap 80145, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Silvio Bozzi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Silvio Bozzi C.F._1
in Roma, Viale Regina Margherita, 1.
- ATTRICE
E
, c.f.: , con Controparte_1 P.IVA_2
sede in in Via Roberto Bracco, 45, in persona del Liquidatore Sig. Pt_1 [...] [...]
(Codice Fiscale: ), società cancellata dal Registro delle CP_2 C.F._2
Imprese in data 22.12.2023
- CONVENUTA
E
(cod. fisc. n. ), residente in Controparte_2 CodiceFiscale_3
alla Via Belvedere, 111, n.q. di liquidatore della Pt_1 Controparte_1
rapp.to e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Musto c/o il C.F._4
cui studio in alla Via Dei Mille, 40 elett.te dom.ia. Pt_1
- CONVENUTO
E
(cod. fisc. n. ) ed Controparte_3 CodiceFiscale_5 [...]
(c.f. ), residenti in [...] n.q. CP_4 CodiceFiscale_6 Pt_1
di soci del (p.ta iva n. , rapp.ti e difesi giusta Controparte_1 P.IVA_2
procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo Cappello (cod. fisc. n. ) e CodiceFiscale_7
OV RI (cod. fisc. n. ) c/o il cui studio in alla CodiceFiscale_8 Pt_1
p.zza Francese, 1/3 elett.te dom.iano.
- CONVENUTI
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 29 maggio 2024 (ai convenuti
, e ) l' Controparte_3 CP_4 Controparte_2 Parte_1
ha evocato innanzi al Tribunale di Napoli il
[...] Controparte_1
(pur evidenziandone la cancellazione dal registro delle imprese in data 22
[...]
dicembre 2023) nonché i signori , Controparte_3 Controparte_5
- 2 - , quest'ultimo nella qualità di liquidatore della società ed i primi due Controparte_3
nella qualità di soci della stessa.
L'atto prende le mosse dall'accertata cancellazione del Controparte_1
dal registro delle imprese in data 22.12.2023 e dall'acquisizione del Bilancio di
[...]
Liquidazione approvato il 10.12.2023, da cui emergerebbe (pag. 3 terzultima riga orizzontale) l'attestazione di un utile prima dell'imposte di euro 21.364; inoltre la quarta riga orizzontale indicherebbe un utile di esercizio di euro 25.295.
Secondo l'attrice, rispetto a queste somme il bilancio opererebbe non correttamente perché avrebbe distolto le predette somme dall'adempimento del debito che la società aveva nei confronti dell' e di cui si dirà.
Viene, pertanto, precisato che sono stati evocati in giudizio “tutti i soggetti responsabili del mancato adempimento del debito di cui trattasi”.
Ciò premesso, l'attrice ha operato una lunga digressione volta a ricostruire i fatti costitutivi del credito azionato in giudizio ed avente ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente corrisposte alla suddetta società; ha richiamato il carteggio intervenuto tra le parti e preliminarmente contestato l'ipotesi di prescrizione del credito.
Conclusivamente, l'attrice, in evidente contrasto con le premesse di cui sopra, ha individuato (cfr. pagina 14 dell'atto di citazione) la società quale unico soggetto evocato in giudizio e ha chiesto “dichiarare che la somma di 21.620,02 euro pagata alla in data
16 3.2010 è stata indebitamente percepita dalla società convenuta in violazione dell'art. 2023; condannare la società convenuta alla restituzione della predetta somma oltre gli interessi maturati a decorrere dalla predetta data del 16.3.2010 sino al soddisfo;
il tutto con la condanna al pagamento degli onorari e delle spese relative al presente giudizio”.
- 3 - Non ha, invece, formulato conclusioni nei riguardi degli ulteriori convenuti, come sopra individuati.
In assenza di adozione del decreto ex art.171 bis c.p.c., questo Giudice, con ordinanza resa all'udienza del 19 settembre 2024, ha così statuito: “rilevato che l'atto di citazione presenta un'indubbia incertezza in ordine alla esatta individuazione di parte convenuta; invero, dopo aver chiaramente prospettato la cancellazione della società
Centro Analisi De Martino s.r.l. dal Registro delle Imprese (cancellazione intervenuta in data 22 dicembre 2023 e che ha prodotto gli effetti di cui all'art.2495 c.c.), parte attrice
a pagina 14 individua quale unico soggetto citato in giudizio la predetta società, cui è indirizzata l'unica richiesta di condanna; che tale contenuto pare, peraltro, porsi in palese contraddizione con l'attività notificatoria posta in essere nonché con quanto rappresentato a pagina 3 dell'atto di citazione, ovvero la volontà di convenire in giudizio tutti i soggetti ritenuti responsabili del mancato adempimento del credito azionato
(liquidatore e soci), i cui nominativi sono puntualmente elencati alle pagg 2 e 3 (
[...]
, , ); rilevato che non Controparte_2 Controparte_3 CP_4
risultano in ogni caso rispettati i termini a comparire (tenuto conto delle date di notifica degli atti di citazione e della sospensione feriale dei termini nel mese di agosto); ritenuti sussistenti profili di assoluta indeterminatezza anche in ordine alla causa petendi, avuto particolare riguardo all'individuazione del titolo sulla cui base liquidatore e soci, come sopra individuati, sarebbero chiamati a rispondere dei debiti della società estinta…Dichiara la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.164 1° e 4° comma c.p.c.; ordina la rinnovazione dell'atto di citazione a norma dell'art.164 c.p.c. entro il termine perentorio del 30 ottobre 2024. Fissa in prosieguo l'udienza del 20 marzo 2025 ore
10:00, rispetto alla quale opereranno i termini di cui all'art.171 ter c.p.c., fatto salvo
l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art.171 bis c.p.c. da parte di questo Giudice ove ne sussistano i presupposti”.
- 4 - In data 28 ottobre 2024 parte attrice ha curato, nei confronti dei convenuti, la notifica a mezzo posta dell'atto integrativo dell'atto di citazione.
In tale atto tutti i convenuti vengono individuati quali soggetti evocati in giudizio e vengono formulate le seguenti conclusioni: “dichiarare - per le ragioni esposte in parte motiva - che l'attrice ha pagato al una somma di euro Controparte_1
23.641,1, comprensiva di interessi maturati alla data del 18.2.2018, che il ha CP_1
indebitamente percepito in violazione dell'art. 2033 c.c.; in via principale condannare - per le ragioni esposte in parte motiva - i Soci e Controparte_3 CP_4
del predetto Centro – ognuno nella percentuale del 50% rapportata alla loro
[...]
quota di partecipazione nella società cancellata - al pagamento della predetta somma di euro 23.641,11 - nei limiti dell'utile presente nel Bilancio finale di liquidazione e specificato in parte motiva - con interessi maturandi a decorrere dalla predetta data del
18.2.2018 sino al soddisfo;
in via subordinata condannare - per le ragioni esposte in parte motiva - il liquidatore del predetto Centro al pagamento Controparte_2
della predetta somma di euro 23.641,11, con interessi maturandi a decorrere dalla predetta data del 18.2.2018 sino al soddisfo”.
In ordine alla causa petendi delle richieste appena precisate, l' ha richiamato l'art.2945 c.c. ed il relativo titolo di responsabilità dei soci e del liquidatore per i debiti sociali.
Si è costituito il signor , quale liquidatore della società Controparte_2
estinta, il quale ha segnalato che con l'atto di rinnovazione, l' ha mutato radicalmente la propria impostazione: non ha più convenuto soltanto la società, ma anche il liquidatore e i soci, e nei confronti del liquidatore ha introdotto una domanda risarcitoria fondata sull'art. 2043 c.c., anziché sulla ripetizione di indebito ex art. 2033
c.c.; ha, quindi, contestato questa impostazione, sostenendo che non si è trattato di una
- 5 - semplice integrazione dell'atto originario, bensì di una vera e propria nuova azione giudiziale, con mutamento del titolo e dei soggetti.
Ha osservato che tale trasformazione non è stata consentita dal meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 164 c.p.c., che serve a colmare mere lacune formali e non a stravolgere il contenuto sostanziale della domanda. Per questo ha chiesto la revoca dell'ordinanza che ha ammesso la rinnovazione e la sua estromissione dal giudizio per evidente carenza di legittimazione passiva, non avendo mai percepito somme dalla società.
In via subordinata, ha eccepito l'incompetenza funzionale del Giudice adito, poiché la domanda risarcitoria contro il liquidatore è di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa, trattandosi di responsabilità connessa alla redazione del bilancio di liquidazione. Inoltre, ha sollevato l'eccezione di prescrizione: il credito vantato dall' risalirebbe al 2010, mentre la richiesta è stata notificata solo nel 2022, ben oltre il termine decennale, e comunque gli interessi risulterebbero prescritti per decorso del termine quinquennale.
Sul piano sostanziale, il convenuto ha evidenziato come la società fosse già priva di attività e con bilancio in perdita al momento della sua nomina a liquidatore, avvenuta solo nel novembre 2023. Il bilancio finale di liquidazione, allegato agli atti, ha, infatti, attestato l'assenza di poste attive e la circostanza che i soci abbiano dovuto ripianare le perdite con risorse proprie. Non vi è stata dunque alcuna distribuzione di attivo né possibilità di soddisfare crediti residui;
né si è potuto parlare di colpa o dolo del liquidatore, poiché il credito dell' non era certo, liquido ed esigibile, e la corrispondenza via mail richiamata dall'attrice non costituiva riconoscimento del debito.
Inoltre, non è stata dimostrata alcuna violazione della par condicio creditorum, né preferenze indebite tra creditori.
- 6 - Il convenuto ha, quindi, chiesto dichiararsi la nullità della domanda rinnovata, estromettersi il convenuto dal giudizio, o in subordine dichiararsi l'incompetenza a favore della Sezione Imprese. Nel merito, ha chiesto il rigetto totale della domanda per infondatezza e mancanza di prova, con condanna dell'attrice alle spese di lite.
Si sono costituiti anche i signori e , Controparte_3 CP_4
convenuti in qualità di soci della società estinta, i quali hanno, in primo luogo, aderito alle contestazioni mosse dall'altro convenuto in ordine all'inammissibilità dell'atto rinnovato, non trattandosi di una semplice integrazione, ma di una nuova azione giudiziale, con mutamento del titolo e dei soggetti.
In via pregiudiziale, hanno, poi, sollevato l'eccezione di prescrizione: il credito vantato dall' sarebbe sorto nel 2010, mentre la richiesta sarebbe stata notificata solo nel 2022, ben oltre il termine decennale, e comunque gli interessi sono risultati prescritti per decorso del termine quinquennale. Hanno inoltre evidenziato che la documentazione prodotta dall' è apparsa contraddittoria e priva di valore probatorio, trattandosi di atti interni e carte contabili non idonee a dimostrare la duplicazione del pagamento. Anche il carteggio richiamato dall'attrice non ha potuto essere interpretato come ammissione, ma solo come attività di verifica, mai conclusa.
Sul piano sostanziale, i convenuti hanno sottolineato che la tesi dell' si è fondata su presupposti falsati, come l'asserita esistenza di un utile di bilancio, mentre il bilancio finale di liquidazione ha attestato una perdita di oltre 26.000 euro, coperta dai soci con finanziamenti personali. Non vi è stata dunque alcuna distribuzione di attivo né possibilità di soddisfare crediti residui. Hanno infine contestato la richiesta di accessori, ritenendola arbitraria e comunque esclusa dalla buona fede dell'accipiens.
La comparsa si è chiusa chiedendo al Tribunale di revocare l'ordinanza del 19 settembre 2024, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e rigettare integralmente la domanda per inammissibilità e infondatezza, con condanna dell' alle spese di lite.
- 7 - All'esito del deposito delle memorie di cui all'art.171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata alla data del 15 dicembre 2025 per il passaggio in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c. per scritti conclusionali, rimessione in decisione intervenuta con ordinanza resa in data 16 dicembre 2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
***
Prima di passare ad analizzare il merito della presente controversia, occorre misurarsi con le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti in occasione della costituzione in giudizio.
A tal fine va preliminarmente evidenziato che l'originario atto di citazione è stato ritualmente notificato a tutti i convenuti presso il proprio luogo di residenza (cfr. relate di notifica a mezzo posta).
I vizi rilevati con l'ordinanza resa all'udienza del 19 settembre 2024 hanno, invero, riguardato sia la vocatio in ius che l'editio actionis.
In particolare, l'art.164 1° comma c.p.c. prevede che la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163 c.p.c.; quest'ultima norma prevede che “l'atto di citazione deve contenere:
1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
2° il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora ((nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi)) del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio”.
- 8 - Con la richiamata ordinanza questo Giudice ha rilevato l'assoluta incertezza in ordine ai soggetti concretamente evocati in giudizio, segnalando la contraddittorietà tra la premessa dell'atto di citazione (ove venivano univocamente individuati i soci ed il liquidatore quale soggetti evocati in giudizio al fine di vedere accertata la loro responsabilità nel mancato adempimento dei debiti sociali nei confronti dell'attrice) e le conclusioni, ove veniva individuata la sola società quale soggetto evocato in giudizio e nei cui confronti venivano formulate le richieste di condanna.
Appare, pertanto, palese che il vizio in oggetto rientri tra quelli di cui all'art.164 1° comma c.p.c. cui l'attrice ha posto rimedio provvedendo a notificare un nuovo atto di citazione che ha risolto i predetti profili di contraddittorietà, chiaramente individuando i convenuti evocati in giudizio, i quali, peraltro, hanno provveduto a costituirsi tempestivamente.
Tale notifica ha, quindi, sanato con efficacia ex tunc il predetto vizio.
Tali conclusioni, peraltro, non si pongono in significativo contrasto con le difese dei convenuti, i quali censurano, invece, l'affermazione di sussistenza ed emendabilità dell'ulteriore vizio riscontrato da questo Giudice ex art.164 4° comma c.p.c. (“La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”) ed afferente a profili di incertezza ed indeterminatezza della causa petendi e del petitum.
Invero questo Giudice ha ritenuto sussistenti “profili di assoluta indeterminatezza anche in ordine alla causa petendi, avuto particolare riguardo all'individuazione del titolo sulla cui base liquidatore e soci, come sopra individuati, sarebbe chiamati a rispondere dei debiti della società estinta”.
I convenuti hanno sostenuto l'insanabilità ai sensi dell'art. 164 cpc degli aspetti di irregolarità rilevati con la predetta ordinanza.
- 9 - Appare opportuno riportare integralmente i contenuti delle difese svolte dal convenuto , liquidatore della società, per coglierne l'esatta Controparte_2
portata: “le manchevolezze registrate dal G.U., con riferimento agli aspetti della individuazione del convenuto e dei titoli delle pretese, non integrano aspetti regolarizzabili ex art. 164 IV comma cpc.. La cennata norma non è, infatti, diretta a consentire una riformulazione dell'azione giudiziaria prognosticamente destinata ad un esito non proficuo, stante la incongruità dei processi logico/giuridici richiamati in atto processuale. Piuttosto a consentire la sua mera integrazione a fronte della mancanza e/o la assoluta incertezza di alcuni e ben circoscritti requisiti richiesti dall'art.
163 cpc. E ciò attraverso una maggiore determinazione degli stessi.
Che sono, ……per quanto attiene l'edictio actionis: e) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
f) la mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Con riferimento a quest'ultimo elemento è opportuno rimarcare la precisa scelta del legislatore consistente, non nel richiamo al requisito di cui al n. 4 dell'art. 163 cpc nella sua interezza ma, nell'ambito dello stesso, alla sola mancata esposizione dei fatti fondanti la domanda. Basterà, infatti, una disamina comparata dei due articoli per rendersi conto della evidente volontà limitativa (“La citazione è altresì nulla se è omesso
o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3) dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4) dello stesso articolo”).
Ora dalla analisi dell'atto di citazione originario emerge evidente come la domanda formulata risultasse oltremodo chiara sia quanto alla determinazione della cosa oggetto della domanda (la restituzione della somma di €. 21.620,02) che quanto ai fatti storici essa legittimanti (la dazione pecuniaria asseritamente indebita). Ovvero tale da non necessitare di alcun procedimento di maggiore determinazione.
- 10 - D'altronde non può esservi chi non veda come gli aspetti di criticità ravvisati in sede di prima udienza attengano a profili di incongruenza logico/giuridica dell'azione.
Ovvero come espressamente rilevato dal G.U. “… l'individuazione del titolo sulla cui base liquidatori e soci … sarebbe chiamati a rispondere dei debiti della società estinta”.
Discendente da una “… indubbia incertezza in ordine alla esatta individuazione di parte convenuta” stante la contraddittorietà tra l'individuazione della società estinta “quale unico soggetto citato in giudizio … cui è indirizzata l'unica richiesta di condanna” con
“l'attività notificatoria posta in essere nonché con … la volontà di convenire in giudizio
(!!) tutti i soggetti ritenuti responsabili del mancato adempimento del credito”. In alcun modo riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 164 IV comma cpc.
In altre parole il G.U., lungi dal ravvisare i presupposti di indeterminazione previsti dalla normativa richiamata, ha evidenziato una contraddittorietà tra il prospettato ed il richiesto con l'azione giudiziale introdotta. Elemento che ne avrebbe potuto compromettere l'esito in termini di evidente censura logica e, financo, di carenza di legittimazione processuale passiva. Considerazioni che per gran parte nemmeno fondano su indicazioni espressamente contenute in atto ma su intenzioni meramente desunte, a livello intepretativo, da singoli passaggi dello stesso.
Operando, in definitiva, valutazioni che attengono aspetti decisionali del giudizio e che, in quanto tali, non avrebbero consentito all'attore regolarizzazione alcuna.
E' indubitabile che costui aveva inteso individuare quale unico soggetto cui rivolgere la propria istanza di condanna il Centro Analisi De Martino srl. Sulla scorta della circostanza che in sede di approvazione del bilancio di liquidazione non vi fosse stato riconoscimento del credito suppostamente vantato e, per l'effetto, il suo riconoscimento tramite l'utilizzo della partita attiva residuata. In alcun passaggio emergeva qualsivoglia richiesta rivolta ai soci e/o al liquidatore, le cui asserite
- 11 - omissioni venivano chiaramente ricondotte alla responsabilità patrimoniale del centro.
La stessa attività di notificazione rivolta ai soci ed al liquidatore è spiegata in atto come meramente funzionale all'introduzione dell'azione nei confronti della sola persona giuridica ed ai fini della sua esclusiva condanna. Adempimento che non avrebbe potuto prescindere da siffatte modalità, stante la cancellazione della società (elemento che ne impediva una notificazione diretta).
A medesimi effetti conduce la disamina della procura alla lite rilasciata dall'ente e con la quale si abilita la difesa tecnica a proporre azione nei confronti del solo Centro
Analisi De Martino srl, non anche dei soci e/o del liquidatore.
In definitiva una linea processuale senz'altro argomentativamente carente e dagli approdi opinabili ma, indiscutibilmente, espressa in atto nei suoi esatti ed incontrovertibili estremi.
D'altrocanto non potrà disconoscersi come i correttivi introdotti nell'atto di citazione rinnovato, lungi dal dettagliare elementi, si attestino sul piano di una diversa connotazione dell'azione. pporta inammissibili integrazioni qualitative, in termini di titolo giustificante la richiesta e modifiche soggettive. Si tratta proprio di una “diversa azione giudiziale” per gran parte alternativa a quanto già formulato in precedenza ed, eventualmente, proponibile con diverso giudizio e presso altra sezione e precisamente presso la Sezione Specializzata delle Imprese, come meglio precisato in prosieguo. E ciò rileva a maggior ragione ove si confronti il titolo della pretesa avanzata in questa sede, con riferimento alla posizione del liquidatore, rispetto a quello a monte dell'atto di citazione originario. Laddove a pagina 4 (nel capo intitolato l'oggetto della predetta azione) viene testualmente riportato: “La presente azione ha per oggetto la ripetizione di un indebito”.
- 12 - E' forse superfluo evidenziare come l'azione diretta al coinvolgimento del liquidatore si configuri del tutto avulsa rispetto a detto titolo ed ai suoi presupposti, conseguendo esclusivamente a presunte e non dimostrate condotte asseritamente lesive nella predisposizione del bilancio di liquidazione. La differenza è proprio qualitativa, ove si consideri che si attesta su requisiti fattuali ed istituti giuridici oltremodo propri e distinti.
Non può esservi chi non veda come trasformare una azione di restituzione in una azione risarcitoria è attività incompatibile con il procedimento di sanatoria di cui all'art. 164 cpc.
Emerge, quindi, una impercorribilità del rimedio accordato dal G.U. e posto in essere da parte attrice, in quanto chiaramente ultroneo alla situazione data. Si chiede, pertanto, la revoca/modifica dell'ordinanza del 19.09.24 limitatamente alla concessione del rimedio di cui all'art. 164 IV comma cpc.
Si eccepisce pertanto in primo luogo la carenza di legittimazione passiva, in quanto il liquidatore non è identificabile con il “percepiente”, non avendo mai incamerato alcun importo, presupposto quest'ultimo indispensabile per agire in ripetizione nei suoi confronti”.
Di contenuto similare appaiono le difese degli ulteriori convenuti, convenuti quali soci dell'estinta società, seppur rapportate alle diverse domande proposte nei riguardi degli stessi.
Le doglianze svolte dai convenuti appaiono fondate nei limiti di cui si dirà.
Invero va al riguardo richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto,
- 13 - comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 8077/2012).
La stessa sentenza della Suprema Corte ha, poi, chiarito che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, e che, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto.
Tale valutazione va condotta in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum).
Ne consegue che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. per il passato, Cass. n. 17023 del
2003 e n. 27670 del 2008 e, dopo l'intervento delle Sezioni Unite, Cass. n. 11751/2013, che ribadisce l'esigenza di garantire l'adeguato svolgimento del diritto di difesa da parte del convenuto).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la valutazione del contenuto dell'originario atto di citazione dell' non può in alcun modo avallare Parte_1
- 14 - il giudizio di nullità malamente espresso da questo Giudice con l'ordinanza resa in data
19 settembre 2024.
La norma di cui all'art. 164 c.p.c., quanto all'esposizione dei fatti, presuppone per la nullità la sua assoluta omissione, carenza che non si ravvisa nel caso di specie, come opportunamente evidenziato dai convenuti.
L' ha, infatti, chiaramente individuato sia la “causa petendi” che Parte_1
il petitum dell'unica domanda effettivamente proposta, ovvero la domanda fondata sull'art.2033 c.c. e volta ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla società ; anche i fatti Controparte_1
costitutivi di tale pretesa restitutoria appaiono puntualmente delineati nell'originaria citazione mediante richiamo alle vicende ivi descritte ed alla corrispondenza intervenuta tra l' ed il Centro Analisi. Parte_1
Al contempo va segnalato che l'atto di citazione originario formula conclusioni indirizzate unicamente nei confronti del Controparte_1
e volte ad ottenere la condanna dello stesso alla ripetizione dell'indebito ex
[...]
art.2033 c.c.
L'atto di citazione contiene, al contempo, solo un vaghissimo accenno alle ragioni giustificanti il coinvolgimento degli ulteriori convenuti, ovvero i signori Controparte_3
, e , quest'ultimo nella qualità di
[...] CP_4 Controparte_2
liquidatore della società ed i primi due nella qualità di soci della stessa;
a pagina 3 si rinvengono “le ragioni per cui sono stati convocati tutti i soggetti indicati in giudizio”, così individuate: “La controversia di cui si discute ha per protagonisti l' e il Parte_1
quest'ultimo soggetto accreditato con il SSR per Controparte_1
l'erogazione di prestazioni sanitarie. Prima di procedere all'atto di citazione, questa difesa ha verificato che la predetta società è in liquidazione ed è stata cancellata in data
22.12.2023 (doc. A). Quindi si è provveduto ad avere copia del Bilancio di Liquidazione
- 15 - approvato il 10.12.2023 (B). Come si può vedere alla pag. 3 terzultima riga orizzontale il bilancio attesta un utile prima dell'imposte di 21.364; quindi la quarta riga orizzontale indica come utile di esercizio di 25.295. Invero rispetto a queste somme il bilancio opera non correttamente perché non precisa che esse devono essere destinate al debito che la società ha nei confronti dell' Ciò detto, questa difesa – nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dalla giurisprudenza – ha convocato tutti i soggetti responsabili del mancato adempimento del debito di cui trattasi”.
A ciò, però, non è seguita né la più diffusa esplicitazione dei titoli fondanti la responsabilità dei convenuti, quali soci e liquidatore, per il mancato adempimento dei debiti sociali, né la formulazione di conclusioni specificamente indirizzate nei confronti degli stessi, il tutto nei termini già sopra chiariti.
Così ricostruita la vicenda, può affermarsi, concordemente agli argomenti difensivi addotti dai convenuti, che siamo in presenza di un atto di citazione che, come detto, contiene una domanda chiaramente delineata in ordine al petitum ed alla causa petendi nonché in ordine al soggetto (Centro Analisi) cui si indirizza la richiesta di condanna alla ripetizione dell'indebito.
È, invece, completamente difettata la proposizione di ulteriori domande nei confronti dei signori , e Controparte_3 CP_4 Controparte_2
, costituendo il passaggio sopra richiamato un vago e laconico accenno a titoli
[...]
astrattamente coinvolgenti la loro responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria, cui non ha fatto seguito la formulazione di alcuna espressa domanda di condanna nei confronti degli stessi, essendosi limitata l' a richiedere la condanna del convenuto Centro Analisi alla restituzione ex art.2033 c.c. delle somme indebitamente incamerate.
Da ciò deriva che non può ravvisarsi alcuna ipotesi di nullità dell'atto di citazione in presenza di una domanda puntualmente e chiaramente delineata, tantomeno in
- 16 - relazione ad ulteriori domande che, per quanto sopra evidenziato, in realtà non sono mai state proposte né delineate (quand'anche in termini indeterminati) in detto atto.
Da ciò deriva la palese inammissibilità delle domande proposte per la prima volta dall' nei confronti dei convenuti , Parte_1 Controparte_3 [...]
e con l'atto di rinnovazione notificato in data 28 CP_4 Controparte_2
ottobre 2024.
Va residualmente esaminata l'unica domanda proposta con l'originario atto di citazione (azione ex art. 2033 c.c. come sopra delineata), rispetto alla quale si impone una valutazione differenziata.
In merito alla domanda volta ad ottenere la condanna della società convenuta alla restituzione della somma indebitamente incamerata (oltre gli interessi maturati a decorrere dalla predetta data del 16.3.2010 sino al soddisfo), va dichiarata la nullità della domanda in quanto notificata ed indirizzata ad una società di capitali già cancellata dal registro delle imprese;
trattasi, invero, di domanda nulla per inesistenza della parte convenuta.
In merito all'azione di condanna alla ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c., come delineata nell'originario atto di citazione, va, invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli ulteriori convenuti evocati in giudizio mediante notifica di tale atto.
Invero, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento;
nel caso di specie si è, invero, verificato un palese disallineamento tra l'unico soggetto (il Centro Analisi) individuato dall'attrice come tenuto all'adempimento dell'obbligazione restitutoria, ed i soggetti concretamente evocati in giudizio, da ritenersi, secondo la stessa prospettazione di parte attrice,
- 17 - estranei all'attuale obbligo di pagamento dell'indebito, essendo finanche difettata la formulazione di conclusioni indirizzate nei confronti degli stessi nonché la prospettazione degli elementi fondanti una responsabilità in proprio di cui all'art.2495
3° comma c.c..
L'unico residuo profilo di indagine investe la possibilità di addivenire ad una disamina, nei riguardi dei convenuti e Controparte_3 CP_4
quali soci della società estinta, della domanda volta ad ottenere il mero accertamento dell'indebito e del conseguente credito restitutorio in capo all' , Parte_1
prescindendosi dalla conseguente statuizione di condanna diretta dei soci al pagamento, in ragione dell'omessa prospettazione dei presupposti di cui all'art.2495 3° comma c.c..
Secondo parte attrice dovrebbe farsi applicazione del principio affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione Sez. 2 con l'Ordinanza n. 31130 del 2024 secondo cui “la citazione notificata ad una società di persone estinta per intervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla per inesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanato dalla costituzione in giudizio del successore dell'ente (nella specie il socio accomandatario), indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto”.
Inoltre, “in caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve ritenersi sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma
- 18 - non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ciò che non incide, peraltro, neppure sull'interesse ad agire del fisco creditore, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge l'interesse dell'amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti dei soci medesimi”
(in tal senso Cass. Sez. 5, 26/07/2023, n. 22692, Rv. 668525 - 01).
I principi sopra richiamati lasciano, pertanto, spazio ad un astratto interesse dell'attrice all'accertamento in esame, da operarsi nei confronti dei soci quali successori universali ex art.2945 3° comma c.c., pur prescindendosi dall'invocata statuizione di condanna ed in vista della possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente della possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio.
Ciò chiarito, va preliminarmente delibata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai soci convenuti all'esito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, che ha emendato i vizi della vocatio in ius (sotto tale profilo, la declaratoria di nullità conserva piena efficacia).
Risalendo l'indebito all'anno 2010, parte attrice sostiene che “nel 2018
l'Amministrazione ha chiesto il pagamento dell'indebito di cui si discute, trattasi della nota prot. n. 0008363/ 20218 del 2.2.2018 e della nota prot. n. 45754/ 2018 del
18.7.2018 (si vedano i documenti 2 e 3)”.
Parte attrice produce, a tal fine, la copia analogica di due missive (integranti lettera di mora in mora) asseritamente inoltrate a mezzo pec;
ha, in particolare, prodotto, oltre alla copia di detta missiva, la copia scannerizzata della ricevuta di consegna a mezzo pec.
I convenuti soci, in occasione della costituzione in giudizio, hanno svolto le seguenti difese: “si contesta, infatti, che alcun atto interruttivo risalente quello del 2022 sia mai stato posto in essere. All'uopo si disconosce ogni documentazione allegata di senso
- 19 - contrario ed in particolare le note del 02.02.18 e 18.02.18 riferite in atto di citazione.
La cui intima contraddittorietà, in uno alla inidoneità del formato prodotto, non consentono di attribuire loro valenza istruttoria alcuna”.
Con la prima memoria ex art.171 ter 1° termine c.p.c., l' oltre a ribadire il contenuto di dette missive, ha replicato evidenziando che “non si comprende affatto perché la Controparte giudica contraddittorio il contenuto delle predette note e ancora di più non si comprende il riferimento al loro formato inidoneo”.
Con la memoria ex art.171 ter 3° termine c.p.c., l' a, poi, ribadito l'idoneità della documentazione prodotta in giudizio, avuto particolare riguardo alla ricevuta di consegna delle pec inoltrate.
I convenuti hanno, nella memoria ex art.171 ter 2° termine c.p.c., evidenziato che
“al fine di attestare la veridicità della avvenuta consegna di una pec (a maggior ragione per opporla a soggetti successori del debitore originario) non può bastare la mera fotocopia della ricevuta di consegna operata dal provider. Oltretutto priva di qualsivoglia attestazione di conformità da parte di pubblico ufficiale e/o del procuratore costituito.
Ma, in ossequio ai principi del processo telematico, si sarebbe dovuto dare prova dell'avvenuta accettazione e consegna della recezione depositando i files nell'unico formato idoneo allo scopo ovvero msg e/o eml”.
Vanno accolte le eccezioni sollevate dai convenuti in ordine al difetto di prova di inoltro e ricezione delle pec richiamate dall'attrice ai fini interruttivi della decorrenza del termine di prescrizione decennale.
La prova del perfezionamento della notifica via pec può evincersi esclusivamente dalla restituzione al mittente della “ricevuta di consegna”, la quale, come noto: a)
“fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di
- 20 - certificazione” (art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 68/2005); b) “è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario” (art. 6, comma 5, del D.P.R. n.
68/2005); c) “è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17” (art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 68/2005).
Il deposito di tali ricevute deve essere necessariamente operato in formato .msg o
.eml in quanto solo tale deposito consente la visione della relativa documentazione allegata e consente di dimostrare l'effettiva ricezione della lettera di messa in mora.
Nel caso di specie parte attrice ha, tuttavia, depositato i file relativi alle ricevute di consegna in formato .pdf (verosimilmente scannerizzando la stampa cartacea della ricevuta di consegna telematica); tale formato, a fronte delle espresse e reiterate eccezioni dei convenuti (soggetti, peraltro, diversi dal destinatario delle pec, da individuarsi nella società), non risulta idoneo a dimostrare l'esistenza stessa e il perfezionamento della consegna telematica giacché privo di specifico riferimento al documento che si intende recapitato e in ogni caso, di per sé, privo di efficacia dimostrativa circa l'esistenza stessa di una effettiva consegna al destinatario di quello specifico documento allegato;
dalla lettura di tale documentazione risulta soltanto la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario, ma non il testo della pec né la sussistenza di un documento allegato, informazione che si sarebbe potuta ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato .eml o .msg, non prodotta in atti.
Alla luce di quanto sopra ed in applicazione della ragione più liquida, va rigettata la domanda volta all'accertamento del debito restitutorio indicato in citazione in ragione della maturazione del termine di prescrizione decennale.
- 21 - Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e di liquidano come Parte_1
da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura del credito e tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta (onorari medi), con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande proposte dall' nei confronti Parte_1
dei convenuti delle domande proposte per la prima volta dall' Parte_1
nei confronti dei convenuti , e Controparte_3 CP_4 [...]
con l'atto di rinnovazione notificato in data 28 ottobre 2024, il Controparte_2
tutto nei termini chiariti in parte motiva;
2) dichiara nulla la domanda proposta con l'originario atto di citazione nei confronti della convenuta;
Controparte_1
3) rigetta per intervenuta prescrizione del credito la domanda proposta nei confronti dei convenuti e , quali soci Controparte_3 CP_4
dell'estinta , con l'originario Controparte_1
atto di citazione e volta a vedere accertata l'esistenza del credito restitutorio ex art.2033 c.c. ivi indicato;
4) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
convenuto che si liquidano in euro 5.077,00 per onorari, Controparte_2
oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso generale per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- 22 - 5) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore dei Parte_1
convenuti e che si liquidano in euro Controparte_3 CP_4
5.077,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso generale per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 18/12/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 23 -