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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 480/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Gino Madonia, Maria Rosaria Battiato e Ivano Marcedone;
Ricorrente per revocazione
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Giuseppe Magnetti;
Resistente
OGGETTO: revocazione ordinaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, – Parte_2
titolare dell'omonima ditta individuale – proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2018 00018268 25 000, notificato dall' per il Pt_1
pagamento di €.30.926,08 a titolo di contributi per il periodo gennaio - dicembre 2014, sulla base del verbale di accertamento ispettivo n. 760 000 049 88 60 del
29.7.2015, con il quale l'ente previdenziale aveva costituito d'ufficio, in capo alla ditta individuale della ricorrente, i rapporti di lavoro dei dipendenti assunti dalla “Società cooperativa agricola Salvuccio”, ritenendoli, di fatto, impiegati sul fondo della socia . CP_1
Con sentenza n. 864/2020 del 15.10.2020 il giudice adito, in accoglimento del ricorso, annullava l'opposto avviso di addebito, per non avere l provato la Pt_1
sussistenza di elementi idonei ad integrare la fattispecie vietata di interposizione fittizia di manodopera.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' , con ricorso depositato il Pt_1
15.4.2021.
Si costituiva , eccependo la tardività del gravame. CP_1
Con sentenza n. 360/2022 del 20.4.2022, la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame, per mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., ritenendo che la sentenza gravata fosse stata notificata al procuratore costituito in primo grado ex art. 170 c.p.c. in data
12.3.2021.
Con ricorso depositato il 30.5.2022 l' chiedeva la revocazione ordinaria Pt_1
della succitata sentenza ex art. 395, n. 4) c.p.c. e, per l'effetto, in riforma della stessa. Il rigetto dell'opposizione proposta dalla . CP_1
Si costituiva la resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso.
La causa è stata posta in decisione in data 13 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il proposto ricorso per revocazione, l' assume che la Corte di Pt_1
appello con la sentenza n. 360/2022 ha erroneamente qualificato come notifica della sentenza la PEC del 12.3.2021 inviata dal procuratore di CP_1
all'ente. Tuttavia, lo stesso procuratore, con la nota del 14.3.2022, aveva precisato che la PEC era una “mera comunicazione” della sentenza. Il ricorrente sostiene che la corte di appello ha erroneamente percepito il contenuto della nota del 14.3.2022 e chiede la revocazione della sentenza.
Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 864/2020 del
15.10.2021 del Tribunale di Siracusa (avverso cui è stato proposto appello dall'ente previdenziale, dichiarato tardivo con la sentenza oggetto di revocazione) non è mai stata notificata.
Ed infatti, nella nota del 14.3.2022 inviata all dall'avv. Magnetti, Pt_1
procuratore di si legge: “Il sottoscritto Avvocato, premesse le CP_1
difese in atti, in ossequio alla ordinanza del 08.03.2022, deposita la ricevute telematiche della pec del 12.03.2021 diretta all'Avv. Marcedone, rappresentando, per come già fatto in comparsa, che in tale data è stata solo comunicata al collega, essendo la notifica avvenuta in precedenza a mezzo ufficiale giudiziario”.
Sulla base di tale nota, dunque, deve ritenersi che la PEC del 12.3.2021 sia una semplice comunicazione e non una notifica della sentenza n. 864/2020 del
Tribunale di Siracusa.
La suddetta sentenza, invero, non è mai stata notificata, non rilevando la pregressa notifica, richiamata nella nota del 14.3.2022, in quanto effettuata presso la sede dell' di Siracusa e non presso il procuratore costituito, e Pt_1
dunque non idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
Da tanto consegue che la sentenza n.360/2022 è incorsa in errore revocatorio di fatto per avere ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata notificata ex art. 170 c.p.c. in data 12.3.2021 (essendo stata in detta data solo comunicata al procuratore dell ); l'appello proposto dall'ente previdenziale, Pt_1
pertanto, è tempestivo in quanto proposto il 15.4.2021, nel rispetto del termine
“lungo” di sei mesi dal deposito della sentenza stessa (15.10.2020). In punto di diritto, sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per revocazione in quanto la sentenza n.360/22 della Corte di appello di Catania
è incorsa in errore di fatto determinato da una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile dalla documentazione di causa.
Come chiarito dalla Cassazione, l'errore revocatorio ricorre in presenza di un errore obiettivamente e immediatamente percepibile che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di uno specifico accadimento, al quale la parte interessata intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli;
l'errore revocatorio deve essere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive e, meno che mai, della ricognizione dell'attività ermeneutica svolta (cfr. Cass. n.16543/2023 e le altre pronunce ivi richiamate).
Tali presupposti sussistono tutti nel caso in oggetto e dunque il ricorso per revocazione va accolto, con la conseguenza che nella presente sede deve esaminarsi il merito dell'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Pt_1
864/2020 del Tribunale di Siracusa.
2. Con tale gravame, l'ente previdenziale lamentava la violazione del principio dell'onere della prova da parte del tribunale, che aveva ritenuto non fossero state documentate dall'ente previdenziale le giornate in cui i dipendenti della cooperativa Salvuccio avevano concretamente prestato attività lavorativa in favore della ditta l'appellante rilevava che, al contrario, detta CP_1
prova emergeva dalla documentazione fornita da agli ispettori in CP_1
data 26/06/2015, relativa all'elenco dei lavoratori e delle giornate impiegate per la raccolta delle arance in favore della azienda della stessa;
detta documentazione non era stata esaminata dal tribunale e costituiva prova certa non solo ai sensi dell'art. 2709 c.c. - secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore - ma anche ai sensi dell'art. 2735 c.c., concretando una vera e propria confessione stragiudiziale. L'istituto appellante evidenziava di avere fornito in primo grado elementi idonei a far ritenere che la cooperativa
Salvuccio era un'impresa che effettuava mera somministrazione di manodopera non autorizzata ex art.4 D.lgs. n.276/2003.
3. L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Nel verbale di accertamento e notificazione n.7600000498860 del 29.7.2915
– in cui si premette che è titolare di un'azienda che svolge attività CP_1
prevalente di “somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche” e che in data 26/06/2015 ha presentato all' una denuncia, dichiarando di Pt_1
operare come azienda agricola– si legge che l'azienda nell'anno 2014 si è avvalsa, per le operazioni di raccolta degli agrumi, della manodopera assunta dalla cooperativa Salvuccio, di cui la risulta essere socia ed CP_1
amministratrice unica.
Detta cooperativa, pur formalmente titolare di codice di attività IVA e/o di iscrizione alla C.C.I.A.A. quale azienda agricola, ha finalizzato le assunzioni esclusivamente ad un successivo distacco di parte del proprio personale a favore dei soci, in violazione del D. Lgs 276/2003¸ essendosi limitata a fornire manodopera ai soci.
Ritiene il collegio che le conclusioni del verbale ispettivo siano corrette alla luce delle dichiarazioni rese agli ispettori dalla nonché dalla CP_1
documentazione dalla stessa fornita, da cui risultano, a differenza di quello che si dice nella sentenza impugnata, i nominativi dei lavoratori assunti dalla cooperativa che hanno svolto attività di raccolta sia nel fondo di che CP_1
nei fondi degli altri soci della cooperativa, nonché il numero effettivo di giornate lavorative svolte da tali lavoratori.
ha dichiarato in sede ispettiva che l'assunzione del lavoratori da CP_1
parte della cooperativa Salvuccio era finalizzata unicamente ad adibire gli stessi nei fondi dei soci, ove si svolgeva la raccolta degli agrumi (cfr. dichiarazioni in atti: “le operazioni di raccolta avvengono su richiesta dei singoli soci i quali, constatato lo stato di maturazione degli agrumi, decidono il momento per effettuare la raccolta … Preciso che i soci conferiscono alla
Cooperativa solo parte del prodotto dei loro fondi e solo quando la
Cooperativa è in grado di commercializzarli”…).
Da tanto si desume che la cooperativa Salvuccio si limitava ad offrire servizi di manodopera limitati ad una precisa e circoscritta fase del ciclo produttivo agricolo (raccolta degli agrumi), anticipando i costi delle retribuzioni e degli oneri previdenziali a carico dei soci (cfr. anche su tale punto dichiarazioni della “…la Cooperativa provvede all'invio dei braccianti sui terreni dei CP_1
soci e provvede a distribuire il costo della manodopera sugli stessi soci, stabilendo l'addebito del costo del lavoro e ripartendo il medesimo costo sulla quantità di chilogrammi raccolti. Questa operazione viene effettuata una volta all'anno, alla chiusura del bilancio del conto economico …)”.
I rapporti tra l'azienda e la cooperativa venivano gestiti sulla base di CP_1
accordi scritti, in forza dei quali gli operai della cooperativa ricevevano direttive direttamente dai singoli soci circa le modalità di esecuzione della prestazione, i tempi della raccolta e la quantità di frutti da raccogliere.
Tutti tali elementi, nel complesso considerati, confermano che la cooperativa
è stata costituita unicamente per consentire un distacco di lavoratori in favore dei fondi dei soci per svolgere soltanto una determinata attività del ciclo produttivo, circoscritta alla fase della raccolta del prodotto.
Non emerge invece che la cooperativa svolgesse una vera e propria attività imprenditoriale (diversa da quella sopra indicata), con connessa assunzione di rischio.
I soci sono stati gli unici beneficiari ed utilizzatori delle prestazioni lavorative dei dipendenti della cooperativa a cui impartivano direttive;
non è riscontrabile un potere gerarchico o datoriale in capo alla cooperative, né un risultato utile per la stessa derivante dalla attività sopra descritta, né emerge che la cooperativa abbia in qualche modo assunto un rischio imprenditoriale collegato all'attività agricola o comunque ad attività imprenditoriale diversa da quella connessa alla raccolta delle arance.
È in conseguenza condivisibile quanto sostenuto dall' , secondo cui lo Pt_1
scopo mutualistico della cooperativa Salvuccio risulta essere un “paravento giuridico”, sconfessato dall'attività di servizio limitata alla raccolta degli agrumi ed al successivo conferimento alla cooperativa di solo una parte del prodotto ai fini della successiva commercializzazione.
Ad avviso del collegio, pertanto, vi è la prova della violazione dell'art.30 del
D.lgs. n.276/2003 da parte dell'appellata.
L'ente previdenziale ha correttamente iscritto in capo alla i rapporti di CP_1
lavoro relativi ai dipendenti formalmente assunti dalla cooperativa Salvuccio;
l'azienda , essendo l'effettiva datrice di lavoro, è tenuta a corrispondere CP_1
i contributi richiesti con l'opposto avviso di addebito.
4. In ordine alla misura e al pagamento di tali contributi, va esaminata la richiesta della di scomputo delle somme già pagate dalla cooperativa Salvuccio. CP_1
Detta richiesta è ammissibile nel presente giudizio di appello, ai sensi dell'art.346 c.p.c., in quanto sulla stessa, proposta in primo grado, il tribunale non si è pronunciato.
Circa lo scomputo, trovano applicazione i consolidati principi affermati dalla
Cassazione, di recente ribaditi nella pronuncia n. 29528/2022 secondo cui: “
…in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, pur non essendo configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimane tuttavia salva l'incidenza satisfattiva, ai sensi dell'art. 1180 comma 10 c.c., dei pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro fittizio, che non possono pertanto reputarsi oggettivamente indebiti ex art. 2033 c.c. ma vanno piuttosto ricondotti alla fattispecie del pagamento del debito altrui ex art.
2036 c.c., fermo restando che, essendo il datore di lavoro fittizio corresponsabile della violazione dell'art. 1, I. n. 1369/1960, deve essere esclusa la scusabilità dell'errore sull'identità dell'effettivo debitore, con conseguente irripetibilità della somma eventualmente versata a titolo di contributi (così Cass. n. 23844 del 2011 e, più di recente, Cass. nn. 17516 del
2015 e 19030 del 2017)”.
La difesa dell'appellata ha documentato che i contributi versati dalla cooperativa Salvuccio ammontano ad euro 21.757,70 (cfr. allegato sub n.5 del fascicolo di parte di primo grado).
A seguito di espresso invito di questa Corte (si veda verbale udienza del
28.11.2024), l' ha chiarito, in ordine ai i contributi pagati dalla Pt_1
cooperativa Salvuccio di avere“…provveduto a raffrontare le denunce trimestrali della manodopera assunta dalla Cooperativa “Salvuccio”
(DMAG) con quelle risultanti dal prospetto spontaneamente consegnato agli ispettori, in data 26.06.2015, dalla titolare dell'azienda , assistita dal CP_1
proprio consulente di fiducia, Dott. , e sul quale sono state Persona_1
annotate le giornate ed il nominativo dei lavoratori impegnati per le operazioni di raccolta svolte per conto dell'azienda , in capo alla quale CP_1
azienda sono stati costituiti i rapporti di lavoro con conseguente addebito contributivo a tariffazione piena. In conclusione, non vi sono specifici sgravi contributivi che siano stati disconosciuti e che debbano essere recuperati …”.
L'istanza di scomputo avanzata dalla difesa della va pertanto accolta, CP_1
in relazione ovviamente solo ai lavoratori dipendenti della cooperativa che hanno prestato attività nel fondo dell'appellata, per cui entro tali limiti, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta da CP_1
va accolta.
5. Va poi esaminata l'ulteriore eccezione proposta dall'appellata in primo grado–ammissibile nel presente giudizio di appello anch'essa ai sensi dell'art.346 c.p.c. – relativa all'erroneità delle sanzioni richieste dall' . Pt_1
Assume sul punto l'appellata che le sanzioni dovrebbero essere determinate non sulla base del regime dell'evasione contributiva ex art.116, comma 8, lett. b), ma dell'omissione ex lettera a) della citata norma. Evidenzia che non sussiste il requisito soggettivo dell'evasione, non avendo ella rappresentato alla pubblica amministrazione alcuna falsa realtà o occultato dati, ma avendo in buona fede confidato nel distacco operato dalla cooperativa Salvuccio e nella regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa distaccante.
L'eccezione è infondata.
La qualifica della nell'ambito della cooperativa (socia e CP_1
amministratrice unica) è in stridente contrasto con l'asserita buona fede, atteso che l'appellata, insieme agli altri soci, è stata beneficiaria ed utilizzatrice della prestazione lavorativa posta in essere dai dipendenti della cooperativa.
Le sanzioni sono state correttamente calcolate dall' sulla base del regime Pt_1
dell'evasione, in conformità all'orientamento della Suprema Corte, condiviso dal collegio, secondo cui la fattispecie della omissione contributiva di cui all'art. 116 c. 8 lett a) ricorre soltanto quando il datore di lavoro abbia provveduto a tutte le registrazioni e denunce indicando i contributi dovuti ma poi abbia omesso di versarli. L'omissione sussiste nel caso di mora nel versamento dei contributi denunciati.
Qualora, invece, per verificare l'ammontare dei contributi dovuti l' Pt_1
debba procedere a un accertamento ispettivo, sia pure sulla base dei documenti provenienti dal datore di lavoro, che non ha indicato i contributi realmente dovuti, ricorre l'ipotesi dell'evasione e si presume il dolo (in termini
Cassazione civile sez. lav. - 21/03/2023, n. 8115: “la fattispecie di omissione contributiva… di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), ricorre nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, omettendo però il pagamento dei contributi dovuti (Cass. 11261/10, Cass. 28966/11). L'omissione contributiva sussiste, in altri termini, nell'ipotesi di mora nel versamento dei contributi dovuti (v. Cass. 17970/22) in base alle denunce effettuate all e senza che Pt_1 l'ente debba procedere ad accertamenti volti ad individuare omissioni o falsità nelle denunce e registrazioni (v. ancora Cass. 28966/11). Nel caso di specie, è stato l' a svolgere un accertamento ispettivo sulla scorta del Pt_1
quale ha appurato il mancato pagamento della contribuzione dovuta. Non si può perciò affermare che, già in base alle denunce e registrazioni comunicate dal datore all' relativamente ai soci lavoratori, risultasse il debito Pt_1
contributivo in seguito fatto valere dall'ente”; conforme Cassazione civile sez. lav. - 16/02/2023, n. 5000; vedi anche SS.UU. n.28966/2011 laddove si afferma che: “…il termine occultamento non indica necessariamente
l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo…".
6. In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta da va parzialmente accolta, limitatamente alle somme CP_1
pagate dalla Cooperativa Salvuccio per i lavoratori cui si riferiscono i contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata sulla base del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso per revocazione proposto dall' ; Pt_1 in parziale riforma della sentenza n. 864/2020 del 15.10.2021 del Tribunale di
Siracusa, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'avviso di addebito n. 598 2018 00018268 25 000, limitatamente alle somme pagate dalla Cooperativa Salvuccio per i lavoratori cui si riferiscono i contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto;
condanna a pagare in favore dell' le spese processuali di CP_1 Pt_1
entrambi i gradi che liquida in euro 2.700,00 quanto al giudizio di primo grado ed in euro 3.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi