Ordinanza cautelare 16 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00530/2026REG.PROV.COLL.
N. 02507/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2507 del 2025, proposto dall’U.T.G. - Prefettura di Caserta e dal Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Caliendo in Roma, via del Trullo n. 6,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1875/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026, il Cons. GI TO e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società -OMISSIS-, attiva nel settore dei servizi di assistenza sociale non residenziale, ha impugnato innanzi al T.A.R. Campania l’interdittiva antimafia n. -OMISSIS- febbraio 2024, emessa in suo danno dal Prefetto di Caserta, deducendone l’illegittimità – in particolare – per vizio e carenza della motivazione, in quanto ritenuta generica e indeterminata poiché sfornita di adeguato supporto sul versante indiziario in ordine all’ipotizzato pericolo di contaminazione da parte della criminalità organizzata.
2. Nell’impugnato provvedimento interdittivo è stato confermato, a dispetto del rinnovato assetto societario, il giudizio prognostico già formulato nei confronti della medesima società in occasione della emanazione di una precedente interdittiva, la n. -OMISSIS- maggio 2022, confermata nella sua legittimità dal T.A.R. Campania con la sentenza n. 2510/2024, tendente a ravvisarne la persistente esposizione al rischio di infiltrazione da parte del “ -OMISSIS- ”, rischio che si sarebbe concretizzato “ …nell’utilizzo della stessa ” società “ quale strumento di cui soggetti di noto spessore criminoso si sono avvalsi per ottenere l’affidamento di servizi nel settore sociale ” (pag. 2).
L’assunto di base dell’informativa trae spunto dagli esiti di un decreto di perquisizione disposto dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito del procedimento Penale n. -OMISSIS- RGNR, dal quale sarebbe emerso che -OMISSIS- e -OMISSIS-, esponenti del menzionato clan, si sarebbero “ …adoperati (…) per ottenere l’affidamento dei servizi nel settore sanitario e socio-assistenziale utilizzando varie società tra cui – come riferito nel citato decreto di perquisizione – figura altresì la società in esame ” (pag. 2 dell’interdittiva del 2022 e pag. 1 dell’interdittiva del 2024).
3. Il T.A.R. ha accolto il ricorso pronunciando la sentenza n. 1875/2025, qui impugnata, nella quale si legge che:
-- anzitutto, “ Non appare assistito da significativi e concreti elementi segnaletici l’assunto – decisivo nell’economia motivazionale dell’interdittiva – dell’utilizzo della società quale “strumento” di cui i richiamati esponenti del -OMISSIS- si sarebbero serviti per ottenere l’affidamento di servizi nel settore sociale; si rivela inadeguato, allo scopo, in difetto di ulteriori evidenze indiziarie, il mero dato estrinseco che il decreto di perquisizione menzionato nell’interdittiva – emesso nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. -OMISSIS- del Tribunale di Napoli, nel quale non risultano indagati né i soci né i rappresentanti della società ricorrente – abbia coinvolto anche quest’ultima, essendo stato eseguito presso la sede legale e le sedi operative della stessa ”;
-- “ L’incongruità del compendio motivazionale si coglie, inoltre, nella prospettiva della mancata esplicitazione delle possibili dinamiche e delle supposte modalità attraverso le quali il prospettato pericolo di condizionamento da parte del “clan” si sarebbe riverberato, in concreto, sulle politiche e sugli indirizzi gestionali dell’azienda ricorrente, apprezzandosi, di contro, uno scarto logico tra l’enucleazione dell’indicato fattore indiziario, cui è ascritta una valenza decisiva in termini di condizionamento (o meglio asservimento) delle scelte aziendali, e la individuazione delle pertinenti dinamiche, anche episodiche, delle cointeressenze e delle modalità attraverso le quali una siffatta influenza, ancorché in via soltanto potenziale, si sarebbe venuta concretamente a realizzare ”;
-- “ Un ulteriore profilo di criticità è dato cogliere nella sostanziale pretermissione delle deduzioni difensive proposte dalla ricorrente in sede procedimentale (con particolare riferimento all’azzeramento e all’integrale sostituzione del C.d.A.), considerate inidonee a superare i ravvisati indizi di permeabilità, come già osservato in sede cautelare “senza tuttavia esplicitarne compiutamente le ragioni” il che - a giudizio del T.A.R. - rende la motivazione della prognosi interdittiva “inficiata dal difetto di accertamento dell’attualità del pericolo infiltrativo ”.
4. Appellano in questa sede il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Caserta osservando, a mezzo di un unico motivo, come - malgrado i soci della -OMISSIS- non risultino indagati nel riferito procedimento penale R.G.N.R. n. -OMISSIS- del Tribunale di Napoli - cionondimeno il connesso decreto di perquisizione abbia coinvolto e interessato anche la predetta società, essendo stato eseguito presso la sua sede legale e le sue sedi operative; dallo stesso emergerebbe inoltre la circostanza dell’impiego della società quale strumento di procacciamento da parte dei clan malavitosi di commesse pubbliche nel settore del servizi sociali.
La valutazione espressa dalla Prefettura risulterebbe, infine, coerente con i canonici criteri che orientano l’apprezzamento attualizzato del rischio infiltrativo secondo il noto parametro eziologico del “ più probabile che non ”, e ciò a maggior ragione se si considera che:
(i) medio tempore non sono intervenuti elementi significativi in grado di superare la prognosi di controindicazione già espressa nel 2022;
(ii) non rilevano in senso contrario né il tempo trascorso tra il 2022 e il 2025, né il fatto che i soci ed i gestori della società appellata continuino ad essere incensurati e non siano stati indagati nel procedimento penale nel cui ambito è stato disposto il decreto di perquisizione, trattandosi, in entrambi i casi, secondo il costante indirizzo accolto dalla giurisprudenza amministrativa, di elementi neutri ai fini dell’apprezzamento del quadro indiziario.
5. La causa, a seguito della costituzione della parte appellata e della reiezione dell’istanza cautelare (ord. n. 1455/2025), è passata in decisione all’udienza del 15 gennaio 2026.
6. L’appello è infondato.
6.1 Nessuna delle deduzioni svolte dalle Amministrazioni appellanti riesce a confutare adeguatamente l’asse argomentativo della pronuncia di primo grado, nella parte (sopra richiamata) in cui pone in evidenza la consistenza meramente assertiva delle affermazioni riportate nell’informativa prefettizia e, quindi, l’assenza, a supporto delle stesse, di un apprezzabile articolato inferenziale e probatorio.
Risulta in particolare carente - come ben messo in evidenza nella pronuncia di primo grado - l’allegazione di elementi deduttivi o probatori in grado di dimostrare, sia pure a livello presuntivo e indiziario, l’effettiva e concreta dinamica che avrebbe reso possibile l’impiego strumentale della società da parte dei clan ai fini del procacciamento di commesse pubbliche o, comunque, il suo condizionamento sotto il profilo delle politiche e degli indirizzi gestionali.
6.2. Rispetto, poi, alla sentenza del T.A.R. del 2024 di rigetto dell’impugnazione della prima interdittiva, sono intervenute almeno due circostanze nuove di cui alla Prefettura non ha adeguatamente tenuto conto, e che al contrario avrebbero meritato più attenta considerazione, ovvero:
a) il decorso del tempo, non in sé quale dato “ neutro ”, ma accompagnato dalla circostanza che non risulta esservi stato alcun significativo sviluppo delle indagini penali riguardante la società odierna appellata (si è pur sempre fermi alla perquisizione del 2021, della quale neanche è dato sapere che cosa abbia fatto emergere di specifico nei riguardi della società in questione), il che rafforza la tesi che il coinvolgimento della detta società sia stato frutto di una mera ipotesi investigativa che poi potrebbe non aver trovato conferme, restando il dato fattuale dell’assenza di qualsivoglia dimostrazione di contatti tra gli allora amministratori della società interessata e gli esponenti del clan citati nella interdittiva;
b) l’integrale rinnovamento del consiglio di amministrazione della società odierna appellata, tale da rendere ancor più apodittica e bisognevole di conferme indiziarie (allo stato inesistenti) l’affermazione dell’Amministrazione secondo cui la medesima società sarebbe tuttora uno “ strumento ” dei suindicati esponenti del -OMISSIS-.
6.3. Per quanto esposto, l’appello non può trovare accoglimento.
7. La conferma della sentenza appellata fa salvi degli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà porre in essere in sede di rinnovazione del riesame richiesto dalla società ai sensi dell’articolo 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
8. Va al contempo chiarito, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera c ), c.p.a., che ove mai in tale sede di rinnovata istruttoria dovessero essere acquisite informazioni circa gli ulteriori sviluppi delle indagini avviate con la perquisizione compiuta nel 2021 in danno della società istante, tali da supportare la tesi di un perdurante rischio infiltrativo, non sarà preclusa l’adozione di un nuovo provvedimento interdittivo.
9. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell’esito ancora aperto della vicenda procedimentale e della delicatezza delle valutazioni rimesse alla Prefettura.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private nonché le persone fisiche e giuridiche citate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LE EC, Presidente
GI TO, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TO | LE EC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.