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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2025, n. 35671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35671 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RT NA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/7/2023 emessa dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale RA NI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Vincenzo Melli, difensore della parte civile Riscossione Sicilia s.p.a., il quale conclude per il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di giudizio;
udito l'Avvocato Alessandro Gurreri, in sostituzione dell'Avvocata Giuliana Vitello, in difesa della parte civile FI SE IA, il quale conclude per il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di giudizio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 35671 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 25/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1.La ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, in relazione ai reati di peculato e accesso abusivo a sistema informatico. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, l'imputata, in qualità di dipendente della Riscossione Sicilia s.p.a - ente concessionario del servizio di riscossione dei tributi - riceveva plurime somme di denaro da parte dei contribuenti, omettendo di riversarle nelle casse dell'ente; al contempo, approfittando della propria funzione, accedeva abusivamente al sistema informatico della società, al fine di acquisire informazioni relativamente alle pendenze tributa4 nei confronti di soggetti a lei vicini. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la qualificazione della condotta appropriativa quale peculato anziché truffa aggravata. Dopo aver ampiamenttrichiamato i principi giurisprudenziali affermati da questa Corte, relativamente al discrimine tra i reati di truffa e peculato, nel ricorso si afferma che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che l'imputata «non avendo più il possesso del bene, se ne procurava fraudolentemente la disponibilità in funzione della contestuale o successiva condotta appropriativa». Peraltro, si contesta anche l'omessa valutazione della circostanza per cui l'imputata era stata rimossa dalle funzioni svolte fino ad agosto del 2019 e le mansioni, successivamente attribuitele, non le avrebbero consentito la commissione del peculato. 3. Si procedeva alla trattazione orale su richiesta del difensore della parte civile Riscossione Sicilia s.p.a. 4. L'Avvocato Claudio Gallina Montana, difensore della parte civile Migliore Pietro, depositava memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2 2. L'esame della questione concernente la corretta qualificazione giuridica della condotta appropriativa, realizzata dall'imputata, presuppone il sintetico richiamo alla ricostruzione del fatto, per come risultante dalle concordi sentenze di merito. Sulla base dell'istruttoria svolta è emerso che l'imputata era inizialmente addetta all'ufficio che, nell'ambito della società concessionaria per la riscossione, si occupava delle pratiche relative alla rateizzazione dei debiti tributari e al conseguente versamento degli importi dovuti. In tale contesto, approfittando della qualifica e del ruolo svolto, la ricorrente indicava a plurimi contribuenti la possibilità di rateizzare i loro debiti, invitandoli a versare somme - il più delle volte in contanti - delle quali si appropriava, in tal modo non destinandole al pagamento dei tributi dovuti. Allorquando alcuni dei contribuenti non provvedevano a consegnarle denaro in contanti, bensì utilizzavano per il pagamento assegni circolari intestati alla società, la ricorrente impiegava tali somme per ripianare i debiti tributari di coloro che, in precedenza, le avevano versato somme in danaro, al fine di impedire o, quanto meno, ritardare, l'emersione delle appropriazioni (in tal senso si veda pg.8 e pg.14 della sentenza impugnata). 2.1. Rispetto ai fatti così come descritti, risulta infondato il motivo di gravame che - invero in maniera alquanto generica - censura l'omessa derubricazione della condotta nel reato di truffa con riguardo alle condotte realizzate quale addetta all'ufficio rateizzazioni. Nel caso di specie, infatti, l'imputata svolgeva una funzione che le consentiva di essere a contatto con l'utenza e legittimamente, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, la poneva in condizione di ricevere somme di denaro destinate al pagamento dei debiti tributari degli utenti. L'appropriazione di tali somme, agevolata dal fatto che le stesse venivano versate in contanti, integra sicuramente il reato di peculato, sussistendone tutti i presupposti. In particolare, non è controverso, non avendo neppure la difesa formulato specifiche censure sul punto, che la ricorrente acquisiva la disponibilità del denaro nell'esercizio specifico della funzione di incasso delle entrate tributarie, il che integra pacificamente il presupposto del reato di peculato. Per consolidata giurisprudenza, l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per 3 ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez.6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282). In applicazione di tale principio, si è ritenuto che, quando una prestazione in denaro sia dovuta in favore della pubblica amministrazione, le modalità della consegna non rilevano ai fini dell'acquisizione al patrimonio dell'ente pubblico, con la conseguenza che, qualora il pubblico agente, dopo avere ricevuto direttamente la relativa somma in ragione della sua funzione istituzionale, se ne appropri ancor prima di riversarla nelle casse dell'ente, commette il reato di peculato e non invece quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9), cod. pen., né quello di appropriazione indebita (Sez.6, n. 21986 del 21/3/2023, Rv. 287638). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare, in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, che integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle tasse che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione (Sez.6, n. 45082 dell'1/10/2015, dep. 2015, Marrocco, Rv. 265342; Sez.6, n. 46235 del 21/9/2016, Froio, Rv. 268127; Sez.6, n. 17616 del 27/3/2008, Pizza, Rv. 240068). 2.2. La qualificazione in termini di peculato non è dubitabile neppure con riferimento alla condotta consistita nell'utilizzare le somme versate mediante assegni circolari, intestati alla società di riscossione, per l'estinzione di debiti tributari di soggetti diversi rispetto a colui che aveva consegnato il titolo di credito. In tal caso, pur non essendovi stata l'appropriazione delle somme da parte dell'imputata, è innegabile che il denaro del contribuente è stato utilizzato per estinguere la posizione debitoria di un soggetto diverso, in tal modo realizzandosi un'ipotesi di peculato per distrazione, posto che al denaro è stata data una destinazione diversa rispetto a quella per la quale era stato lecitamente versato all'ente. Deve, pertanto, affermarsi che integra il delitto di peculato per distrazione la condotta del funzionario della società concessionaria della riscossione delle imposte che utilizzi il denaro versato da un contribuente imputandole all'estinzione del debito tributario di un soggetto diverso, posto che in tal modo il pubblico agente compie un atto di disposizione uti dominus, incompatibile con la ragione per cui ha ricevuto il denaro, realizzando una condotta riconducibile alla più ampia nozione di appropriazione (per una fattispecie similare si veda Sez. 6, n. 17616 del 27/3/2008, Pizza, Rv. 240068; si veda anche Sez.6, n. 8818 del 13/11/2019, 4 dep.2020, Rv. 278711; Sez.6, n. 25258 de 4/06/2014, Cherchi, Rv. 260070). 2.3. Per mera completezza, deve precisarsi che nel caso in esame non è neppure ipotizzabile la diversa e meno grave fattispecie, di recente introduzione, prevista dall'art. 314-bis cod. pen., posto che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, trova applicazione solo rispetto alle condotte distrattive non riconducibili al paradigma delle "distrazioni-appropriative", ossia caratterizzate dalla destinazione del denaro o della cosa mobile altrui all'esclusivo soddisfacimento di interessi privati, che rimangono punibili a titolo di peculato (Sez.6, n. 18587 del 12/2/2025, Barisano, Rv. 288058). 2.4. Sulla base delle considerazioni svolte, le condotte di peculato commesse fino alla data in cui la ricorrente è stata addetta al settore che si occupava della rateizzazione dei debiti e alla conseguente estinzione degli stessi, devono ritenersi correttamente qualificate. 3. La qualificazione giuridica della condotta pone maggiori difficoltà in relazione ai fatti commessi in epoca successiva al 14 ottobre del 2019, allorquando l'imputata veniva assegnata - stante l'emersione delle condotte illecite - ad un diverso settore e, precisamente, alla segreteria della Direzione provinciale dell'ente di riscossione (come specificato in sentenza a pg.8 e 16). Sostiene la difesa che l'assegnazione ad una funzione che non prevedeva alcun rapporto diretto con i contribuenti e, soprattutto, non implicava alcuna mansione comportante il ricevimento e la gestione del denaro dei contribuenti, avrebbe determinato il venir meno del requisito della disponibilità per ragioni d'ufficio del denaro oggetto di appropriazione. 3.1. La sentenza impugnata ha risolto tale quesito applicando il disposto dell'art. 360 cod. pen., che prevede l'ultrattività della qualifica pubblicistica se il fatto si riferisce all'ufficio o servizio in precedenza esercitato. Aggiunge la Corte di appello che la nozione di disponibilità per ragioni d'ufficio non contempla esclusivamente l'ipotesi in cui il possesso del denaro rientri nella specifica competenza funzionale del pubblico agente, dovendo rilevare anche la mera possibilità che, di fatto, l'agente si inserisca nel maneggio del denaro pubblico. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto che la diversa mansione occupata dall'imputata non fosse rilevante ai fini dell'esclusione della configurabilità del peculato. 3.2. L'impostazione seguita dalla Corte di appello non è corretta. 5 In primo luogo, deve evidenziarsi come il richiamo alla previsione di cui all'art. 360 cod. pen. mal si attaglia al caso di specie. La norma in questione, infatti, si limita a stabilire l'ultrattività della qualifica pubblicistica anche a seguito della cessazione dall'incarico per effetto del quale la stessa era stata attribuita. Nel caso di specie, tuttavia, non si controverte in ordine al se l'imputata avesse o meno la qualifica di pubblico agente, bensì si eccepisce la carenza di un altro elemento costitutivo del reato di peculato, costituito dalla disponibilità del denaro in ragione delle funzioni svolte. In linea generale, si è condivisibilmente affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma dell'art. 360 cod. pen., che l'appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, laddove la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all'ufficio o al servizio precedentemente esercitati (Sez.6, n.2230 dell'11/12/2019, dep.2020, Rennella, Rv. 278131). In tal caso, la Corte ha ritenuto la configurabilità del peculato con riguardo all'utilizzo di schede telefoniche di cui l'imputato aveva ottenuto la disponibilità in vigenza della carica pubblica ricoperta e non riconsegnate dopo la scadenza. Proprio tale fattispecie, a ben vedere, fornisce la riprova di come l'applicabilità dell'art. 360 cod. pen. al delitto di peculato non consente di superare il dato costitutivo rappresentato dal fatto che la disponibilità del bene oggetto di appropriazione deve, in ogni caso, necessariamente trovare causa nelle "ragioni d'ufficio", sicchè in assenza di tale presupposto, è del tutto irrilevante l'ultrattività della qualifica pubblicistica, posto che questa va a integrare solo uno degli elementi costitutivi del reato. In base a tale principio, è irrilevante la cessazione o meno della qualifica al momento in cui si consumi l'appropriazione, ma solo a condizione che la disponibilità del bene sia comunque avvenuta per "ragioni di ufficio o di servizio". Quanto detto consente di affermare che è configurabile il delitto di peculato, anche nel caso in cui l'appropriazione si sia consumata in un momento in cui l'agente non svolgeva più la sua funzione, solo a condizione che la condotta sia stata ugualmente commessa mediante l'appropriazione di cose mobili il cui possesso o la disponibilità si verifichino per ragioni di ufficio. Viceversa, ove l'appropriazione riguardi beni che l'agente si sia procurato ali unde, il reato di peculato non è configurabile, neppure valorizzando l'ultrattività della funzione ex art. 360 cod. pen., in quanto difetta in ogni caso l'elemento costitutivo del reato, costituito dalla disponibilità del bene "per ragioni d'ufficio". 6 In tal senso depone la giurisprudenza che, pronunciandosi con riguardo alla previsione di cui all'art. 360 cod. pen., ha precisato che la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che sussista un rapporto funzionale tra la commissione del reato e l'ufficio ricoperto (Sez.6, n. 39010 del 10/4/2013, Baglivo, Rv. 256596; Sez.6, n. 20558 dell'11/5/2010, Pepoli, Rv. 247394; Sez.6, n. 3579 del 12/2/1999, Lapetina, Rv. 212762). 3.3. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole concludere nel senso della configurabilità del reato di truffa aggravata, anziché del peculato, essendo emerso che l'imputata, agendo al di fuori di qualsivoglia funzione istituzionale che le consentisse di gestire i rapporti con i creditori morosi, induceva questi ultimi a consegnarltsomme di denaro in contanti, con la promessa che avrebbe provveduto a riversarAall'ente. In buona sostanza, per questa seconda parte della condotta, l'imputata agiva quale soggetto privato, palesando la sua intenzione di agevolare il versamento delle imposte, ma senza che ciò comportasse anche l'esercizio di funzioni pubblicistiche, sia pur mediante l'inserimento di fatto nell'organizzazione dell'ente deputato alla riscossione dei crediti. Né può trovare applicazione la consolidata giurisprudenza che ritiene configurabile il reato di peculato anche a fronte di un'ingerenza di mero fatto nella disponibilità del denaro destinato all'ente. Anche recentemente, si è ribadito che / in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, senza che rilevi per la consumazione il rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (Sez.6, n. 11741 del 27/1/2023, Abbondanza, Rv. 284578; Sez.6, n. 19424 del 3/5/2022, Grasso, Rv.283161). Tale condivisibile principio, tuttavia, presuppone non già la mera acquisizione della disponibilità del denaro, bensì richiede che vi sia una ingerenza nell'organizzazione dell'ente, sia pur non necessariamente avallata da formali disposizioni, ma da una mera prassi o consuetudine ugualmente idonea a dar luogo 7 ad un rapporto privilegiato basato sulla funzione svolta e che agevoli la condotta distrattiva. Ben diverso è il contesto, quanto meno per le condotte successive all'assegnazione della ricorrente alla segreteria dell'ente, nell'ambito del quale l'imputata si è procurata la disponibilità delle somme di denaro. Nel caso di specie, infatti, l'imputata era stata volutamente allontanata dal pregresso ruolo che le consentiva di avere rapporti con l'utenza, né è emerso che - sia pur in violazione delle nuove mansioni affidatele - l'imputata continuasse a svolgere una qualsivoglia attività nell'ambito del pregresso settore di appartenenza, deputato alla riscossione dei tributi. Le condotte realizzate in epoca successiva all'ottobre del 2019, pertanto, si connotano per l'assoluta carenza di collegamento con l'attività funzionale svolta - anche in via di mero fatto - dall'imputata all'interno della Riscossione Sicilia. Del resto, la riprova dell'avvenuta rescissione del collegamento tra la funzione pubblica e l'appropriazione delle somme di denaro, è desumibile dal fatto che le dazioni avvenivano al di fuori del contesto lavorativo e con modalità per loro natura incompatibili con il pagamento dei tributi in favore dell'ente (somme versate in denaro contante, in alcuni casi anche mediate ricariche di carte prepagate), a dimostrazione che la RT agiva essenzialmente quale soggetto privato, che si incaricava di effettuare un pagamento per conto del mandante, non coinvolgendo in alcun modo la funzione pubblicistica, né l'appartenenza quale dipendente all'ente pubblico destinatario del pagamento. In definitiva, le dazioni di denaro avvenivano nell'ambito di un rapporto meramente personale e fiduciario tra i contribuenti e l'imputata, con la conseguenza che tra0 le somme non sono giunte in alcun momento nella disponibilità dell'ente e l'intera condotta si è esaurita al di fuori di qualsivoglia contesto riconducibile alla disponibilità del denaro per ragioni d'ufficio. Quanto detto consente di affermare che il denaro oggetto di appropriazione non era oggetto di una disponibilità "per ragioni d'ufficio", neppure derivante da una abusiva intromissione dell'imputato nell'attività del settore dell'ente deputato alla ricezione dei pagamenti da parte dei contribuenti, bensì era il frutto di una mera condotta decettiva, volta a far credere ai contribuenti che le somme - peraltro versate in forme giustificabili esclusivamente sulla base di un mandato fiduciario personale - sarebbero state successivamente impiegate per l'adempimento dei debiti tributari. 3.4. In conclusione, pertanto, deve affermarsi il principio secondo cui non integra il reato di peculato, bensì quello di truffa aggravata, la condotta appropriativa commessa da un soggetto dipendente di un ente pubblico che, pur 8 non essendo addetto né formalmente, né di fatto al settore riscossione dei tributi, si faccia consegnare da privati, sulla base di un mandato fiduciario personale, somme di denaro con l'impegno, non rispettato, di utilizzarle per l'adempimento dei debiti tributari. 3.5. La condotta sopra descritta risulta aggravata ai sensi dell'art.640, comma 2, n. 1, cod. pen., dovendosi riconoscere che la truffa è stata commessa ai danni dell'ente Riscossione Sicilia s.p.a., nella misura in cui le somme che i contribuenti hanno consegnato all'imputata, ritenendo in tal modo di averle destinate all'estinzione delle passività tributarie, non sono mai giunte nelle casse dell'ente. La condotta illecita dell'imputata ha cagionato, pertanto ( un duplice danno, in via diretta nei confronti dei privati truffati e, in via mediata, nei confronti dell'ente che non ha conseguito il pagamento dei tributi. Né rileva che uno dei soggetti danneggiati sia diverso da coloro che, per effetto dei raggiri, hanno posto in essere l'atto dispositivo. Deve ribadirsi il principio, già affermato in giurisprudenza con riguardo all'ipotesi aggravata, secondo cui il delitto di truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno (nella specie l'ente concessionario per la riscossione) ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (Sez.2, n. 39958 del 19/7/2018, Ferrigno, Rv. 273820; analogo principio è stato più volte affermato, al di fuori dell'ipotesi della truffa aggravata ai danni dello Stato, da ultimo si veda Sez.2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304; Sez.2 n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv.287155). 4. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla qualificazione giuridica delle condotte commesse successivamente alla data del 14 ottobre 2019, dovendo le stesse essere riqualificate in truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. Il ricorso dell'imputata deve essere rigettato nel resto, con la conseguente conferma della commissione del reato di peculato per le appropriazioni di denaro antecedenti alla suddetta data. A fronte della parziale riqualificazione e ferma restando la definitività dell'accertamento in punto di responsabilità penale con riguardo all'intera condotta accertata, deve disporsi il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per procedere alla rideterminazione della pena, tenendo conto che solo la prima parte della condotta integra il reato di peculato, mentre per la seconda parte è 9 .'ú- configurabile il reato di truffa aggravata. L'imputata deve essere, infine, condannata alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili posto che, nei confronti di costoro, deve ritenersi definitivamente accertata la responsabilità civile dell'imputata, salva restando la necessaria quantificazione del danno in separato giudizio in virtù della condanna generica al risarcimento. Ne consegue che le parti civili non sono legittimate a partecipare all'ulteriore fase dinanzi alla Corte di appello che, per le ragioni anzidette, avrà ad oggetto esclusivamente la rideterminazione della pena, questione rispetto alla quale le parti civili non hanno interesse a interloquire.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle condotte poste in essere successivamente alla data del 14 ottobre 2019, così riqualificate le stesse come truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. I. Rigetta nel resto il ricorso e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Riscossione Sicilia s.p.a., oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, FI SE IA IA e Migliore Pietro, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale RA NI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Vincenzo Melli, difensore della parte civile Riscossione Sicilia s.p.a., il quale conclude per il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di giudizio;
udito l'Avvocato Alessandro Gurreri, in sostituzione dell'Avvocata Giuliana Vitello, in difesa della parte civile FI SE IA, il quale conclude per il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di giudizio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 35671 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 25/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1.La ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, in relazione ai reati di peculato e accesso abusivo a sistema informatico. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, l'imputata, in qualità di dipendente della Riscossione Sicilia s.p.a - ente concessionario del servizio di riscossione dei tributi - riceveva plurime somme di denaro da parte dei contribuenti, omettendo di riversarle nelle casse dell'ente; al contempo, approfittando della propria funzione, accedeva abusivamente al sistema informatico della società, al fine di acquisire informazioni relativamente alle pendenze tributa4 nei confronti di soggetti a lei vicini. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la qualificazione della condotta appropriativa quale peculato anziché truffa aggravata. Dopo aver ampiamenttrichiamato i principi giurisprudenziali affermati da questa Corte, relativamente al discrimine tra i reati di truffa e peculato, nel ricorso si afferma che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che l'imputata «non avendo più il possesso del bene, se ne procurava fraudolentemente la disponibilità in funzione della contestuale o successiva condotta appropriativa». Peraltro, si contesta anche l'omessa valutazione della circostanza per cui l'imputata era stata rimossa dalle funzioni svolte fino ad agosto del 2019 e le mansioni, successivamente attribuitele, non le avrebbero consentito la commissione del peculato. 3. Si procedeva alla trattazione orale su richiesta del difensore della parte civile Riscossione Sicilia s.p.a. 4. L'Avvocato Claudio Gallina Montana, difensore della parte civile Migliore Pietro, depositava memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2 2. L'esame della questione concernente la corretta qualificazione giuridica della condotta appropriativa, realizzata dall'imputata, presuppone il sintetico richiamo alla ricostruzione del fatto, per come risultante dalle concordi sentenze di merito. Sulla base dell'istruttoria svolta è emerso che l'imputata era inizialmente addetta all'ufficio che, nell'ambito della società concessionaria per la riscossione, si occupava delle pratiche relative alla rateizzazione dei debiti tributari e al conseguente versamento degli importi dovuti. In tale contesto, approfittando della qualifica e del ruolo svolto, la ricorrente indicava a plurimi contribuenti la possibilità di rateizzare i loro debiti, invitandoli a versare somme - il più delle volte in contanti - delle quali si appropriava, in tal modo non destinandole al pagamento dei tributi dovuti. Allorquando alcuni dei contribuenti non provvedevano a consegnarle denaro in contanti, bensì utilizzavano per il pagamento assegni circolari intestati alla società, la ricorrente impiegava tali somme per ripianare i debiti tributari di coloro che, in precedenza, le avevano versato somme in danaro, al fine di impedire o, quanto meno, ritardare, l'emersione delle appropriazioni (in tal senso si veda pg.8 e pg.14 della sentenza impugnata). 2.1. Rispetto ai fatti così come descritti, risulta infondato il motivo di gravame che - invero in maniera alquanto generica - censura l'omessa derubricazione della condotta nel reato di truffa con riguardo alle condotte realizzate quale addetta all'ufficio rateizzazioni. Nel caso di specie, infatti, l'imputata svolgeva una funzione che le consentiva di essere a contatto con l'utenza e legittimamente, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, la poneva in condizione di ricevere somme di denaro destinate al pagamento dei debiti tributari degli utenti. L'appropriazione di tali somme, agevolata dal fatto che le stesse venivano versate in contanti, integra sicuramente il reato di peculato, sussistendone tutti i presupposti. In particolare, non è controverso, non avendo neppure la difesa formulato specifiche censure sul punto, che la ricorrente acquisiva la disponibilità del denaro nell'esercizio specifico della funzione di incasso delle entrate tributarie, il che integra pacificamente il presupposto del reato di peculato. Per consolidata giurisprudenza, l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per 3 ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (Sez.6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282). In applicazione di tale principio, si è ritenuto che, quando una prestazione in denaro sia dovuta in favore della pubblica amministrazione, le modalità della consegna non rilevano ai fini dell'acquisizione al patrimonio dell'ente pubblico, con la conseguenza che, qualora il pubblico agente, dopo avere ricevuto direttamente la relativa somma in ragione della sua funzione istituzionale, se ne appropri ancor prima di riversarla nelle casse dell'ente, commette il reato di peculato e non invece quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9), cod. pen., né quello di appropriazione indebita (Sez.6, n. 21986 del 21/3/2023, Rv. 287638). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare, in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, che integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato alla riscossione delle tasse che omette di versare le somme di denaro ricevute nell'adempimento della funzione pubblica di riscossione, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna all'incaricato dell'esazione (Sez.6, n. 45082 dell'1/10/2015, dep. 2015, Marrocco, Rv. 265342; Sez.6, n. 46235 del 21/9/2016, Froio, Rv. 268127; Sez.6, n. 17616 del 27/3/2008, Pizza, Rv. 240068). 2.2. La qualificazione in termini di peculato non è dubitabile neppure con riferimento alla condotta consistita nell'utilizzare le somme versate mediante assegni circolari, intestati alla società di riscossione, per l'estinzione di debiti tributari di soggetti diversi rispetto a colui che aveva consegnato il titolo di credito. In tal caso, pur non essendovi stata l'appropriazione delle somme da parte dell'imputata, è innegabile che il denaro del contribuente è stato utilizzato per estinguere la posizione debitoria di un soggetto diverso, in tal modo realizzandosi un'ipotesi di peculato per distrazione, posto che al denaro è stata data una destinazione diversa rispetto a quella per la quale era stato lecitamente versato all'ente. Deve, pertanto, affermarsi che integra il delitto di peculato per distrazione la condotta del funzionario della società concessionaria della riscossione delle imposte che utilizzi il denaro versato da un contribuente imputandole all'estinzione del debito tributario di un soggetto diverso, posto che in tal modo il pubblico agente compie un atto di disposizione uti dominus, incompatibile con la ragione per cui ha ricevuto il denaro, realizzando una condotta riconducibile alla più ampia nozione di appropriazione (per una fattispecie similare si veda Sez. 6, n. 17616 del 27/3/2008, Pizza, Rv. 240068; si veda anche Sez.6, n. 8818 del 13/11/2019, 4 dep.2020, Rv. 278711; Sez.6, n. 25258 de 4/06/2014, Cherchi, Rv. 260070). 2.3. Per mera completezza, deve precisarsi che nel caso in esame non è neppure ipotizzabile la diversa e meno grave fattispecie, di recente introduzione, prevista dall'art. 314-bis cod. pen., posto che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, trova applicazione solo rispetto alle condotte distrattive non riconducibili al paradigma delle "distrazioni-appropriative", ossia caratterizzate dalla destinazione del denaro o della cosa mobile altrui all'esclusivo soddisfacimento di interessi privati, che rimangono punibili a titolo di peculato (Sez.6, n. 18587 del 12/2/2025, Barisano, Rv. 288058). 2.4. Sulla base delle considerazioni svolte, le condotte di peculato commesse fino alla data in cui la ricorrente è stata addetta al settore che si occupava della rateizzazione dei debiti e alla conseguente estinzione degli stessi, devono ritenersi correttamente qualificate. 3. La qualificazione giuridica della condotta pone maggiori difficoltà in relazione ai fatti commessi in epoca successiva al 14 ottobre del 2019, allorquando l'imputata veniva assegnata - stante l'emersione delle condotte illecite - ad un diverso settore e, precisamente, alla segreteria della Direzione provinciale dell'ente di riscossione (come specificato in sentenza a pg.8 e 16). Sostiene la difesa che l'assegnazione ad una funzione che non prevedeva alcun rapporto diretto con i contribuenti e, soprattutto, non implicava alcuna mansione comportante il ricevimento e la gestione del denaro dei contribuenti, avrebbe determinato il venir meno del requisito della disponibilità per ragioni d'ufficio del denaro oggetto di appropriazione. 3.1. La sentenza impugnata ha risolto tale quesito applicando il disposto dell'art. 360 cod. pen., che prevede l'ultrattività della qualifica pubblicistica se il fatto si riferisce all'ufficio o servizio in precedenza esercitato. Aggiunge la Corte di appello che la nozione di disponibilità per ragioni d'ufficio non contempla esclusivamente l'ipotesi in cui il possesso del denaro rientri nella specifica competenza funzionale del pubblico agente, dovendo rilevare anche la mera possibilità che, di fatto, l'agente si inserisca nel maneggio del denaro pubblico. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto che la diversa mansione occupata dall'imputata non fosse rilevante ai fini dell'esclusione della configurabilità del peculato. 3.2. L'impostazione seguita dalla Corte di appello non è corretta. 5 In primo luogo, deve evidenziarsi come il richiamo alla previsione di cui all'art. 360 cod. pen. mal si attaglia al caso di specie. La norma in questione, infatti, si limita a stabilire l'ultrattività della qualifica pubblicistica anche a seguito della cessazione dall'incarico per effetto del quale la stessa era stata attribuita. Nel caso di specie, tuttavia, non si controverte in ordine al se l'imputata avesse o meno la qualifica di pubblico agente, bensì si eccepisce la carenza di un altro elemento costitutivo del reato di peculato, costituito dalla disponibilità del denaro in ragione delle funzioni svolte. In linea generale, si è condivisibilmente affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si siano verificati per ragioni di ufficio o di servizio, essendo irrilevante, a norma dell'art. 360 cod. pen., che l'appropriazione sia avvenuta in un momento in cui la qualità di pubblico agente sia cessata, laddove la condotta appropriativa sia funzionalmente connessa all'ufficio o al servizio precedentemente esercitati (Sez.6, n.2230 dell'11/12/2019, dep.2020, Rennella, Rv. 278131). In tal caso, la Corte ha ritenuto la configurabilità del peculato con riguardo all'utilizzo di schede telefoniche di cui l'imputato aveva ottenuto la disponibilità in vigenza della carica pubblica ricoperta e non riconsegnate dopo la scadenza. Proprio tale fattispecie, a ben vedere, fornisce la riprova di come l'applicabilità dell'art. 360 cod. pen. al delitto di peculato non consente di superare il dato costitutivo rappresentato dal fatto che la disponibilità del bene oggetto di appropriazione deve, in ogni caso, necessariamente trovare causa nelle "ragioni d'ufficio", sicchè in assenza di tale presupposto, è del tutto irrilevante l'ultrattività della qualifica pubblicistica, posto che questa va a integrare solo uno degli elementi costitutivi del reato. In base a tale principio, è irrilevante la cessazione o meno della qualifica al momento in cui si consumi l'appropriazione, ma solo a condizione che la disponibilità del bene sia comunque avvenuta per "ragioni di ufficio o di servizio". Quanto detto consente di affermare che è configurabile il delitto di peculato, anche nel caso in cui l'appropriazione si sia consumata in un momento in cui l'agente non svolgeva più la sua funzione, solo a condizione che la condotta sia stata ugualmente commessa mediante l'appropriazione di cose mobili il cui possesso o la disponibilità si verifichino per ragioni di ufficio. Viceversa, ove l'appropriazione riguardi beni che l'agente si sia procurato ali unde, il reato di peculato non è configurabile, neppure valorizzando l'ultrattività della funzione ex art. 360 cod. pen., in quanto difetta in ogni caso l'elemento costitutivo del reato, costituito dalla disponibilità del bene "per ragioni d'ufficio". 6 In tal senso depone la giurisprudenza che, pronunciandosi con riguardo alla previsione di cui all'art. 360 cod. pen., ha precisato che la tutela penale apprestata dall'ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale (o d'incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità) è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che sussista un rapporto funzionale tra la commissione del reato e l'ufficio ricoperto (Sez.6, n. 39010 del 10/4/2013, Baglivo, Rv. 256596; Sez.6, n. 20558 dell'11/5/2010, Pepoli, Rv. 247394; Sez.6, n. 3579 del 12/2/1999, Lapetina, Rv. 212762). 3.3. Applicando tali principi al caso di specie, è agevole concludere nel senso della configurabilità del reato di truffa aggravata, anziché del peculato, essendo emerso che l'imputata, agendo al di fuori di qualsivoglia funzione istituzionale che le consentisse di gestire i rapporti con i creditori morosi, induceva questi ultimi a consegnarltsomme di denaro in contanti, con la promessa che avrebbe provveduto a riversarAall'ente. In buona sostanza, per questa seconda parte della condotta, l'imputata agiva quale soggetto privato, palesando la sua intenzione di agevolare il versamento delle imposte, ma senza che ciò comportasse anche l'esercizio di funzioni pubblicistiche, sia pur mediante l'inserimento di fatto nell'organizzazione dell'ente deputato alla riscossione dei crediti. Né può trovare applicazione la consolidata giurisprudenza che ritiene configurabile il reato di peculato anche a fronte di un'ingerenza di mero fatto nella disponibilità del denaro destinato all'ente. Anche recentemente, si è ribadito che / in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione d'ufficio o di servizio non è solo quello rientrante nella specifica competenza funzionale dell'agente, ma anche quello derivante dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni che permetta di maneggiare od avere la disponibilità materiale del bene, senza che rilevi per la consumazione il rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, dovendosi escludere il reato solo quando il possesso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (Sez.6, n. 11741 del 27/1/2023, Abbondanza, Rv. 284578; Sez.6, n. 19424 del 3/5/2022, Grasso, Rv.283161). Tale condivisibile principio, tuttavia, presuppone non già la mera acquisizione della disponibilità del denaro, bensì richiede che vi sia una ingerenza nell'organizzazione dell'ente, sia pur non necessariamente avallata da formali disposizioni, ma da una mera prassi o consuetudine ugualmente idonea a dar luogo 7 ad un rapporto privilegiato basato sulla funzione svolta e che agevoli la condotta distrattiva. Ben diverso è il contesto, quanto meno per le condotte successive all'assegnazione della ricorrente alla segreteria dell'ente, nell'ambito del quale l'imputata si è procurata la disponibilità delle somme di denaro. Nel caso di specie, infatti, l'imputata era stata volutamente allontanata dal pregresso ruolo che le consentiva di avere rapporti con l'utenza, né è emerso che - sia pur in violazione delle nuove mansioni affidatele - l'imputata continuasse a svolgere una qualsivoglia attività nell'ambito del pregresso settore di appartenenza, deputato alla riscossione dei tributi. Le condotte realizzate in epoca successiva all'ottobre del 2019, pertanto, si connotano per l'assoluta carenza di collegamento con l'attività funzionale svolta - anche in via di mero fatto - dall'imputata all'interno della Riscossione Sicilia. Del resto, la riprova dell'avvenuta rescissione del collegamento tra la funzione pubblica e l'appropriazione delle somme di denaro, è desumibile dal fatto che le dazioni avvenivano al di fuori del contesto lavorativo e con modalità per loro natura incompatibili con il pagamento dei tributi in favore dell'ente (somme versate in denaro contante, in alcuni casi anche mediate ricariche di carte prepagate), a dimostrazione che la RT agiva essenzialmente quale soggetto privato, che si incaricava di effettuare un pagamento per conto del mandante, non coinvolgendo in alcun modo la funzione pubblicistica, né l'appartenenza quale dipendente all'ente pubblico destinatario del pagamento. In definitiva, le dazioni di denaro avvenivano nell'ambito di un rapporto meramente personale e fiduciario tra i contribuenti e l'imputata, con la conseguenza che tra0 le somme non sono giunte in alcun momento nella disponibilità dell'ente e l'intera condotta si è esaurita al di fuori di qualsivoglia contesto riconducibile alla disponibilità del denaro per ragioni d'ufficio. Quanto detto consente di affermare che il denaro oggetto di appropriazione non era oggetto di una disponibilità "per ragioni d'ufficio", neppure derivante da una abusiva intromissione dell'imputato nell'attività del settore dell'ente deputato alla ricezione dei pagamenti da parte dei contribuenti, bensì era il frutto di una mera condotta decettiva, volta a far credere ai contribuenti che le somme - peraltro versate in forme giustificabili esclusivamente sulla base di un mandato fiduciario personale - sarebbero state successivamente impiegate per l'adempimento dei debiti tributari. 3.4. In conclusione, pertanto, deve affermarsi il principio secondo cui non integra il reato di peculato, bensì quello di truffa aggravata, la condotta appropriativa commessa da un soggetto dipendente di un ente pubblico che, pur 8 non essendo addetto né formalmente, né di fatto al settore riscossione dei tributi, si faccia consegnare da privati, sulla base di un mandato fiduciario personale, somme di denaro con l'impegno, non rispettato, di utilizzarle per l'adempimento dei debiti tributari. 3.5. La condotta sopra descritta risulta aggravata ai sensi dell'art.640, comma 2, n. 1, cod. pen., dovendosi riconoscere che la truffa è stata commessa ai danni dell'ente Riscossione Sicilia s.p.a., nella misura in cui le somme che i contribuenti hanno consegnato all'imputata, ritenendo in tal modo di averle destinate all'estinzione delle passività tributarie, non sono mai giunte nelle casse dell'ente. La condotta illecita dell'imputata ha cagionato, pertanto ( un duplice danno, in via diretta nei confronti dei privati truffati e, in via mediata, nei confronti dell'ente che non ha conseguito il pagamento dei tributi. Né rileva che uno dei soggetti danneggiati sia diverso da coloro che, per effetto dei raggiri, hanno posto in essere l'atto dispositivo. Deve ribadirsi il principio, già affermato in giurisprudenza con riguardo all'ipotesi aggravata, secondo cui il delitto di truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno (nella specie l'ente concessionario per la riscossione) ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (Sez.2, n. 39958 del 19/7/2018, Ferrigno, Rv. 273820; analogo principio è stato più volte affermato, al di fuori dell'ipotesi della truffa aggravata ai danni dello Stato, da ultimo si veda Sez.2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304; Sez.2 n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv.287155). 4. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla qualificazione giuridica delle condotte commesse successivamente alla data del 14 ottobre 2019, dovendo le stesse essere riqualificate in truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. Il ricorso dell'imputata deve essere rigettato nel resto, con la conseguente conferma della commissione del reato di peculato per le appropriazioni di denaro antecedenti alla suddetta data. A fronte della parziale riqualificazione e ferma restando la definitività dell'accertamento in punto di responsabilità penale con riguardo all'intera condotta accertata, deve disporsi il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per procedere alla rideterminazione della pena, tenendo conto che solo la prima parte della condotta integra il reato di peculato, mentre per la seconda parte è 9 .'ú- configurabile il reato di truffa aggravata. L'imputata deve essere, infine, condannata alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili posto che, nei confronti di costoro, deve ritenersi definitivamente accertata la responsabilità civile dell'imputata, salva restando la necessaria quantificazione del danno in separato giudizio in virtù della condanna generica al risarcimento. Ne consegue che le parti civili non sono legittimate a partecipare all'ulteriore fase dinanzi alla Corte di appello che, per le ragioni anzidette, avrà ad oggetto esclusivamente la rideterminazione della pena, questione rispetto alla quale le parti civili non hanno interesse a interloquire.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle condotte poste in essere successivamente alla data del 14 ottobre 2019, così riqualificate le stesse come truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. I. Rigetta nel resto il ricorso e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Riscossione Sicilia s.p.a., oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, FI SE IA IA e Migliore Pietro, che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente