Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2007, n. 35232
CASS
Sentenza 28 giugno 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di inquinamento atmosferico, il reato di cui all'art. 25 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che punisce l'esercizio di un impianto esistente in difetto di autorizzazione, è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non si tratta di un reato di danno ma di un reato formale o di condotta che tende a garantire un controllo preventivo da parte della P.A.. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente a controllare preventivamente la funzionalità e potenzialità inquinante degli impianti esistenti o nuovi).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2007, n. 35232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35232
    Data del deposito : 28 giugno 2007

    Testo completo