Sentenza 28 giugno 2007
Massime • 1
In tema di inquinamento atmosferico, il reato di cui all'art. 25 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che punisce l'esercizio di un impianto esistente in difetto di autorizzazione, è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non si tratta di un reato di danno ma di un reato formale o di condotta che tende a garantire un controllo preventivo da parte della P.A.. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse dell'amministrazione competente a controllare preventivamente la funzionalità e potenzialità inquinante degli impianti esistenti o nuovi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2007, n. 35232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35232 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/06/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1935
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 15877/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AB, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Vicenza, in data 23/10/06;
vista la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 23/10/06, ha dichiarato AR AB colpevole delle contravvenzioni di cui al D.P.R. n.203 del 1988, art. 25, comma 2, perché quale legale rappresentante della Conceria Nuova Leon s.r.l., esercitando un impianto esistente, non osservava le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2205 del 7/11/01 e, specificatamente, per non avere tenuto il registro di cui all'art. 2 punto H della autorizzazione stessa;
e della contravvenzione di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 15 e art. 25, comma 6, perché nella precitata qualità ampliava gli impianti senza la preventiva autorizzazione in relazione ad una installazione ed attivazione, nel corso del 2002, di una quarta spazzolatrice, con relativo abbattitore dell'inquinante polveri.
Lo ha, quindi, condannato, ritenute le attenuanti generiche, ad Euro 300,00 di ammenda, quanto al capo A), ed alla pena di Euro 600,00, quanto al capo B), oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il difensore del prevenuto, con i seguenti motivi:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla fattispecie criminosa di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 15 e art. 25, comma 6, - art. 606 c.p.p., lett. b) - nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione che risulta dal testo del provvedimento impugnato e/o dagli atti del procedimento;
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie criminosa di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25, comma 2, - art. 606 c.p.p., lett. b).
Il ricorrente eccepisce la insussistenza del reato in quanto la installazione della quarta spazzolatrice non avrebbe mutato in quantità il pericolo di inquinamento;
eccepisce, altresì, che la omessa tenuta del registro di produzione, di cui all'art. 2 punto H comporterebbe la applicazione di una sanzione amministrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata appare motivata correttamente e logicamente ed in essa non si ravvisano vizi di implausibilità.
Di contro le doglianze mosse con il ricorso appaiono manifestamente infondate e vanno, pertanto, dichiarate inammissibili. Infatti la disciplina dettata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 si applica a tutti gli impianti che possono dare luogo ad emissioni nell'atmosfera, i quali sono sottoposti a specifiche autorizzazioni preventive, indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti.
Esercitare un impianto esistente senza avere domandato la autorizzazione, ovvero trasferirlo in altra sede, senza avere ottenuto la autorizzazione prescritta, integrano un reato formale o di condotta, non già un reato di danno, rilevato che il bene tutelato dalla norma penale è l'interesse della amministrazione competente a controllare preventivamente la funzionalità e la potenzialità inquinante degli impianti esistenti o nuovi, proprio al fine di prevenire immissioni inquinanti superiori ai valori limite. Ma appunto perché trattasi di un reato formale che tende a garantire un controllo preventivo da parte della amministrazione, esso è integrato anche nel caso in cui l'impianto non superi i valori limite suddetti (Cass. 28/1/05 n. 173). Ne consegue che il Tribunale non era tenuto, come sostiene il ricorrente, a verificare in concreto la esistenza di variazioni relative alla natura e quantità delle emissioni inquinanti. Nel caso di specie, peraltro, il prevenuto non ha contestato che la conceria fosse un impianto che potesse dare luogo ad emissioni nell'atmosfera, ne' di avere provveduto all'acquisto di una nuova spazzolatrice, nell'anno 2002, senza darne comunicazione;
di poi, anche in ordine alla rilevata mancanza del registro di produzione, non trovava giustificazione alcuna la eccezione mossa dal prevenuto, il quale aveva sostenuto di avere richiesto l'esonero dalla tenuta di detto registro, visto che non era venuto meno il relativo obbligo essendo stata rigettata l'istanza de qua.
Non appare del pari corretto il richiamo fatto dal prevenuto al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 10, in quanto la citata disposizione regola e sanziona la inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie e non la omessa presentazione della istanza per ottenere l'autorizzazione.
Quanto alla doglianza mossa col secondo motivo del ricorso si rileva che il giudice di merito ha applicato la contravvenzione e non la sanzione amministrativa, in dipendenza della valutata gravità del reato di cui al capo A), nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli ex lege.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a carico del ricorrente, l'onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa della parte ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007