Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4766/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4766 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto:
Opposizione al Decreto Ingiuntivo n.794/2022 del 29/30 giugno 2022.
TRA con sede legale in Napoli alla piazza Teatro San Ferdinando n. 8, in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t. sig. p.iva , rapp.ta e difesa giusta Parte_2 P.IVA_1 procura in calce all'atto introduttivo dall'avv. Andrea Adamo elett.te dom.ta presso lo studio di questo ultimo in Napoli al C.so Umberto I° n. 190 opponente attrice
CONTRO
(P.I. ) con sede in Poggiomarino al Viale A. Manzoni Controparte_1 P.IVA_2
n°113 in persona del suo legale rappresentante pro tempore difesa Parte_3 dall'Avv. Raffaele Avella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nola in via
Anfiteatro Laterizio n°117 giusta procura in calce alla citazione notificata opposta convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 794/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in favore della società ritenendolo infondato in fatto ed in diritto e chiedendone la revoca. Controparte_1
Eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata ex art. 19
c.p.c. in favore del Tribunale di Napoli, avendo la soc. sede legale in Parte_1
Napoli; o in applicazione dell'art. 20 c.p.c. in favore di quello di Nola, luogo ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio e dove è stata consegnata la merce all'acquirente.
1
Eccepiva inoltre l'inadempimento ex art. 1460 c.c.. della opposta per Controparte_1
l'aver consegnato in modo erroneo ed incompleto la merce commissionatale, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno per il lucro cessante ed il danno emergente causato dall'annullamento degli ordini operati dai clienti della quantificato Parte_1
in € 31.144,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva, inoltre, a titolo di risarcimento del danno di immagine alla reputazione e commerciale e perdita di chance, la condanna dell'opposta al pagamento di € 50.000,00 ovvero, in via subordinata, al pagamento della diversa somma quantificata in applicazione dei principi equitativi. Il tutto oltre interessi e rivalutazione, con ogni ulteriore declaratoria inerente e conseguenziale alla eventuale parziale compensazione impropria del credito risarcitorio.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta di impugnando Controparte_1 tutto quanto dedotto e precisato nell'atto di opposizione, in quanto improcedibile ed infondato, basato su fatti e circostanze che esulavano dalla richiesta economica del Decreto
Ingiuntivo opposto.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione, disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di diritti spese ed onorari.
Con le note di trattazione scritta depositate per udienza del 14/02/2023 la Parte_1
rilevava nella comparsa di costituzione della opposta la mancanza di
[...] Controparte_1 contestazione dell'eccezione di incompetenza per territorio, dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; del disconoscimento delle comunicazione mail riportate in atto di citazione;
della contestazione della domanda riconvenzionale e dei fatti esposti a suo sostegno.
Con le note di trattazione scritta per la medesima udienza la Controparte_1 impugnava quanto dedotto ex adverso, chiedeva disporsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto mancando nell'opposizione elementi validi e tangibili ostativi alla richiesta di esecutorietà.
Chiedeva quindi la concessione dei termini ex. Art 183 VI comma c.p.c
Con Ordinanza resa a seguito dell'udienza del 14-15/02/2023 il Giudice rinviava al definitivo la decisione circa la sollevata eccezione di incompetenza territoriale, rigettava la Par richiesta di provvisoria esecutività dell'impugnato rinviava all'udienza del 10/12/2023 concedendo i termini di cui all'art.183 sesto comma.
Nelle note del primo termine dell'art. 183cpc la difesa della eccepiva Controparte_1 il fatto che l'obbligazione era sorta presso la sede legale detta società in Poggiomarino (NA)
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Viale A. Manzoni n°113, rilevava che la scientemente aveva omesso di Parte_1
allegare le risposte ricevute dalla alle missive che prodotte in giudizio dalle Controparte_1
si sarebbe evinto che la lavorazione dei capi poteva avvenire solo dopo aver ricevuto Pt_5
dalla la fornitura di etichette, bottoni e rivetti. Parte_1
Affermava che la non aveva mai confermato un termine per la Controparte_1
consegna di detti capi in conseguenza della mancata fornitura da parte delle Parte_1
degli accessori necessari per la lavorazione degli stessi. Impugnava tutti i documenti dedotti ed indicati in giudizio indicati da controparte e la domanda riconvenzionale in quanto infondata, inammissibile e pretestuosa.
La non depositava note per detto termine. Parte_1
Con le note del secondo termine dell'art.183 cpc la depositava: la Controparte_1 visura camerale della società attestante l'inizio dell'attività il giorno 20 febbraio 2014 con sede legale in Poggiomarino (NA) al Viale Alessandro Manzoni 113; la email del 24 novembre 2021 inviata da alla con la quale si chiedeva la Controparte_1 Parte_1
fornitura di etichette e di accessori per effettuare la lavorazione;
la email del 20 gennaio
2022 con la quale la comunicava la disponibilità presso la propria sede dei Parte_1
“ livetti e le salpe” da ritirare. Precisava come tra le parti in causa non era stato mai un contratto con il quale si definivano i tempi di consegna della merce e non è mai stata confermata nè decisa una data di consegna della stessa.
Chiedeva infine ammettersi la prova testimoniale indicandone i capi ed i testi.
Con le note per il medesimo termine la eccepiva che la Parte_1 CP_1
nulla aveva replicato in merito alla domanda riconvenzionale e alla eccezione di
[...]
incompetenza per territorio sollevata. Precisava di aver già dimostrato, con la documentazione in atti e dalla produzione della corrispondenza incorsa tra le parti, che la si era obbligata a consegnare tutta la merce entro il 18.02.2022 e che il Parte_6
10.01.2022 tutti i materiali erano già a disposizione dell'opposta per il completamento di tutta la produzione dei capi commissionati.
Precisava che al momento dell'accettazione dell'ordine, avvenuta il 03.11.2022, era stato fissato anche il termine del 18.02.2022 per la consegna della produzione.
Chiedeva di essere ammessa alla prova per testi diretta e contraria, con i propri testi ed i testi avversi, articolando i propri capitoli di prova ed indicando i testi.
Nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c terzo termine la difesa della CP_1
impugnava tutto quanto dedotto ed eccepito i dalla controparte, si riportava ai propri
[...]
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scritti difensivi e contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla e la Parte_1
domanda riconvenzionale che riteneva infondata in fatto ed in diritto. Insisteva per l'ammissione dei capitoli di prova con i testi indicati nonché per la prova per testi diretta e contraria con i propri testi e i testi indicati dalla controparte.
Nelle memorie del suddetto termine la si opponeva alle richieste Parte_1
istruttorie di controparte in quanto inammissibili, poiché riteneva tutti i capitoli di prova volti a comprovare circostanze di fatto contrarie a quanto documentalmente depositato. In caso di ammissione della prova per testi così come ex adverso articolata chiedeva di essere ammessi alla prova contraria con i testi propri e quelli avversi indicati.
Con Ordinanza resa a seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza del
12/10/2023 viste le note depositate;
ritenuto che
le prove articolate fossero in parte inammissibili ed in parte ultronee la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2024.
In tale udienza la difesa della concludeva chiedendo in via Parte_1
preliminare: accertarsi e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni declaratoria del caso inerente e consequenziale anche per quanto afferente il Tribunale effettivamente competente per territorio e dichiarare alternativamente competenti il Tribunale di Napoli ex art. 19 c.p.c. ovvero, in via alternativa, il Tribunale di Nola, ex art. 20 c.p.c. con ogni ulteriore declaratoria inerente e consequenziale.
In via subordinata e nel merito accogliere integralmente il presente atto di opposizione con ogni declaratoria inerente e conseguenziale alla inesistenza del credito azionato in sede monitoria e revocare il decreto ingiuntivo opposto denegando ogni provvedimento ex art. 648 c.p.c..
In via riconvenzionale chiedeva accertare e dichiarare l'inadempimento ex art. 1460
c.c. della opposta e condannare la soc. al risarcimento del danno patito dalla Controparte_1 opponente e al pagamento, in favore della soc. dell'importo di €.31.144,20 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal danno al soddisfo per l'annullamento degli ordini
“CATWALK” e “LA CANADIENNE”. Chiedeva, inoltre, l'ulteriore importo di €.50.000,00 per il danno di immagine della reputazione commerciale e di perdita di chance ovvero, in via subordinata, quella diversa somma quantificata in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione con eventuale e parziale compensazione impropria del credito risarcitorio, con
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vittoria di spese e competenze di lite, r.s.f. 15%, iva e c.p.a. con attribuzione.
Chiedeva dunque che la causa venisse rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La difesa della impugnano e contestando tutto quanto dedotto ed Controparte_1
eccepito dalla controparte, ribadiva che il rapporto lavorativo con la era sorto Parte_1
presso la sede legale della in Poggiomarino (NA) al viale Alessandro Manzoni CP_1
n° 113, come da visura camerale allegata al fascicolo telematico per le II note ex art 183 VI comma cpc, e che per tali motivi non vi è incompetenza territoriale per il decreto ingiuntivo rilasciato dal Tribunale di Torre Annunziata.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale, con condanna a spese, diritti ed onorari a favore del procuratore antistatario.
Chiedeva l'ulteriore condanna della soc. per lite temeraria come Parte_1
stabilito dalla riforma Cartabia.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe questo giudice con riservava la causa a sentenza assegnando i termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta (avverso il Decreto Ingiuntivo n.794/2022 del 29/30 giugno
2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio monitorio RG n. 3003 del 2022) non è fondata e non merita accoglimento.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
[...]
Parte_1
E' vero che la giurisprudenza (v. ad es. SS.UU. 17989/2016) è ferma nel ritenere che per le obbligazioni non liquide ab origine (ovvero che non rechino un titolo negoziale in cui sia determinato o facilmente determinabile l'importo sin dall'inizio) non può valere la regola di cui all'art. 20 cpc, da leggere insieme all'art. 1182 cod. civ.
Ed è vero che non può essere ritenuta liquida ab origine l'obbligazione per la sola emissione della fattura, che viene emessa ex post ed è un atto unilaterale del creditore
(ragionando diversamente l'emissione di una fattura trasformerebbe in liquida ab origine qualsiasi obbligazione commerciale).
Tuttavia (a parte ogni considerazione circa il luogo di conclusione del contratto) va evidenziato che qui si è chiaramente in presenza di una vendita (che non viene snaturata in quanto tale dal fatto che l'acquirente doveva fornire degli accessori per la lavorazione dei
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jeans, consistenti essenzialmente in segni distintivi della , quali etichetti e bottoni). Parte_1
Pertanto, va fatta qui applicazione dell'art. 1498 cod. civ. che al comma 3° individua il luogo del pagamento della merce prescindendo dal fatto che l'obbligazione di pagamento sia liquida ab origine o meno (“Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore”).
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Nel merito, dall'esame della documentazione versata in atti non emerge la presenza di un documento atto a provare la fissazione di un termine per l'adempimento dell'obbligazione gravante sulla opposta.
Risulta invece che la nel novembre del 2021 aveva richiesto all'opponente CP_1 il materiale necessario all'esecuzione della prestazione e che l'opponente solo nel gennaio del 2022 ha invitato la al ritiro del suddetto materiale. CP_1
L'annullamento degli ordini “CATWALK” e “LA CANADIENNE” non può dunque essere addebitato all'opposta ma alla tardiva messa a disposizione dei materiali per la lavorazione da parte della Parte_1
Non meritano altresì accoglimento per i medesimi motivi le domande, spiegate dall'opponente, di accertamento dell'inadempimento dell'opposto e di condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni derivanti dall'annullamento degli ordini e dei danni da lesione dell'immagine commerciale lamentati dall'opponente.
Si impone quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'impugnato D.I.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte opposta con distrazione in favore del suo Difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Pa il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
con citazione notificata in data 12/09/2022 nei confronti della in opposizione al CP_1
Decreto Ingiuntivo n. 794/2022 del 29/30 giugno 2022, così provvede: rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale e per l'effetto conferma l'impugnato D.I.- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in Parte_1
favore dell'avv. Raffaele Avella, difensore distrattario, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 23.1.2025.
Il Giudice
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