Art. 6.
E' vietato adibire:
a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonche' le donne di qualsiasi eta' nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica;
b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi, su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;
c) le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonche' nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'art. 10 della presente legge;
d) i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.
Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, puo' autorizzare l'occupazione di uno o piu' fanciulli, anche se di eta' inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte od in localita' insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralita' del fanciullo; ((5))
e) i minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura;
f) i minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcooliche.
In quest'ultimo caso il prefetto, per ragioni di moralita' e di ordine pubblico, puo' estendere il divieto alle donne di qualsiasi eta'.
Il divieto, di cui al comma f), di adibire minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche, non si applica alla moglie, ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;
g) i minori degli anni 18, nella manovra e nel traino dei vagonetti.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 novembre 1961, n. 1325 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A modifica della seconda parte della lettera d) dello articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653 , nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, lo Ispettorato del lavoro, sentito il prefetto della Provincia, puo' autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di eta' inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli".
E' vietato adibire:
a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonche' le donne di qualsiasi eta' nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica;
b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi, su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;
c) le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonche' nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'art. 10 della presente legge;
d) i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.
Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, puo' autorizzare l'occupazione di uno o piu' fanciulli, anche se di eta' inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte od in localita' insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralita' del fanciullo; ((5))
e) i minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura;
f) i minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcooliche.
In quest'ultimo caso il prefetto, per ragioni di moralita' e di ordine pubblico, puo' estendere il divieto alle donne di qualsiasi eta'.
Il divieto, di cui al comma f), di adibire minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche, non si applica alla moglie, ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;
g) i minori degli anni 18, nella manovra e nel traino dei vagonetti.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 novembre 1961, n. 1325 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A modifica della seconda parte della lettera d) dello articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653 , nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, lo Ispettorato del lavoro, sentito il prefetto della Provincia, puo' autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di eta' inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli".