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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
STORACI PI, OR
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 516/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009856961 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato
Resistenti: chiedevano il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26.3.2025 ed iscritto al n. 516/25 R.G.R., Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2024 9009856961/000, notificata il 10.2.2025, che impugnava limitatamente ai seguenti atti ad essa sottesi:
1) cartella di pagamento n. 29820110008779624/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di diritti camerali per l'anno d'imposta 2009, per € 205,59;
2) cartella di pagamento n. 29820160023056445/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di tasse auto e IMU per l'anno d'imposta 2012, per € 963,34;
3) cartella di pagamento n. 29820170001577266/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di tasse rifiuti per gli anni d'imposta 2011 e 2012, per € 1.445,53;
4) cartella di pagamento n. 29820200008166968/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2013, per € 833,80;
5) cartella di pagamento n. 29820210004451302/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di diritti camerali e TARES per gli anni 2016 e 2013, per € 1.303,42;
6) cartella di pagamento n. 29820210012950383/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2015, per € 1.409,84;
7) cartella di pagamento n. 29820220020996886/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2014, per € 2.642,41;
8) cartella di pagamento n. 29820230009966665/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di contributo unificato tributario per l'anno d'imposta 2019, per € 483,53; 9) avviso di accertamento Ente n. 5148, emesso dal Comune di Siracusa per la TARI per l'anno d'imposta 2022, per € 1.007,27;
10) avviso di accertamento Ente n. 6168, emesso dal Comune di Siracusa per la TARI per l'anno d'imposta
2016, per € 216,02;
11) avviso di accertamento Ente n. 3599, emesso dal Comune di Siracusa per la TARI per l'anno d'imposta
2022, per € 279,33.
Chiedeva che, per tale parte, l'intimazione di pagamento impugnata venisse annullata per i motivi indicati in ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva e chiedeva che, con riferimento alle cartelle già annullate da sentenze della CGT, si dichiarasse che nessun addebito può essere imputato all'DE atteso che lo sgravio deve essere disposto dall'Ente impositore e che, per l'effetto, l'DE venisse tenuta indenne da qualsiasi condanna alle spese;
che, per il resto, il ricorso venisse rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto;
dichiarare la mancanza di legittimazione passiva con riferimento agli avvisi n. 5148, 6168 e 3599 per i quali l'unico soggetto legittimato a controdedurre è l'Ente impositore.
Il Comune di Siracusa si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 1.11.2025 e 5.1.2026 la ricorrente depositava memorie difensive.
In esito all'udienza del 13.11.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 16.1.2026, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che non merita consenso l'eccezione proposta da DE in ordine al difetto parziale di sua legittimazione passiva, atteso che la sua presenza in giudizio è stata invocata per la parte che riguarda l'azione dell'agente della concessione, mentre si è costituito in giudizio il Comune di Siracusa quale ente creditore per la parte concernente gli avvisi di accertamento TARI.
Il ricorso deve essere accolto parzialmente.
Ed invero, l'intimazione è, innanzitutto, illegittima nella parte relativa alle cartelle di pagamento sopra elencate di cui ai numeri da 1 a 5, poiché esse sono state annullate con sentenze passate in giudicato (circostanza che è stata riconosciuta dalla resistente) che sono state prodotte dalla ricorrente, per cui non sussiste alcun credito da parte degli enti emittenti. Tali sentenze hanno, peraltro, dispiegato i loro effetti anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che è stata parte in tali giudizi.
In particolare:
· con la sentenza n. 1714 depositata in data 28.4.2022 (doc. 3), la corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, nell'accogliere l'impugnazione proposta contro l'intimazione di pagamento n. 29820199001511823/000 (doc.
4), ha riconosciuto, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29820110008779624/000, che è maturato il termine di prescrizione e, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29820160023056445/000, la sua mancata notifica;
· con la sentenza n. 656 depositata in data 11.3.2024 doc. 5), la Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa ha annullato la cartella di pagamento n. 29820210004451302/000;
· con la sentenza n. 1696 depositata in data 1.7.2024 (doc. 6), la Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, nell'accogliere l'impugnazione proposta contro l'intimazione di pagamento n. 29820239002594183/000 (doc.
7), ha riconosciuto la mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 29820160023056445/000 (di cui si è già detto), n. 29820170001577266/000 e n. 29820200008166968/000.
Inoltre, non è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione idonea prova della notificazione della cartella di pagamento n. 298 2022 0020996886/000 effettuata tramite messo notificatore, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., atteso che, la raccomandata, che ha costituito oggetto di avviso di deposito presso la casa comunale, reca sul retro una scritta illeggibile nello spazio riservato alla firma del ricevente e non si comprende se si tratti della data di ricezione (21/4?) o di una sottoscrizione sotto forma di sigla. E' stata, invece, fornita prova della rituale notificazione delle cartelle di pagamento recanti i numeri 298 2021
0012950383/000 e 298 2023 000996665/000, entrambe notificate tramite messo notificatore, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con effettuazione di tutti gli adempimenti previsti ex lege. Nel primo caso la raccomandata informativa è stata ricevuta il 27.3.2023, mentre nel secondo caso è stata restituita al mittente per compiuta giacenza il 31.8.2023.
Inoltre, il Comune di Siracusa ha prodotto copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r. con le quali sono stati notificati gli avvisi di accertamento TARI numeri 5148, 6168 e 3599 rispettivamente il 10.3.2022
(avviso n. 6168) e 4.11.2022 (avvisi 5148 e 3599).
Va, in proposito, osservato che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, il numero degli avvisi di accertamento è riportato su ciascun avviso di ricevimento in alto a sinistra.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata, ad eccezione della parte concernente le cartelle di pagamento numeri 298 2021 0012950383/000
e 298 2023 000996665/000 e gli avvisi di accertamento numeri 5148, 6168 e 3599.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese processuali tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione vanno compensate nella misura del 20% ed il restante
80% va posto a carico dell'agente della concessione e determinato in favore della ricorrente in € 1.020,80
(€ 496,00 per fase studio;
€ 425,50 per fase introduttiva;
€ 354,50 per fase cautelare = € 1.276,00 – 20% a titolo di compensazione spese),oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Siracusa che si liquidano in € 369,60 (€ 283,50 per fase studio e € 178,50 per fase introduttiva – 20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92), oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento ad eccezione della parte relativa alle cartelle di pagamento numeri 298 2021 0012950383/000 e 298 2023 000996665/000, nonché agli avvisi di accertamento TARI numeri 5148, 6168 e 3599.
Visto l'art. 92 c.p.c.,
compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 20% e pone il restante 80% di esse a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dovrà corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di
€ 1.020,80, oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA.
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Siracusa che liquida nella misura di € 369,60, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente
STORACI PI, OR
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 516/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249009856961 VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato
Resistenti: chiedevano il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26.3.2025 ed iscritto al n. 516/25 R.G.R., Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 298 2024 9009856961/000, notificata il 10.2.2025, che impugnava limitatamente ai seguenti atti ad essa sottesi:
1) cartella di pagamento n. 29820110008779624/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di diritti camerali per l'anno d'imposta 2009, per € 205,59;
2) cartella di pagamento n. 29820160023056445/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di tasse auto e IMU per l'anno d'imposta 2012, per € 963,34;
3) cartella di pagamento n. 29820170001577266/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di tasse rifiuti per gli anni d'imposta 2011 e 2012, per € 1.445,53;
4) cartella di pagamento n. 29820200008166968/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2013, per € 833,80;
5) cartella di pagamento n. 29820210004451302/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di diritti camerali e TARES per gli anni 2016 e 2013, per € 1.303,42;
6) cartella di pagamento n. 29820210012950383/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2015, per € 1.409,84;
7) cartella di pagamento n. 29820220020996886/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2014, per € 2.642,41;
8) cartella di pagamento n. 29820230009966665/000, recante l'iscrizione a ruolo eseguita a titolo di contributo unificato tributario per l'anno d'imposta 2019, per € 483,53; 9) avviso di accertamento Ente n. 5148, emesso dal Comune di Siracusa per la TARI per l'anno d'imposta 2022, per € 1.007,27;
10) avviso di accertamento Ente n. 6168, emesso dal Comune di Siracusa per la TARI per l'anno d'imposta
2016, per € 216,02;
11) avviso di accertamento Ente n. 3599, emesso dal Comune di Siracusa per la TARI per l'anno d'imposta
2022, per € 279,33.
Chiedeva che, per tale parte, l'intimazione di pagamento impugnata venisse annullata per i motivi indicati in ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva e chiedeva che, con riferimento alle cartelle già annullate da sentenze della CGT, si dichiarasse che nessun addebito può essere imputato all'DE atteso che lo sgravio deve essere disposto dall'Ente impositore e che, per l'effetto, l'DE venisse tenuta indenne da qualsiasi condanna alle spese;
che, per il resto, il ricorso venisse rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto;
dichiarare la mancanza di legittimazione passiva con riferimento agli avvisi n. 5148, 6168 e 3599 per i quali l'unico soggetto legittimato a controdedurre è l'Ente impositore.
Il Comune di Siracusa si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 1.11.2025 e 5.1.2026 la ricorrente depositava memorie difensive.
In esito all'udienza del 13.11.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 16.1.2026, il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che non merita consenso l'eccezione proposta da DE in ordine al difetto parziale di sua legittimazione passiva, atteso che la sua presenza in giudizio è stata invocata per la parte che riguarda l'azione dell'agente della concessione, mentre si è costituito in giudizio il Comune di Siracusa quale ente creditore per la parte concernente gli avvisi di accertamento TARI.
Il ricorso deve essere accolto parzialmente.
Ed invero, l'intimazione è, innanzitutto, illegittima nella parte relativa alle cartelle di pagamento sopra elencate di cui ai numeri da 1 a 5, poiché esse sono state annullate con sentenze passate in giudicato (circostanza che è stata riconosciuta dalla resistente) che sono state prodotte dalla ricorrente, per cui non sussiste alcun credito da parte degli enti emittenti. Tali sentenze hanno, peraltro, dispiegato i loro effetti anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che è stata parte in tali giudizi.
In particolare:
· con la sentenza n. 1714 depositata in data 28.4.2022 (doc. 3), la corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, nell'accogliere l'impugnazione proposta contro l'intimazione di pagamento n. 29820199001511823/000 (doc.
4), ha riconosciuto, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29820110008779624/000, che è maturato il termine di prescrizione e, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29820160023056445/000, la sua mancata notifica;
· con la sentenza n. 656 depositata in data 11.3.2024 doc. 5), la Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa ha annullato la cartella di pagamento n. 29820210004451302/000;
· con la sentenza n. 1696 depositata in data 1.7.2024 (doc. 6), la Corte di Giustizia Tributaria di Siracusa, nell'accogliere l'impugnazione proposta contro l'intimazione di pagamento n. 29820239002594183/000 (doc.
7), ha riconosciuto la mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 29820160023056445/000 (di cui si è già detto), n. 29820170001577266/000 e n. 29820200008166968/000.
Inoltre, non è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione idonea prova della notificazione della cartella di pagamento n. 298 2022 0020996886/000 effettuata tramite messo notificatore, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., atteso che, la raccomandata, che ha costituito oggetto di avviso di deposito presso la casa comunale, reca sul retro una scritta illeggibile nello spazio riservato alla firma del ricevente e non si comprende se si tratti della data di ricezione (21/4?) o di una sottoscrizione sotto forma di sigla. E' stata, invece, fornita prova della rituale notificazione delle cartelle di pagamento recanti i numeri 298 2021
0012950383/000 e 298 2023 000996665/000, entrambe notificate tramite messo notificatore, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., con effettuazione di tutti gli adempimenti previsti ex lege. Nel primo caso la raccomandata informativa è stata ricevuta il 27.3.2023, mentre nel secondo caso è stata restituita al mittente per compiuta giacenza il 31.8.2023.
Inoltre, il Comune di Siracusa ha prodotto copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r. con le quali sono stati notificati gli avvisi di accertamento TARI numeri 5148, 6168 e 3599 rispettivamente il 10.3.2022
(avviso n. 6168) e 4.11.2022 (avvisi 5148 e 3599).
Va, in proposito, osservato che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, il numero degli avvisi di accertamento è riportato su ciascun avviso di ricevimento in alto a sinistra.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata, ad eccezione della parte concernente le cartelle di pagamento numeri 298 2021 0012950383/000
e 298 2023 000996665/000 e gli avvisi di accertamento numeri 5148, 6168 e 3599.
Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, le spese processuali tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione vanno compensate nella misura del 20% ed il restante
80% va posto a carico dell'agente della concessione e determinato in favore della ricorrente in € 1.020,80
(€ 496,00 per fase studio;
€ 425,50 per fase introduttiva;
€ 354,50 per fase cautelare = € 1.276,00 – 20% a titolo di compensazione spese),oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Siracusa che si liquidano in € 369,60 (€ 283,50 per fase studio e € 178,50 per fase introduttiva – 20% ex art. 15 2 sexies D. L.vo 546/92), oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento ad eccezione della parte relativa alle cartelle di pagamento numeri 298 2021 0012950383/000 e 298 2023 000996665/000, nonché agli avvisi di accertamento TARI numeri 5148, 6168 e 3599.
Visto l'art. 92 c.p.c.,
compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 20% e pone il restante 80% di esse a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che dovrà corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di
€ 1.020,80, oltre rimborso forfettario spese del 15%, IVA e CPA.
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Siracusa che liquida nella misura di € 369,60, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.