Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/03/2026, n. 1621
CS
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse

    La Corte ha ritenuto che la mancata predeterminazione dei sub-criteri di valutazione fosse censura di per sé idonea a demolire gli esiti della procedura valutativa nella loro interezza, assorbendo ogni altra doglianza, inclusa la mancata contestazione della carenza della dimensione internazionale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per invasione nel merito amministrativo

    La Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado non si sia sostituito alla commissione, ma abbia accertato l'inattendibilità del giudizio della commissione rispetto alla normativa di riferimento, sotto il profilo della non correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo, a causa della carenza motivazionale e della mancata predeterminazione dei sub-criteri di valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/03/2026, n. 1621
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1621
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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