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Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/03/2026, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06157/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01621 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06157/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6157 del 2025, proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ER TR, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Romano
LL, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma,
Sezione IV Quater 6 maggio 2025, n. 8722, resa tra le parti; N. 06157/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER TR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere Angela
TO e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Isabella Bruni, Aristide Police e
Romano LL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo per il
Lazio - sede di Roma ha accolto in parte qua il ricorso proposto da ER
TR, professore associato di Storia Contemporanea presso l'Università per
Stranieri di Perugia, e, per l'effetto, ha annullato nei limiti precisati in motivazione il giudizio di non idoneità reso nei confronti del ricorrente dalla commissione nominata con D.D. del Ministero dell'Università e della Ricerca del 21 dicembre 2023, n. 2328 per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale “11/A3 Storia Contemporanea”.
2. In particolare, il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tar gli esiti della procedura di abilitazione, nonché tutti gli atti presupposti, nella parte in cui risultano lesivi dei suoi interessi, per due motivi, mediante i quali ha lamentato:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre
2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n.
95 e degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. Violazione e falsa applicazione del D.M. 30 ottobre 2015 n. 855. – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, perplessità, illogicità e arbitrarietà della motivazione avendo la Commissione reso un giudizio negativo sulla coerenza e sulla qualità delle pubblicazioni del candidato in N. 06157/2025 REG.RIC.
base a sub-criteri non esplicitati nel verbale n. 1 del 25 gennaio 2023 della
Commissione. – Ingiustizia manifesta;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre
2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione - 6 - dell'art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016,
n. 95 e degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, perplessità, illogicità, irragionevolezza e insufficienza della motivazione avendo la Commissione reso il giudizio solo su parte delle pubblicazioni presentate dal candidato nonostante gli indicatori oggettivi della qualità scientifica delle pubblicazioni superino abbondantemente gli indicatori indicati dal D.M.
589/2018. – Ingiustizia manifesta.
3. Il giudice di primo grado, riscontrati vizi motivazionali a base della valutazione negativa, incentrata, oltre che sulla (non specificata) non coerenza con il settore concorsuale, sul non elevato spessore qualitativo delle pubblicazioni scientifiche e sulla mancanza di significativi esiti interpretativi, senza alcun riferimento agli ulteriori criteri (originalità, rigore metodologico, conoscenza del dibattito storiografico, varietà
e rilevanza delle questioni) previsti ai sensi dell'art 4 D.M. 7 giugno 2016 n. 120, ha ordinato ad una nuova commissione di rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate dal candidato.
4. Contro le statuizioni della sentenza di primo grado ha proposto appello il Ministero dell'Università e della Ricerca, amministrazione resistente nel giudizio di primo grado, deducendo l'erroneità della decisione di accoglimento del ricorso, della quale ha chiesto la riforma per i seguenti motivi, che saranno esaminati in diritto:
I. Violazione dell'art. 100 c.p.c.- Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 240 del
2010 e del D.M. n. 120 del 2016, con particolare riguardo agli artt. 3, 4 e 6;
II. Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 240 del 2020, del D.M. n. 120 del
2016 (in particolare, artt.3, 4, 6 e 7), dell'allegato B allo stesso D.M. 120/2016 del N. 06157/2025 REG.RIC.
D.M. n. 95 del 2016 (in particolare, art.8) e del D.M. n. 885 del 30 ottobre 2015 del
Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recante
“Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”, pubblicato sulla G.U.
n.271 del 20-11-2015 - Suppl. Ordinario n. 63. Violazione dell'art. 134 c.p.a..
Violazione dell'art. 115 c.p.c. – Travisamento - Difetto di motivazione.
4.1. L'appello prospetta, in particolare, l'inammissibilità del ricorso di primo grado perché con esso non sono state impugnate le considerazioni negative espresse dalla
Commissione sul profilo internazionale del candidato; lamenta, inoltre, l'invasione nel merito amministrativo da parte della sentenza sotto tutti i profili in contestazione.
4.2. L'appello è stato, altresì, corredato da istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza mediante la quale il Ministero ha prospettato, ai fini della valutazione sul requisito del periculum in mora, l'aggravio di attività amministrativa per difficoltà correlate alla nomina di una nuova commissione al fine di riesaminare le pubblicazioni del candidato, sottolineando che nessun pregiudizio avrebbe per contro subito quest'ultimo nel caso di accoglimento dell'istanza, potendo egli ripresentare la propria candidatura nel prossimo quadrimestre.
4.3. Il prof. ER TR, originario ricorrente, si è costituito in resistenza, argomentando l'infondatezza dell'appello e instando per la sua reiezione.
4.4. Alla camera di consiglio del 2 settembre 2025, sull'accordo delle parti la trattazione della domanda cautelare è stata abbinata al merito.
4.5. All'udienza del 2 dicembre 2025, udita la rituale discussione, la causa è passata in decisione. N. 06157/2025 REG.RIC.
DIRITTO
5. L'appello va respinto, stante l'infondatezza dei motivi di doglianza che sono così riepilogati.
6. Con il primo motivo d'appello il Ministero lamenta l'omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse da parte della sentenza impugnata, per non aver il ricorrente censurato una delle rilevate carenze dei presupposti di legge nel profilo del candidato (che sono cumulativi e devono essere tutti soddisfatti ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia), vale a dire il difetto di una dimensione internazionale.
6.1. Quest'ultima carenza era stata riscontrata, unitamente ad altre, dalla
Commissione, ma non censurata dall'originario ricorrente. Pertanto, un ipotetico accoglimento delle doglianze relative agli altri criteri non sarebbe comunque idoneo a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato, essendo questo incentrato su elementi motivazionali ulteriori rispetto a quelli investiti dalle censure proposte.
Infatti, rammenta l'amministrazione appellante, per principio consolidato, la validità anche di una sola delle argomentazioni autonomamente poste a base del provvedimento è sufficiente ex se a sorreggere il dispositivo, con conseguente difetto di interesse, non potendo il ricorrente ricavare alcuna utilità concreta dall'eventuale accoglimento delle censure sollevate, stante l'impossibilità di annullare il provvedimento lesivo, sorretto da ulteriori e autonomi profili motivazionali.
7. Con il secondo motivo d'appello il Ministero sostiene che il Tribunale amministrativo, accogliendo il ricorso, avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione, sostituendosi illegittimamente alla Commissione nella valutazione dalla stessa effettuata in coerenza con la normativa di riferimento. Il giudice di primo grado, N. 06157/2025 REG.RIC.
annullando il giudizio di inidoneità per l'abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia espresso nei confronti del ricorrente, avrebbe così sovrapposto le proprie valutazioni a quelle effettuate dall'Amministrazione, esercitando un sindacato “sostitutivo” non consentito in sede di legittimità, al di fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge.
7.1. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la motivazione del giudizio negativo, fondato sulla rilevata carenza dei presupposti (che in base alla normativa di riferimento devono tutti sussistere perché possa essere espresso un giudizio positivo sul candidato), non sarebbe né generica né apodittica. All'opposto di quanto affermato dalla sentenza appellata, la motivazione del giudizio negativo sulle pubblicazioni sarebbe chiara e puntuale, basandosi su argomentazioni senz'altro comprensibili.
7.2. Non vi sarebbe, inoltre, quella “genetica comunanza di argomenti, studi, ricerche
e, finanche, insegnamenti tra il settore concorsuale 11/A3 e 11/A2” asserita dalla sentenza posto che è proprio il D.M. n. 885 del 2015 a prevedere nette distinzioni tra i diversi settori concorsuali per l'abilitazione scientifica nazionale.
Ed infatti, le stesse declaratorie dei settori richiamati dalla Commissione, contenute nel citato D.M., insistono sul presupposto della periodizzazione come parametro di suddivisione dei settori, i quali sono caratterizzati da specifici temi di ricerca al fine di inquadrare esattamente gli studi riconducibili all'uno piuttosto che all'altro.
Conseguentemente, è con stretto riguardo al settore concorsuale che la commissione
è chiamata a verificare la coerenza delle tematiche affrontate dal candidato, non potendosi ammettere il rilascio del titolo abilitativo sulla scorta di una coerenza solo parziale, specie con riferimento ai candidati per la prima fascia della docenza universitaria. N. 06157/2025 REG.RIC.
7.2.1. Nel caso concreto, la commissione ha ritenuto che la produzione scientifica allegata dall'appellato sia caratterizzata da un ridotto livello di coerenza con le tematiche proprie del settore concorsuale, esplicitando nei giudizi individuali le ragioni sottese alla scarsa afferenza delle tre pubblicazioni, da rinvenirsi nel periodo storico in queste analizzato: infatti, tali lavori approfondirebbero temi ben circoscritti al periodo caratterizzante il settore concorsuale “11/A2 Storia RN” e non avrebbero alcuna connessione con la OR EA.
7.3. Ancora, l'“elevato spessore qualitativo” e “i significativi esiti sul piano interpretativo” non rappresenterebbero in alcun modo criteri ulteriori di valutazione non specificati in sede di insediamento, sostanziandosi invece in espressioni volte ad indicare l'esito della valutazione complessiva a cui sono state sottoposte le opere del candidato, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, non necessitavano di alcuna ulteriore specificazione. A conferma del valore meramente complessivo delle citate espressioni, si evidenzia che nei giudizi individuali non si rinviene alcun riferimento alle formule 'spessore qualitativo' o 'significativi esiti sul piano interpretativo', utilizzate invece nel giudizio collegiale al solo fine di riassumere le valutazioni espresse nei giudizi individuali a mezzo dei parametri stabiliti dalla normativa, così come specificati nel primo verbale di insediamento.
7.4. La commissione avrebbe dunque operato correttamente, predisponendo un giudizio collegiale sintetico, come previsto dalla disciplina di settore, ed esplicitando nella sostanza, mediante le sopra richiamate espressioni, le ragioni per cui la produzione scientifica del ricorrente è risultata non soddisfare il parametro relativo alla qualità, originalità e rigore metodologico dei temi trattati.
7.5. Il Ministero ribadisce poi che la pur rilevata carenza della dimensione internazionale nel profilo scientifico del candidato non consentirebbe di disporre la N. 06157/2025 REG.RIC.
rivalutazione del ricorrente ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione per la prima fascia di docenza universitaria, posto che l'assenza di un così fondamentale e qualificante requisito, chiaramente espressa all'unanimità nei giudizi individuali, motiverebbe di per sé il giudizio negativo della Commissione, erroneamente annullato dal Tar.
8. Le riassunte censure non sono fondate.
9. In primo luogo, deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha correttamente ricostruito, ponendola a premessa del proprio ragionamento, la disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la quale contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della commissione nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo.
9.1. In particolare, tale disciplina normativa è contenuta nel D.M. 7 giugno 2016, n.
120, il quale prevede al comma 1 dell'art. 3, rubricato «Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che «1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun N. 06157/2025 REG.RIC.
settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
9.1.1. Inoltre, come correttamente rilevato dalla sentenza appellata, il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l'accertamento della «piena maturità scientifica»
(per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla «importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca», e quelli per l'accertamento della «maturità scientifica»
(per la seconda fascia), la quale è data dal «riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
9.1.2. I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli
(art. 5).
9.1.3. Nello specifico, la valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all'art. 4, a norma del quale: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure N. 06157/2025 REG.RIC.
trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi».
9.1.4. L'abilitazione è infine attribuita in base all'art. 6 ai soli candidati che, all'esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero
1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell'allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale
«si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale».
9.1.5. Sulla base del quadro normativo così ricostruito, la sentenza appellata ha correttamente evidenziato come la discrezionalità della commissione venga ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all'oggetto dell'accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
9.2. Tanto premesso, nell'ambito della procedura abilitativa alla quale ha partecipato l'appellato, la commissione si riuniva in data 25 gennaio 2023 allo scopo di definire i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati e così specificava ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95/2016 le modalità di valutazione delle pubblicazioni N. 06157/2025 REG.RIC.
scientifiche allegate dai candidati: “La Commissione, fatta salva la nozione di pubblicazione di "elevata qualità" come definita all'Allegato B del DM 120/2016 e fermi i criteri di cui all'art. 4 del DM citato, attribuirà particolare rilevanza ai lavori monografici. Saranno inoltre tenuti in particolare considerazione l'originalità, il rigore metodologico, la conoscenza del dibattito storiografico nazionale e internazionale, la varietà dei temi e/o dei periodi storici analizzati, la rilevanza delle questioni affrontate rispetto al settore concorsuale, la continuità della produzione scientifica.”.
9.3. All'esito delle valutazioni, il prof. TR era ritenuto “non idoneo” alle funzioni di professore di prima fascia con il seguente giudizio collegiale: “ER
TR è Professore associato presso l'Università per Stranieri di Perugia dal
29 dicembre 2014. Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 3 sui 3 valori soglia indicati dal
D.M. 589/2018. Il candidato ha presentato alla valutazione 15 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016 di cui: 6 monografie e 9 articoli in rivista, 5 pubblicati su riviste di Classe A. Le pubblicazioni presentate non appaiono tuttavia sempre coerenti con il settore concorsuale 11/A3, poiché si segnalano 3 lavori, la monografia "La Rivoluzione francese e le repubbliche d'Italia 1789-1799. Lo Stato della Chiesa, Perugia e i giacobini 1798-1799" (n. 14), "Le classi dirigenti repubblicane nello Stato della Chiesa. L'esperienza nel Dipartimento del Trasimeno
(1798-1799)" (n. 7) e "Educare il popolo, tra innovazione e tradizione, in un
Dipartimento della Repubblica Romana" (n. 6) che appaiono più pertinenti al settore concorsuale 11/A2. I temi principali e pienamente coerenti con il settore concorsuale
11/A3 che caratterizzano la produzione del candidato sono l'attenzione alla dimensione locale (e alle sue classi dirigenti) e al Risorgimento italiano in rapporto anche alle sue relazioni con Gran Bretagna e Francia. Rientrano in questi due filoni: N. 06157/2025 REG.RIC.
la monografia "Storia delle classi dirigenti in Italia. L'Umbria dal 1861 al 1992", uscita nel 2012 (n. 15, Edimond), il volume "Il Risorgimento italiano tra Francia e
Gran Bretagna" (n. 11, Editori Riuniti 2019) e il più recente "L'impero e la Nazione.
I britannici e il Risorgimento italiano (1848-1870)" (n. 1, Carocci 2024). A questo filone di ricerca sono riconducibili anche alcuni degli articoli presentati in valutazione (n. 2, n. 4 e n. 9). In generale questi studi offrono una buona ricostruzione
e un buon inquadramento storiografico dei temi presi in esame, ma non presentano significativi elementi di originalità e innovazione. In alcune pubblicazioni prevale inoltre un taglio descrittivo e di sintesi, come nel caso del volume "Destra e sinistra nell'Italia EA. 1796-1992" (n. 13, Editori Riuniti) ed anche nel lavoro, pur ben informato, "Crimini di guerra: OR e memoria del caso italiano" (n. 12,
Laterza, 2016). In sostanza, nella produzione scientifica del candidato - caratterizzata da una certa ripetitività delle tematiche - manca un apporto significativo di elementi di originalità e innovazione, con un prevalere, spesso, del carattere di sintesi della, letteratura esistente. Le sedi editoriali e la lingua di pubblicazione (esclusivamente italiana) denotano inoltre un limitato impatto sul dibattito scientifico internazionale.
Nel complesso le pubblicazioni, pur caratterizzate da buona continuità, non risultano di elevato spessore qualitativo non approdando a significativi esiti sul piano interpretativo.”.
9.4. In sintesi, nella fattispecie (i) il candidato conseguiva il numero di titoli (tre) nella misura richiesta dalla Commissione per l'abilitazione (tre su sei); (ii) l'impatto della produzione scientifica raggiungeva i tre indici su tre; (iii) il giudizio reso dalla
Commissione era, per tutti i commissari, positivo nei confronti del candidato rispetto ai criteri previsti dall'art. 4, co. 1, lett. (e), (f) e (d) (numero, tipo e continuità delle pubblicazioni presentate; collocazione editoriale dei prodotti scientifici; rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore scientifico disciplinare). N. 06157/2025 REG.RIC.
9.4.1. Nondimeno, la commissione non riconosceva l'idoneità all'appellato, giudicando negativamente la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti (“Le pubblicazioni presentate non appaiono tuttavia sempre coerenti con il settore concorsuale 11/A3.”; art. 4, co. 1, lett. a) e la qualità delle pubblicazioni (“Nel complesso le pubblicazioni, pur caratterizzate da buona continuità, non risultano di elevato spessore qualitativo non approdando a significativi esiti sul piano interpretativo.”; art. 4, co. 1, lett. c).
Il giudizio negativo è dunque essenzialmente fondato sul mancato riconoscimento dei criteri di cui alle lett. a) e c), art. 4 del D.M. n. 120/2016.
9.5. Ebbene, va rilevato che l'originario ricorrente, col primo motivo di doglianza, ha contestato il giudizio di inidoneità reso nei suoi confronti per “Violazione e falsa applicazione (…) degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 (…)” (cfr. pag. 9 del ricorso di primo grado), lamentando proprio la mancata predeterminazione da parte della commissione giudicatrice di sotto-criteri rispetto a quelli di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e c), del D.M. n. 120/2016, in assenza dei quali non sarebbe stato possibile comprendere l'iter logico-motivazionale seguito dai commissari.
9.5.1. Il contenuto delle doglianze – con la relativa portata demolitoria degli atti impugnati - è stato esattamente colto dalla sentenza appellata, laddove quest'ultima ha espressamente rilevando che: “Sinteticamente, il ricorrente lamenta l'erronea valutazione, da parte della Commissione dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. n.
120/2016, segnatamente di cui alla lett. (a) relativo alla coerenza con il settore concorsuale (…) e, alla lett. (c), riferito alla qualità delle pubblicazioni. In particolare, il ricorrente ritiene che tali giudizi si fondino sulla «mancata specificazione di sub-criteri capaci di comprendere l'iter logico-motivazionale seguito dai Commissari» (doc. all. X – ricorso). N. 06157/2025 REG.RIC.
9.6. Così correttamente delineate le censure dedotte, il Tar le ha conseguentemente dichiarate fondate, rilevando che “nel verbale di insediamento della Commissione, ai sensi dell'art. 8. Comma 1, del d.P.R. n. 95/2016, non risultano essere stati previamente specificati i criteri oggettivi e puntuali attraverso i quali la Commissione avrebbe valutato la qualità della produzione scientifica”. A tale riguardo la sentenza ha, infatti, puntualmente statuito che il predetto verbale nulla aggiungeva rispetto agli ulteriori criteri utilizzati in concreto per la valutazione del candidato, il che preclude a quest'ultimo la possibilità di comprendere, in modo trasparente e verificabile, sulla base di quali elementi valutativi la commissione abbia ritenuto insoddisfacente la produzione scientifica sottoposta ad esame.
9.7. All'accertamento della mancata predeterminazione dei sub-criteri in relazione al criterio di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c), del D.M. n. 120/2016, nei termini sopra indicati, non poteva che conseguire l'annullamento del giudizio reso nei confronti del ricorrente e, quale effetto conformativo della decisione, l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere alla rivalutazione del candidato.
9.8. Non sovverte il corretto esito della sentenza impugnata neppure il richiamo operato dal Ministero appellante ai principi affermati dalla giurisprudenza in materia di atto c.d. plurimotivato (in base ai quali dovrebbe ritenersi che l'accoglimento delle doglianze relative ai criteri della coerenza col settore disciplinare e delle qualità delle pubblicazioni non comporterebbe comunque l'accoglimento del ricorso, che si rivelerebbe quindi privo di utilità concreta per l'interessato, stante l'assenza di specifiche censure avverso la pur rilevata carenza della dimensione internazionale nel profilo scientifico del candidato).
9.8.1. Infatti, contrariamente a quanto asserito dal Ministero e come ben argomentato dalla difesa dell'appellato, la mancata predeterminazione dei sub-criteri attraverso i N. 06157/2025 REG.RIC.
quali ricostruire l'iter logico motivazionale seguito dalla commissione è censura di per sé idonea a demolire gli esiti della procedura valutativa nella loro interezza, escludendo la legittimità del giudizio espresso nei confronti del candidato (con specifico riferimento alla valutazione delle pubblicazioni di cui all'art. 4 del D.M. n.
120/2016), con carattere assorbente di ogni altra doglianza.
In conclusione, la mancata contestazione della carenza della dimensione internazionale nel profilo del candidato non può comportare l'inammissibilità del ricorso, con il quale è stato censurato il complessivo giudizio di inidoneità delle pubblicazioni – sotto aspetti assorbenti – quanto alla mancata predeterminazione dei criteri e alla conseguente inadeguatezza della motivazione.
9.9. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è dunque pienamente ammissibile: invero, la carenza correttamente accertata dal Tar si sostanzia in una illegittima omissione di un segmento procedimentale imposto dalla normativa di riferimento e dalla consolidata giurisprudenza, dal momento che, in siffatte procedure, la specificazione dei criteri è funzionale alla formulazione del giudizio mentre la motivazione ne costituisce il necessario supporto logico e argomentativo; e, dunque, se le ragioni della valutazione non sono intuibili si riscontra conclusivamente un'insufficiente e inadeguata motivazione.
10. Anche il secondo motivo di appello proposto dal Ministero non può essere accolto.
10.1. Preliminarmente va escluso che il Tar abbia travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità.
10.2. Come evidenziato, il ricorrente di primo grado ha contestato gli esiti della procedura abilitativa, lamentando che il giudizio negativo sulla coerenza e sulla qualità delle pubblicazioni risultasse, tra l'altro, del tutto illogico e arbitrario a fronte N. 06157/2025 REG.RIC.
della mancata specificazione di sub-criteri capaci di far comprendere l'iter logico- motivazionale seguito dai commissari.
10.3. Più precisamente, nel caso di specie è stato censurato il vizio di eccesso di potere, nelle forme della motivazione carente, intrinsecamente contraddittoria e perplessa, dalla quale non è consentito desumere le ragioni decisive sottese ai giudizi espressi nei confronti del ricorrente dalla commissione esaminatrice nominata per l'abilitazione scientifica nazionale: detti giudizi sono sindacabili dal giudice amministrativo sul piano della logica e della coerenza interna delle valutazioni effettuate e censurabili ove siano chiaramente irragionevoli, arbitrari ovvero tali da integrare un errore o un travisamento di fatto.
Pertanto, accogliendo le doglianze introdotte dal ricorrente, il giudice di primo grado non ha affatto sovrapposto, inammissibilmente, le proprie valutazioni a quelle effettuate dalla commissione, operando su queste ultime un sindacato non consentito in sede di legittimità – come infondatamente sostiene il Ministero appellante – ma ne ha accertato l'inattendibilità rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 120/2006, sotto il profilo della loro non correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VII, 28 aprile 2024, n. 3594).
Ed infatti la motivazione del giudizio negativo reso nei confronti del ricorrente è stata ritenuta dalla sentenza appellata contraddittoria e comunque inadeguata, in quanto non idonea, alla luce della disciplina che regola la procedura in questione, a dare conto in modo soddisfacente della “non coerenza” del profilo dello studioso con il settore concorsuale per cui aveva presentato domanda di abilitazione e della non elevata qualità delle pubblicazioni allegate dal candidato (anche in ragione della mancata specificazione dei sub-criteri da parte della Commissione): tale vizio rientra nelle fattispecie in cui è consentito al giudice amministrativo il sindacato sulle valutazioni N. 06157/2025 REG.RIC.
tecnico-discrezionali dell'Amministrazione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 19 settembre 2024, n. 7653; sez. VI, 8 gennaio 2024, n. 276; da ultimo, Cons. Stato, sez.
VII, 6 dicembre 2024, n. 9816).
10.4. Chiarito che il Tar non ha travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale, e, dunque, non si è illegittimamente sostituito alla commissione nella valutazione delle pubblicazioni del candidato, le argomentazioni dedotte con il secondo motivo appello si rivelano infondate anche nel merito.
10.5. In primo luogo non può condividersi il rilievo secondo cui la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui avrebbe mancato di confermare l'incoerenza col settore concorsuale delle pubblicazioni presentate dall'appellato, riscontrata dalla commissione sul presupposto della scarsa afferenza del periodo analizzato in tali opere con la OR EA (stante la “netta divisione”, imposta dalla disciplina normativa, tra quest'ultima e la OR RN).
10.6. Sono, anzi, le stesse declaratorie dei settori richiamati dalla commissione, contenute nel D.M. 855/2015, così come riportate per esteso nell'atto di appello, a smentire l'assunto.
Infatti, ai sensi della rilevante disciplina di cui all'Allegato A del D.M. n. 855/2015 il settore concorsuale 11/A3 – Storia EA si interessa: “(…) all'attività scientifica e didattico–formativa nei campi che riguardano le competenze relative agli ultimi due secoli a partire dagli eventi politici tardo settecenteschi che propongono i temi universali dell'autodeterminazione e della cittadinanza (rivoluzione americana
e rivoluzione francese).”.
Ebbene, le pubblicazioni indicate nel giudizio collegiale come “non sempre coerenti con il settore concorsuale 11/A3” sono le tre monografie dal titolo "La Rivoluzione N. 06157/2025 REG.RIC.
francese e le repubbliche d'Italia 1789-1799. Lo Stato della Chiesa, Perugia e i giacobini 1798-1799" (n. 14), "Le classi dirigenti repubblicane nello Stato della
Chiesa. L'esperienza nel Dipartimento del Trasimeno (1798-1799)" (n. 7) e "Educare il popolo, tra innovazione e tradizione, in un Dipartimento della Repubblica Romana"
(n. 6). Già i titoli delle opere denotano, dunque, una stretta attinenza proprio a “quegli eventi politici tardo settecenteschi che propongono i temi universali dell'autodeterminazione e della cittadinanza” (tra cui la rivoluzione francese), ai quali fa espresso riferimento la descrizione normativa del settore concorsuale in parola.
Pertanto, come bene rilevato dal primo giudice, in assenza della predeterminazione di specifici sotto criteri, la commissione avrebbe dovuto fornire una motivazione puntuale e rigorosa anziché limitarsi ad una generica ed apodittica affermazione peraltro posta su un piano dubitativo (tre monografie “appaiono più pertinenti al settore concorsuale 11/A2”), tenuto conto anche del fatto che il criterio di cui alla lett.
a) del più volte menzionato art. 4 declina la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati non solo con riferimento alle “tematiche del settore concorsuale”, ma anche con riguardo alle “tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”.
La sostanziale comunanza di argomenti, studi e ricerche e, finanche, insegnamenti esistente tra i due settori concorsuali, per come definiti dalla normativa vigente, richiedeva dunque una più approfondita motivazione del giudizio, che risulta, invece, del tutto inadeguata sul punto, non consentendo di comprendere le ragioni sottese alla scarsa attinenza dei temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni del candidato a quelli che caratterizzano il settore concorsuale relativo alla OR EA. N. 06157/2025 REG.RIC.
Non può, quindi, ritenersi sufficiente il richiamo operato dal Ministero appellante alla mera periodizzazione come parametro di suddivisione dei settori concorsuali, stante la stretta continuità e interconnessione dei periodi storici trattati dai due insegnamenti.
10.6.1. A tale riguardo, occorre altresì anche evidenziare che, come dedotto dall'appellato, senza contestazioni sul punto da parte del Ministero, allo stato gli studi risorgimentali non hanno trovato specifica accoglienza in alcuno dei due settori concorsuali affini di OR RN (Msto/02) e OR EA (Msto/04).
Anche sotto tale profilo, deve, di conseguenza, ritenersi che solo la commissione in sede preliminare avrebbe potuto superare tali incertezze attraverso l'indicazione di sotto-criteri rispetto a quello di cui alle lett. a), art. 4 D.M. n. 120/2016, in assenza dei quali, come correttamente rilevato dalla sentenza appellata, rimane impossibile comprendere l'iter logico-motivazionale seguito dai commissari.
10.7. Sotto un'ulteriore angolazione, la sentenza è corretta laddove ha accertato che la mancata predeterminazione dei sub-criteri in relazione alla valutazione del candidato
(con l'intento di accertare la sussistenza di un elevato “spessore” qualitativo e, parimenti, la presenza di esiti significativi sul “piano interpretativo” all'interno della produzione scientifica presentata) preclude al ricorrente la possibilità di comprendere, in modo trasparente e verificabile, sulla base di quali elementi valutativi sia stata ritenuta insoddisfacente la produzione scientifica sottoposta ad esame.
Infatti, nel verbale di insediamento della commissione (così come sopra riportato: v.
9.2 della motivazione), ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016, non risultano essere stati previamente specificati i criteri oggettivi e puntuali attraverso i quali la commissione avrebbe valutato la qualità della produzione scientifica, né sono stati chiariti i parametri utili a definire cosa dovesse intendersi per “elevato spessore qualitativo” e per “significativi esiti sul piano interpretativo”. N. 06157/2025 REG.RIC.
10.7.1. Merita di essere confermata anche la statuizione della sentenza che ha dichiarato illegittima la motivazione circa il grado di sintesi tra giudizi collegiali e individuali in quanto fondata sull'utilizzo di espressioni prive di specificità, non accompagnate da una concreta e puntuale analisi del contenuto scientifico delle pubblicazioni, tale da non permettere di comprendere la ratio della valutazione negativa in oggetto, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza consolidata e con le prescrizioni della normativa vigente.
10.8. Non possono, invece, condividersi le doglianze articolate dal Ministero appellante, il quale, per un verso, sostiene il carattere meramente descrittivo e riepilogativo delle opere del candidato, nelle quali sarebbe “quasi del tutto assente
l'attività di interpretazione personale dell'autore” – con argomentazioni che si configurano come vere e proprie, e per ciò stesso inammissibili, integrazioni postume della motivazione del giudizio – per altro verso si limita a negare che le formule utilizzate dalla commissione rappresentino criteri ulteriori di valutazione non specificati in sede di insediamento piuttosto che “espressioni volte ad indicare l'esito della valutazione complessiva a cui sono state sottoposte le opere del candidato”, non confutando così in alcun modo – ma semmai confermando - la correttezza delle statuizioni appellate circa la necessarietà della predeterminazione dei sub-criteri e la sua mancanza nel caso in esame.
10.8.1. In particolare, nell'odierna fattispecie è del tutto mancata la specificazione del suddetto criterio della qualità, non ravvisabile all'interno del primo verbale di insediamento ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016 né esplicitato nelle motivazioni individuali, con la conseguente impossibilità di comprendere l'iter logico- motivazionale seguito dalla Commissione. N. 06157/2025 REG.RIC.
Ed infatti, la motivazione resa, si limita a richiamare tour court la non sussistenza del criterio controverso, arbitrariamente specificato dalla commissione in sede di giudizio collegiale, in assenza delle necessarie indicazioni circa le ragioni concrete per cui la produzione scientifica sarebbe stata ritenuta priva del requisito della qualità elevata, richiesto dall'art. 7 del medesimo decreto, non esplicando le ragioni per le quali il contributo del candidato, non fornisca, né è presumibile che fornisca, «un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale»
(all. B al D.M. 120/2016). Parimenti, la ratio che sottende tale giudizio negativo non risulta essere ravvisabile neppure dalla lettura dei giudizi individuali, rispetto ai quali si rinvia alla puntuale analisi compiuta dalla sentenza appellata.
10.8.2. Per converso, alla luce della giurisprudenza e delle normative sopra richiamate, la commissione, nel formulare il giudizio di diniego, avrebbe dovuto svolgere una valutazione critica, ancorché sintetica, dei contenuti delle singole pubblicazioni e monografie presentate, con riferimento al criterio della qualità previste dall'art. 4 del
D.M. n. 120/2016. In altri termini, la commissione avrebbe dovuto, mediante una esplicitazione, ancorché sintetica, individuare chiaramente le ragioni in base alle quali le pubblicazioni sono state considerate di qualità non elevata, senza poter ancorare tale giudizio alla mera elencazione dei criteri citati dall'art. 4 del D.M. n. 120/2016.
10.9. Tale carenza motivazionale, che incide sull'intelligibilità del percorso logico- argomentativo seguito dall'organo valutatore, non permette di avere contezza del profilo scientifico del candidato, riflettendosi negativamente sulla legittimità dell'operato della commissione, integrando un evidente vizio di motivazione suscettibile di sindacato giurisdizionale.
11. In definitiva, occorre evidenziare che stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della commissione, specie per quanto concerne la qualità delle N. 06157/2025 REG.RIC.
pubblicazioni da valutare sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all'interno del settore concorsuale,
è necessario che un eventuale giudizio negativo sia congruamente motivato, non potendo la commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto.
In sostanza, se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l'esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta del tutto apodittica e non consente di valutarne l'intrinseca logicità.
12. Di tali consolidati principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata che, in definitiva, resiste alle censure dedotte dal Ministero appellante.
13. In conclusione, l'appello va respinto, dovendo integralmente confermarsi la sentenza impugnata e le relative statuizioni di accoglimento del ricorso di primo grado nei sensi precisati in motivazione.
14. All'annullamento in parte qua del giudizio negativo espresso, in relazione alla
(sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte appellata, nei sensi e nei termini indicati in motivazione consegue che, visto l'art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dall'originario ricorrente per il conseguimento dell' abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni
(di cui giorni 30 per la nomina della nuova commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della N. 06157/2025 REG.RIC.
presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
15. Le spese del grado di giudizio, regolate in base alla soccombenza, sono poste a carico del Ministero appellante come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero dell'Università e della Ricerca a rifondere le spese del grado di giudizio a favore dell'appellato ER TR che liquida in complessivi euro
4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI NI, Presidente F/F
Angela TO, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere N. 06157/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Angela TO
IL PRESIDENTE
BI NI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/03/2026
N. 01621 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06157/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6157 del 2025, proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ER TR, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Romano
LL, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma,
Sezione IV Quater 6 maggio 2025, n. 8722, resa tra le parti; N. 06157/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER TR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il consigliere Angela
TO e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Isabella Bruni, Aristide Police e
Romano LL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo per il
Lazio - sede di Roma ha accolto in parte qua il ricorso proposto da ER
TR, professore associato di Storia Contemporanea presso l'Università per
Stranieri di Perugia, e, per l'effetto, ha annullato nei limiti precisati in motivazione il giudizio di non idoneità reso nei confronti del ricorrente dalla commissione nominata con D.D. del Ministero dell'Università e della Ricerca del 21 dicembre 2023, n. 2328 per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale “11/A3 Storia Contemporanea”.
2. In particolare, il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tar gli esiti della procedura di abilitazione, nonché tutti gli atti presupposti, nella parte in cui risultano lesivi dei suoi interessi, per due motivi, mediante i quali ha lamentato:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre
2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016, n.
95 e degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. Violazione e falsa applicazione del D.M. 30 ottobre 2015 n. 855. – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, perplessità, illogicità e arbitrarietà della motivazione avendo la Commissione reso un giudizio negativo sulla coerenza e sulla qualità delle pubblicazioni del candidato in N. 06157/2025 REG.RIC.
base a sub-criteri non esplicitati nel verbale n. 1 del 25 gennaio 2023 della
Commissione. – Ingiustizia manifesta;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 16, co. 3, lett. a) della l. n. 30 dicembre
2010, n. 240. Violazione e falsa applicazione - 6 - dell'art. 4 del d.P.R. 4 aprile 2016,
n. 95 e degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120. – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, perplessità, illogicità, irragionevolezza e insufficienza della motivazione avendo la Commissione reso il giudizio solo su parte delle pubblicazioni presentate dal candidato nonostante gli indicatori oggettivi della qualità scientifica delle pubblicazioni superino abbondantemente gli indicatori indicati dal D.M.
589/2018. – Ingiustizia manifesta.
3. Il giudice di primo grado, riscontrati vizi motivazionali a base della valutazione negativa, incentrata, oltre che sulla (non specificata) non coerenza con il settore concorsuale, sul non elevato spessore qualitativo delle pubblicazioni scientifiche e sulla mancanza di significativi esiti interpretativi, senza alcun riferimento agli ulteriori criteri (originalità, rigore metodologico, conoscenza del dibattito storiografico, varietà
e rilevanza delle questioni) previsti ai sensi dell'art 4 D.M. 7 giugno 2016 n. 120, ha ordinato ad una nuova commissione di rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate dal candidato.
4. Contro le statuizioni della sentenza di primo grado ha proposto appello il Ministero dell'Università e della Ricerca, amministrazione resistente nel giudizio di primo grado, deducendo l'erroneità della decisione di accoglimento del ricorso, della quale ha chiesto la riforma per i seguenti motivi, che saranno esaminati in diritto:
I. Violazione dell'art. 100 c.p.c.- Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 240 del
2010 e del D.M. n. 120 del 2016, con particolare riguardo agli artt. 3, 4 e 6;
II. Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 240 del 2020, del D.M. n. 120 del
2016 (in particolare, artt.3, 4, 6 e 7), dell'allegato B allo stesso D.M. 120/2016 del N. 06157/2025 REG.RIC.
D.M. n. 95 del 2016 (in particolare, art.8) e del D.M. n. 885 del 30 ottobre 2015 del
Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recante
“Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”, pubblicato sulla G.U.
n.271 del 20-11-2015 - Suppl. Ordinario n. 63. Violazione dell'art. 134 c.p.a..
Violazione dell'art. 115 c.p.c. – Travisamento - Difetto di motivazione.
4.1. L'appello prospetta, in particolare, l'inammissibilità del ricorso di primo grado perché con esso non sono state impugnate le considerazioni negative espresse dalla
Commissione sul profilo internazionale del candidato; lamenta, inoltre, l'invasione nel merito amministrativo da parte della sentenza sotto tutti i profili in contestazione.
4.2. L'appello è stato, altresì, corredato da istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza mediante la quale il Ministero ha prospettato, ai fini della valutazione sul requisito del periculum in mora, l'aggravio di attività amministrativa per difficoltà correlate alla nomina di una nuova commissione al fine di riesaminare le pubblicazioni del candidato, sottolineando che nessun pregiudizio avrebbe per contro subito quest'ultimo nel caso di accoglimento dell'istanza, potendo egli ripresentare la propria candidatura nel prossimo quadrimestre.
4.3. Il prof. ER TR, originario ricorrente, si è costituito in resistenza, argomentando l'infondatezza dell'appello e instando per la sua reiezione.
4.4. Alla camera di consiglio del 2 settembre 2025, sull'accordo delle parti la trattazione della domanda cautelare è stata abbinata al merito.
4.5. All'udienza del 2 dicembre 2025, udita la rituale discussione, la causa è passata in decisione. N. 06157/2025 REG.RIC.
DIRITTO
5. L'appello va respinto, stante l'infondatezza dei motivi di doglianza che sono così riepilogati.
6. Con il primo motivo d'appello il Ministero lamenta l'omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse da parte della sentenza impugnata, per non aver il ricorrente censurato una delle rilevate carenze dei presupposti di legge nel profilo del candidato (che sono cumulativi e devono essere tutti soddisfatti ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia), vale a dire il difetto di una dimensione internazionale.
6.1. Quest'ultima carenza era stata riscontrata, unitamente ad altre, dalla
Commissione, ma non censurata dall'originario ricorrente. Pertanto, un ipotetico accoglimento delle doglianze relative agli altri criteri non sarebbe comunque idoneo a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato, essendo questo incentrato su elementi motivazionali ulteriori rispetto a quelli investiti dalle censure proposte.
Infatti, rammenta l'amministrazione appellante, per principio consolidato, la validità anche di una sola delle argomentazioni autonomamente poste a base del provvedimento è sufficiente ex se a sorreggere il dispositivo, con conseguente difetto di interesse, non potendo il ricorrente ricavare alcuna utilità concreta dall'eventuale accoglimento delle censure sollevate, stante l'impossibilità di annullare il provvedimento lesivo, sorretto da ulteriori e autonomi profili motivazionali.
7. Con il secondo motivo d'appello il Ministero sostiene che il Tribunale amministrativo, accogliendo il ricorso, avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione, sostituendosi illegittimamente alla Commissione nella valutazione dalla stessa effettuata in coerenza con la normativa di riferimento. Il giudice di primo grado, N. 06157/2025 REG.RIC.
annullando il giudizio di inidoneità per l'abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia espresso nei confronti del ricorrente, avrebbe così sovrapposto le proprie valutazioni a quelle effettuate dall'Amministrazione, esercitando un sindacato “sostitutivo” non consentito in sede di legittimità, al di fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge.
7.1. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la motivazione del giudizio negativo, fondato sulla rilevata carenza dei presupposti (che in base alla normativa di riferimento devono tutti sussistere perché possa essere espresso un giudizio positivo sul candidato), non sarebbe né generica né apodittica. All'opposto di quanto affermato dalla sentenza appellata, la motivazione del giudizio negativo sulle pubblicazioni sarebbe chiara e puntuale, basandosi su argomentazioni senz'altro comprensibili.
7.2. Non vi sarebbe, inoltre, quella “genetica comunanza di argomenti, studi, ricerche
e, finanche, insegnamenti tra il settore concorsuale 11/A3 e 11/A2” asserita dalla sentenza posto che è proprio il D.M. n. 885 del 2015 a prevedere nette distinzioni tra i diversi settori concorsuali per l'abilitazione scientifica nazionale.
Ed infatti, le stesse declaratorie dei settori richiamati dalla Commissione, contenute nel citato D.M., insistono sul presupposto della periodizzazione come parametro di suddivisione dei settori, i quali sono caratterizzati da specifici temi di ricerca al fine di inquadrare esattamente gli studi riconducibili all'uno piuttosto che all'altro.
Conseguentemente, è con stretto riguardo al settore concorsuale che la commissione
è chiamata a verificare la coerenza delle tematiche affrontate dal candidato, non potendosi ammettere il rilascio del titolo abilitativo sulla scorta di una coerenza solo parziale, specie con riferimento ai candidati per la prima fascia della docenza universitaria. N. 06157/2025 REG.RIC.
7.2.1. Nel caso concreto, la commissione ha ritenuto che la produzione scientifica allegata dall'appellato sia caratterizzata da un ridotto livello di coerenza con le tematiche proprie del settore concorsuale, esplicitando nei giudizi individuali le ragioni sottese alla scarsa afferenza delle tre pubblicazioni, da rinvenirsi nel periodo storico in queste analizzato: infatti, tali lavori approfondirebbero temi ben circoscritti al periodo caratterizzante il settore concorsuale “11/A2 Storia RN” e non avrebbero alcuna connessione con la OR EA.
7.3. Ancora, l'“elevato spessore qualitativo” e “i significativi esiti sul piano interpretativo” non rappresenterebbero in alcun modo criteri ulteriori di valutazione non specificati in sede di insediamento, sostanziandosi invece in espressioni volte ad indicare l'esito della valutazione complessiva a cui sono state sottoposte le opere del candidato, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, non necessitavano di alcuna ulteriore specificazione. A conferma del valore meramente complessivo delle citate espressioni, si evidenzia che nei giudizi individuali non si rinviene alcun riferimento alle formule 'spessore qualitativo' o 'significativi esiti sul piano interpretativo', utilizzate invece nel giudizio collegiale al solo fine di riassumere le valutazioni espresse nei giudizi individuali a mezzo dei parametri stabiliti dalla normativa, così come specificati nel primo verbale di insediamento.
7.4. La commissione avrebbe dunque operato correttamente, predisponendo un giudizio collegiale sintetico, come previsto dalla disciplina di settore, ed esplicitando nella sostanza, mediante le sopra richiamate espressioni, le ragioni per cui la produzione scientifica del ricorrente è risultata non soddisfare il parametro relativo alla qualità, originalità e rigore metodologico dei temi trattati.
7.5. Il Ministero ribadisce poi che la pur rilevata carenza della dimensione internazionale nel profilo scientifico del candidato non consentirebbe di disporre la N. 06157/2025 REG.RIC.
rivalutazione del ricorrente ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione per la prima fascia di docenza universitaria, posto che l'assenza di un così fondamentale e qualificante requisito, chiaramente espressa all'unanimità nei giudizi individuali, motiverebbe di per sé il giudizio negativo della Commissione, erroneamente annullato dal Tar.
8. Le riassunte censure non sono fondate.
9. In primo luogo, deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha correttamente ricostruito, ponendola a premessa del proprio ragionamento, la disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la quale contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della commissione nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo.
9.1. In particolare, tale disciplina normativa è contenuta nel D.M. 7 giugno 2016, n.
120, il quale prevede al comma 1 dell'art. 3, rubricato «Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che «1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun N. 06157/2025 REG.RIC.
settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
9.1.1. Inoltre, come correttamente rilevato dalla sentenza appellata, il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l'accertamento della «piena maturità scientifica»
(per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla «importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca», e quelli per l'accertamento della «maturità scientifica»
(per la seconda fascia), la quale è data dal «riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
9.1.2. I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli
(art. 5).
9.1.3. Nello specifico, la valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all'art. 4, a norma del quale: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure N. 06157/2025 REG.RIC.
trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi».
9.1.4. L'abilitazione è infine attribuita in base all'art. 6 ai soli candidati che, all'esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero
1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell'allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale
«si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale».
9.1.5. Sulla base del quadro normativo così ricostruito, la sentenza appellata ha correttamente evidenziato come la discrezionalità della commissione venga ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all'oggetto dell'accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
9.2. Tanto premesso, nell'ambito della procedura abilitativa alla quale ha partecipato l'appellato, la commissione si riuniva in data 25 gennaio 2023 allo scopo di definire i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati e così specificava ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95/2016 le modalità di valutazione delle pubblicazioni N. 06157/2025 REG.RIC.
scientifiche allegate dai candidati: “La Commissione, fatta salva la nozione di pubblicazione di "elevata qualità" come definita all'Allegato B del DM 120/2016 e fermi i criteri di cui all'art. 4 del DM citato, attribuirà particolare rilevanza ai lavori monografici. Saranno inoltre tenuti in particolare considerazione l'originalità, il rigore metodologico, la conoscenza del dibattito storiografico nazionale e internazionale, la varietà dei temi e/o dei periodi storici analizzati, la rilevanza delle questioni affrontate rispetto al settore concorsuale, la continuità della produzione scientifica.”.
9.3. All'esito delle valutazioni, il prof. TR era ritenuto “non idoneo” alle funzioni di professore di prima fascia con il seguente giudizio collegiale: “ER
TR è Professore associato presso l'Università per Stranieri di Perugia dal
29 dicembre 2014. Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell'Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 3 sui 3 valori soglia indicati dal
D.M. 589/2018. Il candidato ha presentato alla valutazione 15 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016 di cui: 6 monografie e 9 articoli in rivista, 5 pubblicati su riviste di Classe A. Le pubblicazioni presentate non appaiono tuttavia sempre coerenti con il settore concorsuale 11/A3, poiché si segnalano 3 lavori, la monografia "La Rivoluzione francese e le repubbliche d'Italia 1789-1799. Lo Stato della Chiesa, Perugia e i giacobini 1798-1799" (n. 14), "Le classi dirigenti repubblicane nello Stato della Chiesa. L'esperienza nel Dipartimento del Trasimeno
(1798-1799)" (n. 7) e "Educare il popolo, tra innovazione e tradizione, in un
Dipartimento della Repubblica Romana" (n. 6) che appaiono più pertinenti al settore concorsuale 11/A2. I temi principali e pienamente coerenti con il settore concorsuale
11/A3 che caratterizzano la produzione del candidato sono l'attenzione alla dimensione locale (e alle sue classi dirigenti) e al Risorgimento italiano in rapporto anche alle sue relazioni con Gran Bretagna e Francia. Rientrano in questi due filoni: N. 06157/2025 REG.RIC.
la monografia "Storia delle classi dirigenti in Italia. L'Umbria dal 1861 al 1992", uscita nel 2012 (n. 15, Edimond), il volume "Il Risorgimento italiano tra Francia e
Gran Bretagna" (n. 11, Editori Riuniti 2019) e il più recente "L'impero e la Nazione.
I britannici e il Risorgimento italiano (1848-1870)" (n. 1, Carocci 2024). A questo filone di ricerca sono riconducibili anche alcuni degli articoli presentati in valutazione (n. 2, n. 4 e n. 9). In generale questi studi offrono una buona ricostruzione
e un buon inquadramento storiografico dei temi presi in esame, ma non presentano significativi elementi di originalità e innovazione. In alcune pubblicazioni prevale inoltre un taglio descrittivo e di sintesi, come nel caso del volume "Destra e sinistra nell'Italia EA. 1796-1992" (n. 13, Editori Riuniti) ed anche nel lavoro, pur ben informato, "Crimini di guerra: OR e memoria del caso italiano" (n. 12,
Laterza, 2016). In sostanza, nella produzione scientifica del candidato - caratterizzata da una certa ripetitività delle tematiche - manca un apporto significativo di elementi di originalità e innovazione, con un prevalere, spesso, del carattere di sintesi della, letteratura esistente. Le sedi editoriali e la lingua di pubblicazione (esclusivamente italiana) denotano inoltre un limitato impatto sul dibattito scientifico internazionale.
Nel complesso le pubblicazioni, pur caratterizzate da buona continuità, non risultano di elevato spessore qualitativo non approdando a significativi esiti sul piano interpretativo.”.
9.4. In sintesi, nella fattispecie (i) il candidato conseguiva il numero di titoli (tre) nella misura richiesta dalla Commissione per l'abilitazione (tre su sei); (ii) l'impatto della produzione scientifica raggiungeva i tre indici su tre; (iii) il giudizio reso dalla
Commissione era, per tutti i commissari, positivo nei confronti del candidato rispetto ai criteri previsti dall'art. 4, co. 1, lett. (e), (f) e (d) (numero, tipo e continuità delle pubblicazioni presentate; collocazione editoriale dei prodotti scientifici; rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore scientifico disciplinare). N. 06157/2025 REG.RIC.
9.4.1. Nondimeno, la commissione non riconosceva l'idoneità all'appellato, giudicando negativamente la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti (“Le pubblicazioni presentate non appaiono tuttavia sempre coerenti con il settore concorsuale 11/A3.”; art. 4, co. 1, lett. a) e la qualità delle pubblicazioni (“Nel complesso le pubblicazioni, pur caratterizzate da buona continuità, non risultano di elevato spessore qualitativo non approdando a significativi esiti sul piano interpretativo.”; art. 4, co. 1, lett. c).
Il giudizio negativo è dunque essenzialmente fondato sul mancato riconoscimento dei criteri di cui alle lett. a) e c), art. 4 del D.M. n. 120/2016.
9.5. Ebbene, va rilevato che l'originario ricorrente, col primo motivo di doglianza, ha contestato il giudizio di inidoneità reso nei suoi confronti per “Violazione e falsa applicazione (…) degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 (…)” (cfr. pag. 9 del ricorso di primo grado), lamentando proprio la mancata predeterminazione da parte della commissione giudicatrice di sotto-criteri rispetto a quelli di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e c), del D.M. n. 120/2016, in assenza dei quali non sarebbe stato possibile comprendere l'iter logico-motivazionale seguito dai commissari.
9.5.1. Il contenuto delle doglianze – con la relativa portata demolitoria degli atti impugnati - è stato esattamente colto dalla sentenza appellata, laddove quest'ultima ha espressamente rilevando che: “Sinteticamente, il ricorrente lamenta l'erronea valutazione, da parte della Commissione dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. n.
120/2016, segnatamente di cui alla lett. (a) relativo alla coerenza con il settore concorsuale (…) e, alla lett. (c), riferito alla qualità delle pubblicazioni. In particolare, il ricorrente ritiene che tali giudizi si fondino sulla «mancata specificazione di sub-criteri capaci di comprendere l'iter logico-motivazionale seguito dai Commissari» (doc. all. X – ricorso). N. 06157/2025 REG.RIC.
9.6. Così correttamente delineate le censure dedotte, il Tar le ha conseguentemente dichiarate fondate, rilevando che “nel verbale di insediamento della Commissione, ai sensi dell'art. 8. Comma 1, del d.P.R. n. 95/2016, non risultano essere stati previamente specificati i criteri oggettivi e puntuali attraverso i quali la Commissione avrebbe valutato la qualità della produzione scientifica”. A tale riguardo la sentenza ha, infatti, puntualmente statuito che il predetto verbale nulla aggiungeva rispetto agli ulteriori criteri utilizzati in concreto per la valutazione del candidato, il che preclude a quest'ultimo la possibilità di comprendere, in modo trasparente e verificabile, sulla base di quali elementi valutativi la commissione abbia ritenuto insoddisfacente la produzione scientifica sottoposta ad esame.
9.7. All'accertamento della mancata predeterminazione dei sub-criteri in relazione al criterio di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e lett. c), del D.M. n. 120/2016, nei termini sopra indicati, non poteva che conseguire l'annullamento del giudizio reso nei confronti del ricorrente e, quale effetto conformativo della decisione, l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere alla rivalutazione del candidato.
9.8. Non sovverte il corretto esito della sentenza impugnata neppure il richiamo operato dal Ministero appellante ai principi affermati dalla giurisprudenza in materia di atto c.d. plurimotivato (in base ai quali dovrebbe ritenersi che l'accoglimento delle doglianze relative ai criteri della coerenza col settore disciplinare e delle qualità delle pubblicazioni non comporterebbe comunque l'accoglimento del ricorso, che si rivelerebbe quindi privo di utilità concreta per l'interessato, stante l'assenza di specifiche censure avverso la pur rilevata carenza della dimensione internazionale nel profilo scientifico del candidato).
9.8.1. Infatti, contrariamente a quanto asserito dal Ministero e come ben argomentato dalla difesa dell'appellato, la mancata predeterminazione dei sub-criteri attraverso i N. 06157/2025 REG.RIC.
quali ricostruire l'iter logico motivazionale seguito dalla commissione è censura di per sé idonea a demolire gli esiti della procedura valutativa nella loro interezza, escludendo la legittimità del giudizio espresso nei confronti del candidato (con specifico riferimento alla valutazione delle pubblicazioni di cui all'art. 4 del D.M. n.
120/2016), con carattere assorbente di ogni altra doglianza.
In conclusione, la mancata contestazione della carenza della dimensione internazionale nel profilo del candidato non può comportare l'inammissibilità del ricorso, con il quale è stato censurato il complessivo giudizio di inidoneità delle pubblicazioni – sotto aspetti assorbenti – quanto alla mancata predeterminazione dei criteri e alla conseguente inadeguatezza della motivazione.
9.9. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è dunque pienamente ammissibile: invero, la carenza correttamente accertata dal Tar si sostanzia in una illegittima omissione di un segmento procedimentale imposto dalla normativa di riferimento e dalla consolidata giurisprudenza, dal momento che, in siffatte procedure, la specificazione dei criteri è funzionale alla formulazione del giudizio mentre la motivazione ne costituisce il necessario supporto logico e argomentativo; e, dunque, se le ragioni della valutazione non sono intuibili si riscontra conclusivamente un'insufficiente e inadeguata motivazione.
10. Anche il secondo motivo di appello proposto dal Ministero non può essere accolto.
10.1. Preliminarmente va escluso che il Tar abbia travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità.
10.2. Come evidenziato, il ricorrente di primo grado ha contestato gli esiti della procedura abilitativa, lamentando che il giudizio negativo sulla coerenza e sulla qualità delle pubblicazioni risultasse, tra l'altro, del tutto illogico e arbitrario a fronte N. 06157/2025 REG.RIC.
della mancata specificazione di sub-criteri capaci di far comprendere l'iter logico- motivazionale seguito dai commissari.
10.3. Più precisamente, nel caso di specie è stato censurato il vizio di eccesso di potere, nelle forme della motivazione carente, intrinsecamente contraddittoria e perplessa, dalla quale non è consentito desumere le ragioni decisive sottese ai giudizi espressi nei confronti del ricorrente dalla commissione esaminatrice nominata per l'abilitazione scientifica nazionale: detti giudizi sono sindacabili dal giudice amministrativo sul piano della logica e della coerenza interna delle valutazioni effettuate e censurabili ove siano chiaramente irragionevoli, arbitrari ovvero tali da integrare un errore o un travisamento di fatto.
Pertanto, accogliendo le doglianze introdotte dal ricorrente, il giudice di primo grado non ha affatto sovrapposto, inammissibilmente, le proprie valutazioni a quelle effettuate dalla commissione, operando su queste ultime un sindacato non consentito in sede di legittimità – come infondatamente sostiene il Ministero appellante – ma ne ha accertato l'inattendibilità rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 120/2006, sotto il profilo della loro non correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VII, 28 aprile 2024, n. 3594).
Ed infatti la motivazione del giudizio negativo reso nei confronti del ricorrente è stata ritenuta dalla sentenza appellata contraddittoria e comunque inadeguata, in quanto non idonea, alla luce della disciplina che regola la procedura in questione, a dare conto in modo soddisfacente della “non coerenza” del profilo dello studioso con il settore concorsuale per cui aveva presentato domanda di abilitazione e della non elevata qualità delle pubblicazioni allegate dal candidato (anche in ragione della mancata specificazione dei sub-criteri da parte della Commissione): tale vizio rientra nelle fattispecie in cui è consentito al giudice amministrativo il sindacato sulle valutazioni N. 06157/2025 REG.RIC.
tecnico-discrezionali dell'Amministrazione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 19 settembre 2024, n. 7653; sez. VI, 8 gennaio 2024, n. 276; da ultimo, Cons. Stato, sez.
VII, 6 dicembre 2024, n. 9816).
10.4. Chiarito che il Tar non ha travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale, e, dunque, non si è illegittimamente sostituito alla commissione nella valutazione delle pubblicazioni del candidato, le argomentazioni dedotte con il secondo motivo appello si rivelano infondate anche nel merito.
10.5. In primo luogo non può condividersi il rilievo secondo cui la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui avrebbe mancato di confermare l'incoerenza col settore concorsuale delle pubblicazioni presentate dall'appellato, riscontrata dalla commissione sul presupposto della scarsa afferenza del periodo analizzato in tali opere con la OR EA (stante la “netta divisione”, imposta dalla disciplina normativa, tra quest'ultima e la OR RN).
10.6. Sono, anzi, le stesse declaratorie dei settori richiamati dalla commissione, contenute nel D.M. 855/2015, così come riportate per esteso nell'atto di appello, a smentire l'assunto.
Infatti, ai sensi della rilevante disciplina di cui all'Allegato A del D.M. n. 855/2015 il settore concorsuale 11/A3 – Storia EA si interessa: “(…) all'attività scientifica e didattico–formativa nei campi che riguardano le competenze relative agli ultimi due secoli a partire dagli eventi politici tardo settecenteschi che propongono i temi universali dell'autodeterminazione e della cittadinanza (rivoluzione americana
e rivoluzione francese).”.
Ebbene, le pubblicazioni indicate nel giudizio collegiale come “non sempre coerenti con il settore concorsuale 11/A3” sono le tre monografie dal titolo "La Rivoluzione N. 06157/2025 REG.RIC.
francese e le repubbliche d'Italia 1789-1799. Lo Stato della Chiesa, Perugia e i giacobini 1798-1799" (n. 14), "Le classi dirigenti repubblicane nello Stato della
Chiesa. L'esperienza nel Dipartimento del Trasimeno (1798-1799)" (n. 7) e "Educare il popolo, tra innovazione e tradizione, in un Dipartimento della Repubblica Romana"
(n. 6). Già i titoli delle opere denotano, dunque, una stretta attinenza proprio a “quegli eventi politici tardo settecenteschi che propongono i temi universali dell'autodeterminazione e della cittadinanza” (tra cui la rivoluzione francese), ai quali fa espresso riferimento la descrizione normativa del settore concorsuale in parola.
Pertanto, come bene rilevato dal primo giudice, in assenza della predeterminazione di specifici sotto criteri, la commissione avrebbe dovuto fornire una motivazione puntuale e rigorosa anziché limitarsi ad una generica ed apodittica affermazione peraltro posta su un piano dubitativo (tre monografie “appaiono più pertinenti al settore concorsuale 11/A2”), tenuto conto anche del fatto che il criterio di cui alla lett.
a) del più volte menzionato art. 4 declina la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati non solo con riferimento alle “tematiche del settore concorsuale”, ma anche con riguardo alle “tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti”.
La sostanziale comunanza di argomenti, studi e ricerche e, finanche, insegnamenti esistente tra i due settori concorsuali, per come definiti dalla normativa vigente, richiedeva dunque una più approfondita motivazione del giudizio, che risulta, invece, del tutto inadeguata sul punto, non consentendo di comprendere le ragioni sottese alla scarsa attinenza dei temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni del candidato a quelli che caratterizzano il settore concorsuale relativo alla OR EA. N. 06157/2025 REG.RIC.
Non può, quindi, ritenersi sufficiente il richiamo operato dal Ministero appellante alla mera periodizzazione come parametro di suddivisione dei settori concorsuali, stante la stretta continuità e interconnessione dei periodi storici trattati dai due insegnamenti.
10.6.1. A tale riguardo, occorre altresì anche evidenziare che, come dedotto dall'appellato, senza contestazioni sul punto da parte del Ministero, allo stato gli studi risorgimentali non hanno trovato specifica accoglienza in alcuno dei due settori concorsuali affini di OR RN (Msto/02) e OR EA (Msto/04).
Anche sotto tale profilo, deve, di conseguenza, ritenersi che solo la commissione in sede preliminare avrebbe potuto superare tali incertezze attraverso l'indicazione di sotto-criteri rispetto a quello di cui alle lett. a), art. 4 D.M. n. 120/2016, in assenza dei quali, come correttamente rilevato dalla sentenza appellata, rimane impossibile comprendere l'iter logico-motivazionale seguito dai commissari.
10.7. Sotto un'ulteriore angolazione, la sentenza è corretta laddove ha accertato che la mancata predeterminazione dei sub-criteri in relazione alla valutazione del candidato
(con l'intento di accertare la sussistenza di un elevato “spessore” qualitativo e, parimenti, la presenza di esiti significativi sul “piano interpretativo” all'interno della produzione scientifica presentata) preclude al ricorrente la possibilità di comprendere, in modo trasparente e verificabile, sulla base di quali elementi valutativi sia stata ritenuta insoddisfacente la produzione scientifica sottoposta ad esame.
Infatti, nel verbale di insediamento della commissione (così come sopra riportato: v.
9.2 della motivazione), ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016, non risultano essere stati previamente specificati i criteri oggettivi e puntuali attraverso i quali la commissione avrebbe valutato la qualità della produzione scientifica, né sono stati chiariti i parametri utili a definire cosa dovesse intendersi per “elevato spessore qualitativo” e per “significativi esiti sul piano interpretativo”. N. 06157/2025 REG.RIC.
10.7.1. Merita di essere confermata anche la statuizione della sentenza che ha dichiarato illegittima la motivazione circa il grado di sintesi tra giudizi collegiali e individuali in quanto fondata sull'utilizzo di espressioni prive di specificità, non accompagnate da una concreta e puntuale analisi del contenuto scientifico delle pubblicazioni, tale da non permettere di comprendere la ratio della valutazione negativa in oggetto, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza consolidata e con le prescrizioni della normativa vigente.
10.8. Non possono, invece, condividersi le doglianze articolate dal Ministero appellante, il quale, per un verso, sostiene il carattere meramente descrittivo e riepilogativo delle opere del candidato, nelle quali sarebbe “quasi del tutto assente
l'attività di interpretazione personale dell'autore” – con argomentazioni che si configurano come vere e proprie, e per ciò stesso inammissibili, integrazioni postume della motivazione del giudizio – per altro verso si limita a negare che le formule utilizzate dalla commissione rappresentino criteri ulteriori di valutazione non specificati in sede di insediamento piuttosto che “espressioni volte ad indicare l'esito della valutazione complessiva a cui sono state sottoposte le opere del candidato”, non confutando così in alcun modo – ma semmai confermando - la correttezza delle statuizioni appellate circa la necessarietà della predeterminazione dei sub-criteri e la sua mancanza nel caso in esame.
10.8.1. In particolare, nell'odierna fattispecie è del tutto mancata la specificazione del suddetto criterio della qualità, non ravvisabile all'interno del primo verbale di insediamento ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016 né esplicitato nelle motivazioni individuali, con la conseguente impossibilità di comprendere l'iter logico- motivazionale seguito dalla Commissione. N. 06157/2025 REG.RIC.
Ed infatti, la motivazione resa, si limita a richiamare tour court la non sussistenza del criterio controverso, arbitrariamente specificato dalla commissione in sede di giudizio collegiale, in assenza delle necessarie indicazioni circa le ragioni concrete per cui la produzione scientifica sarebbe stata ritenuta priva del requisito della qualità elevata, richiesto dall'art. 7 del medesimo decreto, non esplicando le ragioni per le quali il contributo del candidato, non fornisca, né è presumibile che fornisca, «un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale»
(all. B al D.M. 120/2016). Parimenti, la ratio che sottende tale giudizio negativo non risulta essere ravvisabile neppure dalla lettura dei giudizi individuali, rispetto ai quali si rinvia alla puntuale analisi compiuta dalla sentenza appellata.
10.8.2. Per converso, alla luce della giurisprudenza e delle normative sopra richiamate, la commissione, nel formulare il giudizio di diniego, avrebbe dovuto svolgere una valutazione critica, ancorché sintetica, dei contenuti delle singole pubblicazioni e monografie presentate, con riferimento al criterio della qualità previste dall'art. 4 del
D.M. n. 120/2016. In altri termini, la commissione avrebbe dovuto, mediante una esplicitazione, ancorché sintetica, individuare chiaramente le ragioni in base alle quali le pubblicazioni sono state considerate di qualità non elevata, senza poter ancorare tale giudizio alla mera elencazione dei criteri citati dall'art. 4 del D.M. n. 120/2016.
10.9. Tale carenza motivazionale, che incide sull'intelligibilità del percorso logico- argomentativo seguito dall'organo valutatore, non permette di avere contezza del profilo scientifico del candidato, riflettendosi negativamente sulla legittimità dell'operato della commissione, integrando un evidente vizio di motivazione suscettibile di sindacato giurisdizionale.
11. In definitiva, occorre evidenziare che stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della commissione, specie per quanto concerne la qualità delle N. 06157/2025 REG.RIC.
pubblicazioni da valutare sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all'interno del settore concorsuale,
è necessario che un eventuale giudizio negativo sia congruamente motivato, non potendo la commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto.
In sostanza, se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l'esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta del tutto apodittica e non consente di valutarne l'intrinseca logicità.
12. Di tali consolidati principi ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata che, in definitiva, resiste alle censure dedotte dal Ministero appellante.
13. In conclusione, l'appello va respinto, dovendo integralmente confermarsi la sentenza impugnata e le relative statuizioni di accoglimento del ricorso di primo grado nei sensi precisati in motivazione.
14. All'annullamento in parte qua del giudizio negativo espresso, in relazione alla
(sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte appellata, nei sensi e nei termini indicati in motivazione consegue che, visto l'art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dall'originario ricorrente per il conseguimento dell' abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni
(di cui giorni 30 per la nomina della nuova commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della N. 06157/2025 REG.RIC.
presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
15. Le spese del grado di giudizio, regolate in base alla soccombenza, sono poste a carico del Ministero appellante come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero dell'Università e della Ricerca a rifondere le spese del grado di giudizio a favore dell'appellato ER TR che liquida in complessivi euro
4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI NI, Presidente F/F
Angela TO, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere N. 06157/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Angela TO
IL PRESIDENTE
BI NI
IL SEGRETARIO