Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1988/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.11.2024
tra
(C.F.: ), nata a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]. Colvalenza, Voc. Paradiso n. 150/D/1
e
(C.F.: , nato a [...], il [...], e residente Parte_2 C.F._2
in Todi (PG), Fraz. Colvalenza, Voc. Paradiso n. 150/D/1, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PEPPUCCI Elisa ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Marsciano (PG), Via Tuderte n. 5, presso i Difensori;
- RICORRENTI -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 473 bis.51 comma 3 cpc
Oggetto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse ex art. 127 ter cpc da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte
Osserva il Tribunale
14.09.2014, trascritto presso i Registri degli atti di matrimonio del Comune di Massa Martana, anno
2014, parte II, serie A, n. 34;
- dalla loro unione sono nati i figli (Foligno, 24.06.2016) e (Foligno, Persona_1 Persona_2
29.03.2020)
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità dei caratteri tra i coniugi;
- i Ricorrenti hanno, pertanto, presentato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI:
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di porre la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2. CASA CONIUGALE E RESIDENZA DEI CONIUGI:
La casa coniugale, sita in Todi (PG), Fraz. Colvalenza, Voc. Paradiso n. 150/D/1, di cui è esclusivo proprietario il Sig. rimarrà provvisoriamente nella disponibilità della Sig.ra Parte_2 Parte_1
la quale continuerà a viverci unitamente ai due figli minori, fino alla data ultima del 28
[...] febbraio 2025, quando si trasferirà unitamente ai figli in abitazione di cui fornirà l'indirizzo. A quella data l'immobile dovrà essere liberato per tornare nell'esclusivo possesso del Sig. il quale Pt_2 potrà farne l'utilizzo che riterrà più opportuno, ivi inclusa la vendita dell'immobile. La Sig.ra i farà carico, per il tempo in cui avrà in uso esclusivo l'immobile adibito a casa coniugale, Pt_1
delle relative spese, quali il pagamento delle utenze, la Tari, le spese condominiali e quelle riguardanti l'ordinaria manutenzione. Il Sig. continuerà in maniera esclusiva a farsi carico Pt_2
del pagamento delle rate del mutuo e delle spese di manutenzione straordinaria.
Stante il prossimo trasferimento della sig.ra presso altra abitazione con le modalità e i Pt_1
tempi sopra indicati, le parti hanno concordemente stabilito il riconoscimento da parte del sig. in favore della sig.ra della somma di € 15.000,00 quale rimborso per le spese Pt_2 Pt_1 sostenute per l'acquisto di taluni mobili e arredi presenti nell'abitazione. A tal fine, stante il già avvenuto versamento da parte del sig. della somma di € 12.500,00 alla sig.ra i Pt_2 Pt_1
coniugi stabiliscono che la residua somma di € 2.500,00 venga corrisposta ad avvenuta vendita dell'immobile.
Quanto ai beni mobili e ai regali di nozze i coniugi sono già concordi sulle rispettive appartenenze, avendo pattuito che vengano assegnati per la maggior parte alla sig.ra . Parte_1
Il cambio di residenza, domicilio ovvero dimora, da parte di uno dei coniugi, dovrà essere tempestivamente comunicato all'altro.
3. MANTENIMENTO, CONTRIBUTI ALIMENTARI, SPESE STRAORDINARIE: I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento essendo economicamente indipendenti.
a)- Le parti concordano che i figli ed minorenni, vengano affidati ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione coniugale fino al trasferimento in altra abitazione nei tempi sopra indicati, ove poi verrà loro trasferita la residenza, sita in Todi, .
Il Sig. di comune accordo, ha lasciato la casa coniugale, trasferendosi in altra abitazione, Pt_2
sita in Massa Martana PG, Via Roma, n. 50, ove vivranno i minori quando staranno con lui.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. In caso di disaccordo sulle scelte dei minori la decisione sarà rimessa al giudice competente.
b)- I figli ed resteranno collocati anagraficamente presso la dimora in cui Per_1 Persona_2
vivrà la madre. Le parti stabiliscono che il collocamento dei minori sia prevalentemente paritario, compatibilmente con le esigenze dei minori legate alle loro attività scolastiche ed extrascolastiche, nonché le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
c)- I genitori si impegnano, altresì, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei bambini con ciascuno di essi, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, in presenza dei bambini. I genitori si impegnano a far conservare ai figli minori rapporti continuativi con i nonni e/o parenti nell'interesse primario degli stessi a vivere in un ambiente sereno e non conflittuale.
I genitori danno atto che eventuali contatti con i futuri partners dei coniugi dovranno avvenire comunque in maniera graduale e in modo da non creare alcun disagio in ed così Per_1 Per_2
da non ingenerare confusione con il ruolo delle figure genitoriali.
d) - Le parti convengono altresì che i minori trascorreranno le festività maggiori (Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Ferragosto e Ognissanti) il pranzo con uno e la cena con l'altro ad anni alterni. Il giorno dei rispettivi compleanni i minori li festeggeranno (salvo che i genitori non reputino di trascorrerli congiuntamente agli stessi) a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, ogni anno alternativamente.
Qualunque altra occasione e ricorrenza, che dovesse presentarsi di volta in volta, sarà trascorsa dai minori alternativamente con i genitori, previo accordo tra gli stessi. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli almeno 7 giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo circa il periodo di competenza da comunicarsi 30 giorni prima circa ed una settimana durante i mesi invernali, previo accordo circa il periodo di competenza, avendo cura di comunicare all'altro la data della partenza, il luogo e la durata della eventuale vacanza.
e) - Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento dei figli, la Pt_2 somma di € 200,00 (euro duecento//00) per ciascun figlio, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici Istat. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione con decorrenza dal mese di ottobre c.a. mediante bonifico ordinario su c/c bancario, intestato alla Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese solare. Pt_1
f) - Sono spese straordinarie in via esemplificativa ma non esaustiva: quelle scolastiche (per i libri, lo scuolabus, eventuali gite di istruzione, lezioni private), sportive (frequenza a corsi ed attrezzature necessarie etc), mediche (visite specialistiche e/o cure e/o interventi dentistici, ortopedici, ortodontiche, oculistiche rimborsabili e non dal SSN, acquisto occhiali da vista con prescrizione medica, psicologiche, etc). Tutte le suddette spese andranno, dalla sottoscrizione del presente accordo, preventivamente concordate tra i due genitori, fatta eccezione per quelle indifferibili ed urgenti, nonché per quelle relative a: visite di natura specialistica, visite e/o cure e/o interventi ortopedici, dentistici, ortodontici, oculistici rimborsabili dal SSN, acquisto occhiali da vista con prescrizione medica (per tutto quanto non ivi specificato si richiama integralmente il punto E del protocollo del Tribunale di Perugia allegato al presente ricorso – doc. 8), scolastiche (spese di trasporto pullman, acquisto di testi e corredo scolastico inizio anno, libri scolastici scuole medie, superiori ed università, pagamento di tasse scolastiche, ripetizioni, baby-sitter), attività sportiva prescritta dal medico e relativa attrezzatura, che saranno sostenute in ragione del 50% da essi coniugi. A tal fine i coniugi concordano che sarà sufficiente l'esibizione del documento comprovante la spesa anche solo da affrontare, che verrà ripartita al 50%. Diversamente per l'acquisto di computer e/o simili, spese relative a visite di istruzione e/o gite scolastiche e/o viaggi di studio in
Italia o all'estero, iscrizione a corsi educativi e formativi e spese di istruzione suppletiva, nonchè ludico-ricreative che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli (costi per l'esercizio di attività sportiva, acquisto di materiale necessario per la pratica dello sport scelto dal minore, corsi di lingua straniera, di informatica, di musica e simili) i genitori dovranno concordarle preventivamente. I genitori dichiarano, comunque, di attenersi, come sopra menzionato, per quanto concerne la natura delle spese straordinarie, a quanto previsto e disciplinato dal “Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario a favore della prole economicamente non autosufficiente” stipulato tra il Tribunale di Perugia e diverse associazioni di avvocati in data 25.05.2016, da intendersi tra le parti, integralmente ratificato, accettato e trascritto.
g) - Le parti concordano che l'assegno unico di entrambi i figli minori, che ad oggi è pari a complessivi € 403,00 circa, verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
4. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI:
In merito ai figli minori:
di anni 8 frequenta la classe terza dell'Istituto Elementare di Todi, sita in Persona_1
Collevalenza. La minore continuerà a svolgere le due attività extrascolastiche, praticate da tempo: piscina e pianoforte.
di anni 4 frequenta il secondo anno di scuola materna presso l'Istituto di Massa Persona_2
Martana. Il minore ad oggi non svolge alcuna attività extrascolastica, sebbene i coniugi siano d'accordo a che, appena sarà possibile e compatibilmente con le esigenze del minore, le possa avviare.
5. BENI IN COMUNIONE
Riguardo alle due autovetture i coniugi medesimi concordano che:
-quanto alla FORD BMAX TG. EY122CS, di proprietà del Sig. , le parti concordano Parte_2 che rimarrà nell'uso esclusivo della Signora la quale si impegna, sin dalla Parte_1
sottoscrizione del presente atto, a farsi carico di tutti gli oneri di qualsiasi natura, maturati e maturandi, diretti ed accessori, ivi comprese le sanzioni amministrative, spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
-quanto alla Skoda Octavia SW TG. FX539YR, di proprietà della Sig.ra le parti concordano che rimarrà nell'uso esclusivo del Sig. Parte_1
il quale si accollerà a far data dalla sottoscrizione del presente atto, di tutti gli oneri Parte_2
di qualsiasi natura, maturati e maturandi, diretti ed accessori, ivi comprese le sanzioni amministrative, spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
6.COMUNICAZIONI
Ciascun genitore ha l'obbligo verso l'altro di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque deve sempre informarlo in anticipo di eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé il bambino
7) CONSENSO ALL'ESPATRIO
I coniugi si danno reciproco e preventivo consenso all'espatrio.
8) SPESE LEGALI Tutte le spese di assistenza legale e giudiziale, occorse ed occorrende, relative al presente procedimento, sono a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% e senza vincolo di solidarietà.”
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni consensualmente predisposte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico e corrispondano agli interessi personali e patrimoniali dei coniugi per come valutati dagli stessi.
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, anche considerando il parere positivo del PM, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Per quanto attiene alla congiunta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., non essendo tale pronuncia procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore.
Le spese sono rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione personale dei coniugi, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e , coniugi per Parte_2 Parte_1
matrimonio concordatario celebrato in Massa Martana (PG) il 14.09.2014, trascritto presso i Registri degli atti di matrimonio del Comune di Massa Martana, anno 2014, parte II, serie A, n. 34, alle condizioni indicate in parte motiva da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente dott.ssa Elisabetta Massini