Sentenza 10 novembre 2020
Ordinanza collegiale 26 aprile 2022
Sentenza 17 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 26/04/2022, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00653/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
LE - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2019, proposto da
CO MI, rappresentato e difeso dall’avvocato Danilo Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in LE, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di LE n. 2652/2016 Cron. - n. 1745/2016 Rep., depositato in data 30 dicembre 2016, reso nel giudizio n. 520/2016 V.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- con sentenza n. 1227/2020 REG.PROV.COLL. il T.A.R. LE (Sezione Prima) si è pronunciato sul ricorso n. 653/2019 REG.RIC., depositato il 15/05/2019 dal ricorrente MI CO, per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di LE, R.G. 520/2016 V.G., inerente al pagamento dell’indennizzo ai sensi della Legge n. 89/2001;
- in data 10.11.2020 fu inviata/notificata in via amministrativa la sentenza n. 1227/2020 REG.PROV.COLL. - T.A.R. LE;
- a seguito del decesso del ricorrente MI CO legittimati a succedere sono gli eredi: Sig. MI NT; Sig. MI UI; Sig.ra MI IS; Sig. MI IO; Sig.ra MI ER; Sig.ra MI CA e Sig. MI AD;
- in data 18.03.2021 e 12.04.2021 il Ministero della Giustizia ha richiesto agli eredi di integrare la documentazione per procedere al pagamento dell’indennizzo in loro favore e in riscontro è stata inviata apposita P.E.C. in data 20.04.2021;
- nonostante il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., per dare obbligatoriamente esecuzione al pagamento dell’indennizzo dalla comunicazione e/o notificazione della predetta sentenza, avvenuta il 10.11.2020, ad oggi il Ministero della Giustizia è rimasto inottemperante nei confronti di sei eredi su sette; infatti l’unico erede che ha ricevuto il pagamento dell’indennizzo spettante è stato il Sig. MI AD; altri quattro eredi hanno ricevuto il mandato di pagamento, ma non la liquidazione: Sig. MI NT, Sig. MI UI, Sig. MI IO e Sig.ra MI CA; altri due eredi non hanno ricevuto nessuna comunicazione di pagamento: Sig.ra MI IS e Sig.ra MI ER;
- in data 20.01.2022 è stata notificata l’inottemperanza unitamente a sei dichiarazioni, ex art. 5- sexies L. n. 89/2001, indicando per ognuna di esse un conto corrente intestato ad ogni singolo erede;
- in data 17.02.2022 il Ministero della Giustizia ha richiesto nuovamente le sei dichiarazioni ex art. 5- sexies L. n. 89/2001 nonostante fossero già state inviate il 20.01.2022;
- ad oggi il commissario ad acta nominato non ha adempiuto a quanto prescritto dal T.A.R. di LE in esecuzione della sentenza n. 1227/2020 REG.PROV.COLL.;
- tutto ciò premesso, viene proposto reclamo per chiedere la nomina di un nuovo commissario ad acta .
Ritenuto che in altri analoghi giudizi il commissario ad acta poneva in evidenza le difficoltà organizzative in cui si trova ad operare il proprio Ufficio e segnalava, inoltre, che le figure apicali cui può essere utilmente delegata la concreta designazione del nominativo del commissario - in modo da favorire una migliore distribuzione del lavoro -, comunque di nomina T.A.R., possono individuarsi nei Capi Dipartimento (e, in particolare, nel Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia e nel Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi).
Ritenuto, dunque, di nominare quale commissario ad acta , in sostituzione del precedente, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato.
Ritenuto, infine, di fissare il termine di ulteriori 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza per l’espletamento dell’incarico assegnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di LE, nomina - in sostituzione del precedente - quale commissario ad acta per l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di LE, R.G. 520/2016 indicato in epigrafe, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Dispone che la Segreteria della Sezione provveda alle comunicazioni di rito - tra cui, specificamente, al Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO