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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 5617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5617 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa TA ET Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12155 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promosso ai sensi dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Arianna Mestriner
(Pec: in Treviso via G. Pozzobon, 3, che la rappresenta Email_1
ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente
(C.F. ), residente a [...]di Piave (VE) in Controparte_2 C.F._2
via Galilei n. 17, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Diana Comito (Pec:
in San Donà di Piave, via C. Battisti n. 11, che lo rappresenta ed Email_2
assiste per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni rese dalle parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate in data
29.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, che di seguito si riproducono: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la signora (C.F.: ) nata a [...] C.F._1
AN (TV) il 13 dicembre 1949 ed ivi residente in [...] e il signor (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F._2
matrimonio celebrato il 21 agosto 1976 in AN (TV) e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di AN al n. 26, parte II, S. A, anno 1976; 2. ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al competente ufficiale di stato civile;
3. spese di lite compensate”
Il P.M. intervenuto ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2025 la sig.ra espone di aver contratto in data il 21 CP_1
agosto 1976 matrimonio concordatario con il sig. , matrimonio trascritto nel Registro Controparte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di AN, al n. 26, parte II, serie A, dell'anno 1976.
Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, tra le parti era quindi intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata in data 15.12.1975 con decreto del Tribunale di
Treviso.
Da allora i coniugi non hanno più avuto alcun contatto tra di loro e conducono da sempre vite separate ed autonome anche sotto il profilo economico, essendo entrambi autosufficienti.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, sussistendone i presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il signor e ordinare la trascrizione dell'emananda Controparte_2
sentenza al competente ufficiale di stato civile. Spese di lite compensate. ***
Si è costituito in giudizio il sig. , aderendo a tutte le richieste formulate dalla signora Controparte_3
e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dalla medesima rassegnate nel ricorso introduttivo CP_1
del presente procedimento.
***
Stanti le conclusioni conformi rassegnate, le parti hanno chiesto disporre la sostituzione dell'udienza del
07.10.2025, fissata per la comparizione personale avanti al Giudice Delegato, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, viste le conclusioni concordemente precisate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
***
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n.
898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, al Tribunale non rimane che dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Stanti le conclusioni concordi delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, come dalle medesime richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da
[...]
e , matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune CP_1 Controparte_2
di AN, al n. 26, parte II, serie A, dell'anno 1976.
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del predetto atto;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 20.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente relatore ed estensore.
Dott.ssa TA ET
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa TA ET Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12155 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promosso ai sensi dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Arianna Mestriner
(Pec: in Treviso via G. Pozzobon, 3, che la rappresenta Email_1
ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente
(C.F. ), residente a [...]di Piave (VE) in Controparte_2 C.F._2
via Galilei n. 17, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Diana Comito (Pec:
in San Donà di Piave, via C. Battisti n. 11, che lo rappresenta ed Email_2
assiste per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni rese dalle parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate in data
29.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, che di seguito si riproducono: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la signora (C.F.: ) nata a [...] C.F._1
AN (TV) il 13 dicembre 1949 ed ivi residente in [...] e il signor (C.F. Controparte_2
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F._2
matrimonio celebrato il 21 agosto 1976 in AN (TV) e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di AN al n. 26, parte II, S. A, anno 1976; 2. ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al competente ufficiale di stato civile;
3. spese di lite compensate”
Il P.M. intervenuto ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2025 la sig.ra espone di aver contratto in data il 21 CP_1
agosto 1976 matrimonio concordatario con il sig. , matrimonio trascritto nel Registro Controparte_2
degli Atti di Matrimonio del Comune di AN, al n. 26, parte II, serie A, dell'anno 1976.
Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, tra le parti era quindi intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata in data 15.12.1975 con decreto del Tribunale di
Treviso.
Da allora i coniugi non hanno più avuto alcun contatto tra di loro e conducono da sempre vite separate ed autonome anche sotto il profilo economico, essendo entrambi autosufficienti.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, sussistendone i presupposti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il signor e ordinare la trascrizione dell'emananda Controparte_2
sentenza al competente ufficiale di stato civile. Spese di lite compensate. ***
Si è costituito in giudizio il sig. , aderendo a tutte le richieste formulate dalla signora Controparte_3
e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni dalla medesima rassegnate nel ricorso introduttivo CP_1
del presente procedimento.
***
Stanti le conclusioni conformi rassegnate, le parti hanno chiesto disporre la sostituzione dell'udienza del
07.10.2025, fissata per la comparizione personale avanti al Giudice Delegato, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, viste le conclusioni concordemente precisate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
***
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n.
898 e successive modificazioni, essendo incontestato, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti, che la separazione perdura ininterrottamente da oltre 6 mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, al Tribunale non rimane che dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Stanti le conclusioni concordi delle parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, come dalle medesime richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da
[...]
e , matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune CP_1 Controparte_2
di AN, al n. 26, parte II, serie A, dell'anno 1976.
2. ordina all'ufficiale dello Stato civile del Comune predetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del predetto atto;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, in data 20.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente relatore ed estensore.
Dott.ssa TA ET