Articolo 9 della Legge 21 febbraio 1991, n. 54
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 marzo 1991
Art. 9. 1. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 27 della legge n. 434/1968 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 27 (Elezione del consiglio del collegio nazionale). - Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato.
La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ed e' immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e la giustizia.
A ciascun consiglio del collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.
La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo e' composta da cinque periti agrari ed e' presieduta dal piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano per eta'; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero per la grazia e la giustizia".
Entrata in vigore il 14 marzo 1991