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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/12/2025, n. 10025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10025 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16068/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 23.04.2025, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione EL
25.11.2025, discussa nella Camera di Consiglio EL 26.11.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. e dall'avv. MARCUCCIO MARIA ANNA Parte_2 con studio in Via Enrico Besana, 2 20122 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12.06.2025
pagina 1 di 10
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso e pertanto:
Nel merito:
) Dichiarare la separazione dei coniugi e anche con sentenza Parte_1 CP_1 parziale relativamente allo “status”.
) Disporre ex art. 337 quater, comma III, c.c. l'affidamento super esclusivo EL figlio minore
alla madre. Per_1
) Disporre conseguentemente che la madre affidataria possa esercitare in via Parte_1 esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore e che alla stessa spettino tutte le Per_1 decisioni relative alle scelte scolastiche e di salute da adottare nell'interesse esclusivo EL minore, come anche la facoltà di richiedere alle competenti PP.AA. i documenti d'identità (anche validi per
l'espatrio) in favore EL minore medesimo, come anche la facoltà di scegliere e stabilire la residenza familiare.
) Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva ELla sig.ra , sita in Milano, Parte_1
Via Paolucci di Calboli Fulcieri n. 32, relativi accessori e pertinenze, con quanto in essi contenuto alla ricorrente, convivente con il figlio affidato e collocato presso la stessa.
) Porre a carico EL resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento EL figlio minore mediante il pagamento di un assegno mensile che sarà ritenuto equo, e comunque non inferiore ad € 300,00.=, da versarsi alla Signora in via anticipata entro il giorno 5) di ogni mese, oltre al 50% ELle Pt_1 spese di cui alle “Linee Guida” adottate dal Tribunale di Milano, da intendersi ad ogni effetto integralmente trascritte.
) Respingere ogni avversa, difforme istanza e/o pretesa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 2 di 10 e hanno contratto matrimonio in PORT AU Parte_1 CP_1
PRINCE (HAITI) il 28/12/2019, trascritto nei registri ELlo stato civile EL Comune di Milano nell'anno 2021, atto n. 150, Parte II, Serie C1, Vol. R1, dal matrimonio è nato un figlio, in data 14.02.2023, Persona_2 con ricorso depositato in data 23.04.2025 la chiedeva la pronuncia separativa alla Pt_1 seguenti condizioni: -affido super esclusivo EL figlio alla madre con prevalente collocamento EL minore presso la stessa;
-l'assegnazione ELla casa coniugale sita in Milano, Via Paolucci di Calboli
Fulcieri n. 32 di sua esclusiva proprietà alla stessa;
-un contributo di mantenimento paterno per il figlio pari ad euro 300,00 mensili oltre al 50% ELle spese straordinarie, allegava che la vita matrimoniale si era bruscamente interrotta a seguito ELl'allontanamento EL marito dalla famiglia, che in particolare, nel novembre 2023, allorché i coniugi si trovavano ad Haiti, dove la ricorrente ricopriva l'incarico di responsabile di una missione per conto ELla fondazione AVSI, il marito, improvvisamente, nel corso ELle sommosse che erano scoppiate ad Haiti tra bande criminali, aveva lasciato moglie e figlio facendo perdere le sue tracce e, solamente a distanza di giorni, aveva contatto telefonicamente la moglie informandola di trovarsi negli USA per richiedere asilo, che da allora il marito non aveva più fatto ritorno, che da quanto ella aveva potuto sapere, lo status giuridico EL marito non gli avrebbe consentito di uscire dagli USA per diversi anni, che la scelta di trasferirsi negli USA era sintomo EL suo disinteresse per la famiglia e per il figlio visto che, avendo la carta di soggiorno italiana, ben avrebbe potuto trovare rifugio in Italia, che sempre dal novembre 2023 lo stesso non aveva contribuito in alcun modo al mantenimento economico ELla famiglia,
All'udienza di prima comparizione tenutasi il 25.11.2025, il Presidente relatore verificata la regolarità ELla notificazione EL ricorso introduttivo effettuata ai sensi ELla convenzione ELl'Aja EL
15.11.1965, art. 5, in data 13 giugno 2025, dichiarava la contumacia di , e procedeva CP_1 all'ascolto di parte attrice la quale dichiarava: “sono in Italia dal 17.11.2025 . sono qui con mio figlio. sono venuta per essere presente alla odierna udienza. Vengo una o due volte all'anno in Italia e mi fermo tra le due e le 4 settimane. Il contratto che ora ho scade a dicembre dal 2026 ma è continuativo dal 2014. Cambiamo i progetti ed i paesi di destinazione. Ora sono in SI. Prima ero ad Haiti. Il lo sento saltuariamente circa un volta ogni 20 giorni. Per alcuni mesi dopo che se ne era CP_1 andato non ha mai chiamato. Da ultimo l'ho sentito ieri e gli ho detto che oggi avevamo l'udienza di separazione. Lui lo sapeva perché aveva ricevuto copia EL mio ricorso. Lui mi ha detto che non vuole pagina 3 di 10 niente, ma che ogni tanto vuole vedere il bambino. Io non nulla in contrario basta che ci sia anche io.
Lui è andato via di casa ad Haiti a fine 2023. Di li è sparito per tre mesi poi mi ha detto che era negli
USA. L'ho visto due volte di passaggio negli USA nei miei spostamenti e poi non più. Il bambino sta bene, è alto un metro e pesa 15 kili . vive con me ma i miei genitori vengono spesso dove io lavoro e sono una grande risorsa. Quando sente il padre al telefono non risponde malgrado conosca la lingua EL padre e credo che sia arrabbiato con lui. Hanno vissuto insieme da o a 6 mesi EL figlio e quindi lo conosce molto poco. Ho una busta paga di circa 1.200 euro mensile ma l'associazione mi riconosce la missione estero e quindi percepisco un netto di circa € 4000 mensili e mi fornisce l'abitazione. Mentre mio marito ad Haiti aveva attività commerciali che rendevano bene ora non so più dire cosa faccia.
Sono proprietaria ELla casa familiare di Milano dove però mio marito non ha mai abitato.”
Il Presidente relatore, quindi, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse EL minore EL seguente tenore:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo EL mutuo rispetto;
Da atto che da oggi cessa il regime patrimoniale ELla comunione legale ai sensi ELl'art. 191
c.c. manda la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile il presente provvedimento ai fini ELla annotazione ELlo scioglimento ELla comunione legale
Rilevato che, secondo quanto emerso dalle allegazioni ELla parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente al figlio minore, con il quale a soli 6 mesi di età ELlo stesso ha quasi EL tutto interrotto la relazione e neppure ha provveduto a lui economicamente
Ritenuto pertanto che il padre abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio ELla responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale,
Rilevato inoltre che il padre, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore EL figlio minore, ha posto in essere un comportamento sintomatico ELla sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affidamento condiviso comporta anche a carico EL genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08),
Ritenuto che la regola ELl'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse EL minore, pagina 4 di 10 Ritenuto che pertanto, che la domanda di affidamento esclusivo EL figlio alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, visto che si è sempre occupata EL figlio con continuità e responsabilità.
Ritenuto che altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione ELla responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi ELl'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Ritenuto che, la frequentazione tra il figlio e il padre deve avvenire solo qualora il padre si presenti e previo accordo con la madre o alla presenza ELla stessa,
Ritenuto che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita EL figlio, tenuto in considerazione anche il reddito EL genitore collocatario,
Richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. e considerato che manca ogni forma di mantenimento paterno diretto e di contributo alla abitazione EL figlio,
Rilevato che il padre ha 38 anni e non emerge dagli atti alcuna incapacità lavorativa ELlo stesso,
Rilevato che la madre allo stato ha un buon reddito
Ritenuto opportuno, visto che il padre non è presente nella vita EL figlio ed è irreperibile, individuare una somma omnia quale contributo al mantenimento EL figlio,
P.Q.M.
Il Presidente prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti :
1.Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini ELla residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta ELla residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni EL medesimo,
2.Autorizza il padre a vedere il figlio solo previo accordo con la madre ed alla presenza ELla stessa, pagina 5 di 10
3.Pone a carico EL padre l'obbligo di contribuire al mantenimento EL minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di maggio 2025 la somma di euro 300 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione maggio Pt_3
2026”, quindi il Presidente ELegato, ritenuta la causa matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa;
i difensori precisavano le conclusioni come da ricorso ed insistevano per il loro accoglimento;
quindi, la causa era rimessa al collegio per la decisione e veniva discussa e decisa nella camera di consiglio EL 26.11.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma ELl'art. 6 EL Regolamento UE n. 1111/2019 che disciplina la “Competenza residua” e dispone che, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno
Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, la competenza, in ciascuno Stato membro,
è determinata dalla legge di tale Stato. La competenza sulla base dei richiamati art. 3, 4 e 5 EL
Regolamento è esclusa, in quanto i coniugi, cittadina italiana e cittadino haitiano, non hanno mai risieduto abitualmente in uno stato membro, né vi risiedono ora, si sono spostati ad Haiti dove si sono conosciuti ed hanno ivi vissuto fino alla separazione di fatto. La ricorrente risiede stabilmente in TÀ EL SI (la residenza a Milano è solo anagrafica atteso che ella vi rientra solo un paio di volte all'anno) ed il marito risiede negli USA.
Pertanto deve applicarsi la legge italiana di diritto internazionale privato, la legge n. 218/1995 ed in particolare l'art. 32 che stabilisce la giurisdizione italiana per le cause di separazione, divorzio, nullità, annullamento EL matrimonio, in tutti i casi in cui uno dei coniugi sia cittadino italiano o il matrimonio sia celebrato in Italia. Nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in quanto la
è cittadina italiana. Pt_1
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione ELl'art. 8, lett. d) EL Regolamento UE 1259/10 essendo la legge EL Foro.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi EL Reg. UE n. 1111/2019, art. 14 sulla “Competenza residua”, che dispone che qualora nessuna pagina 6 di 10 autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 7 a 11, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato membro, e dunque, nel caso di specie dalla legge italiana. La competenza di uno stato membro è esclusa visto che il minore ha vissuto stabilmente e legittimamente prima ad Haiti ed ora a TÀ EL SI.
Pertanto, sulla base ELl'art. 37 ELla Legge n. 218/1995 che disciplina la giurisdizione in materia di filiazione sussiste la giurisdizione di questa A.G. in quanto uno dei genitori, la madre, e il figlio sono cittadini italiani.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi ELla Convenzione ELl'Aja EL 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15 essendo la legge ELlo Stato adito.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore ELla prole ai sensi EL Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi EL Protocollo ELl'Aja EL 23.11.2007 art. 4 comma 2, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal
Consiglio ELla Unione Europea il 20.11.2009, in quanto legge EL foro.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La mancata costituzione EL convenuto, malgrado a conoscenza EL presente giudizio, il tenore ELle deduzioni di parte ricorrente che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune con l'allontanamento EL padre dalla famiglia a far data dal novembre EL
2023, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, ELla prosecuzione ELla convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento ELla giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
La responsabilità genitoriale
pagina 7 di 10 Il Collegio ritiene di confermare la statuizione già assunta in sede di provvedimenti provvisori e urgenti di affido super esclusivo EL minore alla madre. Per_1
Infatti, è emerso dalle dichiarazioni di parte ricorrente che il padre ha abbandonato la famiglia quando aveva appena 6 mesi di vita, interrompendo ogni rapporto con lui e neppure Per_1 provvedendo al suo mantenimento economico.
Non ha inteso neanche costituirsi nel presente procedimento manifestando, anche con il suo comportamento processuale, la mancanza di volontà di esercitare il suo ruolo di padre, dando prova concreta ELla sua inidoneità genitoriale.
Pertanto, considerato che la regola ELl'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse EL minore, il Tribunale ritiene che la domanda di affidamento esclusivo EL figlio alla madre vada accolta. Del resto, la ha dimostrato di essersi occupata sempre EL figlio con continuità e Pt_1 responsabilità, nella totale assenza paterna, consentendo di esprimere una prognosi favorevole in ordine alla sua idoneità genitoriale.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione ELla responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi ELl'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Quanto alle frequentazioni tra il figlio e il padre queste dovranno avvenire solo qualora il padre si presenti e dimostri una concreta volontà di costruzione di un rapporto stabile con il figlio e comunque solo previo accordo con la madre e alla presenza ELla stessa.
Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede di provvedimenti provvisori e urgenti adottati alla udienza EL 25.11.2025.
Premesso che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita EL figlio, tenuto in considerazione anche il reddito EL genitore collocatario, e richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c., nonché evidenziata la circostanza che manca ogni forma di mantenimento paterno diretto e di contributo alla abitazione EL figlio, la somma di euro 300,00 mensili a carico EL padre è da ritenersi equa. pagina 8 di 10 Infatti, il padre ha 38 anni e non emerge dagli atti alcuna incapacità lavorativa ELlo stesso, la madre lavora come cooperante internazionale e ha dichiarato di guadagnare mensilmente circa 4mila euro netti (ella ha dichiarato all'udienza EL 25.11.2025: “Ho una busta paga di circa 1.200 euro mensile ma l'associazione mi riconosce la missione estero e quindi percepisco un netto di circa € 4000 mensili e mi fornisce l'abitazione”).
Considerato, inoltre, che il padre non è presente nella vita EL figlio e non ne conosce necessità ed inclinazioni, che le comunicazioni tra i genitori sono sporadiche, la somma di euro 300,00 mensili deve considerarsi . Pt_3
La casa coniugale
Nessuna pronuncia deve essere assunta sulla casa di Milano via Via Paolucci di Calboli
Fulcieri n. 32, che non è mai stata a casa coniugale essendo la coppia vissuta stabilmente ad Haiti. Tra
l'altro la casa è proprietà esclusiva ELla ed ella può abitarla e disporne in quanto Pt_1 proprietaria.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria EL presente procedimento e la mancata opposizione ELla parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia ELla parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio in PORT AU PRINCE
[...] CP_1
(HAITI) il 28/12/2019, trascritto nei registri ELlo stato civile EL Comune di Milano nell'anno
2021, atto n. 150, Parte II, Serie C1, Vol. R1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica EL dispositivo ELla presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile EL
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida il figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso Persona_2 la quale rimarrà collocato, anche ai fini ELla residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità pagina 9 di 10 genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta ELla residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni EL medesimo,
4. Autorizza il padre a vedere il figlio solo previo accordo con la madre ed alla presenza ELla stessa,
5. Pone a carico EL padre l'obbligo di contribuire al mantenimento EL minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di maggio 2025 la somma di euro 300 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione maggio 2026,
6. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione EL capo 1)
Milano, 26.11.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 23.04.2025, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione EL
25.11.2025, discussa nella Camera di Consiglio EL 26.11.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. e dall'avv. MARCUCCIO MARIA ANNA Parte_2 con studio in Via Enrico Besana, 2 20122 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12.06.2025
pagina 1 di 10
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso e pertanto:
Nel merito:
) Dichiarare la separazione dei coniugi e anche con sentenza Parte_1 CP_1 parziale relativamente allo “status”.
) Disporre ex art. 337 quater, comma III, c.c. l'affidamento super esclusivo EL figlio minore
alla madre. Per_1
) Disporre conseguentemente che la madre affidataria possa esercitare in via Parte_1 esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio minore e che alla stessa spettino tutte le Per_1 decisioni relative alle scelte scolastiche e di salute da adottare nell'interesse esclusivo EL minore, come anche la facoltà di richiedere alle competenti PP.AA. i documenti d'identità (anche validi per
l'espatrio) in favore EL minore medesimo, come anche la facoltà di scegliere e stabilire la residenza familiare.
) Assegnare la casa coniugale, di proprietà esclusiva ELla sig.ra , sita in Milano, Parte_1
Via Paolucci di Calboli Fulcieri n. 32, relativi accessori e pertinenze, con quanto in essi contenuto alla ricorrente, convivente con il figlio affidato e collocato presso la stessa.
) Porre a carico EL resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento EL figlio minore mediante il pagamento di un assegno mensile che sarà ritenuto equo, e comunque non inferiore ad € 300,00.=, da versarsi alla Signora in via anticipata entro il giorno 5) di ogni mese, oltre al 50% ELle Pt_1 spese di cui alle “Linee Guida” adottate dal Tribunale di Milano, da intendersi ad ogni effetto integralmente trascritte.
) Respingere ogni avversa, difforme istanza e/o pretesa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
pagina 2 di 10 e hanno contratto matrimonio in PORT AU Parte_1 CP_1
PRINCE (HAITI) il 28/12/2019, trascritto nei registri ELlo stato civile EL Comune di Milano nell'anno 2021, atto n. 150, Parte II, Serie C1, Vol. R1, dal matrimonio è nato un figlio, in data 14.02.2023, Persona_2 con ricorso depositato in data 23.04.2025 la chiedeva la pronuncia separativa alla Pt_1 seguenti condizioni: -affido super esclusivo EL figlio alla madre con prevalente collocamento EL minore presso la stessa;
-l'assegnazione ELla casa coniugale sita in Milano, Via Paolucci di Calboli
Fulcieri n. 32 di sua esclusiva proprietà alla stessa;
-un contributo di mantenimento paterno per il figlio pari ad euro 300,00 mensili oltre al 50% ELle spese straordinarie, allegava che la vita matrimoniale si era bruscamente interrotta a seguito ELl'allontanamento EL marito dalla famiglia, che in particolare, nel novembre 2023, allorché i coniugi si trovavano ad Haiti, dove la ricorrente ricopriva l'incarico di responsabile di una missione per conto ELla fondazione AVSI, il marito, improvvisamente, nel corso ELle sommosse che erano scoppiate ad Haiti tra bande criminali, aveva lasciato moglie e figlio facendo perdere le sue tracce e, solamente a distanza di giorni, aveva contatto telefonicamente la moglie informandola di trovarsi negli USA per richiedere asilo, che da allora il marito non aveva più fatto ritorno, che da quanto ella aveva potuto sapere, lo status giuridico EL marito non gli avrebbe consentito di uscire dagli USA per diversi anni, che la scelta di trasferirsi negli USA era sintomo EL suo disinteresse per la famiglia e per il figlio visto che, avendo la carta di soggiorno italiana, ben avrebbe potuto trovare rifugio in Italia, che sempre dal novembre 2023 lo stesso non aveva contribuito in alcun modo al mantenimento economico ELla famiglia,
All'udienza di prima comparizione tenutasi il 25.11.2025, il Presidente relatore verificata la regolarità ELla notificazione EL ricorso introduttivo effettuata ai sensi ELla convenzione ELl'Aja EL
15.11.1965, art. 5, in data 13 giugno 2025, dichiarava la contumacia di , e procedeva CP_1 all'ascolto di parte attrice la quale dichiarava: “sono in Italia dal 17.11.2025 . sono qui con mio figlio. sono venuta per essere presente alla odierna udienza. Vengo una o due volte all'anno in Italia e mi fermo tra le due e le 4 settimane. Il contratto che ora ho scade a dicembre dal 2026 ma è continuativo dal 2014. Cambiamo i progetti ed i paesi di destinazione. Ora sono in SI. Prima ero ad Haiti. Il lo sento saltuariamente circa un volta ogni 20 giorni. Per alcuni mesi dopo che se ne era CP_1 andato non ha mai chiamato. Da ultimo l'ho sentito ieri e gli ho detto che oggi avevamo l'udienza di separazione. Lui lo sapeva perché aveva ricevuto copia EL mio ricorso. Lui mi ha detto che non vuole pagina 3 di 10 niente, ma che ogni tanto vuole vedere il bambino. Io non nulla in contrario basta che ci sia anche io.
Lui è andato via di casa ad Haiti a fine 2023. Di li è sparito per tre mesi poi mi ha detto che era negli
USA. L'ho visto due volte di passaggio negli USA nei miei spostamenti e poi non più. Il bambino sta bene, è alto un metro e pesa 15 kili . vive con me ma i miei genitori vengono spesso dove io lavoro e sono una grande risorsa. Quando sente il padre al telefono non risponde malgrado conosca la lingua EL padre e credo che sia arrabbiato con lui. Hanno vissuto insieme da o a 6 mesi EL figlio e quindi lo conosce molto poco. Ho una busta paga di circa 1.200 euro mensile ma l'associazione mi riconosce la missione estero e quindi percepisco un netto di circa € 4000 mensili e mi fornisce l'abitazione. Mentre mio marito ad Haiti aveva attività commerciali che rendevano bene ora non so più dire cosa faccia.
Sono proprietaria ELla casa familiare di Milano dove però mio marito non ha mai abitato.”
Il Presidente relatore, quindi, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse EL minore EL seguente tenore:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo EL mutuo rispetto;
Da atto che da oggi cessa il regime patrimoniale ELla comunione legale ai sensi ELl'art. 191
c.c. manda la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile il presente provvedimento ai fini ELla annotazione ELlo scioglimento ELla comunione legale
Rilevato che, secondo quanto emerso dalle allegazioni ELla parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente al figlio minore, con il quale a soli 6 mesi di età ELlo stesso ha quasi EL tutto interrotto la relazione e neppure ha provveduto a lui economicamente
Ritenuto pertanto che il padre abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio ELla responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale,
Rilevato inoltre che il padre, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore EL figlio minore, ha posto in essere un comportamento sintomatico ELla sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affidamento condiviso comporta anche a carico EL genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08),
Ritenuto che la regola ELl'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse EL minore, pagina 4 di 10 Ritenuto che pertanto, che la domanda di affidamento esclusivo EL figlio alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, visto che si è sempre occupata EL figlio con continuità e responsabilità.
Ritenuto che altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione ELla responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi ELl'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Ritenuto che, la frequentazione tra il figlio e il padre deve avvenire solo qualora il padre si presenti e previo accordo con la madre o alla presenza ELla stessa,
Ritenuto che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita EL figlio, tenuto in considerazione anche il reddito EL genitore collocatario,
Richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. e considerato che manca ogni forma di mantenimento paterno diretto e di contributo alla abitazione EL figlio,
Rilevato che il padre ha 38 anni e non emerge dagli atti alcuna incapacità lavorativa ELlo stesso,
Rilevato che la madre allo stato ha un buon reddito
Ritenuto opportuno, visto che il padre non è presente nella vita EL figlio ed è irreperibile, individuare una somma omnia quale contributo al mantenimento EL figlio,
P.Q.M.
Il Presidente prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti :
1.Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini ELla residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta ELla residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni EL medesimo,
2.Autorizza il padre a vedere il figlio solo previo accordo con la madre ed alla presenza ELla stessa, pagina 5 di 10
3.Pone a carico EL padre l'obbligo di contribuire al mantenimento EL minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di maggio 2025 la somma di euro 300 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione maggio Pt_3
2026”, quindi il Presidente ELegato, ritenuta la causa matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa;
i difensori precisavano le conclusioni come da ricorso ed insistevano per il loro accoglimento;
quindi, la causa era rimessa al collegio per la decisione e veniva discussa e decisa nella camera di consiglio EL 26.11.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma ELl'art. 6 EL Regolamento UE n. 1111/2019 che disciplina la “Competenza residua” e dispone che, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno
Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, la competenza, in ciascuno Stato membro,
è determinata dalla legge di tale Stato. La competenza sulla base dei richiamati art. 3, 4 e 5 EL
Regolamento è esclusa, in quanto i coniugi, cittadina italiana e cittadino haitiano, non hanno mai risieduto abitualmente in uno stato membro, né vi risiedono ora, si sono spostati ad Haiti dove si sono conosciuti ed hanno ivi vissuto fino alla separazione di fatto. La ricorrente risiede stabilmente in TÀ EL SI (la residenza a Milano è solo anagrafica atteso che ella vi rientra solo un paio di volte all'anno) ed il marito risiede negli USA.
Pertanto deve applicarsi la legge italiana di diritto internazionale privato, la legge n. 218/1995 ed in particolare l'art. 32 che stabilisce la giurisdizione italiana per le cause di separazione, divorzio, nullità, annullamento EL matrimonio, in tutti i casi in cui uno dei coniugi sia cittadino italiano o il matrimonio sia celebrato in Italia. Nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in quanto la
è cittadina italiana. Pt_1
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione ELl'art. 8, lett. d) EL Regolamento UE 1259/10 essendo la legge EL Foro.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi EL Reg. UE n. 1111/2019, art. 14 sulla “Competenza residua”, che dispone che qualora nessuna pagina 6 di 10 autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 7 a 11, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato membro, e dunque, nel caso di specie dalla legge italiana. La competenza di uno stato membro è esclusa visto che il minore ha vissuto stabilmente e legittimamente prima ad Haiti ed ora a TÀ EL SI.
Pertanto, sulla base ELl'art. 37 ELla Legge n. 218/1995 che disciplina la giurisdizione in materia di filiazione sussiste la giurisdizione di questa A.G. in quanto uno dei genitori, la madre, e il figlio sono cittadini italiani.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi ELla Convenzione ELl'Aja EL 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15 essendo la legge ELlo Stato adito.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore ELla prole ai sensi EL Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi EL Protocollo ELl'Aja EL 23.11.2007 art. 4 comma 2, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal
Consiglio ELla Unione Europea il 20.11.2009, in quanto legge EL foro.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La mancata costituzione EL convenuto, malgrado a conoscenza EL presente giudizio, il tenore ELle deduzioni di parte ricorrente che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune con l'allontanamento EL padre dalla famiglia a far data dal novembre EL
2023, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, ELla prosecuzione ELla convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento ELla giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
La responsabilità genitoriale
pagina 7 di 10 Il Collegio ritiene di confermare la statuizione già assunta in sede di provvedimenti provvisori e urgenti di affido super esclusivo EL minore alla madre. Per_1
Infatti, è emerso dalle dichiarazioni di parte ricorrente che il padre ha abbandonato la famiglia quando aveva appena 6 mesi di vita, interrompendo ogni rapporto con lui e neppure Per_1 provvedendo al suo mantenimento economico.
Non ha inteso neanche costituirsi nel presente procedimento manifestando, anche con il suo comportamento processuale, la mancanza di volontà di esercitare il suo ruolo di padre, dando prova concreta ELla sua inidoneità genitoriale.
Pertanto, considerato che la regola ELl'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse EL minore, il Tribunale ritiene che la domanda di affidamento esclusivo EL figlio alla madre vada accolta. Del resto, la ha dimostrato di essersi occupata sempre EL figlio con continuità e Pt_1 responsabilità, nella totale assenza paterna, consentendo di esprimere una prognosi favorevole in ordine alla sua idoneità genitoriale.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione ELla responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi ELl'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Quanto alle frequentazioni tra il figlio e il padre queste dovranno avvenire solo qualora il padre si presenti e dimostri una concreta volontà di costruzione di un rapporto stabile con il figlio e comunque solo previo accordo con la madre e alla presenza ELla stessa.
Le condizioni economiche
Ritiene il collegio che debbano essere confermate le condizioni previste in sede di provvedimenti provvisori e urgenti adottati alla udienza EL 25.11.2025.
Premesso che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita EL figlio, tenuto in considerazione anche il reddito EL genitore collocatario, e richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c., nonché evidenziata la circostanza che manca ogni forma di mantenimento paterno diretto e di contributo alla abitazione EL figlio, la somma di euro 300,00 mensili a carico EL padre è da ritenersi equa. pagina 8 di 10 Infatti, il padre ha 38 anni e non emerge dagli atti alcuna incapacità lavorativa ELlo stesso, la madre lavora come cooperante internazionale e ha dichiarato di guadagnare mensilmente circa 4mila euro netti (ella ha dichiarato all'udienza EL 25.11.2025: “Ho una busta paga di circa 1.200 euro mensile ma l'associazione mi riconosce la missione estero e quindi percepisco un netto di circa € 4000 mensili e mi fornisce l'abitazione”).
Considerato, inoltre, che il padre non è presente nella vita EL figlio e non ne conosce necessità ed inclinazioni, che le comunicazioni tra i genitori sono sporadiche, la somma di euro 300,00 mensili deve considerarsi . Pt_3
La casa coniugale
Nessuna pronuncia deve essere assunta sulla casa di Milano via Via Paolucci di Calboli
Fulcieri n. 32, che non è mai stata a casa coniugale essendo la coppia vissuta stabilmente ad Haiti. Tra
l'altro la casa è proprietà esclusiva ELla ed ella può abitarla e disporne in quanto Pt_1 proprietaria.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria EL presente procedimento e la mancata opposizione ELla parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia ELla parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio in PORT AU PRINCE
[...] CP_1
(HAITI) il 28/12/2019, trascritto nei registri ELlo stato civile EL Comune di Milano nell'anno
2021, atto n. 150, Parte II, Serie C1, Vol. R1,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica EL dispositivo ELla presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile EL
Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida il figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso Persona_2 la quale rimarrà collocato, anche ai fini ELla residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità pagina 9 di 10 genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta ELla residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione naturale e ELle aspirazioni EL medesimo,
4. Autorizza il padre a vedere il figlio solo previo accordo con la madre ed alla presenza ELla stessa,
5. Pone a carico EL padre l'obbligo di contribuire al mantenimento EL minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di maggio 2025 la somma di euro 300 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione maggio 2026,
6. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione EL capo 1)
Milano, 26.11.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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