Trib. Milano, sentenza 28/12/2025, n. 10025
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale, considerando l'allontanamento del padre e la sua mancata costituzione in giudizio come elementi rivelatori dell'intollerabilità della convivenza.

  • Accolto
    Affidamento esclusivo del figlio minore alla madre

    Il Tribunale ha confermato la statuizione dei provvedimenti provvisori, ritenendo il padre inadeguato all'esercizio della responsabilità genitoriale a causa dell'abbandono della famiglia, dell'interruzione dei rapporti con il figlio e della mancata costituzione in giudizio. La madre ha dimostrato continuità e responsabilità nella cura del figlio.

  • Rigettato
    Assegnazione della casa coniugale

    Il Tribunale ha ritenuto che non dovesse essere assunta alcuna pronuncia sulla casa coniugale in quanto la coppia aveva vissuto stabilmente ad Haiti e la casa di Milano è di esclusiva proprietà della ricorrente, che può abitarla e disporne liberamente.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento del figlio minore

    Il Tribunale ha confermato la somma di € 300,00 mensili, ritenendola equa in considerazione del reddito della madre, dell'assenza paterna e della mancanza di contributo al mantenimento e all'abitazione del figlio. È stato disposto l'obbligo di versamento con decorrenza dalla domanda (maggio 2025) e rivalutazione Istat.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 28/12/2025, n. 10025
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 10025
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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