TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1300/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1300/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.11.1973;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Rusich, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec. ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29.01.2025 le parti, premesso che con sentenza n. 481/2019 pubblicata il 09.01.2019 il Tribunale di Roma aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, adivano l'intestato tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “I figli minori e Per_1 Per_2 rimarranno affidati in modo condiviso e con collocazione prevalente presso la casa della madre, sita in Roma, via delle Rose, 11, casa familiare che rimane alla medesima assegnata e che vi vivrà unitamente ai figli minori ed a Per_3 maggiorenne;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per i figli afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. 2) Il padre vedrà i figli almeno un pomeriggio a settimana con cena ed a fine settimana alternati dal venerdì tardo pomeriggio alla domenica sera 21 :30/22:00 dopo cena durante il periodo invernale e più tardi nel periodo estivo, festività natalizie ed ogni qual volta ne faccia richiesta previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze di vita, ludiche, scolastiche, sportive dei figli;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; 3) per I 0 gg durante le vacanze estive da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
4) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 700,00 oltre Istat, cui la sig.ra concorda, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, oltre si impegna a continuare a corrispondere la somma di E 400,00 per il mutuo gravante sulla casa familiare ove la prole vive;
ed il 50% delle spese straordinarie, con la precisazione di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 per cui sono comprese nell' assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento;
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare. uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, dopo scuola
2 e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). 5) ciascun genitore è tenuto in eguale misura a sostenere le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito st trascrivono, in quanto compatibili: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di tra- spo1to (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Per spese straordinarie "obbligatorie'' per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculisti- che e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 6)
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo I O giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 7) Le parti prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti e/o altri documenti validi per l'espatrio per sé e la minore. 8) Spese legali compensate”.
3 Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 1300/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva.
Roma, 06.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1300/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.11.1973;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Rusich, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec. ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29.01.2025 le parti, premesso che con sentenza n. 481/2019 pubblicata il 09.01.2019 il Tribunale di Roma aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, adivano l'intestato tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio previamente stabilite.
1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “I figli minori e Per_1 Per_2 rimarranno affidati in modo condiviso e con collocazione prevalente presso la casa della madre, sita in Roma, via delle Rose, 11, casa familiare che rimane alla medesima assegnata e che vi vivrà unitamente ai figli minori ed a Per_3 maggiorenne;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli minori presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per i figli afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. 2) Il padre vedrà i figli almeno un pomeriggio a settimana con cena ed a fine settimana alternati dal venerdì tardo pomeriggio alla domenica sera 21 :30/22:00 dopo cena durante il periodo invernale e più tardi nel periodo estivo, festività natalizie ed ogni qual volta ne faccia richiesta previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze di vita, ludiche, scolastiche, sportive dei figli;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; 3) per I 0 gg durante le vacanze estive da concordare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
4) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 700,00 oltre Istat, cui la sig.ra concorda, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, oltre si impegna a continuare a corrispondere la somma di E 400,00 per il mutuo gravante sulla casa familiare ove la prole vive;
ed il 50% delle spese straordinarie, con la precisazione di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 per cui sono comprese nell' assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento;
contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare. uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre-scuola, dopo scuola
2 e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). 5) ciascun genitore è tenuto in eguale misura a sostenere le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014 che di seguito st trascrivono, in quanto compatibili: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di tra- spo1to (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Per spese straordinarie "obbligatorie'' per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculisti- che e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. 6)
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo I O giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 7) Le parti prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti e/o altri documenti validi per l'espatrio per sé e la minore. 8) Spese legali compensate”.
3 Nulla osta all'accoglimento delle nuove condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 1300/2025:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva.
Roma, 06.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4