Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, con sede in Bari, via Melo, 97;
per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare,
- del non conosciuto provvedimento del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) di riconoscimento al ricorrente dell'encomio solenne anziché della promozione per meriti straordinari, non notificato e annotato nel foglio matricolare con decorrenza 17.2.2025;
- di tutti gli atti presupposti e richiamati nel rapporto informativo del 7.2.2025 prot. n. 1239/43-3 (depositato nel giudizio di ottemperanza R.G. n. 78/2023 in data 5.3.2025 - doc. n. 2), tra cui il non conosciuto parere favorevole all'encomio solenne del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri, la non conosciuta lettera del CUFA del 20.7.2021 di proposta di riconoscimento dell'encomio solenne, la nota del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri del 12.12.2024, la nota del CUFA del 3.2.2025, le segnalazioni per il riconoscimento dell'encomio solenne della Regione Carabinieri Forestale Puglia Prot. n. 10748 del 26.11.2020, del Raggruppamento Parchi prot. n. 92/2-7 del 12.1.2021, del Comando Carabinieri Tutela Forestale nr. 64/88 del 14.1.2021, del Comando Carabinieri per la tutela della Biodiversità e dei Parchi prot. n. 78/97-4 del 21.1.2021;
- ove necessario del rapporto informativo prot. n. 1239/43-3 del 7.2.2025 dell'Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e per l'accertamento del diritto
- del ricorrente alla rivalutazione della proposta di promozione per meriti straordinari formulata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28.3.11, con decorrenza del riconoscimento dal 18.12.2013;
e per la dichiarazione di illegittimità, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a.,
- del silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente in data 17.4.2025 e rimasta priva di riscontro
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25.6.2025:
per la dichiarazione di nullità e/o per l'annullamento
- del provvedimento del 17.2.2025 a firma del Comandante dell'Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) di riconoscimento al ricorrente dell'encomio solenne anziché della promozione per meriti straordinari, non notificato e annotato nel foglio matricolare con decorrenza 17.2.2025;
- di tutti gli atti presupposti e richiamati nel rapporto informativo del 7.2.2025 prot. n. 1239/43-3 (depositato nel giudizio di ottemperanza R.G. n. 78/2023 in data 5.3.2025 - doc. n. 2), tra cui il parere favorevole all'encomio solenne del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri prot. n. 1239/43-2 dell'8 febbraio 2025, la lettera del CUFA del 20.7.2021 di proposta di riconoscimento dell'encomio solenne, la nota del Capo Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri del 12.12.2024, la nota del CUFA del 3.2.2025, le segnalazioni per il riconoscimento dell'encomio solenne della Regione Carabinieri Forestale Puglia Prot. n. 10748 del 26.11.2020, del Raggruppamento Parchi prot. n. 92/2-7 del 12.1.2021, del Comando Carabinieri Tutela Forestale nr. 64/88 del 14.1.2021, del Comando Carabinieri per la tutela della Biodiversità e dei Parchi prot. n. 78/97-4 del 21.1.2021;
- ove necessario del rapporto informativo prot. n. 1239/43-3 del 7.2.2025 dell'Ufficio Operazioni, II Reparto SM del Comando Generale dei Carabinieri;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e per l'accertamento del diritto
- del ricorrente alla rivalutazione della proposta di promozione per meriti straordinari formulata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28.3.11, con decorrenza del riconoscimento dal 18.12.2013.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. OR NO e uditi per le parti l'avv. Ciro Testini per il ricorrente e l'avv. dello Stato Guido Operamolla per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente, con ricorso del 05.05.2025, depositato in pari data:
- ha impugnato il provvedimento di riconoscimento dell’encomio solenne per meriti straordinari, non notificato e annotato al foglio matricolare con decorrenza dal 17.02.2025;
- ha allegato che con la sentenza del 05.06.2019 il TAR Puglia aveva accolto il proprio ricorso avverso il provvedimento del Corpo Forestale, del quale il ricorrente faceva parte, che aveva già riconosciuto nel 2013 l’encomio solenne in luogo della promozione per meriti straordinari in relazione ad una determinata attività investigativa svolta, annullando gli atti per vizio di motivazione e contraddittorietà, imponendo all’Amministrazione di rideterminarsi;
- ha evidenziato che, persistendo l’inerzia per numerosi anni, con sentenza del 31.05.2023 il TAR aveva accolto anche il ricorso per ottemperanza, chiarendo la portata conformativa del giudicato: la riedizione del potere doveva avvenire “ora per allora”, rivalutando la proposta di promozione alla luce delle caratteristiche di eccezionalità dell’attività investigativa, dei rischi corsi e del prestigio arrecato, con termine di novanta giorni per l’esecuzione;
- ha rappresentato che con successiva pronuncia del TAR del 27.11.2024, su istanza di chiarimenti e richiesta di nomina di un commissario, il Collegio aveva ribadito i criteri conformativi e aveva nominato il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri quale Commissario ad acta , con facoltà di delega, richiamando l’art. 18 del D.lgs. n. 177 del 2016 sulla successione universale dell’Arma nei rapporti giuridici del Corpo Forestale dello Stato;
- ha dedotto la nullità degli atti adottati per elusione del giudicato, assumendo che, all'esito della riattivazione del procedimento (in cui l'Amministrazione ha acquisito pareri, disposto la concessione dell'encomio e cancellato i precedenti riconoscimenti), la riedizione del potere avrebbe dovuto concludersi con la promozione per meriti straordinari e con la retrodatazione degli effetti decorrenti dal primo provvedimento annullato;
Premesso altresì che l’Amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto e sostenendo la piena conformità dell’azione esecutiva alle statuizioni del Giudice, essendo la decisione motivata in relazione alla natura dell’attività svolta, ai criteri comparativi interni e all’esito penale sopravvenuto in relazione a quella specifica attività di indagine (assenza di misure cautelari e integrale archiviazione nel 2017, con conseguente inutilità dell'attività in termini di accertamento di condotte illecite);
Preso atto che all’udienza del 15.01.2026 la causa è passata in decisione;
Rilevato anzitutto che nella vicenda in esame, alla luce del successivo esercizio della funzione amministrativa e della definitiva consumazione del potere da parte dell'Amministrazione a seguito del suo effettivo ri-esercizio, il sindacato del Giudice deve ritenersi pieno ed esteso al merito, potendo finanche conoscere del bene della vita anelato dalla parte ricorrente;
Ritenuto dunque, che la domanda di nullità per elusione del giudicato è fondata e va accolta, ma negli stretti limiti della motivazione;
Considerato che la domanda di nullità presuppone un contrasto frontale dell'atto amministrativo con il comando giudiziale e che, nel caso di specie, ciò è avvenuto unicamente con riguardo al profilo della retrodatazione degli effetti, quale necessaria conseguenza del principio di conservazione degli effetti utili dalla data della domanda giudiziale;
Considerato infatti, che il passaggio della sentenza del 2023 secondo cui l'Amministrazione doveva “ valutare alcuni elementi che avrebbero dovuto condurre verso un risultato coerente con le risultanze istruttorie, cioè nel riconoscimento della promozione per meriti straordinari dei ricorrenti ”, non poteva in alcun modo intendersi come un riconoscimento diretto e vincolato della promozione stessa;
Ritenuto che una diversa interpretazione di tale inciso, intesa come un ordine tassativo di risultato, sostanzialmente ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett, c) secondo parte, avrebbe comportato la violazione del divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, di cui all'art. 34, comma 2, del c.p.a., finendo per predeterminare indebitamente – dopo la sentenza di merito e prima che la P.A. si attivasse in concreto – l'esito di una discrezionalità non ancora consumata;
Ritenuto dunque, che la perimetrazione del giudicato non può intendersi come un automatismo per l’avanzamento di carriera, permanendo in capo all'Amministrazione una discrezionalità mista, pura e tecnica, caratterizzata da ampie valutazioni prive di copertura scientifica certa, affidate alla sensibilità dell'Amministrazione e alla comparazione con casi simili, senza che il Giudice possa sostituirsi alle valutazioni dell'organo competente;
Rilevato che dalla documentazione in atti emerge che l’Amministrazione, dopo il 2023, ha correttamente riavviato l’istruttoria coinvolgendo i livelli gerarchici competenti secondo le procedure dell'Arma (in virtù della successione ex art. 18 del D.lgs. n. 177 del 2016), acquisendo pareri, comparando casi analoghi ed esaminando le sopravvenienze, per giungere a una decisione di conferma dell'encomio solenne sorretta da motivazione articolata e coerente;
Ritenuto altresì che l’Amministrazione non poteva né doveva, all’atto della riedizione del potere, applicare pedissequamente le disposizioni del soppresso Corpo Forestale dello Stato né ricostituire ad hoc organi deliberanti ormai estinti, dovendo al contrario utilizzare le proprie strutture ordinamentali e svolgere una istruttoria effettiva e reale, in base al principio di legalità sostanziale ed anche di buon andamento;
Considerato in proposito che, pur sussistendo lievi differenze terminologiche e di classificazione formale tra il previgente ordinamento del Corpo Forestale dello Stato e l'attuale disciplina dell'Arma dei Carabinieri, le diverse tipologie di ricompense presentano una sostanziale analogia quanto alla scala valoriale e ai presupposti sostanziali;
Rilevato infatti, che entrambi i sistemi normativi disegnano una medesima gerarchia piramidale che distingue:
- la Promozione per merito straordinario, vertice del sistema, connessa imprescindibilmente a rischi mortali o a risultati di eccezionale rilievo istituzionale;
- l'Encomio Solenne, destinato a premiare atti di alto valore e spiccate capacità professionali, che tuttavia non raggiungono la soglia di straordinarietà della promozione;
- l'Encomio Semplice e l'Elogio, per meriti distinti ma di minore intensità;
Ritenuto pertanto, che la riconduzione della fattispecie concreta nelle categorie dell'Arma, operata dall'Amministrazione attraverso una valutazione comparativa che ha escluso la promozione (per difetto del rischio estremo o dell'eccezionalità assoluta) confermando l'encomio solenne, appare immune da vizi logici e rispettosa della sostanza del giudicato;
Considerato tuttavia, che la prescrizione dell’“ora per allora”, che governa la dimensione temporale dell’esecuzione, imponeva imprescindibilmente la retrodatazione degli effetti, sia nel caso di riconoscimento del bene della vita anelato sia nel caso di diverso riconoscimento formale;
Ritenuto conclusivamente che, pur avendo l'Amministrazione legittimamente negato l'avanzamento all'esito di una rivalutazione conforme, l'assenza di retrodatazione degli effetti sin dal 2013 determina la parziale violazione del giudicato, sicché va dichiarata la nullità degli atti in parte qua , ordinando la retrodatazione dell'encomio solenne nello stato matricolare a decorrere dal 18.12.2013, con riconoscimento dei diritti conseguenti in base al tempo figurativo decorso;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca e della complessità della vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la nullità degli atti adottati dall’Amministrazione ordinando la retrodatazione del riconoscimento dell’encomio solenne nello stato matricolare del ricorrente a decorrere dalla data del 18.12.2013, con ulteriore riconoscimento di tutti i diritti conseguenti in relazione al tempo figurativo decorso.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO BL, Presidente
OR Ieva, Primo Referendario
OR NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR NO | ZO BL |
IL SEGRETARIO