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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 938/2015
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 938 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2015 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BUIZZA DANTE DANIELE e con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. CORDA LAURA
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CIPRIANI CARLO e Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. LENER RAFFAELE
-parte convenuta-
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per parte attrice:
“In via principale, nel merito, accertare l'inesistenza del contratto di interest rate swap n.
903250019 del 25.3.2009 e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione degli addebiti in conto corrente operati in esecuzione del predetto contratto, per complessivi € 529.540,00, oltre al pagamento degli interessi decorrenti dalla data di ciascun addebito: in subordine, nel merito, accertare la nullità del contratto di interest rate swap n. 903250019 del
25.3.2009 e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione degli addebiti in conto corrente operati in esecuzione del predetto contratto, per complessivi € 529.540,00, oltre al pagamento degli interessi decorrenti dalla data di ciascun addebito;
1 in ulteriore subordine, sempre nel merito, nella denegata ipotesti in cui venisse accertata
l'esistenza e la validità del contratto di interest rate swap n. 903250019 del 25.3.2009, accertare la responsabilità del convenuto, per inadempimento degli obblighi informativi sullo stesso gravanti ai sensi dell'art. 21 del T.U.F., e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi secondo equità.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA”.
- per parte convenuta:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione: in via pregiudiziale
- accertare e dichiarare la prescrizione della domanda di accertamento della responsabilità pre- contrattuale dell'attrice unitamente alle conseguenti domande risarcitorie e/o restitutorie;
in via principale
- rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti di perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata,
- nella denegata e non temuta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse dichiarare la nullità del contratto di interest rate swap n. 903250019 concluso il 25 marzo 2009, accertare l'obbligo di
a restituire ad la somma di Euro 445.400,00 oltre interessi legali CP_2 Controparte_1
maturati e maturandi a decorrere dal 27 marzo 2009 e, per l'effetto, dichiarare in tale misura estinta l'obbligazione restitutoria dedotta dall'attrice per le somme addebitate dalla banca in esecuzione del contratto di interest rate swap n. 903250019; in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
formulando le conclusioni sopra richiamate. Controparte_3
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto: di operare da oltre dieci anni nel settore turistico-alberghiero sardo, nella gestione di alberghi, ristoranti, campeggi, villaggi per vacanze e simili;
2 che dal 7.6.2013 socio unico di era con l'ingresso di Parte_1 Controparte_4
quale Amministratore Unico;
CP_5 che, subentrata nell'amministrazione dell'impresa, la nuova compagine sociale aveva appresto che in data 25.3.2009 il legale rappresentante di aveva concluso con Parte_1 Controparte_6
un accordo per derivato OTC, nelle specie interest rate swap n. 903250019, di nozionali €
[...]
6.000.000,00, con inizio il 31.3.2009 e termine al 31.3.2014, in forza del quale l'istituto di credito operava trimestralmente addebiti sul conto corrente della società; che l'amministratore di pur privo di copia del contratto del citato derivato, vi Parte_1
aveva dato puntuale esecuzione;
che alla scadenza del 31.3.2014 risultavano addebitati a complessivamente € Parte_1
529.540,00; che in data 19.11.2014 aveva inviato a che nel CP_5 Controparte_3
frattempi aveva incorporato la , istanza ex art. 119, comma 4, TUB, per Controparte_6 ottenere copia della documentazione inerente all'operazione finanziaria in questione;
che, in ottemperanza alla suddetta richiesta, aveva inviato la Controparte_3
seguente documentazione: a) richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante di Pt_1
in data 25.3.2009; b) contratto di prestazione di servizi di investimento sottoscritto il
[...]
25.3.2009; c) esempio di operazioni in derivati OTC;
d) derivati su tassi, tasso protetto – premio frazionato, sottoscritto il 25.3.2009; e) sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e disciplina dei conflitti di interesse;
che il procedimento di mediazione obbligatoria introdotto da non era andato a Parte_1
buon fine per mancata partecipazione di;
Controparte_6 che una relazione di parte commissionata da aveva rilevato l'inesistenza della Parte_1
“conferma” d'ordine con cui avrebbe autorizzato l'operazione di interest rate swape, Pt_1
nonché plurimi profili di nullità del derivato;
che il contratto di interest rate swap n. 903250019 del 25.3.2009 era inesistente in quanto mai sottoscritto da Parte_1
che, in ogni caso, il contratto di interest rate swap n. 903250019 del 25.3.2009 era radicalmente nullo per mancanza di causa, per mancanza di alea razionale, per inidoneità ad assicurare la finalità di copertura che connotava l'alea del prodotto finanziario in questione;
che l'istituto di credito era, per quanto sopra, tenuto a restituire la somma di € 529.540,00 illegittimamente addebitati;
che l'istituto di credito doveva ritenersi, infine, responsabile per inadempimento degli obblighi informativi, di correttezza e di diligenza ex art. 21 TUF.
3 Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, eccependo la prescrizione della responsabilità precontrattuale dedotta da parte attrice con riferimento alla violazione degli obblighi informativi ex art. 21 del TUF e, nel merito ed in ogni caso, contestando quanto ex adverso dedotto e domandato, a sua volta formulando le conclusioni sopra riportate.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra riportate, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La domanda formulata da è infondata e deve essere respinta. Parte_1
L'espresso convincimento riposa sulle considerazioni che seguono.
Occorre in primo luogo dare conto dei fatti che risultano provati (in via documentale e/o perché pacifici tra le parti) e della qualificazione da dare all'azione esperita dalla attrice.
Dall'esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio, risulta provato: che in data 27.3.2008 tra e sia stato stipulato un Parte_1 Controparte_3
“Accordo normativo per la disciplina di operazioni in Strumenti Finanziari Derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati” (d'ora in poi, "Primo Contratto Quadro"; v. doc. n. 10 in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta); che sempre in data 27.3.2008 tra le medesime parti sia stato sottoscritto il documento “Analisi del profilo finanziario”, nel quale ha dichiarato: a) di conoscere “le caratteristiche Parte_1 degli strumenti/prodotti finanziari, comprendendone principali rischi e dinamiche”; b) di avere acquisito in passato, per studi e professione svolta dal personale facoltizzato e dalla struttura aziendale preposta all'amministrazione finanziaria, “competenze specifiche in ambito finanziario” e di “informarsi periodicamente sui mercati finanziari”; c) di avere come obiettivi di investimento quello di “contenere le oscillazioni del valore del portafoglio accettando una crescita limitata” (v. doc. n. 11 in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta); che, in esecuzione del Primo Contratto Quadro, tra le medesime parti siano state concluse le seguenti operazioni di interest rate swap: 1) contratto n. 68372 (d'ora in poi, "Prima Operazione"), denominato SS CE (Interest Rate Swap), recante data iniziale 31.3.2008, con cui si è impegnata a corrispondere su un importo nominale di € 3.000.000,00 e fino alla Pt_1
scadenza del 31.12.2013, un tasso di interesse annuo del 4,35% (in due scadenze periodiche, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno) contro incasso del valore dell'Euribor a 6 mesi rilevato sui mercati nei due giorni antecedenti l'inizio di ogni semestre (v. doc. nn. 12 e 13 allegati alla comparsa di costituzione e di risposta); 2) contratto n. 68374 (d'ora in poi, "Seconda Operazione"), denominato SS NT (Interest Rate Swap), recante data iniziale 31.3.2008, con il quale
[... [...] si è impegnata a corrispondere su un importo nominale di € 3.000.000,00 e fino alla CP_7
scadenza del 31.12.2013: a) un tasso di interesse annuo del 4,20% (in due scadenze periodiche, al
30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno) contro incasso del valore dell'Euribor 6 mesi rilevato sui mercati nei due giorni antecedenti l'inizio di ogni semestre, se l'Euribor risultava inferiore al 4,75%;
b) un tasso di interesse annuo pari al valore dell'Euribor a 6 mesi diminuito dello 0,55% (in due scadenze periodiche, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno) contro incasso del valore dell'Euribor a 6 mesi rilevato sui mercati nei due giorni antecedenti l'inizio di ogni semestre, nel caso in cui l'Euribor risultasse uguale o superiore al 4,75% (v. doc. nn. 14 e 15 allegati alla comparsa di costituzione e di risposta), che alla data del 31.7.2008 i descritti contratti presentavano un valore corrente di mercato (c.d.
Mark to Market) positivo per pari, rispettivamente, ad € 54.809,00 per la Prima Parte_1
Operazione e ad € 3.989,00 per la Seconda Operazione, con conseguente versamento da parte di di differenziali positivi per complessivi € 20.255,33 (v. doc. 16 e 17 Controparte_3
allegati alla comparsa di costituzione e di risposta); che il 28.2.2009 le operazioni di interest rate swap sottoscritte da presentavano Parte_1
un Mark to Market negativo, rispettivamente di € 222.332,00 la Prima Operazione e di € 212.503,00 la Seconda Operazione (v. doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta); che in data 25.3.2009 ha stipulato con un contratto di Pt_1 Controparte_3 prestazione di servizi di investimento (d'ora in poi “Contratto di Servizi”) – avente ad oggetto la consulenza della banca in materia di investimenti;
le modalità di trasmissione, ricezione ed esecuzione di ordini;
il collocamento e la distribuzione di titoli – e in esso ha dichiarato di aver, anteriormente, ricevuto: (i) informazioni su ed i suoi servizi di investimento;
(ii) Controparte_1
informazioni riguardanti la salvaguardia degli strumenti finanziari;
(iii) informazioni sugli strumenti finanziari;
(iv) informazioni su costi e oneri associati alla prestazione dei servizi di investimento;
ed ha, altresì, sottoscritto per presa visione la Disciplina dei Conflitti di Interesse e la Sintesi della
Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini (v. doc. 19, 20, 21 allegati alla comparsa di costituzione e di risposta); che, sempre in data 25.3.2009 ha stipulato con un Pt_1 Controparte_1
Accordo normativo per l'operatività in strumenti finanziari derivati OTC su tassi di interesse e valute (d'ora in poi, "Secondo Contratto Quadro"), dichiarando, nelle "Premesse", che "nell'ambito della propria attività ha posto e/o pone in essere operazioni commerciali o finanziarie dalle quali derivano posizioni debitorie/creditorie in Euro o in valuta rispetto alle quali intende cautelarsi contro gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse e/o dei tassi di cambio che potrebbero intervenire prima della scadenza delle operazioni stesse, determinando fin da ora la propria
5 posizione di rischio in relazione alla fluttuazioni dei suddetti tassi" (v. doc. n. 22 allegato alla comparsa di costituzione e di riposta); che, infine, in esecuzione di tale Secondo Contratto Quadro ed in sostituzione della Prima e della Seconda Operazione di cui sopra si è dato conto, ha concluso con Parte_1 [...]
il contratto n. 903250019, con il quale sono stati rimodulati n. 2 contratti di Controparte_1
interest rate swap, denominato SS PROTETTO – PREMIO FRAZIONATO (d'ora in poi,
"Terza Operazione") così strutturata: i) importo a Vostro Credito di Euro 445.400 per data di pagamento 27/03/2009 ("Up-front"); ii) data iniziale 31 marzo 2009; iii) data di scadenza 31 marzo
2014; iv) capitale di riferimento Euro 6.000.0000,00; v) scadenze periodiche trimestrali;
vi) tasso cap 4,50%; vii) spread 1,74%; viii) il Cliente paga Euribor 3 mesi + spread 1,74% con Parte_2
un Tasso Massimo del 6,24%; ix) il Cliente riceve Euribor 3 mesi Actual/360 (v. doc. nn. 23, 24, 25 allegati alla comparsa di costituzione e di risposta).
Ciò premesso, trattandosi di domanda afferente un rapporto ancora in essere e avuto riguardo al tenore complessivo dell'atto di citazione e delle conclusioni formulate anche all'esito dell'istruttoria
(v. punto 4 dell'atto di citazione e conclusioni), si deve ritenere che la domanda debba essere qualificata come di ripetizione di indebito, essendo interesse della attrice ottenere dall'istituto di credito la ripetizione delle somme versate in applicazione del contratto asseritamente invalido, con la conseguenza che tanto l'accertamento delle invalidità negoziali e l'esperimento della invocata
CTU si pongono quali domande e richieste strumentali all'accoglimento della domanda di ripetizione.
Orbene, si deve affermare, con la costante giurisprudenza e nel rispetto delle regole generali stabilite dall'art. 2697 c.c., che nel caso in cui un correntista agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza di una valida causa debendi (cfr. tra le tante Cass. Civ., ord. 30822/2018).
Pertanto, lo stesso correntista ha l'onere di documentare l'esistenza delle clausole o dei negozi che si assumono viziati e l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
L'assenza del contratto di conto corrente non consente, quindi, di accertare le pattuizioni intervenute tra le parti, l'andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi, né sono stati prodotti gli estratti conto relativi a tutto lo svolgimento del rapporto, ma solo quelli (selezionati dalla parte attrice) relativi al periodo 2009-2014.
Sul punto occorre, inoltre, una ulteriore precisazione dovuta al duplice tentativo compiuto dall'attrice in corso di giudizio, sin dall'atto introduttivo del giudizio, diretto, da un lato, a fornire al giudicante un quadro solo parziale dei rapporti intercorsi tra la medesima e INTESA SANPAOLO
6 s.p.a., e, dall'altro, a far ricadere sulla convenuta le conseguenza sfavorevoli dell'asserita assenza dei contratti, con ciò volendosi ribaltare le regole sul riparto dell'onere probatorio sopra richiamate.
La società attrice, infatti, ha ampiamente argomentato nel senso dell'inesistenza del contratto di interest rate swap per avere in data 25.3.2009, in sintesi, sottoscritto esclusivamente l' “Accordo normativo per l'operatività in strumenti finanziari derivati otc su tassi di interessi e valuta –
Disciplina contrattuale” (sopra indicato come “Secondo contratto quadro”), ma non anche le successive indefettibili “Conferme” nelle quali sono concordate tutte le condizioni del contratto.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
È documentato in atti – e sopra se ne è dato già conto – che, all'esito della stipula con
[...] in data 25.3.2009 del “Contratto di servizi” ed in esecuzione del “Secondo Controparte_1
Contratto Quadro”, abbia sottoscritto e concluso la “Terza Operazione”, ovvero il contratto n.
903250019, con il quale sono stati rimodulati n. 2 contratti di interest rate swap.
Dall'esame del contratto in questione, denominato SS PROTETTO – PREMIO
FRAZIONATO, sono dettagliatamente indicati: la tipologia contrattuale "Interest rate swap";
l'obiettivo ("Il prodotto si rivolge ad un Cliente che ha contratto un debito a tasso variabile, consentendogli di minimizzare il rischio legato al rialzo dei tassi di interesse"); l'analisi della posizione ("L'analisi della posizione, effettuata con l'ausilio del grafico sottostante, consente, in relazione all'andamento dei tassi, di avere un confronto visivo immediato tra: - la rata pagata dal
Cliente che ha contratto un debito a tasso variabile ….. – la rata sintetica pagata dal medesimo
Cliente che ha stipulato un contratto di SS PROTETTO – PREMIO FRAZIONATO"); il funzionamento del contratto ("Il Cliente tramite il SS PROTETTO – PREMIO FRAZIONATO riceve un tasso variabile e paga un tasso variabile maggiorato di uno spread;
lo stesso tasso variabile maggiorato dello spread non può mai essere superiore ad un tasso massimo predefinito");
i vantaggi del contratto ("Il SS PROTETTO – PREMIO FRAZIONATO dà al Cliente flessibilità finanziaria, gli consente di avere certezza del costo massimo degli oneri finanziari legati al proprio indebitamento e gli dà la possibilità di beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di interesse"); gli svantaggi del contratto ("Il SS PROTETTO – PREMIO FRAZIONATO obbliga il Cliente a sostenere un costo aggiuntivo pari allo spread pagato sul tasso variabile").
Non solo.
Dal collegato documento denominato "Esempio di operazioni in derivati OTC", recante sempre la data del 25.3.2009, ha dichiarato: i) di avere un indebitamento totale a tasso variabile Pt_1
presso il sistema bancario pari a € 10.702.942,00 di cui € 9.546.543,00 a Medio Lungo Termine;
ii) che il nozionale dei derivati di tasso in vita presso è pari ad € 6.000.000,00. Controparte_1
In esso sono, poi, descritti specificamente anche i due contratti di interest rate swap oggetto di
7 rimodulazione, con espressa indicazione del loro costo di sostituzione, nonché le condizioni economiche della Terza Operazione.
A fronte delle compiute informazioni fornite al cliente al momento della sottoscrizione del detto contratto, delle specifiche dichiarazioni rese da medesima al momento della Parte_1
sottoscrizione del contratto e della dimostrata completezza della documentazione contrattuale sottoposta a e da essa sottoscritta, la tesi dalla medesima sostenuta a fondamento Parte_1 della eccepita “inesistenza” del contratto di interest rate swap n. 903250019 per mancanza di
“conferma” del singolo ordine si palesa nella sua evidente pretestuosità e, conseguentemente, si frantuma, sol che si consideri, tra l'altro, che la norma contrattuale richiamata dalla parte attrice – ovvero quella che, inserita nel paragrafo “Adesione” a pag. 3 della “Richiesta di adesione - Persone
Giuridiche/Imprese all'accordo normativo per l'operatività in strumenti finanziari derivati OTC su tassi di interesse e valute” (sopra denominato come "Secondo Contratto Quadro") – non prevede affatto la forma scritta ad substantiam per le conferme degli ordini, bensì indica che la tale forma quella “di norma” deputata alla sottoscrizione delle conferme, il che non esclude evidentemente che gli ordini, cioè le conferme, possano essere dati con modalità differenti.
Da tale norma, e sull'assunto che nel caso di specie difetterebbe la conferma scritta degli ordini da parte di la attrice perviene alla conclusione della mancanza della forma scritta, e, Parte_1
dunque, della inesistenza, del contratto medesimo.
Conclusione che, tuttavia, urta fragorosamente contro la puntuale documentazione scritta del contratto indicato offerta dalla parte convenuta e contro la corretta interpretazione della citata norma contrattuale inserita nel paragrafo “Adesione” a pag. 3 del Secondo Contratto Quadro.
Ne deriva il rigetto della domanda principale formulata da nell'atto di citazione. Parte_1
Analogamente deve essere fermamente respinta anche l'ulteriore domanda, formulata in via subordinata da avente ad oggetto l'asserita nullità della Terza Operazione (il Parte_1
contratto n. 903250019) per difetto di causa.
Dall'esame della documentazione in atti emerge in modo tranquillizzante che il 25.3.2009 fu ben consapevole e perfettamente informata dell'andamento negativo dei primi due Parte_1
contratti di interest rate swap (sopra indicati come Prima e Seconda Operazione) pari a €
434.835,00, a domandare a la ristrutturazione dei due contratti mediante la Controparte_1
sottoscrizione della Terza Operazione (che, come sopra già indicato, risultava strutturata su di un importo nozionale di € 6.000.000,00, a fronte di un indebitamento dichiarato presso il sistema bancario a tasso variabile di € 9.546.543,00, con un Tasso Cap fissato al 4,50%, uno Spread dell'1,74% e con il pagamento da parte della banca di € 445.400,00 pari all'importo addebitato sul conto corrente dell'attrice per l'estinzione anticipata della Prima e della Seconda Operazione).
8 Ne consegue che, lungi all'apparire privo di causa, il contratto in questione – cioè la Terza
Operazione – era chiaramente destinato ad azzerare le importanti perdite accumulate con i due precedenti contratti, annullandone l'effetto negativo mediante la fissazione di un costo fisso dell'1,74% ripartito sino alla scadenza del 31.3.2014 e scongiurare ulteriori prevedibili e gravi perdite per effetto dei due indicati contratti conseguenti alla pacifica tendenziale riduzione del tasso
Euribor.
Laddove si consideri, infine, che, come è emerso dalla documentazione contrattuale di cui sopra si è dato conto, ha più volte dichiarato di conoscere “le caratteristiche degli Parte_1 strumenti/prodotti finanziari, comprendendone principali rischi e dinamiche”, di avere “competenze specifiche in ambito finanziario” e di “informarsi periodicamente sui mercati finanziari”, è mestieri convenire che ella, quale incontestata esperta conduttrice di operazioni finanziarie in mercati risaputamente rischiosi, ben conosceva – o, comunque, ben doveva conoscere – anche lo spread, quale costo che, in quanto noto alla stessa sin dall'inizio dell'operazione, non può refluire né incidere sull'alea del contratto.
Di qui il rigetto anche della domanda, formulata da in via subordinata, di Parte_1
accertamento della nullità del contratto più volte richiamato.
Ulteriormente destituita di fondamento è la ulteriormente subordinata domanda formulata dalla odierna attrice tesa a far accertare l'inadempimento di agli obblighi Controparte_1 informativi su di esse gravanti ai sensi dell'art. 21 TUF, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dalla prima.
Trattasi, a parere dello scrivente Giudice, di domanda, oltre che genericamente formulata, ancora una volta del tutto priva di fondamento, laddove si attribuisca il dovuto rilievo alle considerazioni sopra offerte e, soprattutto, alla documentazione, prodotta essenzialmente dall'Istituto bancario, a dimostrazione della completa informazione fornita all'esperto cliente.
Si è dato conto, invero, che alla data del 25.3.2009, prima della sottoscrizione della nota Tera
Operazione, ebbe a stipulare con il “Contratto di Parte_1 Controparte_1
Servizi”, nel quale la prima ha dichiarato di aver ricevuto le informazioni su e Controparte_1
sui suoi servizi di investimento, le informazioni riguardanti la salvaguardia degli strumenti finanziari, le informazioni sugli strumenti finanziari e le informazioni su costi e oneri associati alla prestazione dei servizi di investimento (v. doc. n. 19 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta).
Non solo.
Nel citato Contratto di Servizi e nel Secondo Contratto Quadro sono specificamente indicati la natura dell'operazione nonché i rischi e le implicazioni connesse alle operazioni su strumenti
9 derivati.
Ed inoltre, contrariamente a quanto asserito temerariamente dalla parte attrice, prima della conclusione della Terza Operazione (cioè del contratto n. 903250019), è stata Parte_1
puntualmente e dettagliatamente informata dalla banca sia del Mark to Market negativo dei due contratti di interest rate swap già sottoscritti ed oggetto di rimodulazione, sia della struttura e delle caratteristiche della concludenda Terza Operazione (v. doc. nn. 18 e 23 allegati alla comparsa di costituzione e di risposta).
In conclusione, ritiene questo Giudice che, nemmeno sotto i profili disciplinati dall'art. 21 del
TUF, possano sollevarsi alla banca censure nell'ottica del mancato adempimento dello specifico obbligo di diligenza richiesto dallo e nello svolgimento dei servizi di investimento, sub specie di corretta e compita informazione del cliente.
In conclusione, tutte le domande formulate da devono essere respinte, in quanto Parte_1
radicalmente infondate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore fino a € 520.000, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_3
1) RIGETTA le domande;
2) CONDANNA al rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 22.457,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 21/1/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 938/2015
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 938 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2015 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. BUIZZA DANTE DANIELE e con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. CORDA LAURA
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CIPRIANI CARLO e Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. LENER RAFFAELE
-parte convenuta-
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per parte attrice:
“In via principale, nel merito, accertare l'inesistenza del contratto di interest rate swap n.
903250019 del 25.3.2009 e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione degli addebiti in conto corrente operati in esecuzione del predetto contratto, per complessivi € 529.540,00, oltre al pagamento degli interessi decorrenti dalla data di ciascun addebito: in subordine, nel merito, accertare la nullità del contratto di interest rate swap n. 903250019 del
25.3.2009 e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione degli addebiti in conto corrente operati in esecuzione del predetto contratto, per complessivi € 529.540,00, oltre al pagamento degli interessi decorrenti dalla data di ciascun addebito;
1 in ulteriore subordine, sempre nel merito, nella denegata ipotesti in cui venisse accertata
l'esistenza e la validità del contratto di interest rate swap n. 903250019 del 25.3.2009, accertare la responsabilità del convenuto, per inadempimento degli obblighi informativi sullo stesso gravanti ai sensi dell'art. 21 del T.U.F., e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi secondo equità.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA”.
- per parte convenuta:
“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione: in via pregiudiziale
- accertare e dichiarare la prescrizione della domanda di accertamento della responsabilità pre- contrattuale dell'attrice unitamente alle conseguenti domande risarcitorie e/o restitutorie;
in via principale
- rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice nei confronti di perché Controparte_1
infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata,
- nella denegata e non temuta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse dichiarare la nullità del contratto di interest rate swap n. 903250019 concluso il 25 marzo 2009, accertare l'obbligo di
a restituire ad la somma di Euro 445.400,00 oltre interessi legali CP_2 Controparte_1
maturati e maturandi a decorrere dal 27 marzo 2009 e, per l'effetto, dichiarare in tale misura estinta l'obbligazione restitutoria dedotta dall'attrice per le somme addebitate dalla banca in esecuzione del contratto di interest rate swap n. 903250019; in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
formulando le conclusioni sopra richiamate. Controparte_3
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto: di operare da oltre dieci anni nel settore turistico-alberghiero sardo, nella gestione di alberghi, ristoranti, campeggi, villaggi per vacanze e simili;
2 che dal 7.6.2013 socio unico di era con l'ingresso di Parte_1 Controparte_4
quale Amministratore Unico;
CP_5 che, subentrata nell'amministrazione dell'impresa, la nuova compagine sociale aveva appresto che in data 25.3.2009 il legale rappresentante di aveva concluso con Parte_1 Controparte_6
un accordo per derivato OTC, nelle specie interest rate swap n. 903250019, di nozionali €
[...]
6.000.000,00, con inizio il 31.3.2009 e termine al 31.3.2014, in forza del quale l'istituto di credito operava trimestralmente addebiti sul conto corrente della società; che l'amministratore di pur privo di copia del contratto del citato derivato, vi Parte_1
aveva dato puntuale esecuzione;
che alla scadenza del 31.3.2014 risultavano addebitati a complessivamente € Parte_1
529.540,00; che in data 19.11.2014 aveva inviato a che nel CP_5 Controparte_3
frattempi aveva incorporato la , istanza ex art. 119, comma 4, TUB, per Controparte_6 ottenere copia della documentazione inerente all'operazione finanziaria in questione;
che, in ottemperanza alla suddetta richiesta, aveva inviato la Controparte_3
seguente documentazione: a) richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante di Pt_1
in data 25.3.2009; b) contratto di prestazione di servizi di investimento sottoscritto il
[...]
25.3.2009; c) esempio di operazioni in derivati OTC;
d) derivati su tassi, tasso protetto – premio frazionato, sottoscritto il 25.3.2009; e) sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e disciplina dei conflitti di interesse;
che il procedimento di mediazione obbligatoria introdotto da non era andato a Parte_1
buon fine per mancata partecipazione di;
Controparte_6 che una relazione di parte commissionata da aveva rilevato l'inesistenza della Parte_1
“conferma” d'ordine con cui avrebbe autorizzato l'operazione di interest rate swape, Pt_1
nonché plurimi profili di nullità del derivato;
che il contratto di interest rate swap n. 903250019 del 25.3.2009 era inesistente in quanto mai sottoscritto da Parte_1
che, in ogni caso, il contratto di interest rate swap n. 903250019 del 25.3.2009 era radicalmente nullo per mancanza di causa, per mancanza di alea razionale, per inidoneità ad assicurare la finalità di copertura che connotava l'alea del prodotto finanziario in questione;
che l'istituto di credito era, per quanto sopra, tenuto a restituire la somma di € 529.540,00 illegittimamente addebitati;
che l'istituto di credito doveva ritenersi, infine, responsabile per inadempimento degli obblighi informativi, di correttezza e di diligenza ex art. 21 TUF.
3 Parte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, eccependo la prescrizione della responsabilità precontrattuale dedotta da parte attrice con riferimento alla violazione degli obblighi informativi ex art. 21 del TUF e, nel merito ed in ogni caso, contestando quanto ex adverso dedotto e domandato, a sua volta formulando le conclusioni sopra riportate.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra riportate, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La domanda formulata da è infondata e deve essere respinta. Parte_1
L'espresso convincimento riposa sulle considerazioni che seguono.
Occorre in primo luogo dare conto dei fatti che risultano provati (in via documentale e/o perché pacifici tra le parti) e della qualificazione da dare all'azione esperita dalla attrice.
Dall'esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio, risulta provato: che in data 27.3.2008 tra e sia stato stipulato un Parte_1 Controparte_3
“Accordo normativo per la disciplina di operazioni in Strumenti Finanziari Derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati” (d'ora in poi, "Primo Contratto Quadro"; v. doc. n. 10 in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta); che sempre in data 27.3.2008 tra le medesime parti sia stato sottoscritto il documento “Analisi del profilo finanziario”, nel quale ha dichiarato: a) di conoscere “le caratteristiche Parte_1 degli strumenti/prodotti finanziari, comprendendone principali rischi e dinamiche”; b) di avere acquisito in passato, per studi e professione svolta dal personale facoltizzato e dalla struttura aziendale preposta all'amministrazione finanziaria, “competenze specifiche in ambito finanziario” e di “informarsi periodicamente sui mercati finanziari”; c) di avere come obiettivi di investimento quello di “contenere le oscillazioni del valore del portafoglio accettando una crescita limitata” (v. doc. n. 11 in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta); che, in esecuzione del Primo Contratto Quadro, tra le medesime parti siano state concluse le seguenti operazioni di interest rate swap: 1) contratto n. 68372 (d'ora in poi, "Prima Operazione"), denominato SS CE (Interest Rate Swap), recante data iniziale 31.3.2008, con cui si è impegnata a corrispondere su un importo nominale di € 3.000.000,00 e fino alla Pt_1
scadenza del 31.12.2013, un tasso di interesse annuo del 4,35% (in due scadenze periodiche, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno) contro incasso del valore dell'Euribor a 6 mesi rilevato sui mercati nei due giorni antecedenti l'inizio di ogni semestre (v. doc. nn. 12 e 13 allegati alla comparsa di costituzione e di risposta); 2) contratto n. 68374 (d'ora in poi, "Seconda Operazione"), denominato SS NT (Interest Rate Swap), recante data iniziale 31.3.2008, con il quale
[... [...] si è impegnata a corrispondere su un importo nominale di € 3.000.000,00 e fino alla CP_7
scadenza del 31.12.2013: a) un tasso di interesse annuo del 4,20% (in due scadenze periodiche, al
30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno) contro incasso del valore dell'Euribor 6 mesi rilevato sui mercati nei due giorni antecedenti l'inizio di ogni semestre, se l'Euribor risultava inferiore al 4,75%;
b) un tasso di interesse annuo pari al valore dell'Euribor a 6 mesi diminuito dello 0,55% (in due scadenze periodiche, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno) contro incasso del valore dell'Euribor a 6 mesi rilevato sui mercati nei due giorni antecedenti l'inizio di ogni semestre, nel caso in cui l'Euribor risultasse uguale o superiore al 4,75% (v. doc. nn. 14 e 15 allegati alla comparsa di costituzione e di risposta), che alla data del 31.7.2008 i descritti contratti presentavano un valore corrente di mercato (c.d.
Mark to Market) positivo per pari, rispettivamente, ad € 54.809,00 per la Prima Parte_1
Operazione e ad € 3.989,00 per la Seconda Operazione, con conseguente versamento da parte di di differenziali positivi per complessivi € 20.255,33 (v. doc. 16 e 17 Controparte_3
allegati alla comparsa di costituzione e di risposta); che il 28.2.2009 le operazioni di interest rate swap sottoscritte da presentavano Parte_1
un Mark to Market negativo, rispettivamente di € 222.332,00 la Prima Operazione e di € 212.503,00 la Seconda Operazione (v. doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta); che in data 25.3.2009 ha stipulato con un contratto di Pt_1 Controparte_3 prestazione di servizi di investimento (d'ora in poi “Contratto di Servizi”) – avente ad oggetto la consulenza della banca in materia di investimenti;
le modalità di trasmissione, ricezione ed esecuzione di ordini;
il collocamento e la distribuzione di titoli – e in esso ha dichiarato di aver, anteriormente, ricevuto: (i) informazioni su ed i suoi servizi di investimento;
(ii) Controparte_1
informazioni riguardanti la salvaguardia degli strumenti finanziari;
(iii) informazioni sugli strumenti finanziari;
(iv) informazioni su costi e oneri associati alla prestazione dei servizi di investimento;
ed ha, altresì, sottoscritto per presa visione la Disciplina dei Conflitti di Interesse e la Sintesi della
Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini (v. doc. 19, 20, 21 allegati alla comparsa di costituzione e di risposta); che, sempre in data 25.3.2009 ha stipulato con un Pt_1 Controparte_1
Accordo normativo per l'operatività in strumenti finanziari derivati OTC su tassi di interesse e valute (d'ora in poi, "Secondo Contratto Quadro"), dichiarando, nelle "Premesse", che "nell'ambito della propria attività ha posto e/o pone in essere operazioni commerciali o finanziarie dalle quali derivano posizioni debitorie/creditorie in Euro o in valuta rispetto alle quali intende cautelarsi contro gli effetti delle variazioni dei tassi di interesse e/o dei tassi di cambio che potrebbero intervenire prima della scadenza delle operazioni stesse, determinando fin da ora la propria
5 posizione di rischio in relazione alla fluttuazioni dei suddetti tassi" (v. doc. n. 22 allegato alla comparsa di costituzione e di riposta); che, infine, in esecuzione di tale Secondo Contratto Quadro ed in sostituzione della Prima e della Seconda Operazione di cui sopra si è dato conto, ha concluso con Parte_1 [...]
il contratto n. 903250019, con il quale sono stati rimodulati n. 2 contratti di Controparte_1
interest rate swap, denominato SS PROTETTO – PREMIO FRAZIONATO (d'ora in poi,
"Terza Operazione") così strutturata: i) importo a Vostro Credito di Euro 445.400 per data di pagamento 27/03/2009 ("Up-front"); ii) data iniziale 31 marzo 2009; iii) data di scadenza 31 marzo
2014; iv) capitale di riferimento Euro 6.000.0000,00; v) scadenze periodiche trimestrali;
vi) tasso cap 4,50%; vii) spread 1,74%; viii) il Cliente paga Euribor 3 mesi + spread 1,74% con Parte_2
un Tasso Massimo del 6,24%; ix) il Cliente riceve Euribor 3 mesi Actual/360 (v. doc. nn. 23, 24, 25 allegati alla comparsa di costituzione e di risposta).
Ciò premesso, trattandosi di domanda afferente un rapporto ancora in essere e avuto riguardo al tenore complessivo dell'atto di citazione e delle conclusioni formulate anche all'esito dell'istruttoria
(v. punto 4 dell'atto di citazione e conclusioni), si deve ritenere che la domanda debba essere qualificata come di ripetizione di indebito, essendo interesse della attrice ottenere dall'istituto di credito la ripetizione delle somme versate in applicazione del contratto asseritamente invalido, con la conseguenza che tanto l'accertamento delle invalidità negoziali e l'esperimento della invocata
CTU si pongono quali domande e richieste strumentali all'accoglimento della domanda di ripetizione.
Orbene, si deve affermare, con la costante giurisprudenza e nel rispetto delle regole generali stabilite dall'art. 2697 c.c., che nel caso in cui un correntista agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza di una valida causa debendi (cfr. tra le tante Cass. Civ., ord. 30822/2018).
Pertanto, lo stesso correntista ha l'onere di documentare l'esistenza delle clausole o dei negozi che si assumono viziati e l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
L'assenza del contratto di conto corrente non consente, quindi, di accertare le pattuizioni intervenute tra le parti, l'andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi, né sono stati prodotti gli estratti conto relativi a tutto lo svolgimento del rapporto, ma solo quelli (selezionati dalla parte attrice) relativi al periodo 2009-2014.
Sul punto occorre, inoltre, una ulteriore precisazione dovuta al duplice tentativo compiuto dall'attrice in corso di giudizio, sin dall'atto introduttivo del giudizio, diretto, da un lato, a fornire al giudicante un quadro solo parziale dei rapporti intercorsi tra la medesima e INTESA SANPAOLO
6 s.p.a., e, dall'altro, a far ricadere sulla convenuta le conseguenza sfavorevoli dell'asserita assenza dei contratti, con ciò volendosi ribaltare le regole sul riparto dell'onere probatorio sopra richiamate.
La società attrice, infatti, ha ampiamente argomentato nel senso dell'inesistenza del contratto di interest rate swap per avere in data 25.3.2009, in sintesi, sottoscritto esclusivamente l' “Accordo normativo per l'operatività in strumenti finanziari derivati otc su tassi di interessi e valuta –
Disciplina contrattuale” (sopra indicato come “Secondo contratto quadro”), ma non anche le successive indefettibili “Conferme” nelle quali sono concordate tutte le condizioni del contratto.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
È documentato in atti – e sopra se ne è dato già conto – che, all'esito della stipula con
[...] in data 25.3.2009 del “Contratto di servizi” ed in esecuzione del “Secondo Controparte_1
Contratto Quadro”, abbia sottoscritto e concluso la “Terza Operazione”, ovvero il contratto n.
903250019, con il quale sono stati rimodulati n. 2 contratti di interest rate swap.
Dall'esame del contratto in questione, denominato SS PROTETTO – PREMIO
FRAZIONATO, sono dettagliatamente indicati: la tipologia contrattuale "Interest rate swap";
l'obiettivo ("Il prodotto si rivolge ad un Cliente che ha contratto un debito a tasso variabile, consentendogli di minimizzare il rischio legato al rialzo dei tassi di interesse"); l'analisi della posizione ("L'analisi della posizione, effettuata con l'ausilio del grafico sottostante, consente, in relazione all'andamento dei tassi, di avere un confronto visivo immediato tra: - la rata pagata dal
Cliente che ha contratto un debito a tasso variabile ….. – la rata sintetica pagata dal medesimo
Cliente che ha stipulato un contratto di SS PROTETTO – PREMIO FRAZIONATO"); il funzionamento del contratto ("Il Cliente tramite il SS PROTETTO – PREMIO FRAZIONATO riceve un tasso variabile e paga un tasso variabile maggiorato di uno spread;
lo stesso tasso variabile maggiorato dello spread non può mai essere superiore ad un tasso massimo predefinito");
i vantaggi del contratto ("Il SS PROTETTO – PREMIO FRAZIONATO dà al Cliente flessibilità finanziaria, gli consente di avere certezza del costo massimo degli oneri finanziari legati al proprio indebitamento e gli dà la possibilità di beneficiare di eventuali riduzioni dei tassi di interesse"); gli svantaggi del contratto ("Il SS PROTETTO – PREMIO FRAZIONATO obbliga il Cliente a sostenere un costo aggiuntivo pari allo spread pagato sul tasso variabile").
Non solo.
Dal collegato documento denominato "Esempio di operazioni in derivati OTC", recante sempre la data del 25.3.2009, ha dichiarato: i) di avere un indebitamento totale a tasso variabile Pt_1
presso il sistema bancario pari a € 10.702.942,00 di cui € 9.546.543,00 a Medio Lungo Termine;
ii) che il nozionale dei derivati di tasso in vita presso è pari ad € 6.000.000,00. Controparte_1
In esso sono, poi, descritti specificamente anche i due contratti di interest rate swap oggetto di
7 rimodulazione, con espressa indicazione del loro costo di sostituzione, nonché le condizioni economiche della Terza Operazione.
A fronte delle compiute informazioni fornite al cliente al momento della sottoscrizione del detto contratto, delle specifiche dichiarazioni rese da medesima al momento della Parte_1
sottoscrizione del contratto e della dimostrata completezza della documentazione contrattuale sottoposta a e da essa sottoscritta, la tesi dalla medesima sostenuta a fondamento Parte_1 della eccepita “inesistenza” del contratto di interest rate swap n. 903250019 per mancanza di
“conferma” del singolo ordine si palesa nella sua evidente pretestuosità e, conseguentemente, si frantuma, sol che si consideri, tra l'altro, che la norma contrattuale richiamata dalla parte attrice – ovvero quella che, inserita nel paragrafo “Adesione” a pag. 3 della “Richiesta di adesione - Persone
Giuridiche/Imprese all'accordo normativo per l'operatività in strumenti finanziari derivati OTC su tassi di interesse e valute” (sopra denominato come "Secondo Contratto Quadro") – non prevede affatto la forma scritta ad substantiam per le conferme degli ordini, bensì indica che la tale forma quella “di norma” deputata alla sottoscrizione delle conferme, il che non esclude evidentemente che gli ordini, cioè le conferme, possano essere dati con modalità differenti.
Da tale norma, e sull'assunto che nel caso di specie difetterebbe la conferma scritta degli ordini da parte di la attrice perviene alla conclusione della mancanza della forma scritta, e, Parte_1
dunque, della inesistenza, del contratto medesimo.
Conclusione che, tuttavia, urta fragorosamente contro la puntuale documentazione scritta del contratto indicato offerta dalla parte convenuta e contro la corretta interpretazione della citata norma contrattuale inserita nel paragrafo “Adesione” a pag. 3 del Secondo Contratto Quadro.
Ne deriva il rigetto della domanda principale formulata da nell'atto di citazione. Parte_1
Analogamente deve essere fermamente respinta anche l'ulteriore domanda, formulata in via subordinata da avente ad oggetto l'asserita nullità della Terza Operazione (il Parte_1
contratto n. 903250019) per difetto di causa.
Dall'esame della documentazione in atti emerge in modo tranquillizzante che il 25.3.2009 fu ben consapevole e perfettamente informata dell'andamento negativo dei primi due Parte_1
contratti di interest rate swap (sopra indicati come Prima e Seconda Operazione) pari a €
434.835,00, a domandare a la ristrutturazione dei due contratti mediante la Controparte_1
sottoscrizione della Terza Operazione (che, come sopra già indicato, risultava strutturata su di un importo nozionale di € 6.000.000,00, a fronte di un indebitamento dichiarato presso il sistema bancario a tasso variabile di € 9.546.543,00, con un Tasso Cap fissato al 4,50%, uno Spread dell'1,74% e con il pagamento da parte della banca di € 445.400,00 pari all'importo addebitato sul conto corrente dell'attrice per l'estinzione anticipata della Prima e della Seconda Operazione).
8 Ne consegue che, lungi all'apparire privo di causa, il contratto in questione – cioè la Terza
Operazione – era chiaramente destinato ad azzerare le importanti perdite accumulate con i due precedenti contratti, annullandone l'effetto negativo mediante la fissazione di un costo fisso dell'1,74% ripartito sino alla scadenza del 31.3.2014 e scongiurare ulteriori prevedibili e gravi perdite per effetto dei due indicati contratti conseguenti alla pacifica tendenziale riduzione del tasso
Euribor.
Laddove si consideri, infine, che, come è emerso dalla documentazione contrattuale di cui sopra si è dato conto, ha più volte dichiarato di conoscere “le caratteristiche degli Parte_1 strumenti/prodotti finanziari, comprendendone principali rischi e dinamiche”, di avere “competenze specifiche in ambito finanziario” e di “informarsi periodicamente sui mercati finanziari”, è mestieri convenire che ella, quale incontestata esperta conduttrice di operazioni finanziarie in mercati risaputamente rischiosi, ben conosceva – o, comunque, ben doveva conoscere – anche lo spread, quale costo che, in quanto noto alla stessa sin dall'inizio dell'operazione, non può refluire né incidere sull'alea del contratto.
Di qui il rigetto anche della domanda, formulata da in via subordinata, di Parte_1
accertamento della nullità del contratto più volte richiamato.
Ulteriormente destituita di fondamento è la ulteriormente subordinata domanda formulata dalla odierna attrice tesa a far accertare l'inadempimento di agli obblighi Controparte_1 informativi su di esse gravanti ai sensi dell'art. 21 TUF, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dalla prima.
Trattasi, a parere dello scrivente Giudice, di domanda, oltre che genericamente formulata, ancora una volta del tutto priva di fondamento, laddove si attribuisca il dovuto rilievo alle considerazioni sopra offerte e, soprattutto, alla documentazione, prodotta essenzialmente dall'Istituto bancario, a dimostrazione della completa informazione fornita all'esperto cliente.
Si è dato conto, invero, che alla data del 25.3.2009, prima della sottoscrizione della nota Tera
Operazione, ebbe a stipulare con il “Contratto di Parte_1 Controparte_1
Servizi”, nel quale la prima ha dichiarato di aver ricevuto le informazioni su e Controparte_1
sui suoi servizi di investimento, le informazioni riguardanti la salvaguardia degli strumenti finanziari, le informazioni sugli strumenti finanziari e le informazioni su costi e oneri associati alla prestazione dei servizi di investimento (v. doc. n. 19 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta).
Non solo.
Nel citato Contratto di Servizi e nel Secondo Contratto Quadro sono specificamente indicati la natura dell'operazione nonché i rischi e le implicazioni connesse alle operazioni su strumenti
9 derivati.
Ed inoltre, contrariamente a quanto asserito temerariamente dalla parte attrice, prima della conclusione della Terza Operazione (cioè del contratto n. 903250019), è stata Parte_1
puntualmente e dettagliatamente informata dalla banca sia del Mark to Market negativo dei due contratti di interest rate swap già sottoscritti ed oggetto di rimodulazione, sia della struttura e delle caratteristiche della concludenda Terza Operazione (v. doc. nn. 18 e 23 allegati alla comparsa di costituzione e di risposta).
In conclusione, ritiene questo Giudice che, nemmeno sotto i profili disciplinati dall'art. 21 del
TUF, possano sollevarsi alla banca censure nell'ottica del mancato adempimento dello specifico obbligo di diligenza richiesto dallo e nello svolgimento dei servizi di investimento, sub specie di corretta e compita informazione del cliente.
In conclusione, tutte le domande formulate da devono essere respinte, in quanto Parte_1
radicalmente infondate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore fino a € 520.000, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_3
1) RIGETTA le domande;
2) CONDANNA al rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 22.457,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 21/1/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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