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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9CR1S000272025 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.04.2025, il dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, impugnava l'Atto di Recupero n. TY9CR1S00027/2025, notificato a mezzo PEC in data 28/02/2025, emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani con il quale l'Ufficio richiede il pagamento dei crediti Irap derivanti dalle dichiarazioni integrative 2018, ritenendolo illegittimo.
Il ricorrente impugna l'atto di recupero meglio indicato in oggetto, con il quale l'Ufficio ha proceduto al recupero del credito d'imposta IRAP indebitamente compensato, ritenendo sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione. Deduce infatti, la illegittimità dell'atto per decadenza dei termini, atteso l'uso improprio dello schema dell'atto di recupero in luogo dell'avviso di accertamento, il difetto di motivazione, stante il generico riferimento alla presenza di personale dipendente e la insussistenza del presupposto IRAP, evidenziando che il personale impiegato svolgeva mansioni meramente esecutive e/o per periodi limitati dell'anno.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 16.1.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Risulta fondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto per violazione degli artt. 43 D.P.R. 600/1973 e
38-bis D.P.R. 600/1973.
L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un "Atto di Recupero" in data 25/03/2024, termine ampiamente successivo alla decadenza dell'ordinario potere di accertamento (31/12/2022). Si osserva che l'Atto di Recupero non può essere utilizzato strumentalmente per aggirare i termini decadenziali dell'accertamento di merito, specialmente laddove la contestazione riguardi l'esistenza stessa del presupposto d'imposta (autonoma organizzazione) e non un mero errore materiale nel calcolo del credito.
L'atto impugnato, poi, appare privo di un adeguato supporto motivazionale.
L'Ufficio si è limitato a un generico richiamo alla presenza di personale, senza analizzare la specifica struttura organizzativa del contribuente, violando l'obbligo di chiarezza e precisione sancito dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
In ogni caso, nel merito, non sussiste il presupposto IRAP ex art. 2 D.Lgs. 446/1997.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 9451/2016), l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive non costituisce quel "quid pluris" organizzativo atto a potenziare la capacità produttiva del professionista. Le mansioni descritte dal ricorrente e non smentite dall'Ufficio hanno natura meramente ausiliaria e non integrano la struttura di "impresa" richiesta dalla norma tributaria
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Trapani addì 16.01.2026
Il Giudice monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9CR1S000272025 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.04.2025, il dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, impugnava l'Atto di Recupero n. TY9CR1S00027/2025, notificato a mezzo PEC in data 28/02/2025, emesso da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani con il quale l'Ufficio richiede il pagamento dei crediti Irap derivanti dalle dichiarazioni integrative 2018, ritenendolo illegittimo.
Il ricorrente impugna l'atto di recupero meglio indicato in oggetto, con il quale l'Ufficio ha proceduto al recupero del credito d'imposta IRAP indebitamente compensato, ritenendo sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione. Deduce infatti, la illegittimità dell'atto per decadenza dei termini, atteso l'uso improprio dello schema dell'atto di recupero in luogo dell'avviso di accertamento, il difetto di motivazione, stante il generico riferimento alla presenza di personale dipendente e la insussistenza del presupposto IRAP, evidenziando che il personale impiegato svolgeva mansioni meramente esecutive e/o per periodi limitati dell'anno.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 16.1.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Risulta fondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto per violazione degli artt. 43 D.P.R. 600/1973 e
38-bis D.P.R. 600/1973.
L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un "Atto di Recupero" in data 25/03/2024, termine ampiamente successivo alla decadenza dell'ordinario potere di accertamento (31/12/2022). Si osserva che l'Atto di Recupero non può essere utilizzato strumentalmente per aggirare i termini decadenziali dell'accertamento di merito, specialmente laddove la contestazione riguardi l'esistenza stessa del presupposto d'imposta (autonoma organizzazione) e non un mero errore materiale nel calcolo del credito.
L'atto impugnato, poi, appare privo di un adeguato supporto motivazionale.
L'Ufficio si è limitato a un generico richiamo alla presenza di personale, senza analizzare la specifica struttura organizzativa del contribuente, violando l'obbligo di chiarezza e precisione sancito dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
In ogni caso, nel merito, non sussiste il presupposto IRAP ex art. 2 D.Lgs. 446/1997.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 9451/2016), l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive non costituisce quel "quid pluris" organizzativo atto a potenziare la capacità produttiva del professionista. Le mansioni descritte dal ricorrente e non smentite dall'Ufficio hanno natura meramente ausiliaria e non integrano la struttura di "impresa" richiesta dalla norma tributaria
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Trapani addì 16.01.2026
Il Giudice monocratico