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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 851/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, TO
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3205/2019 depositato il 16/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
UN Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1564 TARSU/TIA 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3694 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3694 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3694 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3694 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , residente AN (cs) , elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Difensore_2 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di questi in Cosenza Indirizzo_ , ha proposto impugnativa avverso gli Avvisi di accertamento in rettifica n. 1564 del 7.11.2018 e n. 3694 del 7.11.2018 relativi a Tarsu/Tia per gli anni 2013,2014 2015,2016
e 2017 notificati in data 4.2.2019 da UN Spa, Concessionaria per la riscossione delle entrate comunali del Comune di Cosenza,.
Ha posto a motivi la nullità degli Avvisi per illegittimità del credito .
Ha sostenuto che l'immobile sottoposto ad imposizione è una autorimessa priva totalmente di servizi di rete fognante , idrica , elettrica e gas.
Ha richiamato , sul punto, l'art. 8 del Regolamento del Comune di Cosenza per la componente Tassa Rifiuti
(RI ) e per l'effetto escluso dalla imposta .
Ha eccepito, ancora, la prescrizione del credito impositivo, l'omessa notifica degli atti pregressi e della previa comunicazione con invito al pagamento , l'omessa indicazione del calcolo degli interessi sull'importo richiesto
, la illegittimità della notifica , la decadenza dell'azione impositiva .
Ha depositato stralcio del Regolamento Comunale sopra richiamato nonché attestazione del “Condomio”di cui fa parte l'immobile de quo ,attestante l'assenza di utenze non attive di servizi di rete.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto .
UN SP si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Ha contestato ogni altra deduzione ed eccezione posta in ricorso , sostenendo nel merito la legittimità dell'applicata tassazione .
Ha concluso per la inammissibilità e per il rigetto del ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto .
La eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da UN SP è infondata .
Gli Avvisi di Accertamento risultano notificati in data 4.2.2019, mercè consegna al ricorrente allo “sportello” di Municipa SP ed il ricorso è stato notificato in data 4.4.2019, giusti gli avvisi postali e di spedizione e di ritorno , prodotti in giudizio dal ricorrente.
Nel merito non può che farsi riferimento all'art. 8, comma 2, lett. i, del regolamento della Tassa sui rifiuti del
Comune di Cosenza . La disposizione prevede specificatamente che “ Sono escluse dalla tassazione,………. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
Il ricorrente ha depositato l'Attestazione rilasciata dal Condominio Indirizzo_ datato 6.3.2019 , che detto immobile è riportato in catasto quale C06 e pertanto autorimessa, o garage come definito nell'atto pubblico di provenienza anch'esso depositato dal ricorrente, ed è privo di tutte le utenze attive di servizi di rete e non locato .
Conseguentemente , la disposizione medesima ,ad avviso di questa Corte, è da ritenersi applicabile al caso de quo .Le ulteriori questioni poste dalle parti si ritengono assorbite e le spese di lite compensate .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato . Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, TO
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3205/2019 depositato il 16/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
UN Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1564 TARSU/TIA 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3694 TARI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3694 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3694 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3694 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , residente AN (cs) , elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Difensore_2 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di questi in Cosenza Indirizzo_ , ha proposto impugnativa avverso gli Avvisi di accertamento in rettifica n. 1564 del 7.11.2018 e n. 3694 del 7.11.2018 relativi a Tarsu/Tia per gli anni 2013,2014 2015,2016
e 2017 notificati in data 4.2.2019 da UN Spa, Concessionaria per la riscossione delle entrate comunali del Comune di Cosenza,.
Ha posto a motivi la nullità degli Avvisi per illegittimità del credito .
Ha sostenuto che l'immobile sottoposto ad imposizione è una autorimessa priva totalmente di servizi di rete fognante , idrica , elettrica e gas.
Ha richiamato , sul punto, l'art. 8 del Regolamento del Comune di Cosenza per la componente Tassa Rifiuti
(RI ) e per l'effetto escluso dalla imposta .
Ha eccepito, ancora, la prescrizione del credito impositivo, l'omessa notifica degli atti pregressi e della previa comunicazione con invito al pagamento , l'omessa indicazione del calcolo degli interessi sull'importo richiesto
, la illegittimità della notifica , la decadenza dell'azione impositiva .
Ha depositato stralcio del Regolamento Comunale sopra richiamato nonché attestazione del “Condomio”di cui fa parte l'immobile de quo ,attestante l'assenza di utenze non attive di servizi di rete.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto .
UN SP si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Ha contestato ogni altra deduzione ed eccezione posta in ricorso , sostenendo nel merito la legittimità dell'applicata tassazione .
Ha concluso per la inammissibilità e per il rigetto del ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto .
La eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da UN SP è infondata .
Gli Avvisi di Accertamento risultano notificati in data 4.2.2019, mercè consegna al ricorrente allo “sportello” di Municipa SP ed il ricorso è stato notificato in data 4.4.2019, giusti gli avvisi postali e di spedizione e di ritorno , prodotti in giudizio dal ricorrente.
Nel merito non può che farsi riferimento all'art. 8, comma 2, lett. i, del regolamento della Tassa sui rifiuti del
Comune di Cosenza . La disposizione prevede specificatamente che “ Sono escluse dalla tassazione,………. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati.
Il ricorrente ha depositato l'Attestazione rilasciata dal Condominio Indirizzo_ datato 6.3.2019 , che detto immobile è riportato in catasto quale C06 e pertanto autorimessa, o garage come definito nell'atto pubblico di provenienza anch'esso depositato dal ricorrente, ed è privo di tutte le utenze attive di servizi di rete e non locato .
Conseguentemente , la disposizione medesima ,ad avviso di questa Corte, è da ritenersi applicabile al caso de quo .Le ulteriori questioni poste dalle parti si ritengono assorbite e le spese di lite compensate .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato . Spese compensate.