Ordinanza cautelare 21 novembre 2023
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/03/2026, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01661/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04608/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4608 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per il risarcimento del danno derivante dall’insorgenza dell’infermità in conseguenza del servizio prestato presso il Ministero della Difesa - Marina Militare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa MA AZ D'TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, militare della Marina Militare Italiana, in congedo con il grado di 1° Luogotenente dal 15 dicembre 2017 per permanente inidoneità, ha chiesto accertarsi la responsabilità dell’intimata amministrazione, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, per l’insorgenza della infermità “linfoma non hodgkin B – follicolare grado 3A (WHO)”, attinta, in tesi, in conseguenza ed in connessione e dipendenza causale con il servizio prestato.
2. A tal fine il ricorrente ha esposto:
- di aver prestato servizio militare per il Ministero della Difesa/Marina Militare Italiana dal 29 aprile 1984 al 15 dicembre 2017, con imbarco per circa 23 anni sia su numerose unità navali della Marina Militare (Palinuro, Vespucci, Grecale, Cavezzale, Palmaria, Nave Sentinella, Rimorchiatori Portuali 128 e 120, 127, 134, 109, 110, 113, Rimorchiatori Costieri Porto Conte, Porto Salvo) e sulla Nave irachena Fathè, prima come addetto poi come comandante - sia presso diverse basi arsenalizie a terra, svolgendo anche missioni in TA (1997-1998 e 2000) e in teatri bellici nel Golfo Persico, Iraq – base di CA – e AI (nel 2006 e 2009), oltre a servizi presso La DD (ove si sarebbero verificate dispersioni radioattive per la presenza dei sommergibili nucleari USA) e La IA (Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei”);
- che per l’intera durata del rapporto lavorativo, e sino ai tempi più recenti, e sicuramente dal 1984 al 2002, il servizio è stato prestato in condizioni di esposizione in modo sinergico e continuativo, a nanoparticelle di metalli pesanti e residui da uranio impoverito (missioni estere, basi arsenalizie a terra di servizio, e poligoni); a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (basi navali, apparati radar e telecomunicazioni); ad amianto; idrocarburi, fumi di motori endotermici, solventi clorurati, metalli pesanti; campi elettromagnetici; massicce pratiche vaccinali (secondo risultanze della Commissione parlamentare d’inchiesta 7 febbraio 2018);
- in data 7 settembre 2016 è stato diagnosticato un linfoma non GK B – follicolare grado 3A (WHO), attualmente in terza recidiva di linfoma non GK follicolare di alto grado, in quadro metabolico compatibile con evoluzione in linfoma diffuso a grandi cellule B e bulky sottodiaframmatico” per cui la CMO di La IA (08 ottobre 2021) ha riconosciuto: danno biologico 50% e invalidità complessiva 60%;
- che attualmente la patologia si è stabilizzata ma con rischio di exitus, stimandosi una premorienza di circa 20 anni.
Tanto premesso - dopo aver richiamato ampia documentazione epidemiologica e scientifica (IARC, INAIL, Commissione parlamentare), nonché casi analoghi di commilitoni cui è stato riconosciuto lo status di vittima del dovere - il ricorrente afferma la sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato e la contratta patologia, fondandolo, oltre che sul rischio specifico per esposizione ad amianto, su ulteriori e decisive condizioni di rischio cui sarebbe stato sottoposto in ragione dell’esposizione multipla a tutte le radiazioni e i cancerogeni di cui sopra che, in tesi, avrebbero cristallizzato ed avuto un effetto eziologico in sinergia e potenziamento tra loro per essere stato esposto in totale assenza di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale, e privato di ogni informazione sul rischio.
Rileverebbe, per tutte le condizioni di rischio rappresentate, la violazione delle regole cautelari e, dunque, la condotta negligente, imprudente e imperita, del Ministero resistente, anche per effetto delle condotte dei titolari delle posizioni di garanzia che avrebbero dovuto ottemperare agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c.
Rappresenta al riguardo che in ragione della conoscenza della lesività delle radiazioni e dei cancerogeni in commento, certamente risalente sin dagli anni ’80, anche in correlazione con malattie quali quelle per cui è causa, sarebbe evidente la violazione del principio secondo cui al dovere del militare di esporsi al rischio bellico si contrappone il dovere dell’Amministrazione di proteggerlo da rischi prevedibili e prevenibili.
Nel caso di specie, in ragione sia della prolungata esposizione ad amianto, riconosciuta dall’Amministrazione stessa (art. 47 d.l. 269/2003), sia delle documentate plurime esposizioni a metalli pesanti, idrocarburi, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, in assenza di adeguati dispositivi di protezione individuale né idonea informazione sui rischi, nella prospettazione di parte risulterebbe evidente la violazione dell’obbligo di sicurezza, con conseguente responsabilità contrattuale dell’Amministrazione.
Il ricorrente rimarca, inoltre, che l’Amministrazione, che certamente non può negare detta esposizione, non può dimostrare un esclusivo decorso alternativo extraprofessionale, avendo avuto il ricorrente abitudini salutistiche e posto che le uniche esposizioni cancerogene sarebbero legate, come detto, all’attività lavorativa presso la Marina Militare.
3. Si è costituita in resistenza l’Amministrazione intimata, resistendo alle avverse pretese e rimarcando, in particolare, che ad oggi non vi sarebbero sufficienti evidenze scientifiche per poter sostenere che il linfoma non GK abbia presentato, nel caso di specie, la sua etiopatogenesi nell’esposizione alle predette sostanze in occasione del servizio prestato, potendosi ipotizzare, piuttosto, l’azione di elementi di natura familiare, genetica o extra-lavorativa nella genesi del tumore.
4. Con ordinanza n. 2155/2023 il Collegio ha disposto una verificazione, nominando all’uopo il Responsabile della Struttura Complessa Ematologia Oncologica dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione Giovanni Pascale” di Napoli, con facoltà di delega, così statuendo: “dopo aver esaminato gli atti del fascicolo di causa e, in particolare, la “ Relazione medico-legale e di medicina del lavoro ” datata 25 settembre 2023 e depositata dal ricorrente il 16 ottobre 2023, nonché gli ulteriori atti che riterrà opportuno acquisire dall’Amministrazione (con particolare riferimento alle condizioni di svolgimento del servizio), dovrà dire se gli elementi probatori esistenti (alla luce delle conoscenze mediche attuali, come evincibili dalla contemporanea letteratura scientifica) sorreggano in termini probabilistico-statistici la correlazione eziologica (anche solo concausale) tra la malattia che ha colpito il ricorrente e il servizio prestato, indicando le fonti scientifiche e documentali del proprio convincimento”.
Con successiva ordinanza n. 5412/2025 il Collegio ha ritenuto di dover disporre un’integrazione della verificazione, in quanto, pur evidenziandosi che l’incidenza dell’esposizione a campi elettromagnetici e altri agenti possono variare in concreto, ad esempio in relazione al livello e alla durata di esposizione, non risultava approfondita la valutazione nel caso concreto, in particolare in relazione al “Curriculum lavorativo”; ciò “al fine di valutare più specificamente le conseguenze sull’insorgenza della malattia del ricorrente della sua esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e ad altri cancerogeni, ivi incluse le sostanze che lo stesso INAIL inserisce nella lista I ( cfr ., tra l’altro, i capi IV.4, IV.4.1, IV.4.2 e IV.4.3 della prima CTP e note critiche e/o osservazioni rispetto al definitivo di verificazione del 24 marzo 2025 del Dott. Arturo Cianciosi e Osservazioni del Prof. Vacchiano); ciò, in particolare, alla luce delle esposte condizioni di svolgimento del servizio risultanti dagli atti di causa (tra l’altro, al chiuso, in assenza di ricambio d’aria e di aspirazione generalizzata e localizzata delle polveri e in assenza di utilizzo di dispositivi di protezione individuale)”.
A tal fine è stato chiesto di valutare se “la diffusa e variegata esposizione del ricorrente a più cancerogeni abbia avuto, in concreto, un effetto sinergico e moltiplicativo, tale per il quale possa ritenersi sussistente una correlazione eziologica in termini statistico-percentuali piuttosto che in termini di mera possibilità, anche solo concausale, rispetto all’insorgenza e all’aggravamento della malattia, con riduzione del periodo di latenza, indicando specificamente le fonti scientifiche e documentali del proprio convincimento”;».
Inoltre, tenuto conto della complessità dell’approfondimento richiesto, afferente ad aspetti connessi più propriamente al profilo medico-legale della disposta verificazione, veniva nominato, in aggiunta al dott. Fabbri Alberto, quale componente del Collegio di verificazione, il Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II o un suo delegato, al fine di procedere al richiesto approfondimento istruttorio.
5. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. È possibile procedere all’esame congiunto dei motivi tutti attinenti – pur sotto prospettive in parte diverse – alle modalità di accertamento del nesso eziologico tra il servizio prestato dal militare e la patologia tumorale successivamente occorsa.
Il ricorso è infondato.
6.1 Alla disamina della domanda giova premettere una sintetica ricostruzione del contenuto essenziale del pertinente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in materia di controversie risarcitorie promosse in relazione a patologie sofferte da militari per l’esposizione in via continuativa ad amianto e ad altri agenti cancerogeni nell’ambito della prestata attività di servizio, limitatamente ai profili di interesse ai fini della presente controversia.
Come ritenuto da condivisa giurisprudenza ( cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez, I bis, sentenza 17 maggio 2025, n.9436; sentenza 16 settembre 2024, n. 16405), merita adesione l’orientamento giurisprudenziale, seguito dalla Corte di Cassazione e condiviso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell’art. 1374 cod. civ., è integrato dall’articolo 2087 cod. civ., ove sono previsti doveri di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore (cfr. Adunanza Plenaria n. 1 del 2018).
L’incorporazione dell’obbligo di sicurezza all’interno della struttura del rapporto obbligatorio “… è fonte ... di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore, con possibilità per il prestatore di eccepirne l’inadempimento e di rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.) ” (Cons. St., sez. VI, sentenza 10 dicembre 2018, n. 6952).
La formulazione “aperta” dell’articolo 2087 cod. civ. – in forza del quale “ L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ” – ha infatti indotto in sede interpretativa ad assegnare alla suddetta previsione “ una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche ”, con la conseguenza che l’obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili tecnologicamente più avanzate, “ imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell’esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico ” (così ancora Cons. St., sentenza n. 6952/2018, cit.).
Quanto alle ricadute dell’inquadramento giuridico della natura della responsabilità sul piano del riparto dell’onere probatorio in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, è stato evidenziato in sede giurisprudenziale che la qualificazione dell’illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro “ … implica, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo …” (Adunanza Plenaria n. 1 del 2018).
Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore “ … l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi ” (Cons. St., sentenza n. 6952/2018, cit.).
Va ricordato che il nesso di causalità tra la condotta e l’evento è quello per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l’evento, deve considerarsi causa dell’evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica.
In particolare, in materia di risarcimento del danno, quando il militare o i suoi superstiti deducono che la contrazione dell’infermità è riconducibile a un illecito civile dell’Amministrazione, la giurisprudenza amministrativa ricorre a una regola di giudizio di tipo probabilistico per validare la sussistenza del nesso eziologico, applicando il criterio del “più probabile che non” (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3418; sez. II, 9 agosto 2021 n. 5816; sez. II, 12 aprile 2022, n. 2742), il quale non richiede una certezza talora impossibile, ma si sostanzia in una valutazione di prevalenza della possibilità dell’evento sub specie di prevalenza logica (che, nel caso di c.d. multifattorialità nella produzione dell’evento, la giurisprudenza civile di legittimità declina anche in termini di “prevalenza relativa della probabilità”: ex ceteris, Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2020, n. 13872; sez. III, 5 marzo 2024, n. 5922).
Dunque, quanto alla prova del nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, la giurisprudenza ha chiarito che “… trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendosi escludere l’esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni ... La valutazione sul punto deve tenere adeguatamente in considerazione l’attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all’esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa ” (Cons. St., sentenza n. 6952/2018, cit.).
Si tratta, in sostanza, di compiere un giudizio bifasico, prima orientato al rinvenimento di una “causalità generale” (di tipo probabilistico e relativa a “classi” di eventi) attraverso o l’individuazione di una legge scientifica astratta e idonea a fondare un’ipotesi eziologica, poi volto all’accertamento della “causalità individuale”, secondo un criterio di credibilità logico-razionale, fondato sulle evidenze processuali e sulla loro capacità di confermare (o all’opposto confutare) tale ipotesi.
Deve, peraltro, tenersi presente che “ in tema di illecito civile, il nesso causale ha veste probabilistico-statistica (“più probabile che non”) e non richiede, dunque, quella certezza di contro propria dell’accertamento penale ” (Cons. St., sez. IV, sentenze 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).
Come sottolineato di recente dall’A.P. del Consiglio di Stato “la rinnovata concezione della causalità medico-legale in ambito giuridico non è rigidamente ancorata alla teoria condizionalistica a base delle leggi universali o statistiche di copertura, ma, più aderente ai limiti della capacità umana di comprensione dei fenomeni naturali in generale e nello specifico di quelli fisio-patologici. Si tratta di una concezione della causalità potenzialmente determinante in sede processuale, per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie rispetto alle quali non è possibile affermare con sufficiente grado di certezza l’esistenza di un nesso eziologico, ma per converso nemmeno escluderlo, e dunque come fattore di attenuazione dell’onere della prova a carico del lavoratore” ( cfr . sent. A.P. n. 15/2025 ).
Al riguardo la giurisprudenza ha inoltre precisato come “ Tale strutturale carattere per così dire “attenuato” della prova richiesta in ordine all’elemento eziologico del danno civile è, se possibile, ancor più pregnante e giuridicamente necessario allorché: - i danni lamentati afferiscano alla dimensione della tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore; - questi svolga un servizio (la “difesa della Patria”) di vitale importanza per la Repubblica (“sacro dovere del cittadino”, art. 52 Cost.); - sia in gioco la preservazione della salute e della stessa vita del militare; - siano concretamente disponibili e ragionevolmente implementabili mezzi di protezione individuale ” (Cons. St., sentenza n. 7560/2020 e n. 7564/2020, cit.; in termini analoghi, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sentenza n. 16405/2024, cit., nonché da ultimo sentenza 16 dicembre 2024, n. 22743).
6.2 Facendo applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche suscettibili di rilievo nel caso in odierna trattazione, il Collegio ritiene, anche alla luce delle disposte verificazioni, non sia possibile affermare che la patologia contratta dal ricorrente sia scaturita dal servizio prestato presso l’intimata amministrazione. Invero, nemmeno alla stregua del criterio probatorio attenuato - fondato, come detto, sulla maggiore probabilità relativa (“più probabile che non”) - è possibile rinvenire l’evidenza di una “causalità generale” di tipo probabilistico relativa all’evento patologico in questione, non costituendo la patologia tumorale, Linfoma non GK, che ha colpito l’individuato militare, una concretizzazione del “rischio professionale” legato alle modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa.
Più in dettaglio, come emerge dalla relazione di verificazione, allo stato attuale della letteratura scientifica, sotto il profilo patogenetico, non è individuabile un’eziologia certa per la maggior parte dei pazienti affetti da tale infermità, la quale origina da progressive alterazioni genetiche (mutazioni, delezioni, amplificazioni, traslocazioni), talora associate a specifiche anomalie molecolari (es. BCL2 nel linfoma follicolare; MYC nel linfoma di Burkitt); con l’ulteriore osservazione che alcuni sottotipi sono correlati a infezioni (virus di Epstein-Barr, Helicobacter pylori, virus dell’epatite C) e risultano più frequenti in soggetti immunodepressi (HIV/AIDS, trapiantati); non è possibile considerare il fumo quale fattore di rischio consolidato del Lnh; nè la patologia può essere configurata come tipicamente ereditaria, sussistendo solo un lieve incremento del rischio familiare.
Il verificatore ha inoltre rappresentato che la letteratura scientifica internazionale di settore risulta ampiamente conflittuale ed incerta in ordine alla correlazione tra il LnH e le esposizioni a sostanze potenzialmente tossiche o cancerogene quali quelle indicate dal ricorrente, aventi un’asserita incidenza causale o concausale della patologia sofferta.
In particolare, riportando alcuni degli studi ritenuti di maggiore rilievo ai fini della richiesta verificazione si è rimarcato che “Uno studio pubblicato nel 2000, relativo a dati raccolti tra il 1946 e il 1995, ha evidenziato nelle sue conclusioni che sebbene l’esposizione a radiazioni dell’uranio risulti associata in maniera significativa allo sviluppo di leucemie, ciò non può essere parimenti affermato per quel che concerne i linfomi.
Una review pubblicata nel 2001 ha evidenziato la presenza di una serie di studi che sostengono la sussistenza di una correlazione causale, sottolineandone però i difetti metodologici (sia in termini di scelta del campione che di analisi statistica) e classificativi (con frequente assenza di suddivisione in sottocategorie di patologie neoplastiche), concludendo che risultassero necessari ulteriori studi epidemiologici correlati da maggior rigore metodologico.
Una review della letteratura scientifica prodotta a partire dal 1970 e pubblicata nel
2002 ha mostrato come non vi fossero elementi sufficienti a supportare l’ipotesi di una correlazione causale tra esposizione ad asbesto e sviluppo di Linfomi non GK, riscontrando che su un totale di 35 studi analizzati, solamente 3 di questi dimostravano una sussistenza della correlazione causale, peraltro con deboli evidenze.
Uno studio del 2010 su coorti tedesche e italiane ha evidenziato l’assenza di un’associazione significativa tra esposizione ad asbesto e vari tipi di neoplasie ematologiche, con una correlazione significativa presente esclusivamente con lo sviluppo del mieloma multiplo.
Due pubblicazioni del 2016 e 2022 hanno altresì sottolineato l’assenza di correlazione statisticamente significativa tra l’esposizione a uranio impoverito e metalli pesanti con lo sviluppo di numerose patologie neoplastiche, riscontrando esclusivamente un lieve incremento (comunque non statisticamente significativo) delle diagnosi di linfomi non GK nei militari italiani rispetto ad eserciti di altre Nazioni, peraltro ipotizzando un possibile ruolo di una epidemia virale sviluppatasi in tale corpo militare nel periodo oggetto di studio.
Uno studio su una coorte danese del 2020 ha invece riscontrato un incremento dei casi di leucemia nei soggetti esposti in maniera prolungata ad asbesto sull’ambiente di lavoro, ma non di linfomi.
Uno studio del 2022 ha altresì concluso che il LnH risulta maggiormente presente nei luoghi di lavoro in cui l’inalazione di nuclidi alfa emettitori è inevitabile: nelle miniere di uranio e nella lavorazione dei combustibili nucleari, negli impianti nucleari e, al giorno d’oggi, nei luoghi in cui tali impianti vengono demoliti.
Un altro studio del 2022 ha altresì escluso una correlazione causale tra lo sviluppo di LnH ed esposizione ai gas di scarico diesel (gas prodotti da un motore a combustione interna di tipo diesel, più eventuali particelle contenute, tra cui monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo e particolato, che contengono tracce di idrocarburi policiclici aromatici).
Di particolare rilievo è, infine, la pubblicazione di NC LF et al. del 2023, articolo già citato nella precedente relazione di verificazione e che mette in evidenza, mediante una estesa meta-analisi di numerosi articoli internazionali, come alcune classi di lavoratori presentino un maggior rischio, di circa il 27%, di sviluppare un LnH. In particolare, gli autori hanno evidenziato che le classi maggiormente interessate risultano quelle dei lavoratori agricoli, probabilmente per l’esposizione a pesticidi e solventi, lavoratori coinvolti nella produzione e gestione di aeromobili, dipendenti esposti alla carne e operai esposti al benzene.”, anche evidenziando che trattasi di “classi di lavoratori cui il Sig. -OMISSIS-non appartiene ”.
I verificatori hanno dunque concluso che “non sono presenti evidenze sufficienti a sostenere la tesi di parte ricorrente, ovvero che il Linfoma non GK possa presentare la sua origine causale, secondo il criterio del più probabile che non, nell’esposizione ad amianto, uranio impoverito, vernici, solventi e fumi cui è stato esposto durante la sua carriera lavorativa”.
Dalle citate conclusioni, che il Collegio condivide, è emerso che fuorché per alcuni case-report e studi epidemiologici limitati dal punto di vista metodologico e quantitativo, le evidenze scientifiche derivanti da reviews e meta-analisi (tipologie di studio che analizzano un numero molto più elevato di dati) dimostrano che non vi sono, ad oggi, prove sufficienti a sostenere l’ipotesi di una correlazione causale, nemmeno probabilistica, tra l’esposizione alle predette sostanze tossiche e lo sviluppo della specifica neoplasia Linfoma non GK.
In altri termini, allo stato degli studi scientifici, la patologia tumorale da cui è affetto il militare, in ragione della tipologia e patogenesi, non può essere ricondotta ai suddetti fattori di rischio, nemmeno sulla base del criterio della maggiore probabilità relativa (“più probabile che non”), quale criterio, come rimarcato in premessa, più aderente ai limiti della capacità umana di comprensione dei fenomeni naturali in generale e nello specifico di quelli fisio-patologici (cfr. A.P. 15/2025).
Dunque, nella specie manca una correlazione eziologica in termini probabilistici tra l’esposizione a determinate sostanze e l’insorgenza della specifica patologia tumorale, che, allo stato delle evidenze della letteratura scientifica, non risulta, in termini probabilistici, espressione del rischio connesso all’attività lavorativa svolta.
Né è possibile ritenere che nella specie sia applicabile una presunzione iuris tantum tra la patologia e il servizio, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia, alla stregua dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza amministrativa, in tema di tutela indennitaria del dipendente nella forma dell'equo indennizzo, in relazione a neoplasie connesse all’esposizione all’uranio impoverito in teatri di guerra (cfr. A.P. n. 15/2025, alle cui motivazioni si fa rinvio). Detti principi, infatti, muovono dalla interpretazione di disposizioni “speciali” (di cui all’art. 603 c.m., d.lgs. 66/2010 e agli artt. 1078 e ss. t.u.o.m. d.P.R. 90/2010), ritenute in grado di integrare il sistema in generale prefigurato dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, incidendo, in particolare, sulle relative regole probatorie (altrimenti incentrate sulla prova in positivo del nesso causale tra il servizio e l'infermità contratta dal dipendente).
Ritiene il Collegio che tale più favorevole regime, alla luce della specialità delle richiamate disposizioni, sia ristretto alla disciplina dell’indennizzo, restando fermo, quanto al rimedio risarcitorio, la necessità di fornire prova, quantomeno in generale (di tipo probabilistico e relativa a “classi” di eventi), del nesso tra servizio prestato e infermità, alla stregua del richiamato criterio della maggiore probabilità relativa (“più probabile che non”).
7. Dalle esposte motivazioni, dunque, consegue la reiezione del ricorso.
8. La complessità delle questioni e la natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite, salvo che per le spese di verificazione che sono poste definitivamente a carico del ricorrente e liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
l Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, salvo che per le spese di verificazione che sono poste a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AU DD, Presidente
MA AZ D'TE, Consigliere, Estensore
AN BB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AZ D'TE | MA AU DD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.