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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/08/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4466/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4466/2016 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce del ricorso introduttivo della fase Parte_1 interdittale, dall'Avv. Giuseppe LOVAGLIO, del Foro di Trani, senza elezione di domicilio nel circondario;
RICORRENTE nella fase interdittale - ATTORE nella fase di merito
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta nella fase interdittale, dall'Avv. Rocco DI BONO, nel cui studio è elett.te dom.to;
RESISTENTE nella fase interdittale - CONVENUTO nella fase di merito
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa d'intervento nella CP_2 fase interdittale, dall'Avv. Rocco DI BONO, nel cui studio è elett.te dom.to;
INTERVENTORE nella fase interdittale - CONVENUTO nella fase di merito
Controparte_3
RESISTENTE nella fase interdittale - CONVENUTO nella fase di merito - contumace
CP_4
RESISTENTE nella fase interdittale - CONVENUTO nella fase di merito - contumace
CP_5
RESISTENTE nella fase interdittale - CONVENUTO nella fase di merito - contumace avente ad oggetto: azione di reintegrazione
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 N. 4466/2016 R.G.A.C.
1. ricorreva al Tribunale di Potenza, nei confronti di Parte_1 CP_1
, e per essere reintegrato
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 nella detenzione del compendio di terreni in agro di Genzano di Lucania, alla località Regina di Monteserico, censiti in catasto al fol. 22, p.lle 9, 11, 15 (oggi 188), 18 (oggi 194 e 195), 20
(oggi 196, 206 e 207), 38, 21 (oggi 217) e 40 (oggi 228), del quale si qualificava affittuario,
«tutti in quota parte», ed «in com-proprietà dei sigg.ri , , Persona_1 Persona_2
e ». Persona_3 Controparte_6
Attraverso operazioni di aratura e semina, egli era stato spogliato della menzionata detenzione, ad opera di e Controparte_1 Controparte_3 CP_5
CP_4
2. Resisteva il solo Controparte_1
e non erano responsabili di Controparte_3 CP_5 CP_4 alcunché, trattandosi di meri collaboratori dello stesso a sua volta Controparte_1 incaricato dei lavori da e dagli altri comproprietari, e CP_2 Persona_2
nei confronti di tutti costoro doveva essere integrato il contraddittorio. Persona_3
La vicenda ripeteva quella già oggetto di precedente controversia, iscritta a ruolo, presso il medesimo Tribunale, col numero 2404/2014 R.G., e definita mediante ordinanza del 2
Gennaio 2015: il Tribunale rigettava la domanda, sulla scorta del seguente argomento (la decisione è in atti e se ne riporta parte della motivazione):
2 N. 4466/2016 R.G.A.C.
L'ordinanza veniva impugnata mediante reclamo, che veniva rigettato anch'esso.
Si trattava del procedimento n. 113/2015 R.G. e dell'ordinanza in data 11 Maggio 2016.
3 N. 4466/2016 R.G.A.C.
Gli elementi, addotti dal ricorrente a sostegno della propria detenzione, non bastavano all'uopo: la stessa aveva riconosciuto gli aiuti comunitari alla società, oggi formata da CP_7
e a decorrere dal 2011. CP_2 Persona_3 Persona_2
Il resistente, quale imprenditore contoterzista, non poteva essere ritenuto autore dello spoglio, essendosi limitato ad eseguire il lavoro affidatogli, come detto, da CP_2 per tutti i comproprietari.
3. Interveniva anche quale procuratore di il quale CP_2 Persona_3 si associava alla richiesta di rigetto della domanda.
4. Tribunale rigettava la domanda, mediante ordinanza datata all'11 Febbraio 2022: «pur essendo emerso nel corso dell'istruttoria che i resistenti hanno effettuato personalmente i lavori agricoli contestati, tuttavia per nulla risulta che questi ultimi abbiano con la res una relazione tale da cui possa desumersi che ne abbiano altresì il potere di disposizione e che abbiano agito, dunque, sorretti dalla volontà di far propria la cosa e di utilizzarla come se fosse di loro proprietà».
5. La posizione del veniva, nuovamente, ritenuta immeritevole di tutela in Pt_1 sede di reclamo, iscritto al n. 613/2022 R.G., e definito, negativamente per lo stesso
, con ordinanza del 10 Ottobre 2022. Pt_1
6. presentava istanza per la prosecuzione del giudizio nella fase di Parte_1 merito, senza menzionare, quale controparte in questa fase, la quale, Persona_3 peraltro, non si costituiva.
7. Si costituivano, invece, e quest'ultimo senza Controparte_1 CP_2 spendere nuovamente la qualità di procuratore di Persona_3
8. Non si costituivano e Controparte_3 CP_4 CP_5
9. Il Giudice formulava una proposta di accordo, ma le parti non pervenivano alla definizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Debbono essere dichiarati contumaci e Controparte_3 CP_4 CP_5
, ritualmente chiamati a partecipare al giudizio, ma non costituitisi.
[...]
2. Non occorreva integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori proprietari, non intervenuti nel giudizio, non essendo stata proposta una domanda intesa a modificare la consistenza materiale del bene in comunione.
3. La domanda dev'essere rigettata nei confronti dei dello e del CP_1 CP_4 quantunque nel ricorso non fosse chiaro se costoro si fossero appropriati CP_5 materialmente, mediante l'aratura e la successiva semina, del fondo rispetto al quale veniva avanzata la domanda (sicché non può discorrersi, esattamente, di difetto di legittimazione passiva, che dipende dalla prospettazione), essi, come acquisito attraverso l'istruttoria svolta nella fase interdittale (sul punto, cfr. sia i verbali delle deposizioni degli informatori o testi: sono qualificati e trattati, di volta in volta, nell'uno o nell'altro modo, sia l'ordinanza di definizione della precedente fase), non potrebbero restituire alcunché, essendosi limitati al mero svolgimento di lavori materiali: la funzione dell'azione, pertanto, non potrebbe essere
4 N. 4466/2016 R.G.A.C.
attuata (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. II, sent. 30.4.2015, n. 8811, peraltro già citata nell'ordinanza interdittale e non seguita da successive decisioni di legittimità massimate).
4. Quanto al contro cui pure si rivolge la domanda nella fase di merito (ma CP_2 senza una possibile mutatio libelli, in senso ampliativo, perché egli stesso, come innanzi già visto, interveniva nella fase interdittale, assumendosi autore morale della condotta), deve osservarsi come, nuovamente, la posizione del non possa essere tutelata. Pt_1
Come osservava la decisione resa entro il precedente procedimento n. 2404/2014 R.G., confermata dal relativo reclamo, il rapporto di affitto veniva dichiarato cessato dal Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza n. 26/2000, eseguita il 3 Dicembre
2003.
L'avvenuta esecuzione del rilascio supera la questione se il conduttore o, come nel caso,
l'affittuario, rimanga legittimato alla reintegrazione pur dopo la cessazione del rapporto: cfr.
Cass. civ., Sez. II, sent. 1.9.2014, n. 18486: «Il conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria ex art. 1168, secondo comma, cod. civ., in quanto detentore qualificato, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione agli effetti dell'art. 1591 cod. civ.».
In realtà, il replica di non aver partecipato a quel giudizio, svoltosi inter Pt_1 alios, e sostiene esistere elementi tali da far ritenere che il rapporto di affitto, in capo a lui, siasi protratto, così come, in fatto, la stessa detenzione.
Si deve osservare, però, innanzitutto, che egli non contesta come siasi trattato di rapporto instaurato con una famiglia coltivatrice, della quale faceva parte egli stesso: sicché le vicende del rapporto medesimo non possono non ritenersi munite di un carattere unitario ed inscindibile: e cfr. i principi espressi da Cass. civ., Sez. III, sent. 15.7.2011, n. 15667 («Nei confronti della famiglia coltivatrice sono applicabili, in mancanza di nomina di un rappresentante della stessa nei rapporti con il concedente, ai sensi dell'art. 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203, le disposizioni degli artt. 2266 e 2257 cod. civ. in materia di società semplice, di talché ciascuno dei componenti può validamente rappresentare, sia attivamente che passivamente, la famiglia stessa, con
l'ulteriore conseguenza che, ove il concessionario abbia posto il predio a disposizione dell'impresa familiare, il contratto di affitto di fondo rustico deve ritenersi corrente non tra il concedente e l'originario concessionario, ma tra il primo e la famiglia coltivatrice del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso sussistere un'insanibile contraddizione tra l'allegazione della sottoscrizione del contratto di affitto di fondo rustico da parte un membro soltanto della famiglia e la richiesta, avanzata dall'intera famiglia, di restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto a quanto pattiziamente stabilito).»), e da Cass. civ., Sez. III, sent. 21.2.2006, n. 3671 («In tema di rapporti agrari, ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento della cessazione di un rapporto di affitto intercorso con una famiglia colonica coltivatrice, una volta accertata la sussistenza ed unitarietà di tale famiglia, è da considerarsi, in base al principio della rappresentanza disgiunta di ciascun membro della stessa, rituale la comunicazione della disdetta effettuata ad uno soltanto di essi.»), a prescindere dall'avvenuta consacrazione dell'una o dell'altra situazione mediante una pronunzia giudiziaria, e della partecipazione al giudizio di tutti i componenti della famiglia.
5 N. 4466/2016 R.G.A.C.
Similmente si deve dire in proposito dell'esecuzione del rilascio: ma si aggiunga che la persistente attività materiale, esercitata da non è apparsa affatto Parte_1 incontrastata, ininterrotta e riconosciuta, dai proprietari, quale espressione del potere di detenere in forza del pregresso rapporto di affitto: la conflittualità e l'alternarsi delle attività del e dei sono plasticamente rappresentati nella deposizione dei Pt_1 CP_2 carabinieri (udito il 15 Gennaio 2020 e, nuovamente, il 14 Luglio 2021) e, Persona_4 soprattutto, (escusso l'8 Novembre 2017), entrambi, a seconda del Testimone_1 periodo, comandanti della Stazione dei Carabinieri di Genzano di Lucania.
Non può dirsi, insomma, che, dichiarato cessato il rapporto ed eseguito il rilascio, il sia certamente rimasto detentore. Pt_1
Il medesimo invoca, poi, l'efficacia di proprie attività ed iniziative Pt_1 unilaterali, come la registrazione unilaterale del contratto di affitto, peraltro nel 1999 (ossia prima della sentenza innanzi menzionata), e la presentazione di domande di contributo all' (cui si può contrapporre, tuttavia, la circostanza che la stessa abbia CP_7 CP_7 riconosciuto gli aiuti comunitari alla società oggi formata da CP_2 Per_3
e a decorrere dal 2011): ma l'unilateralità non concreta prova del
[...] Persona_2 rapporto contrattuale.
Egli invoca, ancora, di aver pagato l'estaglio, o di averne offerto, anche nella forma dell'offerta reale, il pagamento: ma mai ha ottenuto risposte dalle quali potersi desumere che, dopo il 2003, ossia successivamente all'esecuzione del rilascio, sia stato ammesso il permanere del rapporto di affitto: si legga il verbale di accettazione dell'offerta reale, da parte di Per_5
datato al 24 Maggio 2006, nel quale costei si qualificava comproprietaria sino al 2002,
[...]
o la lettera di datata al 13 Gennaio 2002, mediante cui costui dichiarava di Persona_2 accettare le somme che il intendeva versare, e che chiedeva che fossero rimesse Pt_1 direttamente a lui, precisando, tuttavia, che esse «andranno a scomputo del risarcimento del maggior danno per l'illegittima Vostra detenzione».
In conclusione, la domanda di reintegrazione non può essere accolta neppure con riferimento al CP_2
5. Le spese di lite della fase (rimangono confermate quelle della fase precedente, come regolate dall'ordinanza interdittale e dal provvedimento sul reclamo) seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, considerando che le difese del e quelle del CP_1 affidate ad un medesimo difensore, appaiono ampiamente coincidenti. CP_2
Lo scaglione di valore corrisponderà a quello dell'iscrizione a ruolo.
Dovrà disporsi la distrazione in favore del procuratore costituito delle parti vittoriose, dichiaratosi antistatario.
Non deve emettersi una pronunzia sulle spese, nel rapporto fra il ricorrente-attore e le controparti contumaci.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
6 N. 4466/2016 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4466/2016 R.G.A.C., promossa da contro Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, CP_4 CP_5 così decide:
1. dichiara contumaci e Controparte_3 CP_4 CP_5
2. rigetta ogni domanda di Parte_1
3. condanna a rifondere a le spese di lite altresì Parte_1 Controparte_1 della fase di merito, liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Rocco DI BONO;
4. condanna a rifondere a le spese di lite altresì della Parte_1 CP_2 fase di merito, liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Rocco DI BONO;
5. dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite, nel rapporto tra e Parte_1 le controparti contumaci.
Potenza, 18 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
7
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4466/2016 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura in calce del ricorso introduttivo della fase Parte_1 interdittale, dall'Avv. Giuseppe LOVAGLIO, del Foro di Trani, senza elezione di domicilio nel circondario;
RICORRENTE nella fase interdittale - ATTORE nella fase di merito
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione Controparte_1
e risposta nella fase interdittale, dall'Avv. Rocco DI BONO, nel cui studio è elett.te dom.to;
RESISTENTE nella fase interdittale - CONVENUTO nella fase di merito
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa d'intervento nella CP_2 fase interdittale, dall'Avv. Rocco DI BONO, nel cui studio è elett.te dom.to;
INTERVENTORE nella fase interdittale - CONVENUTO nella fase di merito
Controparte_3
RESISTENTE nella fase interdittale - CONVENUTO nella fase di merito - contumace
CP_4
RESISTENTE nella fase interdittale - CONVENUTO nella fase di merito - contumace
CP_5
RESISTENTE nella fase interdittale - CONVENUTO nella fase di merito - contumace avente ad oggetto: azione di reintegrazione
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 N. 4466/2016 R.G.A.C.
1. ricorreva al Tribunale di Potenza, nei confronti di Parte_1 CP_1
, e per essere reintegrato
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5 nella detenzione del compendio di terreni in agro di Genzano di Lucania, alla località Regina di Monteserico, censiti in catasto al fol. 22, p.lle 9, 11, 15 (oggi 188), 18 (oggi 194 e 195), 20
(oggi 196, 206 e 207), 38, 21 (oggi 217) e 40 (oggi 228), del quale si qualificava affittuario,
«tutti in quota parte», ed «in com-proprietà dei sigg.ri , , Persona_1 Persona_2
e ». Persona_3 Controparte_6
Attraverso operazioni di aratura e semina, egli era stato spogliato della menzionata detenzione, ad opera di e Controparte_1 Controparte_3 CP_5
CP_4
2. Resisteva il solo Controparte_1
e non erano responsabili di Controparte_3 CP_5 CP_4 alcunché, trattandosi di meri collaboratori dello stesso a sua volta Controparte_1 incaricato dei lavori da e dagli altri comproprietari, e CP_2 Persona_2
nei confronti di tutti costoro doveva essere integrato il contraddittorio. Persona_3
La vicenda ripeteva quella già oggetto di precedente controversia, iscritta a ruolo, presso il medesimo Tribunale, col numero 2404/2014 R.G., e definita mediante ordinanza del 2
Gennaio 2015: il Tribunale rigettava la domanda, sulla scorta del seguente argomento (la decisione è in atti e se ne riporta parte della motivazione):
2 N. 4466/2016 R.G.A.C.
L'ordinanza veniva impugnata mediante reclamo, che veniva rigettato anch'esso.
Si trattava del procedimento n. 113/2015 R.G. e dell'ordinanza in data 11 Maggio 2016.
3 N. 4466/2016 R.G.A.C.
Gli elementi, addotti dal ricorrente a sostegno della propria detenzione, non bastavano all'uopo: la stessa aveva riconosciuto gli aiuti comunitari alla società, oggi formata da CP_7
e a decorrere dal 2011. CP_2 Persona_3 Persona_2
Il resistente, quale imprenditore contoterzista, non poteva essere ritenuto autore dello spoglio, essendosi limitato ad eseguire il lavoro affidatogli, come detto, da CP_2 per tutti i comproprietari.
3. Interveniva anche quale procuratore di il quale CP_2 Persona_3 si associava alla richiesta di rigetto della domanda.
4. Tribunale rigettava la domanda, mediante ordinanza datata all'11 Febbraio 2022: «pur essendo emerso nel corso dell'istruttoria che i resistenti hanno effettuato personalmente i lavori agricoli contestati, tuttavia per nulla risulta che questi ultimi abbiano con la res una relazione tale da cui possa desumersi che ne abbiano altresì il potere di disposizione e che abbiano agito, dunque, sorretti dalla volontà di far propria la cosa e di utilizzarla come se fosse di loro proprietà».
5. La posizione del veniva, nuovamente, ritenuta immeritevole di tutela in Pt_1 sede di reclamo, iscritto al n. 613/2022 R.G., e definito, negativamente per lo stesso
, con ordinanza del 10 Ottobre 2022. Pt_1
6. presentava istanza per la prosecuzione del giudizio nella fase di Parte_1 merito, senza menzionare, quale controparte in questa fase, la quale, Persona_3 peraltro, non si costituiva.
7. Si costituivano, invece, e quest'ultimo senza Controparte_1 CP_2 spendere nuovamente la qualità di procuratore di Persona_3
8. Non si costituivano e Controparte_3 CP_4 CP_5
9. Il Giudice formulava una proposta di accordo, ma le parti non pervenivano alla definizione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Debbono essere dichiarati contumaci e Controparte_3 CP_4 CP_5
, ritualmente chiamati a partecipare al giudizio, ma non costituitisi.
[...]
2. Non occorreva integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori proprietari, non intervenuti nel giudizio, non essendo stata proposta una domanda intesa a modificare la consistenza materiale del bene in comunione.
3. La domanda dev'essere rigettata nei confronti dei dello e del CP_1 CP_4 quantunque nel ricorso non fosse chiaro se costoro si fossero appropriati CP_5 materialmente, mediante l'aratura e la successiva semina, del fondo rispetto al quale veniva avanzata la domanda (sicché non può discorrersi, esattamente, di difetto di legittimazione passiva, che dipende dalla prospettazione), essi, come acquisito attraverso l'istruttoria svolta nella fase interdittale (sul punto, cfr. sia i verbali delle deposizioni degli informatori o testi: sono qualificati e trattati, di volta in volta, nell'uno o nell'altro modo, sia l'ordinanza di definizione della precedente fase), non potrebbero restituire alcunché, essendosi limitati al mero svolgimento di lavori materiali: la funzione dell'azione, pertanto, non potrebbe essere
4 N. 4466/2016 R.G.A.C.
attuata (cfr., mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. II, sent. 30.4.2015, n. 8811, peraltro già citata nell'ordinanza interdittale e non seguita da successive decisioni di legittimità massimate).
4. Quanto al contro cui pure si rivolge la domanda nella fase di merito (ma CP_2 senza una possibile mutatio libelli, in senso ampliativo, perché egli stesso, come innanzi già visto, interveniva nella fase interdittale, assumendosi autore morale della condotta), deve osservarsi come, nuovamente, la posizione del non possa essere tutelata. Pt_1
Come osservava la decisione resa entro il precedente procedimento n. 2404/2014 R.G., confermata dal relativo reclamo, il rapporto di affitto veniva dichiarato cessato dal Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza n. 26/2000, eseguita il 3 Dicembre
2003.
L'avvenuta esecuzione del rilascio supera la questione se il conduttore o, come nel caso,
l'affittuario, rimanga legittimato alla reintegrazione pur dopo la cessazione del rapporto: cfr.
Cass. civ., Sez. II, sent. 1.9.2014, n. 18486: «Il conduttore che mantenga la disponibilità dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria ex art. 1168, secondo comma, cod. civ., in quanto detentore qualificato, ancorché inadempiente all'obbligo di restituzione agli effetti dell'art. 1591 cod. civ.».
In realtà, il replica di non aver partecipato a quel giudizio, svoltosi inter Pt_1 alios, e sostiene esistere elementi tali da far ritenere che il rapporto di affitto, in capo a lui, siasi protratto, così come, in fatto, la stessa detenzione.
Si deve osservare, però, innanzitutto, che egli non contesta come siasi trattato di rapporto instaurato con una famiglia coltivatrice, della quale faceva parte egli stesso: sicché le vicende del rapporto medesimo non possono non ritenersi munite di un carattere unitario ed inscindibile: e cfr. i principi espressi da Cass. civ., Sez. III, sent. 15.7.2011, n. 15667 («Nei confronti della famiglia coltivatrice sono applicabili, in mancanza di nomina di un rappresentante della stessa nei rapporti con il concedente, ai sensi dell'art. 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203, le disposizioni degli artt. 2266 e 2257 cod. civ. in materia di società semplice, di talché ciascuno dei componenti può validamente rappresentare, sia attivamente che passivamente, la famiglia stessa, con
l'ulteriore conseguenza che, ove il concessionario abbia posto il predio a disposizione dell'impresa familiare, il contratto di affitto di fondo rustico deve ritenersi corrente non tra il concedente e l'originario concessionario, ma tra il primo e la famiglia coltivatrice del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso sussistere un'insanibile contraddizione tra l'allegazione della sottoscrizione del contratto di affitto di fondo rustico da parte un membro soltanto della famiglia e la richiesta, avanzata dall'intera famiglia, di restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto a quanto pattiziamente stabilito).»), e da Cass. civ., Sez. III, sent. 21.2.2006, n. 3671 («In tema di rapporti agrari, ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento della cessazione di un rapporto di affitto intercorso con una famiglia colonica coltivatrice, una volta accertata la sussistenza ed unitarietà di tale famiglia, è da considerarsi, in base al principio della rappresentanza disgiunta di ciascun membro della stessa, rituale la comunicazione della disdetta effettuata ad uno soltanto di essi.»), a prescindere dall'avvenuta consacrazione dell'una o dell'altra situazione mediante una pronunzia giudiziaria, e della partecipazione al giudizio di tutti i componenti della famiglia.
5 N. 4466/2016 R.G.A.C.
Similmente si deve dire in proposito dell'esecuzione del rilascio: ma si aggiunga che la persistente attività materiale, esercitata da non è apparsa affatto Parte_1 incontrastata, ininterrotta e riconosciuta, dai proprietari, quale espressione del potere di detenere in forza del pregresso rapporto di affitto: la conflittualità e l'alternarsi delle attività del e dei sono plasticamente rappresentati nella deposizione dei Pt_1 CP_2 carabinieri (udito il 15 Gennaio 2020 e, nuovamente, il 14 Luglio 2021) e, Persona_4 soprattutto, (escusso l'8 Novembre 2017), entrambi, a seconda del Testimone_1 periodo, comandanti della Stazione dei Carabinieri di Genzano di Lucania.
Non può dirsi, insomma, che, dichiarato cessato il rapporto ed eseguito il rilascio, il sia certamente rimasto detentore. Pt_1
Il medesimo invoca, poi, l'efficacia di proprie attività ed iniziative Pt_1 unilaterali, come la registrazione unilaterale del contratto di affitto, peraltro nel 1999 (ossia prima della sentenza innanzi menzionata), e la presentazione di domande di contributo all' (cui si può contrapporre, tuttavia, la circostanza che la stessa abbia CP_7 CP_7 riconosciuto gli aiuti comunitari alla società oggi formata da CP_2 Per_3
e a decorrere dal 2011): ma l'unilateralità non concreta prova del
[...] Persona_2 rapporto contrattuale.
Egli invoca, ancora, di aver pagato l'estaglio, o di averne offerto, anche nella forma dell'offerta reale, il pagamento: ma mai ha ottenuto risposte dalle quali potersi desumere che, dopo il 2003, ossia successivamente all'esecuzione del rilascio, sia stato ammesso il permanere del rapporto di affitto: si legga il verbale di accettazione dell'offerta reale, da parte di Per_5
datato al 24 Maggio 2006, nel quale costei si qualificava comproprietaria sino al 2002,
[...]
o la lettera di datata al 13 Gennaio 2002, mediante cui costui dichiarava di Persona_2 accettare le somme che il intendeva versare, e che chiedeva che fossero rimesse Pt_1 direttamente a lui, precisando, tuttavia, che esse «andranno a scomputo del risarcimento del maggior danno per l'illegittima Vostra detenzione».
In conclusione, la domanda di reintegrazione non può essere accolta neppure con riferimento al CP_2
5. Le spese di lite della fase (rimangono confermate quelle della fase precedente, come regolate dall'ordinanza interdittale e dal provvedimento sul reclamo) seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, considerando che le difese del e quelle del CP_1 affidate ad un medesimo difensore, appaiono ampiamente coincidenti. CP_2
Lo scaglione di valore corrisponderà a quello dell'iscrizione a ruolo.
Dovrà disporsi la distrazione in favore del procuratore costituito delle parti vittoriose, dichiaratosi antistatario.
Non deve emettersi una pronunzia sulle spese, nel rapporto fra il ricorrente-attore e le controparti contumaci.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
6 N. 4466/2016 R.G.A.C.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4466/2016 R.G.A.C., promossa da contro Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, CP_4 CP_5 così decide:
1. dichiara contumaci e Controparte_3 CP_4 CP_5
2. rigetta ogni domanda di Parte_1
3. condanna a rifondere a le spese di lite altresì Parte_1 Controparte_1 della fase di merito, liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Rocco DI BONO;
4. condanna a rifondere a le spese di lite altresì della Parte_1 CP_2 fase di merito, liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Rocco DI BONO;
5. dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite, nel rapporto tra e Parte_1 le controparti contumaci.
Potenza, 18 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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